Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/05/2025, n. 2389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2389 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 5756/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Costabile Caterina - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5756/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Dichiarazione giudiziale di paternità
TRA
, nata in [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 ciliata in Battipaglia (SA) alla Via
[...]
lo studio degli avv.ti Anna Troiano e Rosario Troiano che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in virtu di procura allegata al ricorso RICORRENTE E
nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2 nte domiciliato in Battipaglia (SA) alla Via Pia
[...] degli avv.ti Dino D'Orsi e Gerardo Frattolillo che lo rappresentano e difendono in virtu di procura allegata alla comparsa di costituzione RESISTENTE E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali di causa
1. Con ricorso regolarmente notificato, chiedeva la Parte_1 dichiarazione giudiziale di paternità nei , genitore Controparte_1 naturale del figlio (06.12.2023), deducendo d uto con il Per_1 resistente una rela l mese di aprile 2022 al mese di agosto 2023. In particolare, la ricorrente precisava che il si era rifiutato di riconoscere CP_1 il piccolo e aveva fin dall'inizio mani isinteresse nei suoi confronti Per_1 sia da u di vista affettivo che economico;
pertanto, chiedeva altresì la previsione dell'affidamento condiviso del figlio minore e dell'obbligo a carico del resistente di corrisponderle una somma per il mantenimento del bambino a far data dalla nascita, oltre all'aggiunta del cognome paterno a quello materno. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva che, in Controparte_1 primo luogo, aderiva alla domanda di accertamento di paternità e dell'aggiunta del proprio cognome ma chiedeva la previsione di una somma a titolo di mantenimento in misura inferiore rispetto a quella richiesta dalla ricorrente. Espletata l'istruttoria, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.Deve dichiararsi cessata la materia del contendere sulla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità, atteso che, dall'estratto dell'atto di nascita del piccolo prodotto in giudizio dalla ricorrente, risulta che il bambino è Per_1 stato ricon al (cfr. documentazione in atti). CP_1
3. Sul regime di affida Al riguardo, occorre disciplinare il regime di affidamento del figlio minore, avendo la ricorrente, nel corso del giudizio, richiesto la previsione dell'affidamento esclusivo rafforzato almeno per le decisioni relative alla salute in ragione del persistente disinteresse manifestato dal padre nei suoi confronti e tenuto conto delle problematiche di salute del bambino affetto da una malattia genetica rara. In particolare, occorre premettere che, all'udienza del 7 gennaio 2025, e stata adottata una regolamentazione provvisoria sui rapporti personali ed economici tra le parti nell'interesse del figlio minore, disponendosi tra l'altro l'affidamento esclusivo rafforzato del bambino alla madre e, a tal proposito, occorre verificare se sussistono ancora le condizioni per confermare la suddetta statuizione. In particolare, si deve precisare che l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilita per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e la valutazione in merito alla possibilita di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente bensì esclusivo degli stessi minori. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo puo essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneita educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli. Nel caso di specie, il Tribunale osserva che il persistente disinteresse manifestato dal padre nei confronti del figlio, quale si evince dalla circostanza che lo stesso non ha mai incontrato il bambino ne l'ha conosciuto, legittima di per se l'accoglimento del ricorso sotto tale aspetto e, dunque, con la previsione di una tutela rafforzata per il minore. In definitiva, il Tribunale ritiene di dovere attribuire alla madre la possibilita di effettuare in via esclusiva le scelte anche di maggiore interesse relative ad ogni aspetto della vita del figlio (salute, educazione, scolastiche, richiesta di documenti validi per l'espatrio, autorizzazioni di viaggi anche all'estero, etc…), atteso che il persistente disinteresse del padre e la sua mancata collaborazione nell'adozione delle piu importanti decisioni potrebbero gravemente compromettere la sua crescita e la sua serenita , considerata altresì la tenera eta del minore;
in definitiva, si dispone l'affidamento super esclusivo del figlio minore alla madre con Per_1 residenza prevalente presso la stessa. Diritto di visita del padre Pertanto, in virtu delle precedenti decisioni, occorre regolamentare gli incontri tra il padre e il figlio minore. Al riguardo, considerata la particolarita del caso di specie e tenuto conto delle problematiche di salute di si dispone che il padre potra incontrare il figlio Per_1 alla presenza della madr rdandosi con quest'ultima quanto a tempi e modalita . A tal proposito, si ritiene opportuno invitare a intraprendere un Controparte_1 percorso di sostegno alla genitorialita al fi le proprie capacita genitoriali allo stato prive di un positivo riscontro. 4. Sulle domande a contenuto economico In merito alle domande a contenuto economico, occorre premettere che parte attrice ha richiesto la previsione dell'obbligo a carico del convenuto di corrisponderle una somma per il mantenimento del figlio a far data dalla nascita e, dunque, anche a titolo di rimborso delle spese sostenute in passato. A tal proposito, si evidenzia che, ai fini della determinazione delle suddette somme, occorre considerare la mancanza, passata ma verosimilmente anche futura, di un mantenimento diretto del figlio da parte del padre e, anche in merito a tale aspetto, si evidenzia che in via provvisoria e stato disposto l'obbligo a carico di di corrispondere in favore di , entro Controparte_1 Parte_1 il i mese, la somma di € 300 nuale secondo gli indici ISTAT, quale contributo al mantenimento del figlio minore oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1 remesso, in merito alla situazione economica delle parti, si evidenzia che, all'udienza di comparizione, la ricorrente ha dichiarato di non poter lavorare dovendosi occupare del piccolo mentre il resistente ha dichiarato di essere Per_1 disoccupato e di essere alla ri un posto di lavoro (cfr. dichiarazioni nel verbale di udienza); al riguardo, dalla documentazione depositata, risulta infatti che il e stato assunto a tempo indeterminato nel febbraio 2025 con una CP_1 retribuzione netta di circa € 1.350,00 mensili (cfr. documentazione in atti). a) Rimborso delle spese integralmente sostenute dalla madre per il mantenimento del figlio In merito a tale aspetto, si evidenzia che il riconoscimento del figlio da parte del determina, altresì , la previsione dell'obbligo del resistente di contribuire CP_1 nimento dello stesso fin dalla nascita. Va infatti ricordato che, per giurisprudenza costante (v. Cass., sez. I, 10.04.2012, n. 5652), l'obbligo dei genitori di mantenere i figli, sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda, sicche nell'ipotesi in cui, al momento della nascita, il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto percio a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l'obbligo dell'altro per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternita o al riconoscimento, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori. Con riferimento alla quantificazione del credito, la giurisprudenza piu recente sostiene che, in materia di filiazione naturale, il diritto al rimborso delle spese a favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorche trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, in quanto diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole. Ne consegue che il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, legittimamente provvede secondo equita , trattandosi di criterio di valutazione del pregiudizio di portata generale (v. Cass., sez. I, 22.07.2014, n. 16.657). Alla luce dei su esposti principi, il Collegio stima equa la somma mensile di € 300,00 che deve a dalla nascita di Controparte_1 Parte_1
(06. mese de olo di rimborso Per_1 ese integralmente sostenute dalla madre per il mantenimento del figlio. b) Domanda di mantenimento Al riguardo, il Tribunale osserva che, in mancanza di un mantenimento diretto del figlio, come in precedenza esplicato, il Tribunale ritiene equo confermare quanto gia disposto e disporre l'obbligo a carico di di corrispondere in Controparte_1 favore di , entro i mese (e far data dal Parte_1 mese successivo alla notifica del ricorso), la somma di € 300,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento del figlio minore oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, non coperte dal Per_1
SSN, sc , ludiche, sportive etc…) che dovranno essere documentate. 5. Sull'attribuzione del cognome paterno Infine, occorre valutare la domanda avente ad oggetto l'aggiunta del cognome paterno a quello materno e, al riguardo, il Tribunale osserva che nulla osti all'assunzione da parte di anche del cognome paterno, in conformità Per_1 all'interesse prevalente del sotto il profilo della sua identificazione sociale nonostante le patologie cui è affetto;
pertanto, si dispone l'aggiunta al cognome del cognome per il figlio minore nel senso che Pt_1 CP_1 Per_1 quest'ultimo assumerà il cognome di . Persona_2
6. Spese di lite Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio tenuto conto della natura e del valore della presente controversia con pagamento in favore della ricorrente in ragione della revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della stessa disposta con separato decreto emesso in pari data.
PQM
Il Tribunale di Salerno, Prima sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità;
2. dichiara l'affidamento super esclusivo del figlio minore alla madre Per_1 con residenza presso la stessa e con diritto-dovere de di vederlo secondo quanto disposto in parte motiva;
3. dispone di di corrispondere in favore di Controparte_1 Parte_1 sile di € 300,00 dalla nas
[...] Per_1
) fino al mese della notifica del ricorso a titolo di rimbor spese integralmente sostenute dalla madre per il mantenimento del figlio;
4. dispone di di corrispondere in favore di Controparte_1 Parte_1
5 di ogni mese, la somma di
[...]
e annuale secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento del figlio minore a far data dal mese successivo alla notifica del ricorso;
Per_1
5. dispone che entrambi i genitori concorrano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per il figlio (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche, ludiche, sportive etc…) che dovranno essere documentate;
6. dispone l'aggiunta al cognome del cognome per il figlio Pt_1 CP_1 minore nel senso che qu assumerà il c di Per_1 Per_2
[...]
7. a al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 quidate in € 100,00 per spese ed € 3.809,00 per Parte_1 delle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 26 maggio 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi