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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 24/11/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1332/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1332/2023 tra
Le parti hanno depositato note scritte per l'udienza indetta.
Il Giudice decide la causa ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Gaetano Labianca
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gaetano Labianca ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1332/2023 promossa da:
C.F. nato a [...] il [...] e residente in C.da Parte_1 C.F._1
Bellia n. 4, rappresentato e difeso, giusta mandato rilasciato in separato foglio, dall'avv. Filippo A.
Arena del foro di Enna;
contro
, in persona del legale rappresentate pro Controparte_1 tempore ( C.F. , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di P.IVA_1
AL
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte per l'udienza cartolare del 24.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in appello depositato in data 17.12.2023, impugnava la sentenza n. 13/23–del Parte_1
21.02.2023 emessa dal Giudice di Pace di Piazza Armerina, depositata il 21.06.2023, non notificata, avente ad oggetto opposizione ad ordinanza prefettizia (provvedimento prot. n. 0004269 del
01.02.2022), emessa dal Prefetto di Enna, esponendo:
- Che, in data 18.01.2022, alla guida del proprio veicolo, rimaneva in modo autonomo, senza arrecare danni a terzi e a cose, coinvolto in un sinistro stradale, all'altezza della rotonda provvisoria, realizzata con New Jersey, insistente sul Viale Conte Ruggero in Piazza Armerina,
e nell'occorso interveniva, perché di passaggio per puro caso, una pattuglia di P.S. che, presumendo uno stato di alterazione psicofisica (per “alitosi alcolica ed equilibrio precario”) pagina 2 di 6 invitava esso ricorrente a sottoporsi ad accertamenti medico-legali, presso il nosocomio di
Piazza Armerina, relativi alla presenza di alcool nel sangue;
- che si rifiutava di recarsi presso il pronto soccorso di zona, ed a suo carico la P.S redigeva verbale di contestazione ex art 186 co. 7 c.d.s.;
- che, in data 21.02.2022, veniva notificata l'ordinanza impugnata in primo grado presso l'autorità competente, con la quale veniva disposta la sospensione in via cautelare della patente di guida per il periodo di sei mesi decorrenti dalla data della contestazione;
- che impugnava la predetta sanzione innanzi al Giudice di Pace di Piazza Armerina per i motivi riportati nel ricorso di primo grado;
- che la si costituiva ritualmente e chiedeva il rigetto della domanda;
CP_1
- che, con sentenza n. 13/23, il G.d.P. rigettava il ricorso per infondatezza compensando tra le parti le spese del giudizio;
- che detta sentenza era erronea per violazione ed erronea applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., illogicita' e contraddittorieta' delle motivazioni riportate nella impugnata sentenza, mancata applicazione e violazione ex art. 4 l.689/1981 dell'esimente “stato di necessità'” e “stato di necessità putativo”;
- che invero il sinistro non era da ricondursi non al presunto stato di ebrezza, bensì alla mancanza assoluta di illuminazione nella strada ed al pessimo stato del manto stradale peggiorato dalla patina scivolosa formatasi a causa del maltempo;
- che invece il rifiuto di recarsi presso la struttura ospedaliera competente per procedere al prelievo ematico, per la ricerca di alcool, era da ricondursi al timore di contrarre il COVID, stante una vera e propria emergenza sanitaria, che proprio in quelle giornate raggiunse il picco più elevato di positivi che non si registrava da più di un anno;
- che illogiche e contraddittorie risultavano le circostanze riportate in motivazione, secondo cui
“presentava un linguaggio sconnesso e l'alito vinoso", essendovi obbligo di mascherina e poichè era scosso dal sinistro occorso;
- che la violazione al codice della strada doveva ricondursi allo stato di necessità, reale o putativa, giusta la prova fornita con i documenti prodotti in primo grado, che provavano la necessità di salvare sé stesso dal pericolo attuale ed immediato di un danno grave alla persona con l'unico mezzo della commissione dell'illecito.
pagina 3 di 6 Tanto premesso, chiedeva che venisse accolto l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 13/23 emessa dal Giudice di Pace di Piazza Armerina, accolte le conclusioni avanzate nel giudizio di prime cure;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva la , che resisteva all'appello chiedendo il rigetto della domanda con il Controparte_1 favore delle spese di lite.
All'udienza cartolare del 24.11.2025, non accolta la proposta conciliativa, la causa è stata decisa.
Diritto.
L'appello si è sostanzialmente incentrato sul fatto che la violazione all'art. 186, co. 2 del C.ds. sia stato dovuto ad uno stato di necessità, reale o putativo, ovvero di dover evitare il contagio da COVID 19 che, in quelle giornate, aveva toccato le sue punte statistiche più elevate, sicchè l'invito della pattuglia della stradale intervenuta sul luogo del sinistro a recarsi presso il locale nosocomio per l'accertamento dello stato di ebbrezza era stato disatteso per tale ragione.
Il motivo è manifestamente infondato.
Va premesso che l'art. 186 c.d.s. prevede, al comma 5 che “Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all' articolo 12 , commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge.
Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2”.
Al riguardo, va ribadito che "In tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida di cui all'art. 186 del codice della strada si fonda su presupposti diversi da quelli di cui all'art. 223 del medesimo codice;
nel primo caso, infatti, che costituisce fatto penalmente rilevante, la sospensione può conseguire, a titolo di sanzione accessoria, a seguito dell'accertamento del reato, mentre nel secondo la misura ha carattere preventivo e natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui a tenere pagina 4 di 6 una condotta che possa arrecare pericolo ad altri soggetti. Ne consegue che la sospensione della patente di guida, con contestuale obbligo di sottoporsi a visita medica, può essere irrogata, senza alcun automatismo, solo nella ricorrenza delle condizioni di cui al comma 9 del predetto articolo, ossia previo accertamento di un valore alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro" (Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 9539 del 18/04/2018, Rv. 648091).
Nel caso di specie, la sanzione è scattata poiché il ricorrente era stato fermato alla guida di un veicolo, con tasso alcolemico verosimilmente superiore ad 1,5 g/l, come riscontrato dagli agenti accertatori
(alito vinoso, eloquio sconnesso) che avevano invitato il ricorrente a recarsi presso il pronto soccorso per l'accertamento dello stato di ebbrezza.
Non recandosi presso il PS, ben poteva essergli comminata la sospensione della patente di guida per il periodo deciso, posto che l'unico motivo addotto dal ricorrente a sostegno della pretesa illegittimità dell'ordinanza ingiunzione è rappresentato dalla sussistenza di uno stato di necessità dovuto al timore di contrarre in ospedale la patologia.
Sul punto, va premesso che, ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno delle cause di esclusione della responsabilità in tema di sanzioni amministrative, previste dalla L. n. 689 del 1981, art. 4, in mancanza di ulteriori precisazioni, occorre fare riferimento alle disposizioni che disciplinano i medesimi istituti nel diritto penale e, segnatamente, per quanto concerne lo stato di necessità, all'art. 54
c.p. (Cass. 24 marzo 2004 n. 5877, 5 marzo 2003 n. 3524, 12 luglio 2000 n. 9254, etc.); si è ritenuto altresì che sia idonea ad escludere la responsabilità anche la semplice supposizione erronea degli elementi concretizzanti lo stato di necessità, cioè di una situazione concreta che, ove esistesse realmente, integrerebbe il modello legale dello stato di necessità, in quanto la L. n. 689 del 1981, art. 3, comma 2, esclude la responsabilità quando la violazione è commessa per errore sul fatto, ipotesi questa nella quale rientra anche il semplice convincimento della sussistenza di una causa di giustificazione, il cui onere probatorio, tuttavia, grava su colui che invochi l'errore (Cass. 12 maggio 1999 n. 4710, la quale fa discendere l'ammissibilità, anche in tema di illecito amministrativo, delle esimenti putative dall'art. 59 c.p., a norma del quale "se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui"; Cass. 25 maggio 1993 n. 5866, Cass. 20 novembre 1985 n. 4710).
Puntualizzando, peraltro, in sede penale, che, ove l'imputato deduca una determinata situazione di fatto a sostegno dell'operatività di una esimente reale o putativa, è su di lui che incombe l'onere di provarne la sussistenza, non essendo sufficiente una mera asserzione sfornita di qualsiasi sussidio, e l'allegazione da parte dell'imputato dell'erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità deve basarsi, non già su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d'animo dell'agente, bensì su dati di fatto pagina 5 di 6 concreti, i quali siano tali da giustificare l'erroneo convincimento in capo all'imputato di trovarsi in tale stato (Cass. pen. 1 luglio 2003 n. 28325).
Orbene, nella specie, è del tutto evidente che non ricorresse alcuna necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale ed immediato di un danno grave alla persona con l'unico mezzo della commissione dell'illecito, dato che, in primo luogo, non v'era alcun pericolo di contrarre il COVID recandosi in ospedale, essendo questo, piuttosto, il luogo deputato alla cura di detta patologia, con continue sanificazioni dei locali e percorsi differenziati per i pazienti positivi alla malattia;
in secondo luogo, perché nel 2022 la letalità e la gravità del Covid-19 si era attenuata grazie alla campagna vaccinale;
infine, perché, come correttamente rilevato dal primo giudice, il ricorrente avrebbe potuto rappresentare i suoi timori ai verbalizzanti e richiedere un esame sul posto.
Né il ricorrente ha dimostrato di soffrire di qualche patologia grave che gli impediva l'accesso in ospedale per ottemperare a quanto ordinatogli.
Alla luce dunque della documentazione esibita, appare evidente la totale assenza dei presupposti dello stato di necessità, e pertanto, non può ritenersi applicabile l'esimente di cui al succitato articolo 4.
Ne deriva che il ricorso va rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
Condanna altresì la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in
€ 2.900,00 oltre r.f.s.g. Iva e cpa come per legge
Dichiara sussistenti i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater del dpr 115/02.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., terzo comma c.p.c.
Enna, 24 novembre 2025
Il Giudice dott. Gaetano Labianca
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1332/2023 tra
Le parti hanno depositato note scritte per l'udienza indetta.
Il Giudice decide la causa ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Gaetano Labianca
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gaetano Labianca ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1332/2023 promossa da:
C.F. nato a [...] il [...] e residente in C.da Parte_1 C.F._1
Bellia n. 4, rappresentato e difeso, giusta mandato rilasciato in separato foglio, dall'avv. Filippo A.
Arena del foro di Enna;
contro
, in persona del legale rappresentate pro Controparte_1 tempore ( C.F. , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di P.IVA_1
AL
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte per l'udienza cartolare del 24.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in appello depositato in data 17.12.2023, impugnava la sentenza n. 13/23–del Parte_1
21.02.2023 emessa dal Giudice di Pace di Piazza Armerina, depositata il 21.06.2023, non notificata, avente ad oggetto opposizione ad ordinanza prefettizia (provvedimento prot. n. 0004269 del
01.02.2022), emessa dal Prefetto di Enna, esponendo:
- Che, in data 18.01.2022, alla guida del proprio veicolo, rimaneva in modo autonomo, senza arrecare danni a terzi e a cose, coinvolto in un sinistro stradale, all'altezza della rotonda provvisoria, realizzata con New Jersey, insistente sul Viale Conte Ruggero in Piazza Armerina,
e nell'occorso interveniva, perché di passaggio per puro caso, una pattuglia di P.S. che, presumendo uno stato di alterazione psicofisica (per “alitosi alcolica ed equilibrio precario”) pagina 2 di 6 invitava esso ricorrente a sottoporsi ad accertamenti medico-legali, presso il nosocomio di
Piazza Armerina, relativi alla presenza di alcool nel sangue;
- che si rifiutava di recarsi presso il pronto soccorso di zona, ed a suo carico la P.S redigeva verbale di contestazione ex art 186 co. 7 c.d.s.;
- che, in data 21.02.2022, veniva notificata l'ordinanza impugnata in primo grado presso l'autorità competente, con la quale veniva disposta la sospensione in via cautelare della patente di guida per il periodo di sei mesi decorrenti dalla data della contestazione;
- che impugnava la predetta sanzione innanzi al Giudice di Pace di Piazza Armerina per i motivi riportati nel ricorso di primo grado;
- che la si costituiva ritualmente e chiedeva il rigetto della domanda;
CP_1
- che, con sentenza n. 13/23, il G.d.P. rigettava il ricorso per infondatezza compensando tra le parti le spese del giudizio;
- che detta sentenza era erronea per violazione ed erronea applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., illogicita' e contraddittorieta' delle motivazioni riportate nella impugnata sentenza, mancata applicazione e violazione ex art. 4 l.689/1981 dell'esimente “stato di necessità'” e “stato di necessità putativo”;
- che invero il sinistro non era da ricondursi non al presunto stato di ebrezza, bensì alla mancanza assoluta di illuminazione nella strada ed al pessimo stato del manto stradale peggiorato dalla patina scivolosa formatasi a causa del maltempo;
- che invece il rifiuto di recarsi presso la struttura ospedaliera competente per procedere al prelievo ematico, per la ricerca di alcool, era da ricondursi al timore di contrarre il COVID, stante una vera e propria emergenza sanitaria, che proprio in quelle giornate raggiunse il picco più elevato di positivi che non si registrava da più di un anno;
- che illogiche e contraddittorie risultavano le circostanze riportate in motivazione, secondo cui
“presentava un linguaggio sconnesso e l'alito vinoso", essendovi obbligo di mascherina e poichè era scosso dal sinistro occorso;
- che la violazione al codice della strada doveva ricondursi allo stato di necessità, reale o putativa, giusta la prova fornita con i documenti prodotti in primo grado, che provavano la necessità di salvare sé stesso dal pericolo attuale ed immediato di un danno grave alla persona con l'unico mezzo della commissione dell'illecito.
pagina 3 di 6 Tanto premesso, chiedeva che venisse accolto l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 13/23 emessa dal Giudice di Pace di Piazza Armerina, accolte le conclusioni avanzate nel giudizio di prime cure;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva la , che resisteva all'appello chiedendo il rigetto della domanda con il Controparte_1 favore delle spese di lite.
All'udienza cartolare del 24.11.2025, non accolta la proposta conciliativa, la causa è stata decisa.
Diritto.
L'appello si è sostanzialmente incentrato sul fatto che la violazione all'art. 186, co. 2 del C.ds. sia stato dovuto ad uno stato di necessità, reale o putativo, ovvero di dover evitare il contagio da COVID 19 che, in quelle giornate, aveva toccato le sue punte statistiche più elevate, sicchè l'invito della pattuglia della stradale intervenuta sul luogo del sinistro a recarsi presso il locale nosocomio per l'accertamento dello stato di ebbrezza era stato disatteso per tale ragione.
Il motivo è manifestamente infondato.
Va premesso che l'art. 186 c.d.s. prevede, al comma 5 che “Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all' articolo 12 , commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge.
Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2”.
Al riguardo, va ribadito che "In tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida di cui all'art. 186 del codice della strada si fonda su presupposti diversi da quelli di cui all'art. 223 del medesimo codice;
nel primo caso, infatti, che costituisce fatto penalmente rilevante, la sospensione può conseguire, a titolo di sanzione accessoria, a seguito dell'accertamento del reato, mentre nel secondo la misura ha carattere preventivo e natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui a tenere pagina 4 di 6 una condotta che possa arrecare pericolo ad altri soggetti. Ne consegue che la sospensione della patente di guida, con contestuale obbligo di sottoporsi a visita medica, può essere irrogata, senza alcun automatismo, solo nella ricorrenza delle condizioni di cui al comma 9 del predetto articolo, ossia previo accertamento di un valore alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro" (Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 9539 del 18/04/2018, Rv. 648091).
Nel caso di specie, la sanzione è scattata poiché il ricorrente era stato fermato alla guida di un veicolo, con tasso alcolemico verosimilmente superiore ad 1,5 g/l, come riscontrato dagli agenti accertatori
(alito vinoso, eloquio sconnesso) che avevano invitato il ricorrente a recarsi presso il pronto soccorso per l'accertamento dello stato di ebbrezza.
Non recandosi presso il PS, ben poteva essergli comminata la sospensione della patente di guida per il periodo deciso, posto che l'unico motivo addotto dal ricorrente a sostegno della pretesa illegittimità dell'ordinanza ingiunzione è rappresentato dalla sussistenza di uno stato di necessità dovuto al timore di contrarre in ospedale la patologia.
Sul punto, va premesso che, ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno delle cause di esclusione della responsabilità in tema di sanzioni amministrative, previste dalla L. n. 689 del 1981, art. 4, in mancanza di ulteriori precisazioni, occorre fare riferimento alle disposizioni che disciplinano i medesimi istituti nel diritto penale e, segnatamente, per quanto concerne lo stato di necessità, all'art. 54
c.p. (Cass. 24 marzo 2004 n. 5877, 5 marzo 2003 n. 3524, 12 luglio 2000 n. 9254, etc.); si è ritenuto altresì che sia idonea ad escludere la responsabilità anche la semplice supposizione erronea degli elementi concretizzanti lo stato di necessità, cioè di una situazione concreta che, ove esistesse realmente, integrerebbe il modello legale dello stato di necessità, in quanto la L. n. 689 del 1981, art. 3, comma 2, esclude la responsabilità quando la violazione è commessa per errore sul fatto, ipotesi questa nella quale rientra anche il semplice convincimento della sussistenza di una causa di giustificazione, il cui onere probatorio, tuttavia, grava su colui che invochi l'errore (Cass. 12 maggio 1999 n. 4710, la quale fa discendere l'ammissibilità, anche in tema di illecito amministrativo, delle esimenti putative dall'art. 59 c.p., a norma del quale "se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui"; Cass. 25 maggio 1993 n. 5866, Cass. 20 novembre 1985 n. 4710).
Puntualizzando, peraltro, in sede penale, che, ove l'imputato deduca una determinata situazione di fatto a sostegno dell'operatività di una esimente reale o putativa, è su di lui che incombe l'onere di provarne la sussistenza, non essendo sufficiente una mera asserzione sfornita di qualsiasi sussidio, e l'allegazione da parte dell'imputato dell'erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità deve basarsi, non già su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d'animo dell'agente, bensì su dati di fatto pagina 5 di 6 concreti, i quali siano tali da giustificare l'erroneo convincimento in capo all'imputato di trovarsi in tale stato (Cass. pen. 1 luglio 2003 n. 28325).
Orbene, nella specie, è del tutto evidente che non ricorresse alcuna necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale ed immediato di un danno grave alla persona con l'unico mezzo della commissione dell'illecito, dato che, in primo luogo, non v'era alcun pericolo di contrarre il COVID recandosi in ospedale, essendo questo, piuttosto, il luogo deputato alla cura di detta patologia, con continue sanificazioni dei locali e percorsi differenziati per i pazienti positivi alla malattia;
in secondo luogo, perché nel 2022 la letalità e la gravità del Covid-19 si era attenuata grazie alla campagna vaccinale;
infine, perché, come correttamente rilevato dal primo giudice, il ricorrente avrebbe potuto rappresentare i suoi timori ai verbalizzanti e richiedere un esame sul posto.
Né il ricorrente ha dimostrato di soffrire di qualche patologia grave che gli impediva l'accesso in ospedale per ottemperare a quanto ordinatogli.
Alla luce dunque della documentazione esibita, appare evidente la totale assenza dei presupposti dello stato di necessità, e pertanto, non può ritenersi applicabile l'esimente di cui al succitato articolo 4.
Ne deriva che il ricorso va rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
Condanna altresì la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in
€ 2.900,00 oltre r.f.s.g. Iva e cpa come per legge
Dichiara sussistenti i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater del dpr 115/02.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., terzo comma c.p.c.
Enna, 24 novembre 2025
Il Giudice dott. Gaetano Labianca
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