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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/05/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4535/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4535 del R.G.A.C. dell'anno 2019, vertente TRA
(C.F.: ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv.ti DANIELA ACETI e GIUSEPPE BROGNO;
OPPONENTE
CONTRO (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. DANILA GRAVINA;
Controparte_1 P.IVA_2
OPPOSTA Oggetto: opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 1153/2019 del Tribunale di Cosenza;
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28.10.2019 (lunedì), l Parte_1 ha proposto formale opposizione avverso Decreto Ingiuntivo n. 1153/2019, emesso dal Tribunale di Cosenza in data 02.09.2019, (R.G. n. 3345/2019) e notificato il 17.9.2019. A sostegno dell'opposizione, parte opponente ha preliminarmente eccepito la nullità del Decreto Ingiuntivo opposto per contrarietà a norme imperative, atteso che, in mancanza di contratto/convenzione reso all'esito di una procedura ad evidenza pubblica a cui possano collegarsi le forniture di cui alle fatture azionate, il Decreto stesso deve considerarsi nullo ex art. 1418 c.c. In subordine, l'opponente ha eccepito l'illegittimità ed infondatezza del Decreto Ingiuntivo opposto, rilevando che tutte le fatture oggetto dello stesso risultano bloccate/sospese dall'Ufficio preposto, in quanto sprovviste dei requisiti e della documentazione necessari per procedere al pagamento.
Ha concluso chiedendo: “nel merito, in via principale, accertata la sussistenza delle ragioni di fatto e di diritto indicate nel presente atto e precisate in corso di causa, dichiarare inammissibile e/o illegittimo e/o infondato e/o comunque non dovuto il credito preteso dalla e di Controparte_1 conseguenza revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1153/2019, rg n. 3345/2019, emesso dal Tribunale di
Cosenza perché inammissibile e/o illegittimo e/o comunque infondato in fatto e/o in diritto;
in via subordinata e salvo gravame, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1153/2019, rg n. 3345/2019, emesso dal Tribunale di Cosenza e limitare la condanna dell' all'importo effettivamente Controparte_2 provato dall'opposta e non pagato dall'opponente, non riconoscendo gli importi richiesti a titolo di
pagina 1 di 10 interessi moratori ex d. lgs. n. 231/2002; in ogni caso, condannare l'opposta al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa”. La causa è stata iscritta al n. 4535/2019 R.G.
§§§
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.05.2020, si è costituita tempestivamente spiegando che la doglianza sollevata da controparte, relativamente alla contrarietà del Controparte_1
Decreto Ingiuntivo a norme imperative, risulta smentita dalla documentazione allegata, sia in ordine alle modalità di scelta del contraente sia per quanto attiene alla esistenza del contratto. Per quanto concerne la procedura di scelta dell'offerente, parte opposta ha dedotto di aver preso parte, risultandone poi aggiudicataria, dapprima ad una Licitazione Privata indetta da per la fornitura di Gas CP_3
Terapeutici, Servizi Connessi e Sistema di Produzione Aria e, successivamente, ad una Procedura Aperta indetta, sempre da per l'affidamento della fornitura di gas medicali per i PP.OO. di CP_3
Rossano, Corigliano C., Trebisacce, Cariati, Hospice Cassano, S. Giovanni in Fiore, Acri, Paola,
Cetraro, e Praia a Mare;
che tali affidamenti sono successivamente stati autorizzati alla prosecuzione sino a “nuove aggiudicazioni” con deliberazione del Commissario Straordinario n. 2137 del 29.07.2011, a seguito dell'accorpamento nell' disposto con L.R. n. 9 dell'11.05.2007, CP_2
“delle preesistenti e differenti AA. SS. di Paola, Castrovillari, Rossano, Cosenza con anche il Distretto ed il P.O. di San Giovanni in Fiore”; che è risaputo che la procedura ad evidenza pubblica è un procedimento caratterizzato da una sequenza di fasi, volte a garantire la legittima e corretta formazione della volontà contrattuale pubblica e la concorrenzialità della procedura, che prevede particolari modalità di scelta del contraente, funzionalizzate al perseguimento dell'obiettivo della trasparenza, nelle quali rientrano le procedure aperte;
che, quindi, il requisito dell'esistenza di una procedura ad evidenza pubblica, nel caso di specie è stato pienamente integrato.
Per quanto attiene invece alla presunta inesistenza di un contratto/convenzione tra le parti in causa, parte opposta ha spiegato che la giurisprudenza assegna valore contrattuale all'aggiudicazione tanto nel pubblico incanto, quanto nella licitazione privata, sulla scorta della previsione di cui all'art.16, comma 4, R.D. n. 2440/1923 (R.D. intitolato “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato”); che, nel caso di specie, con l'aggiudicazione definitiva della licitazione privata, e della successiva procedura aperta, e (aggiudicataria), hanno CP_2 Controparte_1 stipulato rapporto contrattuale che prevede l'obbligo della fornitura di beni e servizi in capo ad Cont e l'obbligo del pagamento del corrispettivo di tali forniture ad CP_1 L'opposta ha infine rilevato che l' non ha disconosciuto il credito portato dal Decreto CP_2
Ingiuntivo n. 1153/2019 – se non nei limiti degli interessi moratori – limitando la propria opposizione alla nullità dello stesso per contrarietà a norme imperative. Ha quindi concluso chiedendo: “Nel merito, rigettare la domanda avversa perché infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.1153/2019 del 2 settembre 2019, con ogni conseguenza di legge;
con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
§§§ Cont Il difensore dell' opponente con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 23.6.2020 ha eccepito che “le fatture oggetto del decreto opposto non possano trovare fondamento nella procedura ad evidenza pubblica richiamata dalla attesa la diversità dell'oggetto e, in CP_1 ogni caso, i limiti in cui, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 è ammissibile la c.d. proroga tecnica dei contratti”.
pagina 2 di 10 All'udienza cartolare del 23.06.2020, il giudice precedente assegnatario della causa ha concesso i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. Con memoria primo termine, parte opposta ha insistito in tutte le richieste e ragioni di cui all'atto introduttivo ed ha eccepito l'inconferenza del richiamo fatto da parte opponente all'art. 106 D. Lgs.
50/2016; con la memoria secondo termine, ha chiesto ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante dell' in ordine alla regolarità delle forniture di cui alle fatture azionate. CP_2
Con memoria terzo termine, parte opponente ha contestato e replicato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., rilevandone la radicale infondatezza, in fatto e in diritto. All'udienza cartolare del 12.01.2021, il giudice all'epoca assegnatario della causa, ritenuta inammissibile e irrilevante la prova richiesta, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.06.2022. La causa, a seguito di astensione del nuovo giudice assegnatario, con provvedimento del 22.11.2023 è stata assegnata a questo giudice. Fissata l'udienza del 12.03.2024, la causa è stata rinviata per due volte, pendendo trattative di componimento fra le parti. Cont All'udienza del 10.09.2024, presente il solo difensore dell' il quale ha precisato le conclusioni come in atti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti di termini ex art. 190 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato comparsa conclusionale;
con la propria comparsa CP_1 conclusionale ha insistito nelle sue richieste e deduzioni e ha dato atto che “Nel corso del processo, e sino all'udienza di precisazione conclusioni, l' , effettuava i pagamenti di gran parte CP_2 delle fatture azionate con decreto ingiuntivo. In particolare, a fronte della somma ingiunta, saldava fatture per un importo pari a circa 70.000 euro, rimanendo perciò Creditrice della diversa CP_1 somma di euro 97.328,42, oltre interessi monetari..” ed ha richiamato in proposito un prospetto quale allegato sub A, che tuttavia non risulta allegato, ed ha concluso “Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza condannare l' al pagamento della somma di euro 97.328,42, per CP_2 le fatture di cui all'allegato A, oltre interessi di mora ex D. L.vo n. 231/02. Atteso che il decreto ingiuntivo ha avuto pagamento parziale spontaneo da parte dell'opponente stessa, si chiede la condanna al pagamento delle spese legali liquidate nella fase monitoria, oltre al pagamento delle spese del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”. La sola parte opponente ha depositato memoria di replica con la quale ha evidenziato, circa la proposizione di una proposta transattiva da parte della società opposta, che la proposta “…non ha potuto trovare accoglimento in quanto l'Ufficio aziendale competente alla liquidazione delle fatture emesse dalla Società non ha ritenuto di procedervi, non ritenendo, evidentemente, sussistenti i requisiti necessari per il riconoscimento della dovutezza delle fatture. La proposta, infatti, non è stata mai sottoscritta per accettazione, né in altro modo autorizzata, dal Direttore Generale dell' che, in CP_2 quanto legale rappresentante dell' , è l'unico soggetto deputato a rappresentarla e ad Pt_1 impegnarla”. Ha inoltre rilevato che “il pagamento parziale delle fatture ingiunte riferito da controparte nella comparsa conclusionale non sana la nullità del contratto ex art. 1418 c.c. per contrarietà a norme imperative”. Ha insistito per l'illegittimità della proroga dei contratti invocata da parte opposta e, richiamando quanto esposto nei propri atti e contestando la documentazione prodotta da controparte, ha insistito nella opposizione al decreto ingiuntivo.
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pagina 3 di 10 Parte opponente ha proposto formale opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 1153/2019, emesso dal
Tribunale di Cosenza in data 02.09.2019, eccependo in via preliminare la nullità del provvedimento opposto, poiché contrario a norme imperative;
più nello specifico, parte opponente ha rilevato la mancanza di contratto e/o convenzione rese a conclusione di procedura ad evidenza pubblica, in palese violazione dell'art. 1418 c.c.; ha inoltre eccepito l'infondatezza del provvedimento opposto, in quanto relativo a forniture inesigibili. a) Sulla forma richiesta ad substantiam del contratto pubblico.
Si ricorda che l'opposizione al decreto ingiuntivo introduce un giudizio che ha ad oggetto l'accertamento della pretesa creditoria azionata in sede monitoria e nel quale la parte opposta (formalmente convenuta) ha nella sostanza la posizione di attore, a carico del quale grava l'onere di provare “la fonte negoziale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. SS.UU. 13533/2001).
E giova premettere che, per giurisprudenza constante (Cass. SS.UU. n. 6827/2010) cui aderisce anche questo Tribunale, i contratti con la P.A. devono essere redatti in forma scritta e stipulati da chi ha la rappresentanza esterna dell'ente (cfr. Cass. Civ. n. 6555 del 20/03/2014 secondo cui 'i contratti con la P.A. devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta e con la sottoscrizione, ad opera dell'organo rappresentativo esterno dell'ente, in quanto munito dei poteri necessari per vincolare l'amministrazione, e della controparte, di un unico documento, in cui siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto;
tali regole formali sono funzionali all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto agevolano l'esercizio dei controlli e rispondono all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere' e pertanto la ricorrenza di un valido contratto non può derivare da atti che provengano da organi che sono preposti ad altri servizi (sul punto Cass. 13385/05) né, diversamente da quanto sostenuto dall'opposta, può dirsi sufficiente una delibera di aggiudicazione, priva delle clausole regolatrici del rapporto, per ritenere la valida instaurazione di un rapporto contrattuale con la P.A.
Sul punto, si evidenzia che la decisione di legittimità invocata da parte opposta a sostegno della valenza del verbale di aggiudicazione quale atto conclusivo del procedimento di gara ed estrinsecazione dell'accordo delle parti contraenti, di cui il contratto rappresenta mero atto formale e riproduttivo dell'accordo (Cass. 12629/2006) riguarda la ben diversa ipotesi dell'annullamento del verbale di gara e della conseguente caducazione ex tunc del contratto, quale atto privo di autonomia propria.
Ancora, deve escludersi la validità di accordo perfezionatosi mediante manifestazione implicita di volontà o per facta concludentia ovvero per mezzo di condotte che siano attuative dell'esecuzione di un accordo negoziale prima della conclusione in forma scritta (anche nelle forme della corrispondenza commerciale mediante scambio di proposta ed accettazione ex art. 17 RD 2240 del 1923) dell'accordo (Cass. 7478/2020; Cass. 20690/2016; Cass. 22994/2015; Cass. n. 12323/2005).
Ed occorre evidenziare che -sia che si ritenga la natura di ente pubblico economico, in ragione di quanto enunciato all'art. 3, comma 1-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992 -introdotto dal d.lgs n. 229 del
1999- (cfr. Cass. 24640 del 2016) sia che si ritenga la natura di ente pubblico non economico (cfr., da ultimo, Cass. Cassazione civile sez. III, 31/03/2023 n.9117) dell' Parte_1 l' quale organismo di diritto pubblico, può ricorrere per il Parte_1 raggiungimento dei suoi fini istituzionali a strumenti di diritto privato ma sempre nel rispetto delle pagina 4 di 10 disposizioni dettate per la P.A. in ordine alla scelta del contraente ed alla forma del contratto, conseguendone, in caso di violazione del ricorso all'evidenza pubblica -nella specie, per mancanza di forma scritta del contratto- la nullità, ex art. 1418, comma 1, c.c. (cfr. Cass. 24640 del 2016: “La natura di ente pubblico economico acquisita dall'Azienda ai sensi dell'art. 3, comma 1- Parte_1 bis, del d.lgs. n. 502 del 1992 (introdotto dal d.lgs n. 229 del 1999) comporta che essa può ricorrere a strumenti di diritto privato per il raggiungimento delle finalità istituzionali cui è preposta, senza tuttavia escludere che, quale “organismo di diritto pubblico” e di “amministrazione aggiudicatrice”, secondo la previsione del d.lgs. n. 163 del 2006 ("ratione temporis" applicabile), essa sia soggetta alle relative disposizioni in tema di scelta del contraente e di forma del contratto, con l'ulteriore conseguenza che, ove l'oggetto dell'attività negoziale dell'azienda, come nella ipotesi di fornitura di medicinali, rientri nella disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, il mancato ricorso all'evidenza pubblica, per omissione del procedimento di selezione del contraente o della forma scritta del contratto, ne comporta la nullità, ex art. 1418, comma 1, c.c., per violazione di norma imperativa”. E ciò a tutela dei principi di buon andamento ed imparzialità della P.A. ed a garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa mediante esatta specificazione ed individuazione della obbligazione assunta e del contenuto del contratto. L'onere probatorio del creditore, pertanto, nel caso in esame deve estendersi alla documentazione della ricorrenza di contratto stipulato nel rispetto della forma scritta quale valida fonte del credito azionato attesa la natura di organismo di diritto pubblico, e destinatario di risorse economiche di sanità, soggette a controllo di contabilità.
Ed essendo la forma scritta richiesta per la validità del contratto, la prova della esistenza di valido contratto non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento delle parti che abbiano esplicitamente o implicitamente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito
(cfr., Cass.7149/95; 1249/95; 2919/90) né può essere ritenuta la sua esistenza sulla base del principio di non contestazione. In proposito si richiama quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione: “Il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte” (Cass. 25999/2018).
b) La documentazione allegata da parte opposta relativa alle delibere di affidamento dei servizi e forniture ed alla richiamata proroga dei contratti.
Fatta tale necessaria premessa di cui al superiore sub a), parte opposta a sostegno della ricorrenza di valido rapporto contrattuale ha allegato la seguente documentazione:
-Delibera n. 1237 del 26.06.2000 del D.G. dell' n. 1 di Paola, con cui, a seguito di Delibera n. CP_4
686 del 10.04.2000 con la quale l' ha indetto licitazione privata per la Controparte_5 fornitura per un triennio di gas terapeutici, servizi connessi e, per il P.O. di Cetraro, sistema di produzione aria, (per l'importo annuo complessivo pari a £ 264.414.731), il servizio è stato aggiudicato, alla odierna opposta;
Controparte_1 pagina 5 di 10 -Delibera n. 117 del 19.5.2005 del D.G. dell'A.S. n. 1 di Paola con la quale veniva accettata la proposta formulata dalla e veniva affidata alla la fornitura in comodato d'uso per la durata CP_1 CP_1 di anni 1, con decorrenza dal I maggio 2005, delle centrali di aria medicale e aspirazione endocavitaria presso il P.O. di Paola per un canone mensile di euro 3.484,80 IVA inclusa, deliberandosi di sottoscrivere il relativo contratto ad avvenuta esecutività della detta delibera;
-Delibera del Direttore Generale dell' n. 4492 del 30.10.2008 con la quale, previa CP_2
Delibera n. 2829 del 10.07.2008, di autorizzazione della procedura aperta per l'affidamento di forniture di gas medicali per i PP.OO. di Rossano, Corigliano Calabro, Trebisacce, Cariati, Hospice Cassano, San Giovanni in Fiore, Acri, Paola, Cetraro e Praia a Mare, (per l'importo annuale pari a € 240.000,00 oltre I.V.A.), la fornitura è stata aggiudicata all'ATI con la precisazione che la Controparte_6 avrebbe provveduto alle forniture per i PP.OO. di Rossano, Corigliano, Trebisacce, CP_6
Cariati e Hospice Cassano e la avrebbe provveduto alle forniture per i PP.OO. di San CP_1
Giovanni in Fiore, Acri, Paola, Cetraro e Praia a Mare ed autorizzandosi la stipula del relativo contratto di durata triennale;
Ha poi allegato provvedimento del Commissario Straordinario dell' (Delibera n. CP_2
2137 del 29.7.2011) con cui -a seguito della L.R. n. 9 dell'11.5.2007, che ha stabilito che l'ambito territoriale delle A.S. corrispondeva al comprensorio delle Province ed a seguito del conseguente accorpamento all' delle preesistenti e differenti AA. SS. di Paola, Castrovillari, CP_2
Rossano, con anche il Distretto ed il P.O. di San Giovanni in Fiore- è stato deliberato di CP_2 autorizzare la prosecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ivi specificamente individuati, a suo tempo stipulati dalle disciolte accorpate all' ed ormai scaduti e/o Controparte_7 CP_2 prossimi alla scadenza, rilevati gravi problemi ed oggettive difficoltà nell'esecuzione dei compiti di Cont istituto da parte degli uffici acquisti dell' e ciò sino al subentro delle società aggiudicatarie delle nuove gare espletate dalla SUA. L'opposta ha dedotto la vigenza e validità del rapporto contrattuale per le forniture di cui alle fatture azionate in sede monitoria relative agli anni dal 2016 al 2019, in forza della proroga dei contratti Cont deliberata dal Commissario Straordinario dell' con il provvedimento n. 2137 del 29.7.2011.
///
Deve escludersi, a questo punto, anzitutto la fondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla CP_1 con riguardo alla fornitura di cui alla fattura n. 630416 del 31.7.2018 per il P.O. di Castrovillari, poiché non oggetto delle delibere di aggiudicazione invocate da parte opposta.
/// Occorre poi verificare l'efficacia della delibera n. 2137 del 29.7.2011 rispetto alle forniture aggiudicate Cont all' con la delibera del D.G. dell' n. 1 di Paola n. 1237 del 26.6.2000 e con la delibera del CP_1 D.G. dell' n. 4492 del 30.10.2008. CP_2 Quanto alla fornitura affidata a licitazione privata all' dall' n. 1 di Paola oggetto CP_1 CP_4 della delibera del D.G. n. 1237 del 26.6.2000, si rileva che la licitazione privata riguardava anzitutto una fornitura di gas terapeutici per una durata triennale, giunta pertanto a scadenza ancor prima dell'accorpamento delle disciolte all' CP_4 CP_2
La fornitura di gas medicali (e le fatture azionate per la fornitura di gas medicali per i detti presidi di
Paola, Cetraro e Praia riguardano nello specifico la fornitura di ossigeno, azoto protossido, carbonio di ossido, già previsti nell'invito di cui alla delibera n. 686 del 10.4.2000 richiamata nella delibera n. 1237 del 2000) veniva affidata successivamente, anche per i PP.OO. di Paola, Cetraro e Praia a Mare, dall' alla con la procedura aperta aggiudicata con la CP_2 Controparte_8
pagina 6 di 10 delibera n. 4492 del 30.10.2008, per una durata triennale, riservando, più nello specifico, come sopra visto, alla la fornitura per i PP.OO. di San Giovanni in Fiore, di Acri, di Paola, di Cetraro e di CP_1
Praia a Mare.
Il rapporto contrattuale di fornitura di gas terapeutici dedotto da parte opposta in relazione alla Delibera n. 1237 del 26.6.2000 dell' di Paola, pertanto, in quanto superato dalla nuova delibera Parte_2 dell' del 2008 n. 4492 per la fornitura di gas medicali, deve ritenersi già all'epoca CP_2 concluso e non può rientrare fra quelli oggetto della delibera del Commissario Straordinario dell'
[...]
n. 2137 del 29.7.2011 di prosecuzione dei contratti scaduti e in scadenza stipulati dalle
CP_2 disciolte CP_4 Né la delibera del Commissario Straordinario dell' del 29.7.2011 n. 2137 di
CP_2 autorizzazione alla prosecuzione dei contratti già scaduti ed in scadenza, stipulati dalle disciolte CP_4 può spiegare efficacia rispetto alle forniture di gas medicali di cui alla procedura aperta aggiudicata all' con Delibera del D.G. dell' n. 4492 del 30.10.2008 Controparte_8 CP_2 per una durata triennale. La delibera n. 2137/2011 del Comm. Straord. dell' infatti, non riguarda i contratti
CP_2 stipulati dall' e non può spiegare efficacia con riguardo al rapporto di fornitura di gas
CP_2 Contr medicali di cui alla procedura aperta aggiudicata all' con Delibera del Controparte_6 D.G. dell' n. 4492 del 30.10.2008, che pertanto, -prescindendo da qualsivoglia
CP_2 valutazione circa la ricorrenza di valido contratto- alla scadenza triennale è comunque scaduto e per esso non risulta proroga.
Deve pertanto escludersi, sotto i profili qui esaminati:
-che la delibera del Commissario Straordinario dell' n. 2137 del 29.7.2011 di CP_2 prosecuzione dei contratti di fornitura sia applicabile alle forniture di gas terapeutici di cui alla delibera del D.G. dell' n. 1 di Paola n. 1237 del 26.6.2000, in quanto per le medesime forniture (qui CP_4 azionate) è stata indetta la procedura aperta di cui alla delibera di aggiudicazione del DG dell' CP_2
n. 4492 del 30-10.2008, aggiudicata alla
[...] Controparte_8
-che la delibera n. 2137 del 29.7.2011 del Commissario Straordinario dell' in quanto CP_2 Cont relativa ai contratti scaduti ed in scadenza, stipulati dalle disciolte accorpate all' sia CP_4 applicabile alle forniture di cui alla delibera del D.G. dell' n. 4492 del 30.10.2008. CP_2
/// Quanto alla delibera n. 117 del 19.5.2005 del D.G. dell'AS n 1 di Paola, con la quale veniva accettata la proposta formulata dalla e veniva affidata alla la fornitura in comodato d'uso per la CP_1 CP_1 durata di anni 1, con decorrenza dal I maggio 2005, delle centrali di aria medicale e aspirazione endocavitaria presso il P.O. di Paola per un canone mensile di euro 3.484,80 IVA inclusa, deliberandosi di sottoscrivere il relativo contratto ad avvenuta esecutività della detta delibera, e quanto, ancora, alla fornitura in comodato di un sistema di produzione di aria per uso medicale per il P.O. di Cetraro, fornitura anch'essa aggiudicata all' con la delibera n. 1237 del 2000 all'esito della CP_1 indetta licitazione privata, (ed il rilevo vale anche per le altre forniture dedotte da parte opposta) si osserva che la delibera n. 2137 del 29.7.2011 del Comm. . dell' di prosecuzione CP_9 CP_2 dei contratti di fornitura a suo tempo stipulati dalle disciolte dispone una modifica contrattuale in CP_4 ordine alla durata dei vari contratti -individuati non singolarmente ma per categorie merceologiche fra cui “canoni noleggio area sanitaria”-, senza il rispetto della necessaria forma scritta, neanche nelle forme della corrispondenza commerciale (scambio di proposta ed accettazione).
pagina 7 di 10 La mancata specifica indicazione dei singoli rapporti di fornitura, la mancanza di accordo scritto con la ditta avente ad oggetto la disposta prosecuzione/proroga dei dedotti rapporti contrattuali, implica, comunque, la nullità della prosecuzione dei dedotti rapporti richiamati. Cont Né assume rilievo la circostanza dedotta dall'opposta, dell'avvenuto pagamento da parte dell' di parte delle fatture (rimaste non meglio specificate), non potendosi comunque ritenere valido un rapporto contrattuale ovvero una sua modifica, concluso per facta concludentia.
Si aggiunga, sotto diverso profilo, che parte opposta non ha fornito compiuta prova del contratto relativo alla fornitura in comodato di un sistema di produzione di aria per uso medicale per il P.O. di Cetraro aggiudicata all' con la delibera n. 1237 del 2000. CP_1
A ritenere la validità, alla stregua di contratto, della delibera di aggiudicazione, ai fini della forma scritta ad substantiam, la detta delibera non chiarisce quali siano i termini contrattuali. Si rileva in proposito la mancata allegazione dell'offerta per tale fornitura all'epoca pervenuta all'
[...] dall' e la delibera di aggiudicazione, che dovrebbe presupporre accettazione CP_10 CP_1 dell'offerta/proposta contrattuale formulata dall' (tuttavia non allegata) non chiarisce i termini CP_1 economici e le condizioni contrattuali relative al detto comodato.
Le condizioni contrattuali enunciate nella delibera di aggiudicazione sono riportate in maniera onnicomprensiva e sono prive di specifico riferimento al prezzo del sistema di produzione d'aria, e non trasfuse in un documento contrattuale.
Nella delibera di aggiudicazione n. 1237 del 26.6.2000, si legge infatti:
Senza che si distingua l'importo per il noleggio di serbatoi e recipienti rispetto all'importo per il comodato del sistema di produzione aria, in assenza peraltro della allegazione del documento “(all. 1)” richiamato nella delibera.
Attesa la mancata enunciazione dei termini contrattuali per la fornitura del sistema di produzione di aria per il P.O. ed in mancanza di prova circa i termini contrattuali previsti per la fornitura di tali sistemi di produzione aria, deve ritenersi la nullità del relativo contratto, carente della necessaria forma scritta.
///
Occorre inoltre evidenziare, che la contestazione di parte opponente di illegittimità della prosecuzione dei contratti stabilita con la delibera n. 2137/2011 del Comm. . per contrarietà alla CP_9 CP_11 disposizione di cui all'art. 106 comma 11 dlgs 50/2016, sebbene richiami una norma non applicabile ratione temporis alla delibera suddetta, pone comunque nella sostanza la questione della legittimità pagina 8 di 10 della proroga tecnica dei contratti, introdotta e disciplinata all'art. 23 comma 2 legge comunitaria n. 62 del 2005 “Disposizioni in materia di rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi”, che prevede: 2. “I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.
Il successivo D.Lgs. 163/2006 all'art. 125 comma 10 lett. c ha previsto “10. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
a) (…)….;
b) (….)…;
c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
”.
Se ne trae che il periodo della proroga o prosecuzione del rapporto contrattuale è necessariamente limitato al tempo strettamente necessario allo svolgimento delle procedure di scelta del contraente. In proposito in ordine a quanto stabilito all'art. 23 comma 2 l 62/2005 giova citare la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, n. 10985/2022 su Banca Dati di Merito “il successivo comma 2 dello stesso articolo ha consentito solo la “proroga” dei contratti per acquisti e forniture di beni e servizi “per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”. In tema di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto, dunque, non vi è alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti, ma vige il principio che, salvo espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l'amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara, salva la limitata proroga di cui si è appena detto ( Cons. Stato, 8 luglio 2008, n. 3391)”. Ed ancora, “L'eliminazione della possibilità di provvedere al rinnovo dei contratti di appalto scaduti, disposta con l'art. 6, l. n. 537 del 1993 e poi con l'art. 23, l. n. 62 del 2005, al fine di adeguare
l'ordinamento interno ai precetti comunitari, ha valenza generale e portata preclusiva di opzioni ermeneutiche ed applicative di altre disposizioni dell'ordinamento che si risolvono, di fatto, nell'elusione del divieto di rinnovazione dei contratti pubblici. In definitiva, la legislazione vigente non consente di procedere al rinnovo o alla proroga automatica dei contratti in corso, ma solo alla loro proroga espressa per il tempo strettamente necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica. Tale divieto, pure se fissato dal legislatore in modo espresso con riguardo agli appalti di servizi, opere e forniture, esprime un principio generale attuativo di un vincolo comunitario discendente dal Trattato e, come tale, operante per la generalità dei contratti pubblici ed è addirittura estensibile anche alle concessioni di beni pubblici” (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 04/09/2017, n.9531 su De Jure).
pagina 9 di 10 Nel caso in esame non è stata fornita prova di una previsione contrattuale per la proroga della durata dei rapporti dedotti;
inoltre i dedotti rapporti contrattuali all'epoca della adozione della delibera Cont dell' n. 2137/2011 si erano protratti oltre le scadenze indicate negli atti di aggiudicazione e, quindi, Cont la proroga dei contratti stabilita con la delibera del Commissario Straordinario dell' n. 2137 del 2011 invocata da con riguardo ai contratti qui dedotti è stata adottata quando la loro durata CP_1 era già da tempo scaduta, a ciò ostando, come osservato nella sentenza n. 10985/2022 del Tribunale di Napoli prima citata “….“il principio generale fondamentale per cui la pubblica amministrazione non può assumere impegni o concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti (vale a dire nella forma scritta), forme il cui mancato rispetto produce la nullità assoluta dell'atto, rilevabile anche d'ufficio (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 17 in materia di contabilità generale dello Stato)”. Di ciò è espressione anche l'art. 57 comma 7 D.Lgs. 163/2006 che stabilisce che “E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli”. In ogni caso la prosecuzione di tali contratti -risultando azionate fatture relative a forniture risalenti a diversi anni successivi (dal 2016 al 2019) alla delibera n. 2137/2011- risulta di durata ben superiore al termine di sei mesi previsto all'art. 23 comma 2 l. 62/2005 e ben superiore al tempo strettamente necessario alla attivazione delle procedure per la scelta del contraente, quindi oltre il tempo strettamente necessario alla indizione di nuove procedure di gara, con conseguente nullità dei rapporti dedotti, per il periodo in rilievo, per violazione della forma scritta ad substantiam ex artt. 1350 e 1418
c.c. e 17 del R.D. 2440/1923 e per violazione dell'art. 23, comma 2, l. n. 62/2005.
/// Per tutto quanto ritenuto e considerato, deve concludersi per la superfluità dell'interrogatorio formale Cont del legale rappresentante dell' richiesto da parte opposta e per l'infondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria, con la conseguenza che l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dall' deve essere accolta, con revoca del decreto ingiuntivo opposto. CP_2 Cont Le spese processuali del presente giudizio di opposizione, in considerazione della condotta dell' che, a fronte della necessità di formalizzare in un contratto scritto l'esecuzione -e relativa proroga- delle prestazioni in oggetto, ha proseguito sine die a ricevere prestazioni, ingenerando aspettative di pagamento, vanno integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: Accoglie, per quanto in parte motiva, l'opposizione proposta dall' Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1153/2019 e, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
[...]
1153/2019 emesso il 2.9.2019 (R.G. 3345/2019);
Compensa interamente fra le parti le spese di lite. Cosenza 21 maggio 2025.
Il giudice dott.ssa Lucia Angela Marletta
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4535 del R.G.A.C. dell'anno 2019, vertente TRA
(C.F.: ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv.ti DANIELA ACETI e GIUSEPPE BROGNO;
OPPONENTE
CONTRO (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. DANILA GRAVINA;
Controparte_1 P.IVA_2
OPPOSTA Oggetto: opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 1153/2019 del Tribunale di Cosenza;
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28.10.2019 (lunedì), l Parte_1 ha proposto formale opposizione avverso Decreto Ingiuntivo n. 1153/2019, emesso dal Tribunale di Cosenza in data 02.09.2019, (R.G. n. 3345/2019) e notificato il 17.9.2019. A sostegno dell'opposizione, parte opponente ha preliminarmente eccepito la nullità del Decreto Ingiuntivo opposto per contrarietà a norme imperative, atteso che, in mancanza di contratto/convenzione reso all'esito di una procedura ad evidenza pubblica a cui possano collegarsi le forniture di cui alle fatture azionate, il Decreto stesso deve considerarsi nullo ex art. 1418 c.c. In subordine, l'opponente ha eccepito l'illegittimità ed infondatezza del Decreto Ingiuntivo opposto, rilevando che tutte le fatture oggetto dello stesso risultano bloccate/sospese dall'Ufficio preposto, in quanto sprovviste dei requisiti e della documentazione necessari per procedere al pagamento.
Ha concluso chiedendo: “nel merito, in via principale, accertata la sussistenza delle ragioni di fatto e di diritto indicate nel presente atto e precisate in corso di causa, dichiarare inammissibile e/o illegittimo e/o infondato e/o comunque non dovuto il credito preteso dalla e di Controparte_1 conseguenza revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1153/2019, rg n. 3345/2019, emesso dal Tribunale di
Cosenza perché inammissibile e/o illegittimo e/o comunque infondato in fatto e/o in diritto;
in via subordinata e salvo gravame, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1153/2019, rg n. 3345/2019, emesso dal Tribunale di Cosenza e limitare la condanna dell' all'importo effettivamente Controparte_2 provato dall'opposta e non pagato dall'opponente, non riconoscendo gli importi richiesti a titolo di
pagina 1 di 10 interessi moratori ex d. lgs. n. 231/2002; in ogni caso, condannare l'opposta al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa”. La causa è stata iscritta al n. 4535/2019 R.G.
§§§
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.05.2020, si è costituita tempestivamente spiegando che la doglianza sollevata da controparte, relativamente alla contrarietà del Controparte_1
Decreto Ingiuntivo a norme imperative, risulta smentita dalla documentazione allegata, sia in ordine alle modalità di scelta del contraente sia per quanto attiene alla esistenza del contratto. Per quanto concerne la procedura di scelta dell'offerente, parte opposta ha dedotto di aver preso parte, risultandone poi aggiudicataria, dapprima ad una Licitazione Privata indetta da per la fornitura di Gas CP_3
Terapeutici, Servizi Connessi e Sistema di Produzione Aria e, successivamente, ad una Procedura Aperta indetta, sempre da per l'affidamento della fornitura di gas medicali per i PP.OO. di CP_3
Rossano, Corigliano C., Trebisacce, Cariati, Hospice Cassano, S. Giovanni in Fiore, Acri, Paola,
Cetraro, e Praia a Mare;
che tali affidamenti sono successivamente stati autorizzati alla prosecuzione sino a “nuove aggiudicazioni” con deliberazione del Commissario Straordinario n. 2137 del 29.07.2011, a seguito dell'accorpamento nell' disposto con L.R. n. 9 dell'11.05.2007, CP_2
“delle preesistenti e differenti AA. SS. di Paola, Castrovillari, Rossano, Cosenza con anche il Distretto ed il P.O. di San Giovanni in Fiore”; che è risaputo che la procedura ad evidenza pubblica è un procedimento caratterizzato da una sequenza di fasi, volte a garantire la legittima e corretta formazione della volontà contrattuale pubblica e la concorrenzialità della procedura, che prevede particolari modalità di scelta del contraente, funzionalizzate al perseguimento dell'obiettivo della trasparenza, nelle quali rientrano le procedure aperte;
che, quindi, il requisito dell'esistenza di una procedura ad evidenza pubblica, nel caso di specie è stato pienamente integrato.
Per quanto attiene invece alla presunta inesistenza di un contratto/convenzione tra le parti in causa, parte opposta ha spiegato che la giurisprudenza assegna valore contrattuale all'aggiudicazione tanto nel pubblico incanto, quanto nella licitazione privata, sulla scorta della previsione di cui all'art.16, comma 4, R.D. n. 2440/1923 (R.D. intitolato “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato”); che, nel caso di specie, con l'aggiudicazione definitiva della licitazione privata, e della successiva procedura aperta, e (aggiudicataria), hanno CP_2 Controparte_1 stipulato rapporto contrattuale che prevede l'obbligo della fornitura di beni e servizi in capo ad Cont e l'obbligo del pagamento del corrispettivo di tali forniture ad CP_1 L'opposta ha infine rilevato che l' non ha disconosciuto il credito portato dal Decreto CP_2
Ingiuntivo n. 1153/2019 – se non nei limiti degli interessi moratori – limitando la propria opposizione alla nullità dello stesso per contrarietà a norme imperative. Ha quindi concluso chiedendo: “Nel merito, rigettare la domanda avversa perché infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.1153/2019 del 2 settembre 2019, con ogni conseguenza di legge;
con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
§§§ Cont Il difensore dell' opponente con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 23.6.2020 ha eccepito che “le fatture oggetto del decreto opposto non possano trovare fondamento nella procedura ad evidenza pubblica richiamata dalla attesa la diversità dell'oggetto e, in CP_1 ogni caso, i limiti in cui, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 è ammissibile la c.d. proroga tecnica dei contratti”.
pagina 2 di 10 All'udienza cartolare del 23.06.2020, il giudice precedente assegnatario della causa ha concesso i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. Con memoria primo termine, parte opposta ha insistito in tutte le richieste e ragioni di cui all'atto introduttivo ed ha eccepito l'inconferenza del richiamo fatto da parte opponente all'art. 106 D. Lgs.
50/2016; con la memoria secondo termine, ha chiesto ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante dell' in ordine alla regolarità delle forniture di cui alle fatture azionate. CP_2
Con memoria terzo termine, parte opponente ha contestato e replicato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., rilevandone la radicale infondatezza, in fatto e in diritto. All'udienza cartolare del 12.01.2021, il giudice all'epoca assegnatario della causa, ritenuta inammissibile e irrilevante la prova richiesta, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.06.2022. La causa, a seguito di astensione del nuovo giudice assegnatario, con provvedimento del 22.11.2023 è stata assegnata a questo giudice. Fissata l'udienza del 12.03.2024, la causa è stata rinviata per due volte, pendendo trattative di componimento fra le parti. Cont All'udienza del 10.09.2024, presente il solo difensore dell' il quale ha precisato le conclusioni come in atti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti di termini ex art. 190 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato comparsa conclusionale;
con la propria comparsa CP_1 conclusionale ha insistito nelle sue richieste e deduzioni e ha dato atto che “Nel corso del processo, e sino all'udienza di precisazione conclusioni, l' , effettuava i pagamenti di gran parte CP_2 delle fatture azionate con decreto ingiuntivo. In particolare, a fronte della somma ingiunta, saldava fatture per un importo pari a circa 70.000 euro, rimanendo perciò Creditrice della diversa CP_1 somma di euro 97.328,42, oltre interessi monetari..” ed ha richiamato in proposito un prospetto quale allegato sub A, che tuttavia non risulta allegato, ed ha concluso “Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza condannare l' al pagamento della somma di euro 97.328,42, per CP_2 le fatture di cui all'allegato A, oltre interessi di mora ex D. L.vo n. 231/02. Atteso che il decreto ingiuntivo ha avuto pagamento parziale spontaneo da parte dell'opponente stessa, si chiede la condanna al pagamento delle spese legali liquidate nella fase monitoria, oltre al pagamento delle spese del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”. La sola parte opponente ha depositato memoria di replica con la quale ha evidenziato, circa la proposizione di una proposta transattiva da parte della società opposta, che la proposta “…non ha potuto trovare accoglimento in quanto l'Ufficio aziendale competente alla liquidazione delle fatture emesse dalla Società non ha ritenuto di procedervi, non ritenendo, evidentemente, sussistenti i requisiti necessari per il riconoscimento della dovutezza delle fatture. La proposta, infatti, non è stata mai sottoscritta per accettazione, né in altro modo autorizzata, dal Direttore Generale dell' che, in CP_2 quanto legale rappresentante dell' , è l'unico soggetto deputato a rappresentarla e ad Pt_1 impegnarla”. Ha inoltre rilevato che “il pagamento parziale delle fatture ingiunte riferito da controparte nella comparsa conclusionale non sana la nullità del contratto ex art. 1418 c.c. per contrarietà a norme imperative”. Ha insistito per l'illegittimità della proroga dei contratti invocata da parte opposta e, richiamando quanto esposto nei propri atti e contestando la documentazione prodotta da controparte, ha insistito nella opposizione al decreto ingiuntivo.
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pagina 3 di 10 Parte opponente ha proposto formale opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 1153/2019, emesso dal
Tribunale di Cosenza in data 02.09.2019, eccependo in via preliminare la nullità del provvedimento opposto, poiché contrario a norme imperative;
più nello specifico, parte opponente ha rilevato la mancanza di contratto e/o convenzione rese a conclusione di procedura ad evidenza pubblica, in palese violazione dell'art. 1418 c.c.; ha inoltre eccepito l'infondatezza del provvedimento opposto, in quanto relativo a forniture inesigibili. a) Sulla forma richiesta ad substantiam del contratto pubblico.
Si ricorda che l'opposizione al decreto ingiuntivo introduce un giudizio che ha ad oggetto l'accertamento della pretesa creditoria azionata in sede monitoria e nel quale la parte opposta (formalmente convenuta) ha nella sostanza la posizione di attore, a carico del quale grava l'onere di provare “la fonte negoziale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. SS.UU. 13533/2001).
E giova premettere che, per giurisprudenza constante (Cass. SS.UU. n. 6827/2010) cui aderisce anche questo Tribunale, i contratti con la P.A. devono essere redatti in forma scritta e stipulati da chi ha la rappresentanza esterna dell'ente (cfr. Cass. Civ. n. 6555 del 20/03/2014 secondo cui 'i contratti con la P.A. devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta e con la sottoscrizione, ad opera dell'organo rappresentativo esterno dell'ente, in quanto munito dei poteri necessari per vincolare l'amministrazione, e della controparte, di un unico documento, in cui siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto;
tali regole formali sono funzionali all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto agevolano l'esercizio dei controlli e rispondono all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere' e pertanto la ricorrenza di un valido contratto non può derivare da atti che provengano da organi che sono preposti ad altri servizi (sul punto Cass. 13385/05) né, diversamente da quanto sostenuto dall'opposta, può dirsi sufficiente una delibera di aggiudicazione, priva delle clausole regolatrici del rapporto, per ritenere la valida instaurazione di un rapporto contrattuale con la P.A.
Sul punto, si evidenzia che la decisione di legittimità invocata da parte opposta a sostegno della valenza del verbale di aggiudicazione quale atto conclusivo del procedimento di gara ed estrinsecazione dell'accordo delle parti contraenti, di cui il contratto rappresenta mero atto formale e riproduttivo dell'accordo (Cass. 12629/2006) riguarda la ben diversa ipotesi dell'annullamento del verbale di gara e della conseguente caducazione ex tunc del contratto, quale atto privo di autonomia propria.
Ancora, deve escludersi la validità di accordo perfezionatosi mediante manifestazione implicita di volontà o per facta concludentia ovvero per mezzo di condotte che siano attuative dell'esecuzione di un accordo negoziale prima della conclusione in forma scritta (anche nelle forme della corrispondenza commerciale mediante scambio di proposta ed accettazione ex art. 17 RD 2240 del 1923) dell'accordo (Cass. 7478/2020; Cass. 20690/2016; Cass. 22994/2015; Cass. n. 12323/2005).
Ed occorre evidenziare che -sia che si ritenga la natura di ente pubblico economico, in ragione di quanto enunciato all'art. 3, comma 1-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992 -introdotto dal d.lgs n. 229 del
1999- (cfr. Cass. 24640 del 2016) sia che si ritenga la natura di ente pubblico non economico (cfr., da ultimo, Cass. Cassazione civile sez. III, 31/03/2023 n.9117) dell' Parte_1 l' quale organismo di diritto pubblico, può ricorrere per il Parte_1 raggiungimento dei suoi fini istituzionali a strumenti di diritto privato ma sempre nel rispetto delle pagina 4 di 10 disposizioni dettate per la P.A. in ordine alla scelta del contraente ed alla forma del contratto, conseguendone, in caso di violazione del ricorso all'evidenza pubblica -nella specie, per mancanza di forma scritta del contratto- la nullità, ex art. 1418, comma 1, c.c. (cfr. Cass. 24640 del 2016: “La natura di ente pubblico economico acquisita dall'Azienda ai sensi dell'art. 3, comma 1- Parte_1 bis, del d.lgs. n. 502 del 1992 (introdotto dal d.lgs n. 229 del 1999) comporta che essa può ricorrere a strumenti di diritto privato per il raggiungimento delle finalità istituzionali cui è preposta, senza tuttavia escludere che, quale “organismo di diritto pubblico” e di “amministrazione aggiudicatrice”, secondo la previsione del d.lgs. n. 163 del 2006 ("ratione temporis" applicabile), essa sia soggetta alle relative disposizioni in tema di scelta del contraente e di forma del contratto, con l'ulteriore conseguenza che, ove l'oggetto dell'attività negoziale dell'azienda, come nella ipotesi di fornitura di medicinali, rientri nella disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, il mancato ricorso all'evidenza pubblica, per omissione del procedimento di selezione del contraente o della forma scritta del contratto, ne comporta la nullità, ex art. 1418, comma 1, c.c., per violazione di norma imperativa”. E ciò a tutela dei principi di buon andamento ed imparzialità della P.A. ed a garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa mediante esatta specificazione ed individuazione della obbligazione assunta e del contenuto del contratto. L'onere probatorio del creditore, pertanto, nel caso in esame deve estendersi alla documentazione della ricorrenza di contratto stipulato nel rispetto della forma scritta quale valida fonte del credito azionato attesa la natura di organismo di diritto pubblico, e destinatario di risorse economiche di sanità, soggette a controllo di contabilità.
Ed essendo la forma scritta richiesta per la validità del contratto, la prova della esistenza di valido contratto non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento delle parti che abbiano esplicitamente o implicitamente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito
(cfr., Cass.7149/95; 1249/95; 2919/90) né può essere ritenuta la sua esistenza sulla base del principio di non contestazione. In proposito si richiama quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione: “Il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte” (Cass. 25999/2018).
b) La documentazione allegata da parte opposta relativa alle delibere di affidamento dei servizi e forniture ed alla richiamata proroga dei contratti.
Fatta tale necessaria premessa di cui al superiore sub a), parte opposta a sostegno della ricorrenza di valido rapporto contrattuale ha allegato la seguente documentazione:
-Delibera n. 1237 del 26.06.2000 del D.G. dell' n. 1 di Paola, con cui, a seguito di Delibera n. CP_4
686 del 10.04.2000 con la quale l' ha indetto licitazione privata per la Controparte_5 fornitura per un triennio di gas terapeutici, servizi connessi e, per il P.O. di Cetraro, sistema di produzione aria, (per l'importo annuo complessivo pari a £ 264.414.731), il servizio è stato aggiudicato, alla odierna opposta;
Controparte_1 pagina 5 di 10 -Delibera n. 117 del 19.5.2005 del D.G. dell'A.S. n. 1 di Paola con la quale veniva accettata la proposta formulata dalla e veniva affidata alla la fornitura in comodato d'uso per la durata CP_1 CP_1 di anni 1, con decorrenza dal I maggio 2005, delle centrali di aria medicale e aspirazione endocavitaria presso il P.O. di Paola per un canone mensile di euro 3.484,80 IVA inclusa, deliberandosi di sottoscrivere il relativo contratto ad avvenuta esecutività della detta delibera;
-Delibera del Direttore Generale dell' n. 4492 del 30.10.2008 con la quale, previa CP_2
Delibera n. 2829 del 10.07.2008, di autorizzazione della procedura aperta per l'affidamento di forniture di gas medicali per i PP.OO. di Rossano, Corigliano Calabro, Trebisacce, Cariati, Hospice Cassano, San Giovanni in Fiore, Acri, Paola, Cetraro e Praia a Mare, (per l'importo annuale pari a € 240.000,00 oltre I.V.A.), la fornitura è stata aggiudicata all'ATI con la precisazione che la Controparte_6 avrebbe provveduto alle forniture per i PP.OO. di Rossano, Corigliano, Trebisacce, CP_6
Cariati e Hospice Cassano e la avrebbe provveduto alle forniture per i PP.OO. di San CP_1
Giovanni in Fiore, Acri, Paola, Cetraro e Praia a Mare ed autorizzandosi la stipula del relativo contratto di durata triennale;
Ha poi allegato provvedimento del Commissario Straordinario dell' (Delibera n. CP_2
2137 del 29.7.2011) con cui -a seguito della L.R. n. 9 dell'11.5.2007, che ha stabilito che l'ambito territoriale delle A.S. corrispondeva al comprensorio delle Province ed a seguito del conseguente accorpamento all' delle preesistenti e differenti AA. SS. di Paola, Castrovillari, CP_2
Rossano, con anche il Distretto ed il P.O. di San Giovanni in Fiore- è stato deliberato di CP_2 autorizzare la prosecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ivi specificamente individuati, a suo tempo stipulati dalle disciolte accorpate all' ed ormai scaduti e/o Controparte_7 CP_2 prossimi alla scadenza, rilevati gravi problemi ed oggettive difficoltà nell'esecuzione dei compiti di Cont istituto da parte degli uffici acquisti dell' e ciò sino al subentro delle società aggiudicatarie delle nuove gare espletate dalla SUA. L'opposta ha dedotto la vigenza e validità del rapporto contrattuale per le forniture di cui alle fatture azionate in sede monitoria relative agli anni dal 2016 al 2019, in forza della proroga dei contratti Cont deliberata dal Commissario Straordinario dell' con il provvedimento n. 2137 del 29.7.2011.
///
Deve escludersi, a questo punto, anzitutto la fondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla CP_1 con riguardo alla fornitura di cui alla fattura n. 630416 del 31.7.2018 per il P.O. di Castrovillari, poiché non oggetto delle delibere di aggiudicazione invocate da parte opposta.
/// Occorre poi verificare l'efficacia della delibera n. 2137 del 29.7.2011 rispetto alle forniture aggiudicate Cont all' con la delibera del D.G. dell' n. 1 di Paola n. 1237 del 26.6.2000 e con la delibera del CP_1 D.G. dell' n. 4492 del 30.10.2008. CP_2 Quanto alla fornitura affidata a licitazione privata all' dall' n. 1 di Paola oggetto CP_1 CP_4 della delibera del D.G. n. 1237 del 26.6.2000, si rileva che la licitazione privata riguardava anzitutto una fornitura di gas terapeutici per una durata triennale, giunta pertanto a scadenza ancor prima dell'accorpamento delle disciolte all' CP_4 CP_2
La fornitura di gas medicali (e le fatture azionate per la fornitura di gas medicali per i detti presidi di
Paola, Cetraro e Praia riguardano nello specifico la fornitura di ossigeno, azoto protossido, carbonio di ossido, già previsti nell'invito di cui alla delibera n. 686 del 10.4.2000 richiamata nella delibera n. 1237 del 2000) veniva affidata successivamente, anche per i PP.OO. di Paola, Cetraro e Praia a Mare, dall' alla con la procedura aperta aggiudicata con la CP_2 Controparte_8
pagina 6 di 10 delibera n. 4492 del 30.10.2008, per una durata triennale, riservando, più nello specifico, come sopra visto, alla la fornitura per i PP.OO. di San Giovanni in Fiore, di Acri, di Paola, di Cetraro e di CP_1
Praia a Mare.
Il rapporto contrattuale di fornitura di gas terapeutici dedotto da parte opposta in relazione alla Delibera n. 1237 del 26.6.2000 dell' di Paola, pertanto, in quanto superato dalla nuova delibera Parte_2 dell' del 2008 n. 4492 per la fornitura di gas medicali, deve ritenersi già all'epoca CP_2 concluso e non può rientrare fra quelli oggetto della delibera del Commissario Straordinario dell'
[...]
n. 2137 del 29.7.2011 di prosecuzione dei contratti scaduti e in scadenza stipulati dalle
CP_2 disciolte CP_4 Né la delibera del Commissario Straordinario dell' del 29.7.2011 n. 2137 di
CP_2 autorizzazione alla prosecuzione dei contratti già scaduti ed in scadenza, stipulati dalle disciolte CP_4 può spiegare efficacia rispetto alle forniture di gas medicali di cui alla procedura aperta aggiudicata all' con Delibera del D.G. dell' n. 4492 del 30.10.2008 Controparte_8 CP_2 per una durata triennale. La delibera n. 2137/2011 del Comm. Straord. dell' infatti, non riguarda i contratti
CP_2 stipulati dall' e non può spiegare efficacia con riguardo al rapporto di fornitura di gas
CP_2 Contr medicali di cui alla procedura aperta aggiudicata all' con Delibera del Controparte_6 D.G. dell' n. 4492 del 30.10.2008, che pertanto, -prescindendo da qualsivoglia
CP_2 valutazione circa la ricorrenza di valido contratto- alla scadenza triennale è comunque scaduto e per esso non risulta proroga.
Deve pertanto escludersi, sotto i profili qui esaminati:
-che la delibera del Commissario Straordinario dell' n. 2137 del 29.7.2011 di CP_2 prosecuzione dei contratti di fornitura sia applicabile alle forniture di gas terapeutici di cui alla delibera del D.G. dell' n. 1 di Paola n. 1237 del 26.6.2000, in quanto per le medesime forniture (qui CP_4 azionate) è stata indetta la procedura aperta di cui alla delibera di aggiudicazione del DG dell' CP_2
n. 4492 del 30-10.2008, aggiudicata alla
[...] Controparte_8
-che la delibera n. 2137 del 29.7.2011 del Commissario Straordinario dell' in quanto CP_2 Cont relativa ai contratti scaduti ed in scadenza, stipulati dalle disciolte accorpate all' sia CP_4 applicabile alle forniture di cui alla delibera del D.G. dell' n. 4492 del 30.10.2008. CP_2
/// Quanto alla delibera n. 117 del 19.5.2005 del D.G. dell'AS n 1 di Paola, con la quale veniva accettata la proposta formulata dalla e veniva affidata alla la fornitura in comodato d'uso per la CP_1 CP_1 durata di anni 1, con decorrenza dal I maggio 2005, delle centrali di aria medicale e aspirazione endocavitaria presso il P.O. di Paola per un canone mensile di euro 3.484,80 IVA inclusa, deliberandosi di sottoscrivere il relativo contratto ad avvenuta esecutività della detta delibera, e quanto, ancora, alla fornitura in comodato di un sistema di produzione di aria per uso medicale per il P.O. di Cetraro, fornitura anch'essa aggiudicata all' con la delibera n. 1237 del 2000 all'esito della CP_1 indetta licitazione privata, (ed il rilevo vale anche per le altre forniture dedotte da parte opposta) si osserva che la delibera n. 2137 del 29.7.2011 del Comm. . dell' di prosecuzione CP_9 CP_2 dei contratti di fornitura a suo tempo stipulati dalle disciolte dispone una modifica contrattuale in CP_4 ordine alla durata dei vari contratti -individuati non singolarmente ma per categorie merceologiche fra cui “canoni noleggio area sanitaria”-, senza il rispetto della necessaria forma scritta, neanche nelle forme della corrispondenza commerciale (scambio di proposta ed accettazione).
pagina 7 di 10 La mancata specifica indicazione dei singoli rapporti di fornitura, la mancanza di accordo scritto con la ditta avente ad oggetto la disposta prosecuzione/proroga dei dedotti rapporti contrattuali, implica, comunque, la nullità della prosecuzione dei dedotti rapporti richiamati. Cont Né assume rilievo la circostanza dedotta dall'opposta, dell'avvenuto pagamento da parte dell' di parte delle fatture (rimaste non meglio specificate), non potendosi comunque ritenere valido un rapporto contrattuale ovvero una sua modifica, concluso per facta concludentia.
Si aggiunga, sotto diverso profilo, che parte opposta non ha fornito compiuta prova del contratto relativo alla fornitura in comodato di un sistema di produzione di aria per uso medicale per il P.O. di Cetraro aggiudicata all' con la delibera n. 1237 del 2000. CP_1
A ritenere la validità, alla stregua di contratto, della delibera di aggiudicazione, ai fini della forma scritta ad substantiam, la detta delibera non chiarisce quali siano i termini contrattuali. Si rileva in proposito la mancata allegazione dell'offerta per tale fornitura all'epoca pervenuta all'
[...] dall' e la delibera di aggiudicazione, che dovrebbe presupporre accettazione CP_10 CP_1 dell'offerta/proposta contrattuale formulata dall' (tuttavia non allegata) non chiarisce i termini CP_1 economici e le condizioni contrattuali relative al detto comodato.
Le condizioni contrattuali enunciate nella delibera di aggiudicazione sono riportate in maniera onnicomprensiva e sono prive di specifico riferimento al prezzo del sistema di produzione d'aria, e non trasfuse in un documento contrattuale.
Nella delibera di aggiudicazione n. 1237 del 26.6.2000, si legge infatti:
Senza che si distingua l'importo per il noleggio di serbatoi e recipienti rispetto all'importo per il comodato del sistema di produzione aria, in assenza peraltro della allegazione del documento “(all. 1)” richiamato nella delibera.
Attesa la mancata enunciazione dei termini contrattuali per la fornitura del sistema di produzione di aria per il P.O. ed in mancanza di prova circa i termini contrattuali previsti per la fornitura di tali sistemi di produzione aria, deve ritenersi la nullità del relativo contratto, carente della necessaria forma scritta.
///
Occorre inoltre evidenziare, che la contestazione di parte opponente di illegittimità della prosecuzione dei contratti stabilita con la delibera n. 2137/2011 del Comm. . per contrarietà alla CP_9 CP_11 disposizione di cui all'art. 106 comma 11 dlgs 50/2016, sebbene richiami una norma non applicabile ratione temporis alla delibera suddetta, pone comunque nella sostanza la questione della legittimità pagina 8 di 10 della proroga tecnica dei contratti, introdotta e disciplinata all'art. 23 comma 2 legge comunitaria n. 62 del 2005 “Disposizioni in materia di rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi”, che prevede: 2. “I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.
Il successivo D.Lgs. 163/2006 all'art. 125 comma 10 lett. c ha previsto “10. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
a) (…)….;
b) (….)…;
c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
”.
Se ne trae che il periodo della proroga o prosecuzione del rapporto contrattuale è necessariamente limitato al tempo strettamente necessario allo svolgimento delle procedure di scelta del contraente. In proposito in ordine a quanto stabilito all'art. 23 comma 2 l 62/2005 giova citare la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, n. 10985/2022 su Banca Dati di Merito “il successivo comma 2 dello stesso articolo ha consentito solo la “proroga” dei contratti per acquisti e forniture di beni e servizi “per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”. In tema di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto, dunque, non vi è alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti, ma vige il principio che, salvo espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l'amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara, salva la limitata proroga di cui si è appena detto ( Cons. Stato, 8 luglio 2008, n. 3391)”. Ed ancora, “L'eliminazione della possibilità di provvedere al rinnovo dei contratti di appalto scaduti, disposta con l'art. 6, l. n. 537 del 1993 e poi con l'art. 23, l. n. 62 del 2005, al fine di adeguare
l'ordinamento interno ai precetti comunitari, ha valenza generale e portata preclusiva di opzioni ermeneutiche ed applicative di altre disposizioni dell'ordinamento che si risolvono, di fatto, nell'elusione del divieto di rinnovazione dei contratti pubblici. In definitiva, la legislazione vigente non consente di procedere al rinnovo o alla proroga automatica dei contratti in corso, ma solo alla loro proroga espressa per il tempo strettamente necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica. Tale divieto, pure se fissato dal legislatore in modo espresso con riguardo agli appalti di servizi, opere e forniture, esprime un principio generale attuativo di un vincolo comunitario discendente dal Trattato e, come tale, operante per la generalità dei contratti pubblici ed è addirittura estensibile anche alle concessioni di beni pubblici” (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 04/09/2017, n.9531 su De Jure).
pagina 9 di 10 Nel caso in esame non è stata fornita prova di una previsione contrattuale per la proroga della durata dei rapporti dedotti;
inoltre i dedotti rapporti contrattuali all'epoca della adozione della delibera Cont dell' n. 2137/2011 si erano protratti oltre le scadenze indicate negli atti di aggiudicazione e, quindi, Cont la proroga dei contratti stabilita con la delibera del Commissario Straordinario dell' n. 2137 del 2011 invocata da con riguardo ai contratti qui dedotti è stata adottata quando la loro durata CP_1 era già da tempo scaduta, a ciò ostando, come osservato nella sentenza n. 10985/2022 del Tribunale di Napoli prima citata “….“il principio generale fondamentale per cui la pubblica amministrazione non può assumere impegni o concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti (vale a dire nella forma scritta), forme il cui mancato rispetto produce la nullità assoluta dell'atto, rilevabile anche d'ufficio (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 17 in materia di contabilità generale dello Stato)”. Di ciò è espressione anche l'art. 57 comma 7 D.Lgs. 163/2006 che stabilisce che “E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli”. In ogni caso la prosecuzione di tali contratti -risultando azionate fatture relative a forniture risalenti a diversi anni successivi (dal 2016 al 2019) alla delibera n. 2137/2011- risulta di durata ben superiore al termine di sei mesi previsto all'art. 23 comma 2 l. 62/2005 e ben superiore al tempo strettamente necessario alla attivazione delle procedure per la scelta del contraente, quindi oltre il tempo strettamente necessario alla indizione di nuove procedure di gara, con conseguente nullità dei rapporti dedotti, per il periodo in rilievo, per violazione della forma scritta ad substantiam ex artt. 1350 e 1418
c.c. e 17 del R.D. 2440/1923 e per violazione dell'art. 23, comma 2, l. n. 62/2005.
/// Per tutto quanto ritenuto e considerato, deve concludersi per la superfluità dell'interrogatorio formale Cont del legale rappresentante dell' richiesto da parte opposta e per l'infondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria, con la conseguenza che l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dall' deve essere accolta, con revoca del decreto ingiuntivo opposto. CP_2 Cont Le spese processuali del presente giudizio di opposizione, in considerazione della condotta dell' che, a fronte della necessità di formalizzare in un contratto scritto l'esecuzione -e relativa proroga- delle prestazioni in oggetto, ha proseguito sine die a ricevere prestazioni, ingenerando aspettative di pagamento, vanno integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: Accoglie, per quanto in parte motiva, l'opposizione proposta dall' Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1153/2019 e, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
[...]
1153/2019 emesso il 2.9.2019 (R.G. 3345/2019);
Compensa interamente fra le parti le spese di lite. Cosenza 21 maggio 2025.
Il giudice dott.ssa Lucia Angela Marletta
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