TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 01/07/2025, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione monocratica in persona del dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149,
c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in so- stituzione dell'udienza;
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifi- ca del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sic- ché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in
Pag. 1 di 9 questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come ri- sultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udien- za, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 2476 / 2023 promosso da:
1. nata Controparte_1 Persona_1
nata in [...] il [...];
[...]
2. nata , Parte_1 Persona_2 nata in [...] il [...];
3. , nata in [...] il [...]; CP_2
4. , nata negli Stati Uniti d'Ame- Parte_2 rica il 15/3/2004; tutte rappresentate, assistite e difese, sia congiuntamente che di- sgiuntamente, dall'Avv. Giovanni CARIDI e dall' Avv. Graciela
CERULLI ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultima sito in Milano, Via Messina 47, giuste procure in atti;
-parti ricorrenti -
nei confronti del , in persona del Controparte_3
Ministro p.t.
-parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DIRITTO
1. – Le ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza CP_3
Pag. 2 di 9 italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta del cittadino italiano sig.
[...]
, nato a [...], il Parte_3
07.02.1870, il quale emigrava in Uruguay senza mai naturaliz- zarsi cittadino uruguaiano, come attestato dal Certificato elettora- le n. 930/17 rr, rilasciato in data 28.02.2018, dall'Ufficio Nazionale degli Elettori (Corte Electoral) della Repubblica Orientale delll'Uruguay.
A sostegno della domanda, le odierne ricorrenti hanno prodotto documenti e certificazioni, Il , nonostante la Controparte_3 regolare notifica all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Poten- za, non si costituiva nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la contumacia.
2. – Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il se- guente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui so- pra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'en- trata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la com- petenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il
Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato delle ricorrenti. In ordine alla competenza funziona- le della Sezione Immigrazione si osserva inoltre che l'art. 1 del de- creto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializza- te in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello e la leg- ge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinan- za italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie le ricorrenti
Pag. 3 di 9 risiedono all'estero e che il sig. Controparte_4
, loro avo, nasceva a Muro Lucano (PZ), comune
[...] che rientra nella competenza del Distretto della Corte di Appello di Potenza, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale
Civile di Potenza - Sezione specializzata in materia di immigra- zione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
3. – In merito all'interesse ad agire delle ricorrenti, va poi rilevato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno stato di obiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale inte- resse consiste, dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale a semplice e sola affermazio- ne da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto. Nel ca- so di specie, il bisogno di tutela giurisdizionale discende dalla ne- cessità dell'accertamento di un diritto soggettivo (la cittadinanza italiana), altrimenti non ottenibile attraverso una domanda am- ministrativa stante l'esistenza, nella linea di discendenza delle ri- correnti, di passaggi generazionali per linea femminile avvenuti in epoca precostituzionale, circostanza che, com'è noto, impedisce il riconoscimento per via amministrativa del possesso della citta- dinanza italiana iure sanguinis. In questa sede, pertanto, si ritie- ne doveroso offrire continuità applicativa all'orientamento giuri- sprudenziale secondo cui, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983, la titolarità della cittadinanza ita- liana va riconosciuta, in sede giudiziaria, a tutti coloro che - po- tenziali cittadini italiani - non hanno acquisito quello status esclu- sivamente per effetto di una legge incostituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cittadinanza originario illegittimamente compresso, possono farlo valere incon- dizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo im- pedimento legislativo, in considerazione della natura permanente
Pag. 4 di 9 ed imprescrittibile del diritto al riconoscimento della cittadinanza
(cfr. Cass. Sezioni Unite 4466/2009, 19428/2017, 6205/2014).
Sussiste dunque l'interesse ad agire delle ricorrenti.
4. – Nel merito, com'è noto, per principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati ita- liani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discenden- te di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n. 91/1992: “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori so- no ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono).
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normati- va precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Leg- ge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sangui- nis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero, si basano sostanzialmente sulla dimo- strazione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigra- to); ed invero, al riguardo si è espressa la Suprema Corte di Cas- sazione a Sezioni Unite con le c.d. sentenze gemelle nn. 25317 e
25318 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di dirit- to: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza
n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla sem- plice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadi- nanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di tra- smissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto ec- cezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.”
Pag. 5 di 9 Nel caso di specie, la linea di discendenza riportata in ricorso tro- va esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debita- mente tradotta e apostillata.
Va in primo luogo rilevato che l'avo degli odierni ricorrenti, il cit- tadino italiano per nascita, sig. Controparte_4
, era emigrato in Uruguay senza mai naturalizzarsi
[...] cittadino uruguaiano come si evince dal Certificato elettorale de- positato in atti, sicché non avendo mai perso la cittadinanza ita- liana l'ha trasmessa iure sanguinis alle proprie discendenti.
Tuttavia, dalla documentazione depositata emerge anche un even- to potenzialmente interruttivo della linea di discendenza con il matrimonio contratto dalla sig.ra – citta- Persona_3 dina italiana in quanto figlia del cittadino italiano
[...]
– con il sig. , citta- Parte_4 Persona_4 dino uruguaiano, il 15.03.1930, in data anteriore all'entrata in vi- gore della Costituzione Italiana e la nascita, in Uruguay, del figlio il 28.09.1930, verificatasi sempre in data an- Persona_5 teriore all'entrata in vigore della Costituzione Italiana del 1948.
Orbene, in virtù del predetto matrimonio, la sig.ra Persona_3
perdeva, sulla scorta della legge al tempo vigente, il di-
[...] ritto alla trasmissione dello status civitatis non solo in ragione del fatto che la trasmissione iure sanguinis era al tempo prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, ma anche per- ché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadi- nanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cit- tadino straniero.
Va rilevato, in ogni caso, che tale situazione normativa mutava a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale n. 87 del
1975 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sul- la cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero, poiché in contrasto con l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravis- sima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e po- neva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola au-
Pag. 6 di 9 tomaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cit- tadino italiano. Inoltre, la sentenza n. 30 del 1983 ha statuito l'illegittimità costituzionale dell'art 1 n.1 L. 555/1912 per viola- zione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre citta- dina”.
Le suddette pronunce, tuttavia, furono inizialmente interpretate dalla giurisprudenza nel senso che gli effetti delle declaratorie di incostituzionalità potessero estendersi retroattivamente solo per il caso di figli nati da madre cittadina italiana a partire dal 1° gen- naio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, ma non anche in caso di figli nati da madre cittadina italiana dopo quella data, in quanto situazioni già definite prima dell'entrata in vigore della Costituzione stessa, determinando, in tal modo, una illegit- tima disparità di trattamento, atteso che non consentiva di veder riconosciuto il proprio status civitatis anche ai discendenti da cit- tadina italiana nati anteriormente al 1° gennaio 1948.
Tale disparità di trattamento tra i discendenti da donna italiana nati prima e dopo l'entrata in vigore della Costituzione è stata de- finitivamente risolta dalla Corte di Cassazione, la quale pronun- ciandosi a Sezioni Unite, con sentenza n. 4466 del 25 febbraio
2009, ha stabilito che “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichia- razione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n.
151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gen- naio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, deter- minando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria “.
Pag. 7 di 9 L'interpretazione del Supremo Collegio consente, così, di ricono- scere lo status civitatis a tutti coloro che - potenziali cittadini ita- liani - non hanno acquisito quello status esclusivamente per effet- to di una legge incostituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cittadinanza originario illegitti- mamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legisla- tivo ed in considerazione della natura permanente ed imprescrit- tibile del diritto al riconoscimento della cittadinanza (cfr. Cass.
s.u. 4466/2009, 19428/2017, 6205/2014).
Ne consegue che il matrimonio della donna cittadina italiana con un cittadino straniero non è valso a privare la prima della cittadi- nanza italiana, status che la donna stessa ha trasmesso alla sua discendenza e, pertanto, si deve ritenere che abbiano regolarmen- te acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche le odierne ricorrenti, non emergendo dagli atti fattispecie interruttive.
In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso merita acco- glimento, dovendo dichiararsi che tutti le ricorrenti sono cittadine italiane e disporsi l'adozione, da parte del , Controparte_3 dei provvedimenti conseguenti.
5. - Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità della ma- teria, delle questioni trattate e della mancata costituzione di parte resistente per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_3
- DICHIARA che le ricorrenti:
1. (nata Controparte_1 C.F._1 Per_1
, nata in [...] il [...];
[...]
2. (nata ), Parte_1 C.F._2 Persona_2 nata in [...] il [...];
3. , nata in [...] il [...]; CP_2
4. , nata negli Stati Uniti d'Ame- Parte_2 rica il 15.03.2004; sono cittadine italiane iure sanguinis dalla nascita;
Pag. 8 di 9 - ORDINA per l'effetto al e, per esso, CP_3 CP_3 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Muro Lucano (PZ), ovvero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascri- zioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cit- tadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali co- municazioni alle autorità consolari competenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 27.06.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
Pag. 9 di 9
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione monocratica in persona del dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149,
c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in so- stituzione dell'udienza;
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifi- ca del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sic- ché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in
Pag. 1 di 9 questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come ri- sultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udien- za, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 2476 / 2023 promosso da:
1. nata Controparte_1 Persona_1
nata in [...] il [...];
[...]
2. nata , Parte_1 Persona_2 nata in [...] il [...];
3. , nata in [...] il [...]; CP_2
4. , nata negli Stati Uniti d'Ame- Parte_2 rica il 15/3/2004; tutte rappresentate, assistite e difese, sia congiuntamente che di- sgiuntamente, dall'Avv. Giovanni CARIDI e dall' Avv. Graciela
CERULLI ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultima sito in Milano, Via Messina 47, giuste procure in atti;
-parti ricorrenti -
nei confronti del , in persona del Controparte_3
Ministro p.t.
-parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DIRITTO
1. – Le ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza CP_3
Pag. 2 di 9 italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta del cittadino italiano sig.
[...]
, nato a [...], il Parte_3
07.02.1870, il quale emigrava in Uruguay senza mai naturaliz- zarsi cittadino uruguaiano, come attestato dal Certificato elettora- le n. 930/17 rr, rilasciato in data 28.02.2018, dall'Ufficio Nazionale degli Elettori (Corte Electoral) della Repubblica Orientale delll'Uruguay.
A sostegno della domanda, le odierne ricorrenti hanno prodotto documenti e certificazioni, Il , nonostante la Controparte_3 regolare notifica all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Poten- za, non si costituiva nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la contumacia.
2. – Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il se- guente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui so- pra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'en- trata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la com- petenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il
Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato delle ricorrenti. In ordine alla competenza funziona- le della Sezione Immigrazione si osserva inoltre che l'art. 1 del de- creto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializza- te in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello e la leg- ge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinan- za italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie le ricorrenti
Pag. 3 di 9 risiedono all'estero e che il sig. Controparte_4
, loro avo, nasceva a Muro Lucano (PZ), comune
[...] che rientra nella competenza del Distretto della Corte di Appello di Potenza, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale
Civile di Potenza - Sezione specializzata in materia di immigra- zione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
3. – In merito all'interesse ad agire delle ricorrenti, va poi rilevato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno stato di obiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale inte- resse consiste, dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale a semplice e sola affermazio- ne da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto. Nel ca- so di specie, il bisogno di tutela giurisdizionale discende dalla ne- cessità dell'accertamento di un diritto soggettivo (la cittadinanza italiana), altrimenti non ottenibile attraverso una domanda am- ministrativa stante l'esistenza, nella linea di discendenza delle ri- correnti, di passaggi generazionali per linea femminile avvenuti in epoca precostituzionale, circostanza che, com'è noto, impedisce il riconoscimento per via amministrativa del possesso della citta- dinanza italiana iure sanguinis. In questa sede, pertanto, si ritie- ne doveroso offrire continuità applicativa all'orientamento giuri- sprudenziale secondo cui, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983, la titolarità della cittadinanza ita- liana va riconosciuta, in sede giudiziaria, a tutti coloro che - po- tenziali cittadini italiani - non hanno acquisito quello status esclu- sivamente per effetto di una legge incostituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cittadinanza originario illegittimamente compresso, possono farlo valere incon- dizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo im- pedimento legislativo, in considerazione della natura permanente
Pag. 4 di 9 ed imprescrittibile del diritto al riconoscimento della cittadinanza
(cfr. Cass. Sezioni Unite 4466/2009, 19428/2017, 6205/2014).
Sussiste dunque l'interesse ad agire delle ricorrenti.
4. – Nel merito, com'è noto, per principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati ita- liani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discenden- te di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n. 91/1992: “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori so- no ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono).
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normati- va precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Leg- ge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sangui- nis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero, si basano sostanzialmente sulla dimo- strazione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigra- to); ed invero, al riguardo si è espressa la Suprema Corte di Cas- sazione a Sezioni Unite con le c.d. sentenze gemelle nn. 25317 e
25318 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di dirit- to: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza
n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla sem- plice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadi- nanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di tra- smissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto ec- cezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.”
Pag. 5 di 9 Nel caso di specie, la linea di discendenza riportata in ricorso tro- va esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debita- mente tradotta e apostillata.
Va in primo luogo rilevato che l'avo degli odierni ricorrenti, il cit- tadino italiano per nascita, sig. Controparte_4
, era emigrato in Uruguay senza mai naturalizzarsi
[...] cittadino uruguaiano come si evince dal Certificato elettorale de- positato in atti, sicché non avendo mai perso la cittadinanza ita- liana l'ha trasmessa iure sanguinis alle proprie discendenti.
Tuttavia, dalla documentazione depositata emerge anche un even- to potenzialmente interruttivo della linea di discendenza con il matrimonio contratto dalla sig.ra – citta- Persona_3 dina italiana in quanto figlia del cittadino italiano
[...]
– con il sig. , citta- Parte_4 Persona_4 dino uruguaiano, il 15.03.1930, in data anteriore all'entrata in vi- gore della Costituzione Italiana e la nascita, in Uruguay, del figlio il 28.09.1930, verificatasi sempre in data an- Persona_5 teriore all'entrata in vigore della Costituzione Italiana del 1948.
Orbene, in virtù del predetto matrimonio, la sig.ra Persona_3
perdeva, sulla scorta della legge al tempo vigente, il di-
[...] ritto alla trasmissione dello status civitatis non solo in ragione del fatto che la trasmissione iure sanguinis era al tempo prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, ma anche per- ché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadi- nanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cit- tadino straniero.
Va rilevato, in ogni caso, che tale situazione normativa mutava a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale n. 87 del
1975 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sul- la cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero, poiché in contrasto con l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravis- sima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e po- neva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola au-
Pag. 6 di 9 tomaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cit- tadino italiano. Inoltre, la sentenza n. 30 del 1983 ha statuito l'illegittimità costituzionale dell'art 1 n.1 L. 555/1912 per viola- zione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre citta- dina”.
Le suddette pronunce, tuttavia, furono inizialmente interpretate dalla giurisprudenza nel senso che gli effetti delle declaratorie di incostituzionalità potessero estendersi retroattivamente solo per il caso di figli nati da madre cittadina italiana a partire dal 1° gen- naio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, ma non anche in caso di figli nati da madre cittadina italiana dopo quella data, in quanto situazioni già definite prima dell'entrata in vigore della Costituzione stessa, determinando, in tal modo, una illegit- tima disparità di trattamento, atteso che non consentiva di veder riconosciuto il proprio status civitatis anche ai discendenti da cit- tadina italiana nati anteriormente al 1° gennaio 1948.
Tale disparità di trattamento tra i discendenti da donna italiana nati prima e dopo l'entrata in vigore della Costituzione è stata de- finitivamente risolta dalla Corte di Cassazione, la quale pronun- ciandosi a Sezioni Unite, con sentenza n. 4466 del 25 febbraio
2009, ha stabilito che “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichia- razione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n.
151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gen- naio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, deter- minando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria “.
Pag. 7 di 9 L'interpretazione del Supremo Collegio consente, così, di ricono- scere lo status civitatis a tutti coloro che - potenziali cittadini ita- liani - non hanno acquisito quello status esclusivamente per effet- to di una legge incostituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cittadinanza originario illegitti- mamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legisla- tivo ed in considerazione della natura permanente ed imprescrit- tibile del diritto al riconoscimento della cittadinanza (cfr. Cass.
s.u. 4466/2009, 19428/2017, 6205/2014).
Ne consegue che il matrimonio della donna cittadina italiana con un cittadino straniero non è valso a privare la prima della cittadi- nanza italiana, status che la donna stessa ha trasmesso alla sua discendenza e, pertanto, si deve ritenere che abbiano regolarmen- te acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche le odierne ricorrenti, non emergendo dagli atti fattispecie interruttive.
In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso merita acco- glimento, dovendo dichiararsi che tutti le ricorrenti sono cittadine italiane e disporsi l'adozione, da parte del , Controparte_3 dei provvedimenti conseguenti.
5. - Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità della ma- teria, delle questioni trattate e della mancata costituzione di parte resistente per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_3
- DICHIARA che le ricorrenti:
1. (nata Controparte_1 C.F._1 Per_1
, nata in [...] il [...];
[...]
2. (nata ), Parte_1 C.F._2 Persona_2 nata in [...] il [...];
3. , nata in [...] il [...]; CP_2
4. , nata negli Stati Uniti d'Ame- Parte_2 rica il 15.03.2004; sono cittadine italiane iure sanguinis dalla nascita;
Pag. 8 di 9 - ORDINA per l'effetto al e, per esso, CP_3 CP_3 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Muro Lucano (PZ), ovvero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascri- zioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cit- tadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali co- municazioni alle autorità consolari competenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 27.06.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
Pag. 9 di 9