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Sentenza 15 febbraio 2024
Sentenza 15 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/02/2024, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza celebrata ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, il seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n.1012\2022 R.G.L.
T R A
rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso, Parte_1 dall'avv. Salierno Pietro
C O N T R O
Parte_2
– in persona del suo Direttore Regionale p.t., rappresentato e difeso, in virtù di
[...] procura generale alle liti indicata in atti, dall' avv.Sergio Parrella
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 25.3.2022, il ricorrente in epigrafe deduceva di aver contratto una malattia professionale ricevendo dall' il riconoscimento dei Pt_2
postumi permanenti pari al 20%; che i postumi invalidanti erano invece, da riconoscersi in misura superiore. Parte ricorrente adiva quindi, questo giudice del lavoro per sentire condannare l' alla corresponsione in proprio favore della Parte_2
prestazione prevista dalla legge nella misura invocata, con vittoria di spese di lite.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' che contestava Pt_2
la fondatezza della pretesa attorea, concludendo per il rigetto della stessa. Disposta
1 C.T.U., all' odierna udienza, all' esito della discussione, la causa veniva decisa come da sentenza pronunciata in udienza.
La domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
La consulenza tecnica d' ufficio ha posto in rilievo la legittimità dell' operato dell' e la infondatezza, della pretesa di parte ricorrente. E' stato, infatti, Parte_2 accertato che l'istante, a seguito della malattia professionale , riportava le menzionate lesioni. (cfr. CTU in atti). Il CTU ha accertato un grado di menomazione dell' integrità psicofisica pari al 11%. Questo Giudice condivide e fa propria la relazione del C.T.U., in quanto adeguatamente motivata sotto il profilo medico legale ed esente da errori logico – giuridici.
Discende da quanto precede il rigetto della domanda.
Nulla per le spese di lite, stante la dichiarazione in atti ai sensi dell'art.152 disp.
Att. c.p.c.
Le spese di C.T.U. restano a carico dell' resistente. Pt_2
P.Q.M.
a) RIGETTA la domanda;
b) nulla per le spese di lite;
c) pone in via definitiva le spese di C.T.U., liquidate a parte, a carico dell' Pt_2
resistente.
Così deciso in Avellino il 14.2.2024
Il Giudice Unico del Lavoro
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