Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 107/2024 R.G.
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
****
RE P U B B L I C A IT A L I A N A
IN NO M E DE L PO P O L O IT A L I A N O
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
Dott. Gaetano Labianca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 107/2024 R.G. promossa da
rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Silvana Sinigaglia Parte_1
- Appellante -
nei confronti di rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Francesco Navarra CP_1
- Appellato -
******
OGGETTO: “Altri istituti e leggi speciali” (separazione personale dei coniugi).
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in prossimità
dell'udienza dell'8.10.2024 all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione.
1
1. – Il 9.10.1998 e hanno contratto in Foggia matrimonio con CP_1 Parte_1
rito concordatario. Dalla loro unione nel febbraio 2000 è nato il figlio Per_1
2. – Nel 2015 la moglie ha adito il Tribunale di Foggia, chiedendo di: pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito per le violenze perpetrate ai danni della ricorrente e del figlio;
assegnarle la casa familiare;
disporre l'affidamento esclusivo del figlio
(all'epoca minore d'età); stabilire a carico di l'obbligo di versamento dell'assegno di CP_1
mantenimento per complessivi € 1.500,00, di cui € 700,00 in favore della consorte.
3. – Il marito ha contrastato le avverse pretese, domandando, in via riconvenzionale, di addebitare la causa della separazione alla moglie e chiedendo di disporre l'affidamento esclusivo a sé del figlio e di imporre alla ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento di quest'ultimo.
4. – Prima dell'adozione del provvedimento ex art. 708 cpc è stato disposto l'espletamento di ctu psicologica sui tre componenti della famiglia.
5. – Con ordinanza del 13.1.2016 il Presidente del Tribunale di Foggia ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti, fra i quali devono annoverarsi per la loro maggiore rilevanza: l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento prevalente presso la madre;
l'assegnazione a costei dell'ex casa coniugale (di sua proprietà esclusiva); l'invito ai tre componenti della famiglia ad intraprendere il percorso terapeutico suggerito dal Ctu al fine di attenuare la conflittualità di coppia e di favorire il progressivo recupero dei rapporti tra padre e figlio, a cagione del sistematico rifiuto di incontrare il genitore opposto fino a quel momento dal minore;
il diniego dell'assegno di mantenimento provvisorio in favore della moglie, stante la necessità di chiarire, nella fase di merito, la sua effettiva qualità di affittuaria di consistenti appezzamenti di terreno;
l'obbligo paterno di contribuire al mantenimento indiretto del figlio nella misura di € 550,00 al mese, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, e di concorrere,
paritariamente alla genitrice, al pagamento delle spese di natura straordinaria.
2 6. – Transitato il giudizio alla fase a cognizione piena ed intervenuta il 27.5.2016 la pronunzia sullo “status”, il processo è proseguito per la decisione sulle domande di addebito proposte “hinc et inde” dai coniugi e per le definitive statuizioni di carattere personale ed economico. In via istruttoria, è stata disposta l'assunzione della prova orale con l'escussione di numerosi testi.
7. – Con sentenza definitiva n. 1814/2023, pubblicata il 30.6.2023, il Tribunale di Foggia ha accolto la domanda di addebito proposta dalla moglie ed ha, invece, respinto quella esperita dal marito;
ha posto a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di contribuito al CP_1 Pt_1
mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente indipendente, la somma mensile di €
600,00, soggetta ad automatica rivalutazione annuale;
ha imposto al padre l'obbligo di contribuire,
nella misura del 50%, alle spese straordinarie nell'interesse del figlio, come da Protocollo siglato con il locale Ordine forense;
ha assegnato la casa familiare a;
ha respinto la sua domanda Pt_1
di pagamento dell'assegno “muliebre”; ha compensato fra le parti le spese del giudizio.
7.1. – Il Collegio foggiano ha posto a fondamento del “decisum” i seguenti argomenti (in sintesi): a) tra le condotte violative degli obblighi matrimoniali imputate dal marito alla moglie e la loro separazione non sussiste un comprovato nesso di causalità, avendo il resistente ammesso che il reale motivo della dissoluzione dell'unione della coppia risiede essenzialmente nella continua intromissione dei suoceri nella vita coniugale, già presente fin dagli inizi del rapporto matrimoniale;
b) invece, la domanda di addebito proposta da è da ritenersi provata sulla Pt_1
scorta della sentenza di condanna di primo grado n. 1321/2021 emessa nei confronti di per il CP_1
delitto di maltrattamenti ai danni della moglie e del figlio;
c) quanto agli aspetti di natura economica, nessuno dei coniugi si è premurato di fornire dati aggiornati in ordine alla propria situazione reddituale, onde le rispettive prospettazioni sul punto non possono ritenersi adeguatamente provate;
c1) in particolare, sebbene la ricorrente abbia prodotto certificazione
Cont attestante la mancata percezione di redditi, rilasciata dall' il 27.9.2022, nondimeno detto
3 documento non è idoneo a dare conto in maniera completa della sua effettiva situazione economico-patrimoniale giacché la ricorrente risulta affittuaria di estesi terreni e, quindi,
beneficiaria di rilevanti contributi pubblici;
infatti, benché si proclami Parte_1
disoccupata, cionondimeno dalle dichiarazioni di alcuni testi e dalla documentazione acquisita al processo è emerso che la stessa, in realtà, è proprietaria di due fabbricati nonché di un terreno ed introita i proventi che ritrae dai numerosi possedimenti terrieri di cui è intestataria, avendo dichiarato a fini Irap, per l'anno 2014, un volume d'affari di € 20.290,00 lordi;
peraltro, la ricorrente è risultata vincitrice del concorso a tempo determinato nel Corpo della Polizia
Municipale ed ha rinunciato a farvi parte per scelta non condivisa dal coniuge;
c2) il marito è
agente di polizia municipale e titolare di un reddito netto mensile, relativo all'anno 2013, di poco superiore ad € 1.600,00; tuttavia, è onerato del pagamento di un mutuo, con rateo mensile di €
386,00, contratto per l'acquisto di un immobile che intende lasciare al figlio;
inoltre, gli è stata accertata dall'Inps una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 55% e, pertanto, è
probabilmente percettore di un assegno d'invalidità di ammontare ignoto (in realtà, in base agli atti di causa, non gli risulta riconosciuto alcun emolumento di tipo assistenziale, nde); d) l'età
maggiorenne del figlio, la non ancora raggiunta indipendenza economica, la frequentazione dell'università fuori sede e l'applicazione dei criteri dettati dall'art. 337-ter cod. civ. rendono congrua la determinazione del contributo di mantenimento a carico del padre nella misura di €
600,00 al mese;
e) l'adeguatezza reddituale della moglie, la diretta conduzione dei fondi da parte di ed il carattere non fittizio dei contratti di affitto (desumibile dalle deposizioni Pt_1
testimoniali), la mancanza di elementi di valutazione circa il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, la sua ancora giovane età, il possesso di attitudini lavorative, la pregressa iscrizione all'Università (poi abbandonata), il subentro al padre nel 2000 nell'attività commerciale da questi gestita, la partecipazione a corsi di formazione professionale e la scelta volontaria di non svolgere il lavoro di agente di polizia municipale costituiscono presupposti giustificativi della negazione dell'assegno di mantenimento in suo favore. 4 8. – Avverso la sentenza ha proposto appello sulla base di cinque motivi, Parte_1
chiedendone la riforma, con la conseguente imposizione a carico del marito dell'assegno di mantenimento pari ad € 700,00 al mese, vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio.
9. – Al gravame ha resistito il quale ha dedotto l'infondatezza CP_1
dell'impugnazione principale per insussistenza dei presupposti legittimanti la spettanza dell'assegno di mantenimento in favore della moglie ed ha proposto appello incidentale con il quale ha denunciato l'erroneità della decisione gravata nella parte in cui il Tribunale di Foggia ha pronunciato l'addebito a suo carico ed ha chiesto di addebitare la causa della separazione personale alla condotta inosservante degli obblighi matrimoniali tenuta da . Pt_1
10. – Con nota del 31.1.2024 il Pg non ha formulato alcun parere, stante l'assenza di questioni di rilievo pubblicistico, in ragione della maggiore età ormai da tempo raggiunta dal figlio delle parti.
11. – In assenza di attività istruttoria, all'udienza “virtuale” dell'8.10.2024 la causa è stata riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo l'appellante principale ha sostanzialmente denunciato l'incoerenza ed incongruità del percorso argomentativo del Tribunale di Foggia, che ha trascurato di considerare la motivazione della sentenza penale di condanna del coniuge per il delitto di cui all'art. 572 cod. pen. nonché le risultanze della ctu psicologica, da cui emerge la sua assoluta
“sudditanza” a , che l'ha costantemente soggiogata psicologicamente e costretta a subire le CP_1
direttive e le violenze del “marito padrone”, impedendole di autodeterminarsi liberamente nelle decisioni della vita quotidiana nonché in quelle relative al campo lavorativo, anche per le esigenze di accudimento del figlio.
2. – Con il secondo motivo, riguardante le dimissioni da lei rassegnate dal lavoro a tempo determinato di agente di polizia municipale, ha lamentato l'incongrua valutazione dell'attendibilità
dei testi indicati dal resistente, la nullità delle testimonianze “de relato ex parte actoris” di CP_3
5 e l'omesso esame della documentazione prodotta dalle parti e di fatti decisivi per il Per_2
giudizio. Con detto mezzo, in sostanza, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale di Foggia ha attribuito preminente rilievo alle dichiarazioni rese dai testi citati dalla controparte, svalutando quelle rilasciate dai testi indicati dalla ricorrente, omettendo, inoltre, di considerare che l'interruzione della carriera di vigile urbano è da ricollegare causalmente alla concezione “patriarcale” del coniuge, che l'ha indotta ad abbandonare quel lavoro (peraltro un mese prima della scadenza della proroga del contratto) anche a causa dell'esigenza di prendersi cura del figlio neonato, oltre che per attuare il progetto elaborato dal marito di ottenere contributi pubblici per la coltivazione dei terreni di sua proprietà attraverso la formale iscrizione della moglie negli elenchi dei soggetti dediti allo svolgimento di attività agricole. Inoltre, sotto un diverso profilo, il Collegio di prime cure non ha tenuto conto delle difficoltà d'inserimento nel mondo lavorativo, a causa dell'età e della pochezza di titoli validamente spendibili di cui è in possesso,
oltre che dell'impegno da lei, comunque, profuso nella ricerca di un posto di lavoro.
3. – Con il terzo motivo ha eccepito – anche nel caso si ritenga che l'affitto dei fondi rustici non sia simulato – l'omessa e/o erronea valutazione di due circostanze: l'avventa cancellazione della partita Iva fin dal 2016; la certificazione rilasciata dall'Inps da cui emerge che a partire dal predetto anno non percepisce più alcun reddito.
4. – Con il quarto motivo si è doluta della motivazione apparente e/o contraddittoria là dove il Tribunale di Foggia ha desunto l'inattendibilità dei testi di parte ricorrente (ossia il di lei padre e figlio), circa i riferiti fatti di causa, unicamente dal rapporto di parentela.
5. – Con il quinto ed ultimo motivo ha sostanzialmente lamentato l'omesso esame della documentazione comprovante il tenore di vita medio-alto goduto durante la convivenza matrimoniale, allegando quale fatto nuovo sopravvenuto il miglioramento della situazione economico-patrimoniale del coniuge, che nel 2023 ha ereditato dalla madre la quota della metà di tre immobili, i quali si aggiungono alla precedente titolarità di altre cinque unità immobiliari e terreni di cui era già proprietario. CP_1
6 6. – Come sopra accennato, ha esperito appello incidentale, articolato in due CP_1
motivi, con i quali ha eccepito: 1) l'omessa od erronea valutazione dei fatti e delle risultanze probatorie che hanno determinato l'addebito, non avendo egli mai contravvenuto agli obblighi nascenti dal matrimonio ed essendo stato, anzi, vittima della personalità strategicamente manipolatrice della moglie, dotata di piena autonomia operativa nella gestione delle finanze familiari, autrice di deliberate azioni sottrattive di ingenti risorse monetarie prelevate dai conti comuni, titolare esclusiva del potere decisionale in ordine alle spese da sostenere per l'onerosa ristrutturazione del suo appartamento (fatte gravare sul marito) e costantemente protesa a squalificare il coniuge agli occhi del figlio, additandolo falsamente come un padre cattivo, assente e violento;
2) violazione di legge in relazione all'efficacia extrapenale nei giudizi civili di sentenze di condanna non ancora passate in giudicato, essendosi il Tribunale di Foggia adagiato acriticamente sulla sola pronunzia condannatoria di primo grado per il delitto di maltrattamenti in famiglia, limitandosi a valorizzare un unico episodio e trascurando tutti gli altri per i quali è stato mandato assolto con formula piena.
7. – E' logicamente prioritario l'esame dell'appello incidentale, con riferimento al primo motivo, il quale è infondato giacché la separazione non può essere addebitata alla moglie per insussistenza di condotte inquadrabili nel novero di quelle indicate dall'art. 143 cod. civ. e,
comunque, per carenza probatoria in ordine al nesso causale fra i presunti comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
7.1. – La pronuncia di addebito, che ha carattere accessorio rispetto alla domanda di separazione, ha quale presupposto la realizzazione, da parte del coniuge nei cui confronti è
richiesto, di un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio. Tale violazione,
tuttavia, non è di per sé sufficiente a fondare l'addebito, essendo altresì richiesto che dal comportamento colpevole del coniuge sia derivata l'intollerabilità della convivenza. In altri termini, è necessario che il coniuge istante dia prova del nesso di causalità tra il comportamento colpevole – consapevolmente e volontariamente posto in essere – dell'altro coniuge ed il sorgere
7 dei presupposti della separazione;
qualora, invece, la violazione si verifichi in un contesto di crisi coniugale già in atto, non potrà darsi luogo all'addebito della separazione, non essendo riscontrabile il predetto nesso di causalità (sul punto, a titolo esemplificativo, cfr. Cass. 20.4.2011
n. 9074, Cass. 18.11.2013 n. 25843, Cass. 20.8.2014 n. 18074, Cass.
5.8.2020 n. 16691). Infatti,
proprio quest'ultima pronunzia ha chiarito che per l'ottenimento della pronuncia di addebito il richiedente è gravato dal duplice onere probatorio, relativo sia all'effettiva violazione dei doveri discendenti dal matrimonio da parte dell'altro coniuge, sia al rapporto di efficienza causale tra il comportamento oggettivamente trasgressivo ed il verificarsi della intollerabilità della convivenza.
7.2. – Orbene, nella specie, , all'udienza di comparizione del 25.6.2015 (cfr. CP_1
relativo verbale), ha dichiarato quanto segue: “Credo che il matrimonio sia andato in crisi perché
mia moglie consentiva ai suoi genitori di intromettersi in continuazione nel nostro menage…La
vera crisi è iniziata quando io mi sono ribellato alla convivenza con i miei suoceri per tutta
l'estate nella casa di ”. Dunque, per espressa ammissione dell'impugnante incidentale, la Pt_2
comunione di affetti si è deteriorata per un comportamento risalente già agli inizi del rapporto matrimoniale che si sarebbe trascinato nel tempo e sarebbe stato da lui lungamente tollerato.
Tuttavia, al riguardo, non v'è prova di specifici fatti attraverso cui si sarebbe manifestata l'ingerenza dei suoceri, né del suo grado di continuità ed incidenza sulla vita dei coniugi, né di un contegno di tipo omissivo rimproverabile alla moglie e di un'alternativa regola di condotta concretamente esigibile dalle stessa, né – decisivamente – del nesso causale tra l'ipoteticamente insopportabile invadenza degli affini e l'evento disgregativo dell'unione matrimoniale.
7.3. – Come sopra accennato, con il secondo motivo dell'appello incidentale egli ha dedotto che le condotte di maltrattamento di cui è incolpato sarebbero frutto dei racconti mendaci delle persone offese (moglie e figlio) e che, inoltre, la sentenza di condanna in primo grado n.
1321/2011 alla pena di anni due e mesi sei, oltre al risarcimento del danno, inflittagli per il delitto di cui all'art. 572 cod. pen. dal giudice del Tribunale di Foggia, sarebbe priva di efficacia nel giudizio civile. Al riguardo, deve osservarsi che nella sentenza impugnata il Collegio dauno, dopo
8 aver esaminato la motivazione della pronunzia penale e valorizzato gli elementi emersi dall'istruttoria dibattimentale (nel corso della quale è stata assunta la deposizione di innumerevoli testi ed è stata acquisita una missiva di contenuto indiziariamente accusatorio proveniente dal figlio della coppia), è giunto alla conclusione – allo stato degli atti incensurabile, salvo ogni diverso sviluppo del processo penale nel suo successivo grado – che la domanda di addebito proposta da è fondata sull'accertamento, svolto in sede penale secondo la regola Pt_1
probatoria dell'“oltre il ragionevole dubbio”, dell'avvenuta instaurazione di un'abituale relazione coniugale e genitoriale vessatoria, fino ad epoca (settembre 2014) prossima al deposito del ricorso per separazione personale (febbraio 2015). Di talché, i reiterati episodi illeciti oggetto del vaglio compiuto dal giudice penale – alla luce delle dichiarazioni rese dalle persone offese, delle testimonianze acquisite nonché della missiva vergata dal figlio (da cui traspare il Persona_3
timore del ragazzo ad incontrare il padre a causa del carattere aggressivo di quest'ultimo) –
appaiono porsi nel giudizio separativo, nella loro realtà materiale di accadimenti storici ed indipendentemente da ogni considerazione circa la invero non posseduta efficacia nel giudizio civile della pronunzia penale di condanna in primo grado, quali fatti in rapporto causale con la definitiva incrinatura del vincolo matrimoniale, così da giustificare la pronuncia di addebito a carico di . CP_1
8. – L'appello principale – i cui motivi possono essere scrutinati unitariamente in quanto connessi fra loro – è, del pari, privo di fondamento.
8.1. – Appare utile premettere che l'esame del dato normativo (art. 156 cod. civ.) consente di ritenere che il diritto all'attribuzione dell'assegno di separazione ha quale presupposto l'indisponibilità di redditi adeguati propri da parte del coniuge a cui non sia addebitabile la separazione, ciò che costituisce l'“an debeatur”, laddove il criterio determinativo del “quantum” è
ancorato alle circostanze ed ai redditi del coniuge obbligato. Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'assegno separativo, avendo fonte legale nel diritto all'assistenza materiale correlato al perdurante vincolo coniugale ha nel (tendenziale) mantenimento del tenore di vita goduto in
9 costanza di matrimonio un imprescindibile parametro di valutazione dell'inadeguatezza dei redditi del coniuge economicamente più debole (cfr. Cass. 16.5.2017 n. 12196; Cass. 24.6.2019 n. 16809
e, da ultimo, Cass. 17.2.2021 n. 4215, pagg. 9 e 10 della motivazione).
8.2. – Sennonché, nella vicenda in esame, assume dirimente rilievo la circostanza relativa al licenziamento di dal Corpo della Polizia Municipale. Sul punto, le osservazioni Pt_1
formulate dal Tribunale di Foggia trovano riscontro negli atti del fascicolo di primo grado allegato telematicamente agli atti del giudizio di appello (cfr. pagg. 100 segg.). Le risultanze della prova orale mostrano che numerosi testimoni hanno concordemente riferito come sia stata l'appellante principale a rinunciare, per una scelta non affatto imposta dal coniuge, a svolgere il lavoro nei ranghi dei vigili urbani. In proposito, appare utile mutuare alcuni passaggi significativi della motivazione della decisione impugnata: il teste ha narrato che “…la ricorrente mi disse che Tes_1
dopo la gravidanza non intendeva tornare a lavorare come ausiliario del traffico;
in quella
medesima occasione il marito dissentì apertamente dalla scelta della moglie giudicandola
inappropriata perché occorreva che conservasse il lavoro…”; il teste ha dichiarato Tes_2
che “…è vero che mia cognata decise di licenziarsi dal corpo della polizia Municipale di Pt_1
Foggia contro il parere del marito;
tale circostanza l'ho direttamente appresa in famiglia, nel
corso di più di una occasione nella quale ci incontravamo ed a cui erano presenti entrambi i
coniugi...”; il teste ha parlato della volontà di di licenziarsi dalla l fine di Tes_3 Pt_1 CP_4
accudire il figlio, scelta personale disapprovata dal coniuge;
il teste all'epoca responsabile Per_2
dell'Ufficio di P.M. dove entrambi i consorti prestavano servizio, ha precisato che non Pt_1
ha rinnovato il contratto, aggiungendo di aver “…cercato di dissuadere il affinché la moglie CP_1
partecipasse al concorso … il mi riferì direttamente della sua volontà affinché la moglie CP_1
continuasse a lavorare”, mentre la moglie di costui fece sapere di non voler aderire alla seconda proroga del contratto.
8.3. – Trattasi di plurime e convergenti deposizioni, rese da testi della cui attendibilità il
Collegio non ha motivo di dubitare, anche perché la circostanza riguardante il licenziamento risulta
10 confermata da pure nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Nella sentenza n. 1321/2021 Per_2
(cfr. pagg. 8 e 9), il giudice penale, con riguardo alla sua testimonianza, ha esposto quanto segue:
“…ex agente della Polizia Municipale e funzionario della Presidenza del Consiglio Comunale di
Foggia. Il teste conosceva i coniugi e in quanto avevano svolto il lavoro di vigile CP_1 Pt_1
urbano nel predetto Comando. La , dopo aver usufruito di un periodo di astensione Pt_1
obbligatoria, si licenziava dal predetto lavoro e, successivamente, apriva un'attività col padre, in
via Borrelli, in Foggia…”.
8.4. – Pertanto, la mancanza di redditi adeguati non si ricollega ad un comportamento esente da colpevolezza del coniuge richiedente l'assegno di mantenimento, giacché – che, Pt_1
peraltro, ha abbandonato per due volte gli studi universitari;
nel 2000 è subentrata al padre nell'attività di vendita di piccole macchine agricole ed attrezzi da giardino, in tal modo acquisendo specifiche capacità lavorative;
è proprietaria di un appartamento (categoria catastale A2) di circa mq. 160 situato nel centro di Foggia (cfr. visura in atti), ammodernato anche con l'apporto economico del marito;
è nuda proprietaria di una villa in Siponto ed intestataria di due box in
Manfredonia – per propria scelta unilaterale, come tale non “coartata” o influenzata dal coniuge ed anzi da lui apertamente avversata, ha rinunciato allo svolgimento di un lavoro che concretamente poteva essere trasformato a tempo indeterminato e così assicurarle un'occupazione stabile retribuita e, quindi, il raggiungimento di una piena autonomia reddituale.
8.5. – Né può sostenersi che la scelta di rinunciare alla carriera di agente di polizia municipale sia stata effettivamente giustificata dall'esigenza di accudire il figlio e che detta decisione sia stata frutto di un accordo con l'altro coniuge: ciò sia perché le acquisizioni istruttorie forniscono elementi che escludono che la predetta scelta sia stata concordata con il marito ed accettata dallo stesso nel loro comune interesse;
sia in quanto è circostanza incontestata che nel
2000 (cioè all'indomani della nascita del figlio avvenuta il 9.2.2000) sia subentrata al Pt_1
padre nello svolgimento dell'attività commerciale da lui precedentemente gestita, tanto smentendo
11 logicamente che la rinuncia al posto di vigile urbano sia stata causata dalla necessità di rimanere in casa per prendersi cura del figlioletto appena nato.
8.6. – In definitiva, dai superiori rilievi discende l'esclusione della spettanza del diritto all'assegno di mantenimento in favore dell'originaria ricorrente, condivisibilmente statuita dal primo giudice anche sulla scorta di considerazioni aggiuntive tese a rimarcare l'ancora giovane età
dell'interessata, l'oggettiva possibilità di procurarsi i mezzi adeguati per il sostentamento (è
significativo notare che l'appellante principale dal 2016 ad oggi non risulta aver percepito redditi,
restando così inconosciute, per la durata di otto anni, le fonti economiche che le garantiscono in qualche modo un livello minimo di sopravvivenza, specie negli ultimi anni caratterizzati da un elevato aumento dei prezzi di beni e servizi di largo consumo), nonché il possesso di una formazione lavorativa derivante dalla pregresse esperienze maturate nel settore commerciale ed in quello agricolo, potenzialmente idonea a farle conseguire un reddito adeguato;
e ciò a prescindere da ogni considerazione circa l'effettiva conduzione, da parte di , dei fondi rustici di cui Pt_1
più volte è fatta menzione nella decisione appellata.
8.7. – Quanto agli ulteriori aspetti evidenziati dall'appellato, finalizzati a smentire la versione dei fatti resa dall'appellante in ordine al ruolo di subalternità al quale lui l'avrebbe relegata in ambito familiare, non risulta da lei contestato il contenuto del messaggio che il
29.9.2014 la stessa ha inviato a , contenente le istruzioni fornitegli circa le Pt_1 CP_1
modalità di accesso ad un conto postale (di cui l'uomo era fino a quel momento del tutto ignaro),
nonché l'avvenuto prelevamento, da parte della moglie, della somma complessiva di € 6.300,00,
che era stata accreditata sul libretto postale a titolo di contributi per l'integrazione agricola, così
come, peraltro, da lei ammesso nella parte conclusiva dell'udienza di comparizione ex art. 707 cpc del 25.6.2015 (cfr. relativo verbale).
8.8. – I suesposti argomenti valgono ad assorbire e superare ogni altra deduzione contenuta nei motivi dell'impugnazione principale, fra cui la sopravvenuta acquisizione da parte di nel CP_1 produttive di alcun reddito anche a cagione degli interventi manutentivi di cui prevedibilmente abbisognano), che si aggiungerebbero agli altri cinque immobili già appartenenti all'appellato, il quale, allo scopo di riportare nel perimetro dell'effettiva realtà l'avversa enfatica rappresentazione del suo patrimonio immobiliare, ha tenuto a precisare che si tratta di un piccolo podere di campagna, con pertinenti magazzini, box, legnaia, deposito attrezzi e pollaio di modeste dimensioni, inidonei a generare una qualche rendita economica.
9. – La reciproca soccombenza delle parti, in virtù del rigetto sia dell'impugnazione principale che di quella incidentale, rende legittima una pronunzia d'integrale compensazione delle spese del grado.
10. – Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza, a carico di entrambi i contendenti, dei presupposti previsti dall'art. 13 co. 1-quater Tusg.
PQM
Definitivamente pronunciando sull'appello principale, avverso la sentenza del Tribunale di
Foggia n. 1814/2023, pubblicata il 30.6.2023, proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
, con ricorso del 25.1.2024, nonché sull'appello incidentale proposto da quest'ultimo con
[...]
comparsa di costituzione e risposta dell'8.5.2024, così provvede:
1) rigetta l'appello principale nonché l'appello incidentale;
2) compensa interamente fra le parti le spese del giudizio;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater Tusg, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte sia dell'appellante principale e sia dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13;
l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
13 Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2023 di quote di eredità di un immobile e delle relative pertinenze (allo stato non comprovatamene
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