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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 30/05/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 750/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano, Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro nr. 750/2024 R.G.L., promossa da:
, CF residente a [...] C.F._1
delle Rive n. 37, indirizzo pec: rappresentato e difeso dall'Avv. Email_1
Stefano D'Apolito, CF e presso il medesimo elettivamente C.F._2
domiciliato in Bolzano, via Cassa di Risparmio n. 5, giusta procura in calce al ricorso depositato il 5.12.2024
ricorrente contro
pagina 1 di 5 (C.F. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e/o disgiuntamente dagli
Avv.ti Lucia Orsingher ( ) e Raimund Bauer C.F._3
( in forza di procura generale alle liti n. 37875/7313, rogito del C.F._4
22.3.2024 del notaio di Fiumicino, elettivamente domiciliato presso la sede Persona_1
di Bolzano, Piazza Domenicani 30 convenuto
In punto: Opposizione a ordinanza ingiunzione OI-02715401
Causa assegnata a sentenza all'udienza del 30.05.2025 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente:
(in ricorso)
CP Voglia l' mo Tribunale adito, previ incombenti di rito:
in via cautelare:
- sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di ingiunzione in ragione della manifesta prescrizione del diritto a fondamento della stessa e del danno che deriverebbe al ricorrente dall'esecuzione;
nel merito:
- annullare l'ingiunzione di pagamento n. 0I- 002715401 dell' di Bolzano nei CP_1
confronti di;
Parte_1
pagina 2 di 5 CP_
- condannare l' di Bolzano a rifondere a le spese del presente Parte_1
procedimento;
a verbale udienza 11.3.2025
Il procuratore di parte ricorrente prende atto dell'intervenuto annullamento chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna dell' al CP_1
pagamento delle spese di lite.
Per parte convenuta:
(in comparsa di costituzione)
Piaccia al Giudice adito in veste di Giudice del lavoro, contrariis reiectis, così provvedere:
1) Nel merito, in via principale:
– accertarsi e dichiararsi la cessazione della materia del contendere e respingersi ogni altra richiesta avversaria.
2) Con compensazione delle spese di lite
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 5.12.2024 proponeva opposizione avverso l' Parte_1
ordinanza ingiunzione n. 0I-002715401 notificatagli in data 5.11.2024 da , relativa CP_1
all'atto di accertamento n. 1400.14/05/2018.0088656 del 14.5.2018, riferito all'anno CP_1
2015, con il quale, quale “obbligato solidale” di gli si intimava il pagamento CP_3
pagina 3 di 5 dell'importo di € 14.163,00, per le violazioni accertate e € 10,33 a titolo di spese di notifica.
Parte ricorrente eccepiva che dalla data di avvenuta notifica dell'atto di accertamento del
14.5.2018 non erano state notificate ulteriori richieste di pagamento successive da parte
CP_ dell' con la conseguenza che il credito doveva ritenersi prescritto alla data della notifica dell'ordinanza. Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le conclusioni sopra riportate per esteso.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l' dichiarando che l'ordinanza ingiunzione CP_1
era stata annullata in via di autotutela e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
All'udienza dell'11.03.2025 la ricorrente concludeva anch'essa per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, chiedendo la condanna della convenuta alla rifusione delle spese di lite. Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione fissava per discussione l'udienza del 30.05.2025.
Il Tribunale decideva come da dispositivo.
Motivi della decisione
La materia del contendere è cessata, avendo l' provveduto ad annullare l'ordinanza CP_1
ingiunzione opposta.
La statuizione in ordine alle spese di lite seguirà il principio della soccombenza virtuale e pertanto le spese verranno poste a carico di parte convenuta, considerato che l'intervenuto pagina 4 di 5 annullamento si fonda per ammissione di su quanto eccepito e dedotto da parte CP_1
ricorrente in ricorso e quindi sulla prescrizione del credito ed è intervenuto solo in epoca successiva alla notifica del ricorso.
Le spese verranno liquidate secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento in relazione alla fase di studio e introduttiva e decisionale. Nulla viene riconosciuto per la fase istruttoria, che non ha di fatto avuto luogo.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando nella causa 750/2024 R.G.L. promossa con ricorso depositato il 5.12.2024 da contro così provvede: Parte_1 CP_1
dichiara la cessazione della materia del contendere,
condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che si liquidano in euro CP_1
1.863,50.- per compensi, oltre ad euro 118,50 per contributo unificato, 15% spese generali,
iva e cpa sulle poste assoggettate per legge.
Addì, 30.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Eliana Marchesini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano, Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro nr. 750/2024 R.G.L., promossa da:
, CF residente a [...] C.F._1
delle Rive n. 37, indirizzo pec: rappresentato e difeso dall'Avv. Email_1
Stefano D'Apolito, CF e presso il medesimo elettivamente C.F._2
domiciliato in Bolzano, via Cassa di Risparmio n. 5, giusta procura in calce al ricorso depositato il 5.12.2024
ricorrente contro
pagina 1 di 5 (C.F. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e/o disgiuntamente dagli
Avv.ti Lucia Orsingher ( ) e Raimund Bauer C.F._3
( in forza di procura generale alle liti n. 37875/7313, rogito del C.F._4
22.3.2024 del notaio di Fiumicino, elettivamente domiciliato presso la sede Persona_1
di Bolzano, Piazza Domenicani 30 convenuto
In punto: Opposizione a ordinanza ingiunzione OI-02715401
Causa assegnata a sentenza all'udienza del 30.05.2025 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente:
(in ricorso)
CP Voglia l' mo Tribunale adito, previ incombenti di rito:
in via cautelare:
- sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di ingiunzione in ragione della manifesta prescrizione del diritto a fondamento della stessa e del danno che deriverebbe al ricorrente dall'esecuzione;
nel merito:
- annullare l'ingiunzione di pagamento n. 0I- 002715401 dell' di Bolzano nei CP_1
confronti di;
Parte_1
pagina 2 di 5 CP_
- condannare l' di Bolzano a rifondere a le spese del presente Parte_1
procedimento;
a verbale udienza 11.3.2025
Il procuratore di parte ricorrente prende atto dell'intervenuto annullamento chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna dell' al CP_1
pagamento delle spese di lite.
Per parte convenuta:
(in comparsa di costituzione)
Piaccia al Giudice adito in veste di Giudice del lavoro, contrariis reiectis, così provvedere:
1) Nel merito, in via principale:
– accertarsi e dichiararsi la cessazione della materia del contendere e respingersi ogni altra richiesta avversaria.
2) Con compensazione delle spese di lite
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 5.12.2024 proponeva opposizione avverso l' Parte_1
ordinanza ingiunzione n. 0I-002715401 notificatagli in data 5.11.2024 da , relativa CP_1
all'atto di accertamento n. 1400.14/05/2018.0088656 del 14.5.2018, riferito all'anno CP_1
2015, con il quale, quale “obbligato solidale” di gli si intimava il pagamento CP_3
pagina 3 di 5 dell'importo di € 14.163,00, per le violazioni accertate e € 10,33 a titolo di spese di notifica.
Parte ricorrente eccepiva che dalla data di avvenuta notifica dell'atto di accertamento del
14.5.2018 non erano state notificate ulteriori richieste di pagamento successive da parte
CP_ dell' con la conseguenza che il credito doveva ritenersi prescritto alla data della notifica dell'ordinanza. Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le conclusioni sopra riportate per esteso.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l' dichiarando che l'ordinanza ingiunzione CP_1
era stata annullata in via di autotutela e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
All'udienza dell'11.03.2025 la ricorrente concludeva anch'essa per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, chiedendo la condanna della convenuta alla rifusione delle spese di lite. Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione fissava per discussione l'udienza del 30.05.2025.
Il Tribunale decideva come da dispositivo.
Motivi della decisione
La materia del contendere è cessata, avendo l' provveduto ad annullare l'ordinanza CP_1
ingiunzione opposta.
La statuizione in ordine alle spese di lite seguirà il principio della soccombenza virtuale e pertanto le spese verranno poste a carico di parte convenuta, considerato che l'intervenuto pagina 4 di 5 annullamento si fonda per ammissione di su quanto eccepito e dedotto da parte CP_1
ricorrente in ricorso e quindi sulla prescrizione del credito ed è intervenuto solo in epoca successiva alla notifica del ricorso.
Le spese verranno liquidate secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento in relazione alla fase di studio e introduttiva e decisionale. Nulla viene riconosciuto per la fase istruttoria, che non ha di fatto avuto luogo.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando nella causa 750/2024 R.G.L. promossa con ricorso depositato il 5.12.2024 da contro così provvede: Parte_1 CP_1
dichiara la cessazione della materia del contendere,
condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che si liquidano in euro CP_1
1.863,50.- per compensi, oltre ad euro 118,50 per contributo unificato, 15% spese generali,
iva e cpa sulle poste assoggettate per legge.
Addì, 30.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Eliana Marchesini
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