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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 09/06/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 558/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere
dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente nella causa civile n. 558/2024 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del 26.03.25 promossa da:
c.f. con il patrocinio dell'avv. SERIOLI CP_1 P.IVA_1
ALBERTO, elettivamente domiciliato in VIA SAN MARCO 5 25055
PISOGNE, presso il menzionato difensore.
APPELLANTE
contro
, Controparte_2 [...]
, c.f. Controparte_3
, con il patrocinio dell'avv. PICCINELLI C.F._1
ANDREA, elettivamente domiciliata in VIA G. GHISLANDI 22 25047
DARFO BOARIO TERME, presso il menzionato difensore.
APPELLATO
Pag. 1 di 11 CONCLUSIONI
Per parte appellante
In via principale, nel merito:
-accertata, ritenuta e dichiarata l'infondatezza in fatto e in diritto
dell'opposizione proposta dal sig. , in qualità di Controparte_2
titolare della ditta individuale R.R. LAVORAZIONI MECCANICHE DI
GEOM. RIVADOSSI ROBERTO, rigettare le domande tutte formulate
dall'opponente e per l'effetto confermare in toto il decreto ingiuntivo
opposto n. 2451/2021 d.i., n. 7195/2021 r.g., con conseguente
condanna in via definitiva del sig. , in qualità di Controparte_2
titolare della ditta individuale R.R. LAVORAZIONI MECCANICHE DI
GEOM. RIVADOSSI ROBERTO, al pagamento in favore di CP_1
della somma capitale di Euro 10.980,00, oltre interessi ex D.lgs. n.
231/02 dal dovuto al saldo, spese della procedura monitoria e spese
successive. Per l'effetto, condannare altresì il sig. , Controparte_2
in qualità di titolare della ditta individuale R.R. LAVORAZIONI
MECCANICHE DI GEOM. RIVADOSSI ROBERTO, a restituire a
tutte le somme da quest'ultima corrispostegli in esecuzione CP_1
della sentenza di primo grado, oltre interessi ex art. 1284, IV comma,
cod. civ. decorrenti dalla data del pagamento o, in subordine, dalla
data di notifica dell'atto di citazione in appello.
In via subordinata, nel merito:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale,
Pag. 2 di 11 dell'opposizione avversaria e/o di revoca del decreto ingiuntivo
opposto, condannare in via definitiva il sig. , in Controparte_2
qualità di titolare della ditta individuale R.R. LAVORAZIONI
MECCANICHE DI GEOM. RIVADOSSI ROBERTO, al pagamento in
favore di della somma capitale di Euro 10.980,00, ovvero CP_1
della diversa somma ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi ex
D.lgs. n. 231/02 dal dovuto al saldo, spese della procedura monitoria e
spese successive. Per l'effetto, condannare altresì il sig. CP
, in qualità di titolare della ditta individuale R.R.
[...]
LAVORAZIONI MECCANICHE DI GEOM. RIVADOSSI ROBERTO, a
restituire a tutte le somme da quest'ultima corrispostegli in CP_1
esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi ex art. 1284,
IV comma, cod. civ. decorrenti dalla data del pagamento o, in
subordine, dalla data di notifica dell'atto di citazione in appello.
In via istruttoria:
- dichiarare l'incapacità a testimoniare della sig.ra , in CP_4
ragione del rapporto di convivenza con il sig. e della Controparte_2
collaborazione con la ditta di cui lo stesso è titolare, nonché del sig.
, in ragione dei rapporti del medesimo con la ditta del Parte_1
figlio ; incapacità già eccepita per entrambi Controparte_2
all'udienza del 12 luglio 2022, allorché hanno reso le loro rispettive
testimonianze, oltre che in sede di precisazione delle conclusioni nel
precedente grado di giudizio;
Pag. 3 di 11 - a parziale modifica dell'ordinanza del Giudice di primo grado di
ammissione dei mezzi di prova del 23 maggio 2022, ammettere la prova
per testi sui capitoli nn. 5, 6, 7 e 8 della memoria ex art. 183, VI comma
n. 2, c.p.c. del 16 febbraio 2022 (sopra trascritti nel paragrafo relativo
alle istanze istruttorie), con i testi e Testimone_1 Tes_2
sopra indicati.
[...]
In ogni caso:
- beneficio di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di
giudizio, oltre rimborso forfetario del 15% ed accessori come per
legge, relativamente al presente grado d'appello, al precedente grado
di giudizio e al procedimento monitorio. Si producono, unitamente alla
procura alle liti: - copia autentica della sentenza impugnata;
- fascicolo
di parte di primo grado, contenente i seguenti
Per parte appellata
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, refuse le spese
del presente grado di giudizio, - In via principale e nel merito: Rigettare
l'appello proposto contro la sentenza n. 3056/2023, n. 10120/2021
R.G., pronunciata in data 27.11.2023 dal Tribunale di Brescia e
pubblicata in data 28.11.2024 dalla poiché infondato in fatto CP_1
ed in diritto con conferma pertanto della sentenza impugnata. In ogni
caso, condannare parte appellante alle spese e competenze
professionali difensive del secondo grado di giudizio, oltre accessori di
legge.
Pag. 4 di 11 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 01/09/2021, l'impresa individuale R.R. Lavorazioni Meccaniche di SS RO
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2451/2021 del
18/06/2021 emesso dal Tribunale di Brescia con il quale gli era stato ingiunto di pagare in favore della società la somma di € CP_1
10.980,00 oltre interessi e spese.
A fondamento della pretesa azionata in via monitoria, l'ingiungente esponeva: CP_1
-di aver eseguito, nei mesi di novembre e dicembre 2015, su incarico e in favore della R.R. alcune prestazioni di revisione di macchine utensili di proprietà di quest'ultima;
-di aver, emesso le fatture n. 178 del 30 novembre 2015, per € 5.185,00,
e n. 189 del 31 dicembre 2015 per € 5.795,00, per complessivi €
10.980,00;
- di non aver mai ricevuto il pagamento delle somme dalle stesse portate da parte di R.R., benché quest'ultima avesse, a sua volta, provveduto ad annotare tali fatture nelle proprie scritture contabili senza aver mai sollevato contestazione alcuna.
Nella citazione in opposizione, R.R. Lavorazioni Meccaniche di
SS RO eccepiva l'inadempimento della per non CP_1
aver eseguito nessuna delle opere commissionate.
Pag. 5 di 11 si costituiva e resisteva. CP_1
Il Tribunale di Brescia accoglieva l'opposizione e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo.
La motivazione del tribunale era la seguente.
Secondo il Tribunale, in coerenza con il generale criterio di riparto dell'onere probatio delineato dalle SS.UU n. 135333/2001, in tema di responsabilità di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, a fronte dell'eccezione di inadempimento opposta al debitore, spetta al creditore, nel caso di specie l'opposta provare di avere CP_1
correttamente adempiuto.
non aveva allegato né dimostrato di aver eseguito direttamente CP_1
le lavorazioni indicate nelle fatture azionate: le deposizioni testimoniali non erano idonee a provare l'esecuzione dei lavori indicati in fattura;
né poteva attribuirsi rilievo all'annotazione di parte opponente nei propri registri contabili tenuto conto che l'esistenza del rapporto tra le parti era pacifico mentre la contestazione riguarda l'inadempimento del creditore CP_1
La sentenza era gravata dalla soccombente.
Si costituiva R.R. lavorazioni meccaniche di che Controparte_2
resisteva.
All'udienza del 26/03/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 6 di 11 Con un unico motivo l'appellante censura la sentenza per erroneità
nella parte in cui il giudice di primo grado ha affermato che CP_1
non avrebbe dimostrato di aver correttamente adempiuto all'obbligazione di cui ha preteso il pagamento in via monitoria.
Deduce che ai sensi dell'art.2710 c.c. l'annotazione di fatture nelle scritture contabili fa piena prova nei rapporti tra imprenditori e che quindi l'annotazione delle fatture azionate in monitorio da CP_1
nelle scritture contabili dell'impresa individuale RR è idonea a confermare la fondatezza della pretesa creditoria dell'odierna appellante. Cita la sent. della Cass. N. 3581/2024 che afferma che la fattura commerciale può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto.
Deduce che i testimoni e pur Testimone_1 Testimone_2
non avendo eseguito direttamente i lavori hanno riferito di “averne per altre ragioni diretta conoscenza” e che le testimonianze di CP_4
e siano inutilizzabili in quanto soggetti
[...] Parte_1
interessati nel giudizio.
………….
Il motivo è infondato
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo il principio generale, è il creditore che deve provare l'esistenza del contratto fonte del proprio credito. (Cfr. Cass. n.13533/2001)
In materia di procedimento monitorio, qualora l'esistenza del contratto
Pag. 7 di 11 venga contestata da parte ingiunta nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, è onere di parte opposta fornire la prova del conferimento dell'incarico. Nel giudizio di opposizione, per giurisprudenza consolidata, parte opposta/creditrice pur essendo formalmente convenuta è sostanzialmente attrice, pertanto, deve fornire prova della fonte del proprio credito. (cfr. Cass. n.1892/2023).
Nel caso di specie, coerentemente con quanto affermato dal giudice di primo grado, l'opposta a fronte dell'eccezione di CP_1
inadempimento esperita dall'opponente RR, non ha provato di aver correttamente adempiuto alla propria obbligazione.
si è limitata a sostenere l'efficacia probatoria dei testi escussi CP_1
durante il giudizio di primo grado e delle annotazioni delle fatture nelle scritture contabili, senza allegare né provare l'effettiva esecuzione delle prestazioni in oggetto.
In primo luogo, nessuno dei testi ha confermato in alcun modo che la ha eseguito le prestazioni indicate in fattura e non hanno CP_1
nemmeno dato conto di aver conoscenza diretta dell'esecuzione dei lavori.
In particolare, il teste all'epoca dei fatti autista della Testimone_1
ha dichiarato che non ha fatto nulla di quanto descritto nelle CP_1
fatture che gli sono state mostrate (doc. 1 e 2 di parte opposta), e che non ha mai fatto il trasporto di un tornio da RR a CP_1
La teste dipendente della dal 2013, ha Testimone_2 CP_1
dichiarato di non sapere nulla dell'attività indicata in fattura oltretutto
Pag. 8 di 11 predisposta dall'altra impiegata (doc. 1 di parte CP_4
opposta); ricorda che i dipendenti e sono saliti in ufficio Pt_2 Pt_3
riferendo le riparazioni effettuate, confermando, così, di non sapere nulla delle prestazioni in oggetto.
La teste dipendente di fino al 2020 ha CP_4 CP_1
dichiarato che i lavori descritti in fattura non sono mai stati eseguiti.
Il teste padre di ha dichiarato che Parte_1 Controparte_2
le macchine non sono mai uscite dalla ditta del figlio. Ciò, tenendo conto del fatto che per fare uscire i torni e caricarli sul camion sarebbe stata necessaria un'auto gru, quindi l'operazione sarebbe passata inosservata, oltre a necessitare di molto tempo.
Le testimonianze di e risultano attendibili, data la loro CP CP_4
coerenza e non contraddittorietà con quanto affermato dai testi Tes_1
e Tes_2
Quanto alle fatture annotate dall'opponente RR nei propri registri contabili, la Cass. n.3581/2024 citata dall'opposta non coglie CP_1
nel segno poiché i giudici di legittimità in tale sentenza non hanno affermato che le fatture provano l'adempimento bensì l'esistenza del contratto tra le parti.
Ebbene, le contestazioni mosse da RR alla non riguardano CP_1
l'esistenza del contratto che è pacifica avendo l'opponente confermato espressamente di aver conferito l'incarico alla L'eccezione CP_1
della convenuta RR riguarda l'inadempimento della creditrice CP_1
a fronte della quale quest'ultima non ha provato di aver adempiuto
Pag. 9 di 11 correttamente alla propria obbligazione.
Posto quanto detto, non ha provato di aver effettivamente CP_1
eseguito i lavori indicati in fattura;
pertanto, la sentenza di primo grado va confermata.
Attesa la sua soccombenza, la società appellante va condannata a rifondere in favore dell'appellato le spese del grado che la Corte liquida in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/14.
Ricorrono i presupposti di legge per dichiarare tenuta parte appellante al versamento dell'importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. CP_1
3056/20234 emessa dal Tribunale di Brescia, prima sezione civile, in data 28/11/2023, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così
provvede:
- rigetta l'appello proposto da CP_1
- condanna a rifondere a , titolare della ditta CP_1 Controparte_2
individuale R.R. lavorazioni meccaniche le spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € € 3.966,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio della controversia, € 921,00 per la fase introduttiva del
Pag. 10 di 11 giudizio ed € 1.911,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario
I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13
comma 1 quater del DPR 115/2002 a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 26/3/2025
COSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Lucia Cannella Dott. Giuseppe Serao
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