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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/02/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2410 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
nata a [...] il [...] (cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Frida Simona Giuffrida, presso il cui studio in
Messina, via G.A. Cesareo 29 ha eletto domicilio attrice
E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore (p. iva , rappresentato e difeso, congiuntamente e P.IVA_1
disgiuntamente, dagli Avv.ti Filippo Giannetto e Miriam Di Stefano, presso lo studio dei quali in Messina, via Lenzi 5 ha eletto domicilio convenuto
OGGETTO: risarcimento danni per vizi contratto d'opera
CONCLUSIONI: come da memoria in atti
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, citava in giudizio Parte_1
l' proponendo opposizione avverso il decreto Controparte_1
pagina 1 di 8 ingiuntivo n. 216/19 emesso in data 06.02.2019 dal Giudice di Pace di Messina con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 2.103,00, oltre accessori e spese della procedura monitoria.
In particolare, la rappresentava di essere proprietaria al 50%, insieme al Pt_1
coniuge separato di un immobile sito in viale Regina Elena, Parte_2
interessato da diversi lavori di ristrutturazione tra il 2017 e il 2018; che veniva stipulato con la contratto orale avente ad oggetto la fornitura e la CP_1
installazione di parquet e battiscopa, per un importo complessivo di € 3.000,00; che tale importo veniva interamente corrisposto prima della esecuzione dei lavori;
che la si rendeva gravemente inadempiente dell'accordo, eseguendo i lavori in CP_1
modo approssimativo ed incompleto e rifiutandosi di controllare lo stato dei lavori, nonostante le richieste del che parte opposta inviava lettera raccomandata Parte_2
con cui intimava l'adempimento del contratto ma che tale missiva non veniva riscontrata;
che la otteneva decreto ingiuntivo per il mancato pagamento CP_1
della fattura 73/2018 relativa a lavori eseguiti nell'immobile dei – Pt_1 Parte_2
per l'importo di € 2.103,00.
Chiedeva, pertanto, di revocare il decreto ingiuntivo opposto, rigettando le domande formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
spiegava, altresì, domanda riconvenzionale con cui chiedeva la condanna della al risarcimento dei CP_1
danni causati nella esecuzione dei lavori, quantificati in € 13.550,00, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio la ditta affermando che il contratto orale CP_1
stipulato con la prevedeva lavori di posa in opera di 110 mq. di parquet, di Pt_1 fornitura e posa dell'autolivellante e di montaggio del battiscopa per un importo complessivo di € 3.650,00, oltre iva;
che la committente corrispondeva in corso d'opera un importo pari ad € 2.000,00; che i lavori venivano ultimati e consegnati in data 17.11.2016, con un saldo da corrispondere di € 1.650,00, oltre iva;
che veniva emessa fattura n. 73/2018 per l'importo, comprensivo di iva, di 2.013,00 e, stante la pagina 2 di 8 perdurante inerzia della debitrice, inoltrava raccomandata di messa in mora in data
12.12.2018, restituita al mittente per compiuta giacenza.
Eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 645
c.p.c., ritenendo competente il Giudice di Pace di Messina;
in subordine, eccepiva la tardività dell'azione riconvenzionale, rilevando che parte committente non aveva denunciato gli asseriti vizi e difformità dell'opera nel termine decadenziale di otto giorni dalla scoperta, ai sensi dell'art. 2226 c.c. e che in ogni caso la relativa azione si era prescritta nel termine di un anno dalla consegna dell'opera; nel merito, lamentava l'inattendibilità della perizia di parte depositata unitamente all'atto introduttivo dalla parte opponente.
Per tali ragioni chiedeva di dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace di Messina o nel caso di riconoscimento della propria competenza, di dichiarare il decreto ingiuntivo esecutivo;
in subordine, nel merito, di accertare il diritto della ditta opposta al saldo del prezzo pari ad € 2.013,00; ancora, nel merito, di rigettare la domanda riconvenzionale perché prescritta e/o perché infondata;
di condannare la per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.; con Pt_1
vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 05.03.2020, la contestava l'eccezione di incompetenza, Pt_1
ritenendo che nel caso di specie la connessione tra la domanda principale e la domanda riconvenzionale determinasse la translatio iudicii dinanzi al Tribunale competente per valore, mentre la insisteva nella eccezione di CP_1
incompetenza.
Il Giudice, con ordinanza del 18.3.2020, dichiarava l'incompetenza del Tribunale di
Messina a conoscere dell'opposizione a decreto ingiuntivo, essendo la competenza, del Giudice di Pace di Messina e disponeva la separazione della domanda riconvenzionale dalla domanda di opposizione.
Il giudizio, pertanto, proseguiva esclusivamente per l'esame della fondatezza della domanda riconvenzionale.
pagina 3 di 8 Il giudizio veniva istruito mediante interrogatorio formale di parte attrice, sentita all'udienza del 09.09.2021, e mediante prova testimoniale con escussione dei testi indicati da parte convenuta.
All'udienza del 2.10.2024 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
A seguito della separazione della domanda principale – opposizione a decreto ingiuntivo – dalla domanda riconvenzionale, disposta con ordinanza del 18.03.2020,
l'odierno giudizio proseguiva per l'esame della sola domanda spiegata in via riconvenzionale dalla , con cui la stessa chiedeva la condanna della Pt_1 [...] al risarcimento dei danni causati nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione CP_1
eseguiti dalla ditta convenuta, quantificati in € 13.550,00.
Ciò premesso, la domanda di è infondata per le ragioni che Parte_1
seguono.
In via preliminare, deve ritenersi fondata l'eccezione di decadenza ex art. 2226, co. 2
c.c., sollevata dalla CP_1
Orbene, è circostanza pacifica e non contestata che tra le odierne parti in causa veniva stipulato un contratto d'opera, come tale soggetto alla disciplina di cui agli artt. 2222
c.c. e ss., avente ad oggetto la fornitura e l'installazione di parquet e battiscopa nell'immobile di proprietà dei Parte_3
A fronte dei difetti dell'opera lamentati da parte attrice, l'art. 2226, co. 2 c.c., stabilisce che il committente deve denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera a pena di decadenza entro otto giorni dalla scoperta. Al fine di individuare il termine di decadenza per la denunzia dei vizi, vanno distinti i vizi noti al committente o facilmente riconoscibili da quelli occulti, dal momento che nella prima ipotesi l'accettazione dell'opera senza riserve libera il prestatore dalla pagina 4 di 8 responsabilità per i vizi, mentre nella seconda il termine di decadenza di otto giorni decorre dalla relativa scoperta, a prescindere, quindi, dall'accettazione dell'opera.
Secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, che questo Giudice ritiene di poter condividere, nel caso in cui il prestatore d'opera eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 2226 c.c. per i vizi dell'opera eseguita, grava su quest'ultimo dimostrare di averli denunciati tempestivamente, costituendo tale denuncia una vera e propria condizione dell'azione (cfr. ex multis Cass. civ. n.
4908/2015).
Orbene la non ha dimostrato la data in cui ha scoperto i vizi lamentati e, Pt_1
quindi, la tempestività della denuncia, essendo, peraltro, assente nelle allegazioni di parte qualsivoglia riferimento temporale circa la data di inizio o fine lavori.
Non è stato allegato alcun elemento utile al fine di superare l'eccezione preliminare sollevata e, nel corso del giudizio, non sono emersi elementi ad individuare il momento della scoperta dei vizi e, quindi, il dies a quo per la denuncia degli stessi, sicché non è possibile valutare la tempestività della denuncia.
Parte attrice, pertanto, non ha dimostrato di avere denunciato i vizi al prestatore d'opera entro il termine di otto giorni dalla loro scoperta, sicché la stessa è decaduta, ai sensi dell'art. 2226, co. 2 c.c., dal diritto di esercitare l'azione di garanzia.
Fondata è, altresì, l'eccezione di prescrizione ex art. 2226, co. 2 c.c., sollevata dalla la quale rilevava che parte attrice non esercitava l'azione del termine di CP_1
prescrizione annuale, decorrente dalla data della consegna dei lavori.
Per vero, nell'atto introduttivo del giudizio la si limitava a rilevare la non Pt_1
corretta esecuzione del contratto di prestazione d'opera, allegando che la ditta convenuta svolgeva tali lavori “in maniera approssimativa ed incompleta” rendendosi in tal modo gravemente inadempiente, senza in alcun modo far menzione della “mancata consegna” dei lavori;
soltanto successivamente, a fronte dell'eccezione di decadenza sollevata dalla si difendeva osservando che CP_1
pagina 5 di 8 i lavori pattuiti non erano stati consegnati ai committente, circostanza, peraltro, confermata dalla stessa attrice in sede di interrogatorio formale.
In senso contrario, tuttavia, si esprimevano i due testi escussi, e ES
, entrambi dipendenti della ditta convenuta all'epoca dei fatti, la cui Testimone_2
testimonianza ha permesso di individuare la data di consegna dei lavori e, quindi, il dies a quo per il decorso del termine annuale, prescritto a pena di decadenza dall'art. 2226, co. 2 c.c., per l'esercizio dell'azione di garanzia.
Entrambi i testi riferivano che “ i lavori sono stati ultimati e consegnati ai committenti in data 17/11/2016” e ciò hanno potuto riferire i testi con piena cognizione dei fatti di causa in quanto erano presenti alla consegna (“…vero che alla consegna dei lavori i committenti hanno accettato l'opera ritenendola realizzata a regola d'arte e finita, senza riserve o contestazioni”).
Orbene, non sono emersi elementi di segni contrario che inficiano le dichiarazioni rese dai testi escussi, per cui deve ritenersi che i lavori eseguiti dalla ditta convenuta sono stati consegnati al committente in data 17.11.2016, data dalla quale è cominciato a decorrere il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di garanzia per i vizi,
a tutela del committente.
L'atto introduttivo del giudizio veniva notificato alla ditta convenuta in data
29.04.2019, ben oltre l'anno dalla consegna dell'opera e parte attrice allegava non ha neanche tentato di provare che anteriormente a tale data ha compiuto atti interruttivi della prescrizione.
Pertanto, l'azione di cui all'art. 2226, co. 2 c.c., proposta dalla è prescritta Pt_1
per decorso del termine di legge.
Per l'effetto, la domanda attorea deve essere rigettata, in quanto l'eccezione di decadenza e prescrizione dalla garanzia per vizi ha carattere preliminare rispetto alle questioni ulteriori inerenti alla effettiva esistenza dei vizi dedotti.
Deve, infine, ritenersi infondata la domanda di condanna di parte attrice per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto carente dei presupposti di legge. Sul
pagina 6 di 8 punto si ricorda che, come chiarito dalla Suprema Corte, la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass. civ. n. 21798 del 27 ottobre 2015), elementi che, nel presente giudizio, non sono stati neanche allegati da parte convenuta.
Ogni altra questione proposta è assorbita dall'accoglimento dell'eccezione di parte convenuta di decadenza e di prescrizione.
L'opponente va, pertanto, condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte opposta e, in considerazione del valore della controversia (scaglione da €
5.201 a € 26.000) e della natura delle questioni trattate, si liquidano in complessivi euro 2.540,00 oltre spese generali, iva e cpa, applicando i parametri minimi, importo così determinato: euro 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, €
840,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria
Militello, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 2410/2019 R.G. così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
che si liquidano in euro 2.540,00 oltre spese generali, iva e Controparte_1
cpa
Così deciso in Messina, il 05 febbraio 2024
IL GIUDICE
Maria Militello
pagina 7 di 8 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Angelo
Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2410 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
nata a [...] il [...] (cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Frida Simona Giuffrida, presso il cui studio in
Messina, via G.A. Cesareo 29 ha eletto domicilio attrice
E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore (p. iva , rappresentato e difeso, congiuntamente e P.IVA_1
disgiuntamente, dagli Avv.ti Filippo Giannetto e Miriam Di Stefano, presso lo studio dei quali in Messina, via Lenzi 5 ha eletto domicilio convenuto
OGGETTO: risarcimento danni per vizi contratto d'opera
CONCLUSIONI: come da memoria in atti
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, citava in giudizio Parte_1
l' proponendo opposizione avverso il decreto Controparte_1
pagina 1 di 8 ingiuntivo n. 216/19 emesso in data 06.02.2019 dal Giudice di Pace di Messina con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 2.103,00, oltre accessori e spese della procedura monitoria.
In particolare, la rappresentava di essere proprietaria al 50%, insieme al Pt_1
coniuge separato di un immobile sito in viale Regina Elena, Parte_2
interessato da diversi lavori di ristrutturazione tra il 2017 e il 2018; che veniva stipulato con la contratto orale avente ad oggetto la fornitura e la CP_1
installazione di parquet e battiscopa, per un importo complessivo di € 3.000,00; che tale importo veniva interamente corrisposto prima della esecuzione dei lavori;
che la si rendeva gravemente inadempiente dell'accordo, eseguendo i lavori in CP_1
modo approssimativo ed incompleto e rifiutandosi di controllare lo stato dei lavori, nonostante le richieste del che parte opposta inviava lettera raccomandata Parte_2
con cui intimava l'adempimento del contratto ma che tale missiva non veniva riscontrata;
che la otteneva decreto ingiuntivo per il mancato pagamento CP_1
della fattura 73/2018 relativa a lavori eseguiti nell'immobile dei – Pt_1 Parte_2
per l'importo di € 2.103,00.
Chiedeva, pertanto, di revocare il decreto ingiuntivo opposto, rigettando le domande formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
spiegava, altresì, domanda riconvenzionale con cui chiedeva la condanna della al risarcimento dei CP_1
danni causati nella esecuzione dei lavori, quantificati in € 13.550,00, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio la ditta affermando che il contratto orale CP_1
stipulato con la prevedeva lavori di posa in opera di 110 mq. di parquet, di Pt_1 fornitura e posa dell'autolivellante e di montaggio del battiscopa per un importo complessivo di € 3.650,00, oltre iva;
che la committente corrispondeva in corso d'opera un importo pari ad € 2.000,00; che i lavori venivano ultimati e consegnati in data 17.11.2016, con un saldo da corrispondere di € 1.650,00, oltre iva;
che veniva emessa fattura n. 73/2018 per l'importo, comprensivo di iva, di 2.013,00 e, stante la pagina 2 di 8 perdurante inerzia della debitrice, inoltrava raccomandata di messa in mora in data
12.12.2018, restituita al mittente per compiuta giacenza.
Eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 645
c.p.c., ritenendo competente il Giudice di Pace di Messina;
in subordine, eccepiva la tardività dell'azione riconvenzionale, rilevando che parte committente non aveva denunciato gli asseriti vizi e difformità dell'opera nel termine decadenziale di otto giorni dalla scoperta, ai sensi dell'art. 2226 c.c. e che in ogni caso la relativa azione si era prescritta nel termine di un anno dalla consegna dell'opera; nel merito, lamentava l'inattendibilità della perizia di parte depositata unitamente all'atto introduttivo dalla parte opponente.
Per tali ragioni chiedeva di dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace di Messina o nel caso di riconoscimento della propria competenza, di dichiarare il decreto ingiuntivo esecutivo;
in subordine, nel merito, di accertare il diritto della ditta opposta al saldo del prezzo pari ad € 2.013,00; ancora, nel merito, di rigettare la domanda riconvenzionale perché prescritta e/o perché infondata;
di condannare la per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.; con Pt_1
vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 05.03.2020, la contestava l'eccezione di incompetenza, Pt_1
ritenendo che nel caso di specie la connessione tra la domanda principale e la domanda riconvenzionale determinasse la translatio iudicii dinanzi al Tribunale competente per valore, mentre la insisteva nella eccezione di CP_1
incompetenza.
Il Giudice, con ordinanza del 18.3.2020, dichiarava l'incompetenza del Tribunale di
Messina a conoscere dell'opposizione a decreto ingiuntivo, essendo la competenza, del Giudice di Pace di Messina e disponeva la separazione della domanda riconvenzionale dalla domanda di opposizione.
Il giudizio, pertanto, proseguiva esclusivamente per l'esame della fondatezza della domanda riconvenzionale.
pagina 3 di 8 Il giudizio veniva istruito mediante interrogatorio formale di parte attrice, sentita all'udienza del 09.09.2021, e mediante prova testimoniale con escussione dei testi indicati da parte convenuta.
All'udienza del 2.10.2024 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
A seguito della separazione della domanda principale – opposizione a decreto ingiuntivo – dalla domanda riconvenzionale, disposta con ordinanza del 18.03.2020,
l'odierno giudizio proseguiva per l'esame della sola domanda spiegata in via riconvenzionale dalla , con cui la stessa chiedeva la condanna della Pt_1 [...] al risarcimento dei danni causati nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione CP_1
eseguiti dalla ditta convenuta, quantificati in € 13.550,00.
Ciò premesso, la domanda di è infondata per le ragioni che Parte_1
seguono.
In via preliminare, deve ritenersi fondata l'eccezione di decadenza ex art. 2226, co. 2
c.c., sollevata dalla CP_1
Orbene, è circostanza pacifica e non contestata che tra le odierne parti in causa veniva stipulato un contratto d'opera, come tale soggetto alla disciplina di cui agli artt. 2222
c.c. e ss., avente ad oggetto la fornitura e l'installazione di parquet e battiscopa nell'immobile di proprietà dei Parte_3
A fronte dei difetti dell'opera lamentati da parte attrice, l'art. 2226, co. 2 c.c., stabilisce che il committente deve denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera a pena di decadenza entro otto giorni dalla scoperta. Al fine di individuare il termine di decadenza per la denunzia dei vizi, vanno distinti i vizi noti al committente o facilmente riconoscibili da quelli occulti, dal momento che nella prima ipotesi l'accettazione dell'opera senza riserve libera il prestatore dalla pagina 4 di 8 responsabilità per i vizi, mentre nella seconda il termine di decadenza di otto giorni decorre dalla relativa scoperta, a prescindere, quindi, dall'accettazione dell'opera.
Secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, che questo Giudice ritiene di poter condividere, nel caso in cui il prestatore d'opera eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 2226 c.c. per i vizi dell'opera eseguita, grava su quest'ultimo dimostrare di averli denunciati tempestivamente, costituendo tale denuncia una vera e propria condizione dell'azione (cfr. ex multis Cass. civ. n.
4908/2015).
Orbene la non ha dimostrato la data in cui ha scoperto i vizi lamentati e, Pt_1
quindi, la tempestività della denuncia, essendo, peraltro, assente nelle allegazioni di parte qualsivoglia riferimento temporale circa la data di inizio o fine lavori.
Non è stato allegato alcun elemento utile al fine di superare l'eccezione preliminare sollevata e, nel corso del giudizio, non sono emersi elementi ad individuare il momento della scoperta dei vizi e, quindi, il dies a quo per la denuncia degli stessi, sicché non è possibile valutare la tempestività della denuncia.
Parte attrice, pertanto, non ha dimostrato di avere denunciato i vizi al prestatore d'opera entro il termine di otto giorni dalla loro scoperta, sicché la stessa è decaduta, ai sensi dell'art. 2226, co. 2 c.c., dal diritto di esercitare l'azione di garanzia.
Fondata è, altresì, l'eccezione di prescrizione ex art. 2226, co. 2 c.c., sollevata dalla la quale rilevava che parte attrice non esercitava l'azione del termine di CP_1
prescrizione annuale, decorrente dalla data della consegna dei lavori.
Per vero, nell'atto introduttivo del giudizio la si limitava a rilevare la non Pt_1
corretta esecuzione del contratto di prestazione d'opera, allegando che la ditta convenuta svolgeva tali lavori “in maniera approssimativa ed incompleta” rendendosi in tal modo gravemente inadempiente, senza in alcun modo far menzione della “mancata consegna” dei lavori;
soltanto successivamente, a fronte dell'eccezione di decadenza sollevata dalla si difendeva osservando che CP_1
pagina 5 di 8 i lavori pattuiti non erano stati consegnati ai committente, circostanza, peraltro, confermata dalla stessa attrice in sede di interrogatorio formale.
In senso contrario, tuttavia, si esprimevano i due testi escussi, e ES
, entrambi dipendenti della ditta convenuta all'epoca dei fatti, la cui Testimone_2
testimonianza ha permesso di individuare la data di consegna dei lavori e, quindi, il dies a quo per il decorso del termine annuale, prescritto a pena di decadenza dall'art. 2226, co. 2 c.c., per l'esercizio dell'azione di garanzia.
Entrambi i testi riferivano che “ i lavori sono stati ultimati e consegnati ai committenti in data 17/11/2016” e ciò hanno potuto riferire i testi con piena cognizione dei fatti di causa in quanto erano presenti alla consegna (“…vero che alla consegna dei lavori i committenti hanno accettato l'opera ritenendola realizzata a regola d'arte e finita, senza riserve o contestazioni”).
Orbene, non sono emersi elementi di segni contrario che inficiano le dichiarazioni rese dai testi escussi, per cui deve ritenersi che i lavori eseguiti dalla ditta convenuta sono stati consegnati al committente in data 17.11.2016, data dalla quale è cominciato a decorrere il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di garanzia per i vizi,
a tutela del committente.
L'atto introduttivo del giudizio veniva notificato alla ditta convenuta in data
29.04.2019, ben oltre l'anno dalla consegna dell'opera e parte attrice allegava non ha neanche tentato di provare che anteriormente a tale data ha compiuto atti interruttivi della prescrizione.
Pertanto, l'azione di cui all'art. 2226, co. 2 c.c., proposta dalla è prescritta Pt_1
per decorso del termine di legge.
Per l'effetto, la domanda attorea deve essere rigettata, in quanto l'eccezione di decadenza e prescrizione dalla garanzia per vizi ha carattere preliminare rispetto alle questioni ulteriori inerenti alla effettiva esistenza dei vizi dedotti.
Deve, infine, ritenersi infondata la domanda di condanna di parte attrice per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto carente dei presupposti di legge. Sul
pagina 6 di 8 punto si ricorda che, come chiarito dalla Suprema Corte, la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass. civ. n. 21798 del 27 ottobre 2015), elementi che, nel presente giudizio, non sono stati neanche allegati da parte convenuta.
Ogni altra questione proposta è assorbita dall'accoglimento dell'eccezione di parte convenuta di decadenza e di prescrizione.
L'opponente va, pertanto, condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte opposta e, in considerazione del valore della controversia (scaglione da €
5.201 a € 26.000) e della natura delle questioni trattate, si liquidano in complessivi euro 2.540,00 oltre spese generali, iva e cpa, applicando i parametri minimi, importo così determinato: euro 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, €
840,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria
Militello, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 2410/2019 R.G. così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
che si liquidano in euro 2.540,00 oltre spese generali, iva e Controparte_1
cpa
Così deciso in Messina, il 05 febbraio 2024
IL GIUDICE
Maria Militello
pagina 7 di 8 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Angelo
Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina
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