Decreto cautelare 2 dicembre 2019
Ordinanza cautelare 12 dicembre 2019
Ordinanza cautelare 9 aprile 2020
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 04/07/2025, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01162/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01431/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1431 del 2019, proposto da
AN EN, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario La Pesa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Carosino, via Massimo D'Azeglio, 9;
contro
Comune di Monteparano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Agnese Caprioli in Lecce, via Scarambone 56;
per l'annullamento
- dell’ordinanza di demolizione n. 12 del 28.7.2019 emessa dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Monteparano;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Monteparano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 aprile 2025 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente deduce che, a seguito di sopralluogo, eseguito in data 20/02/2019, il Comune di Monteparano, avviava (con la comunicazione prot. n. 2590 del 13/03/2019) il procedimento di " demolizione recinzione terreno ubicato fra Via Malvese e Via Paradiso, foglio 5 particella 1166, con conseguente ripristino dello stato dei luoghi".
Nel suddetto avviso, il Comune affermava che la recinzione era stata eseguita in virtù della S.C.I.A. prot. n. 1310 del 13/03/2012, non sul fondo di proprietà del ricorrente (identificato catastalmente come particella n.3 del foglio n.5) ma su proprietà comunale (sulla particella n. 1166 del foglio n.5) e con modalità realizzative totalmente difformi da quelle segnalate. Da ciò il Comune desumeva la natura abusiva della recinzione e avviava il procedimento di demolizione.
In data 15/04/2019 il tecnico di parte ricorrente presentava osservazioni nelle quali specificava che la S.C.I.A. del 13.3.2012 era stata redatta quando ancora l’area ove sorge la recinzione era compresa nella particella n. 3 e che solo successivamente, in data 18/07/2013, lo stesso tecnico di parte, con l’accordo del dirigente dell’Ufficio tecnico del Comune, aveva proceduto al frazionamento catastale per separare dalla suddetta particella il relitto stradale in precedenza ricompreso nella p.lla n. 3.
In data 11/09/2019 il Comune di Monteparano, ritenendo che le osservazioni confermassero la proprietà comunale dell’area, notificava al Sig. EN AN l'ordinanza di demolizione n. 12 del 28/07/19.
Con il ricorso in trattazione, il ricorrente ha impugnato l’ordinanza in epigrafe per i seguenti motivi:
1. violazione di legge, art. 19 L. 241/90 e 23 comma 6 DPR 380/01.
Il Comune avrebbe potuto porre nel nulla gli effetti della S.C.I.A. non oltre 60 giorni dal deposito della segnalazione, o comunque, anche successivamente, ma a condizione che sussistessero i presupposti dell’autotutela. Invece, con il provvedimento impugnato è intervenuto a distanza di 7 anni dal deposito della S.C.I.A., senza motivare sui presupposti per l’autotutela.
2. Violazione di legge, art. 21-nonies L. 241/90.
Il provvedimento violerebbe il termine dei 18 mesi per l’esercizio dell’autotutela, senza motivare sulla sussistenza dei presupposti per il suo superamento (false dichiarazioni o rappresentazioni di fatto).
3. Violazione del principio dell’affidamento incolpevole.
4. Contestazione dei presupposti di fatto dell’atto impugnato. Eccesso di potere. Il presupposto da cui muove il provvedimento, ossia la proprietà comunale dell’area su cui è stata eretta la recinzione sarebbe infondato, alla luce della ricostruzione dei fatti operata nelle osservazioni presentate nel corso del procedimento, dalla quale emergerebbe la proprietà esclusiva dell'area in capo al ricorrente. La particella n. 1166 del foglio n.5 – identificata in Catasto quale relitto stradale – è stata creata dal medesimo tecnico in data 18/07/2013, dopo la presentazione della S.C.I.A. a seguito del frazionamento catastale, concordato con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune, e depositata presso il medesimo Ente Comunale in data 26/06/2013 con prot. n. 2932, al fine di "rettificare la sede stradale in quanto porzione di essa risulta da tempo immemorabile parte integrante del lotto identificato nel Catasto al foglio 49 particella 3 in ditta al Sig. EN AN".
Si è costituito il Comune di Monteparano eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per omessa notificazione del ricorso all’Amministrazione e rilevando, ancora in via preliminare, la non conformità dell’atto depositato con quello (presumibilmente) notificato da controparte.
Nel merito rilevava come la stessa controparte avesse “confermato che la recinzione è stata realizzata sul terreno di proprietà comunale e non sulla particella di proprietà del Sig. EN” e che l’opera realizzata era radicalmente diversa da quella oggetto della S.C.I.A.
In particolare, sotto il primo profilo evidenziava che per mezzo dell’atto di aggiornamento del 18.07.2013 si sarebbe provveduto ad effettuare una variazione catastale dell’area comunale in argomento (precedentemente identificata come p.lla AAA), attribuendo alla stessa il n. di p.lla 1166, nonché la qualifica di “relitto stradale ”, al fine di procedere alla sua alienazione al ricorrente, proprietario dell’area attigua.
Tale circostanza sarebbe coerente con quanto affermato nella relazione tecnica allegata alla variazione catastale del 18.07.2013: “il presente tipo di frazionamento viene redatto per rettificare la sede stradale in quanto porzione di essa risulta da tempo immemorabile parte integrante del lotto identificato nel ct al foglio 49, p.lla 3 in ditta al signor EN AN”.
Sotto il secondo profilo osservava che, mentre la S.C.I.A. aveva ad oggetto una recinzione metallica, quella realizzata è in muratura e conci di tufo.
La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 232/2020 del 9.4.2020.
All’esito dell’udienza straordinaria del 10 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
2. Quanto ai primi due motivi di doglianza, va evidenziato che la recinzione realizzata non è conforme a quella oggetto della S.C.I.A. presentata in data (13/03/2012 prot. n. 1310). È incontroverso tra le parti, infatti, che mentre la S.C.I.A. aveva ad oggetto una recinzione metallica, quella realizzata è in muratura e conci di tufo. La S.C.I.A. del 2012, quindi, non costituisce il titolo edilizio posto a base dell’opera oggetto dell’ordine di demolizione e, per tale ragione, non era necessario rimuoverne gli effetti prima di adottare il provvedimento repressivo.
3. Per le medesime ragioni non può avere miglior sorte il terzo motivo di ricorso. Il ricorrente non può, invero, invocare alcun affidamento con riguardo all’opera in questione, avendola realizzata in difformità dal titolo edilizio presentato.
4. Anche il quarto motivo non merita accoglimento. Manca, infatti, la prova che il fondo sul quale è realizzata la recinzione sia mai stato di proprietà della parte ricorrente, non essendo stato prodotto alcun titolo di proprietà. Né assumono rilievo dirimente le risultanze catastali. Com’è noto, per costante giurisprudenza, esse non sono idonee, di per se sole, a dare prova della titolarità dei beni immobili (cfr. “Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non sono utilizzabili nel processo amministrativo e non rivestono alcun effettivo valore probatorio, potendo costituire solo indizi che, in mancanza di altri elementi nuovi, precisi e concordanti, non risultano ex se idonei a scalfire l'attività istruttoria dell'amministrazione; esse, dunque, non sono sufficienti ai fini della prova della proprietà esclusiva, in capo al ricorrente, dell'immobile, dovendo invece essere supportate da ulteriori riscontri documentali, eventualmente indiziari, purché altamente probanti. Analogamente è a dirsi, in punto di efficacia probatoria della titolarità di diritti, per ciò che riguarda le risultanze catastali, le quali non assumono rilievo ai fini della dimostrazione della sussistenza del diritto di proprietà su un immobile, se non meramente indiziario, rappresentando l'accatastamento un adempimento di tipo fiscale-tributario, che fa stato ad altri fini.” , così T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 19/07/2024, n.4314).
In secondo luogo, dalle risultanze catastali richiamate in ricorso non è dato desumere in modo univoco che la proprietà dell’area sia di parte ricorrente.
Nelle mappe depositate in giudizio, infatti, l’area in questione, prima del frazionamento risultava contraddistinta con le lettere AAA, quindi con una menzione distinta dalla restante parte della part.lla 3. Nella relazione tecnica allegata alla variazione catastale del 18.07.2013 si afferma che il frazionamento è stato redatto per rettificare la sede stradale, affermandosi che una parte di essa era stata inglobata nella p.lla n. 3 ( “il presente tipo di frazionamento viene redatto per rettificare la sede stradale in quanto porzione di essa risulta da tempo immemorabile parte integrante del lotto identificato nel ct al foglio 49, p.lla 3 in ditta al signor EN AN .”). Da quanto riportato emerge che non vi sia stata mai contestazione tra le parti sulla circostanza che la porzione di lotto ora identificata con la particella n. 1166 (e prima con le lettere AAA) fosse parte della sede stradale. Ma se tale porzione di lotto costituisce un “relitto stradale ”, in mancanza di titoli idonei a provare la proprietà di diverso soggetto, la proprietà sembra piuttosto riferibile al Comune. Le strade comunali, infatti, fanno parte del demanio stradale e non sono usucapibili fino a sdemanializzazione espressa o tacita.
Per tali ragioni, dalle risultanze catastali depositate in atti non si traggono elementi sufficienti a fornire prova della proprietà dell’area in capo al ricorrente.
5. Per le sopra esposte ragioni il ricorso è infondato.
6. La complessità in fatto delle questioni esaminate consente l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio, tenuta con modalità telematiche da remoto, del giorno 10 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO