Sentenza 27 luglio 1999
Massime • 1
Non incorre in violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, sancito in via generale dall'art. 112 cod.proc.civ. e applicabile anche ai procedimenti in materia disciplinare innanzi al Consiglio Nazionale Forense, la decisione che fonda la sussistenza dell'illecito disciplinare su una condotta del professionista implicitamente contenuta nel capo di incolpazione non ravvisandosi in tal caso una violazione del diritto di difesa (nella specie il professionista era stato incolpato di aver posto in esecuzione il rilascio di un immobile nonostante il diverso impegno verbale assunto innanzi al pretore ed il C.N.F. aveva con motivazione congrua riferito la condotta considerata ad un accordo risultante per relationem dal richiamo fatto alle udienze precedenti in cui l'accordo era stato esplicito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/07/1999, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 27 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco FAVARA - Primo Presidente F.F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Massimo GENGHINI - rel. Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Ettore GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. Stefano Maria EVANGELISTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AM RE RA, AM RT, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A. GENOVESI 3, presso lo studio dell'avvocato EUGENIO MERLINO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato VITTORIO GABALLO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI E PROCURATORI DI MILANO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la decisione del Consiglio nazionale forense di ROMA, R.G.N. 114/95 depositata il 02106/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/99 dal Consigliere Dott. Massimo GENGHINI;
udito l'Avvocato Eugenio MERLINO, per i ricorrenti;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per il rigetto del primo motivo;
accoglimento del secondo motivo con assorbimento degli altri. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decisione del 9 maggio 1993, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano irrogava agli avvocati Roberto Campagnolo e Renata Diadora TA la sanzione della censura, siccome ritenuti responsabili dell'addebito per essere venuti meno ai doveri di lealtà e correttezza perché, nonostante l'impegno verbale assunto innanzi al pretore di non dare esecuzione al rilascio di un immobile, contravvenivano a tale impegno privando così le controparti di discutere in merito alla sospensione del procedimento stesso. In Milano il 9 aprile 1992.
Il procedimento disciplinare era scaturito da un esposto presentato dall'avv. Giano Schejola di Milano, nella sua qualità di difensore di ZI US, padre di LA US cliente dell'avv. TA. Il legale denunciante aveva tra l'altro lamentato che da parte dell'avv. TA e dell'avv. Campagnolo, marito della US, si fosse proceduto all'esecuzione forzata per il rilascio di un appartamento, nonostante la pendenza di trattative intese ad un bonario componimento della lite.
La linea difensiva degli incolpati si era attestata nell'assunto che, sospesa di fatto l'esecuzione per aderire all'invito del pretore, stante la pendenza di trattative, pur in mancanza di uno specifico accordo con le controparti (e cioè il US e la società che conduceva in locazione l'immobile stesso, in virtù di rapporto locativo intercorso con il primo), non era stato possibile indugiare oltre, dopo il fallimento del tentativi di conciliazione. Il Consiglio dell'Ordine motivava la sua decisione sul rilievo che gli incolpati avevano profittato della mancata verbalizzazione dell'impegno a non procedere all'esecuzione ed avevano disatteso l'invito del pretore a rinviare ali atti sino all'udienza successiva, nella quale si sarebbe potuto prendere atto o dell'avvenuta definizione delle trattative o del loro fallimento. Proposta impugnazione avverso tale pronuncia a cura degli incolpati, il Consiglio Nazionale Forense, con decisione del 2 giugno 1998, confermava la decisione, rigettando il ricorso.
La pronuncia del Consiglio si articolava nei seguenti profili fondamentali:
- era infondata la preliminare questione di nullità sollevata dai ricorrenti, secondo i quali la mancata indicazione nel ricorso introduttivo dell'elenco del testi, ed in particolare del teste Ghellini, pretore innanzi al quale era in corso la procedura esecutiva in questione, comportava l'invalidità dell'intero procedimento o quanto meno della prova testimoniale acquisita. Sotto quest'ultimo profilo, rilevava che nessuna eccezione era stata proposta dagli interessati nel primo momento utile, e cioè all'udienza dibattimentale del 30 maggio 1993, sicché, trattandosi di nullità relativa, non avrebbe potuto essere proposta successivamente;
- pure infondata era l'ulteriore eccezione di nullità relativa al ritenuto contrasto tra i fatti emergenti ed il capo di imputazione, in ragione della comprovata inesistenza di un accordo verbale tra i difensori delle parti al fine di sospendere gli atti esecutivi:
infatti, ciò che era stato ritenuto riprovevole, nella decisione impugnata, era il comportamento degli incolpati, indipendentemente dalle modalità con cui un accordo fosse stato raggiunto (formale o implicito) ed anzi indipendentemente dall'esistenza stessa di un accordo implicito;
- ed infatti, alla stregua della documentazione in atti, il comportamento concludente era nel senso che - o per la pendenza delle trattative, o per le dichiarazioni pregresse richiamate a verbale per relationem, o per correttezza nei rapporti con i colleghi - non si sarebbero dovuti compiere atti esecutivi pendente tempore, cioè fino all'udienza successiva dinanzi al pretore;
- le prove testimoniali richieste sia in primo grado che nel giudizio di impugnazione erano inammissibili in quanto, relative a circostanze irrilevanti, relative al presunto esaurimento delle trattative, in quanto ininfluenti ai fini della valutazione del comportamento lesivo della deontologia professionale;
- andava infine tenuto conto della seconda parte dell'incolpazione, e cioè che il ricorso agli atti esecutivi (senza anticipazione e in via del tutto surrettizia) aveva privato i difensori delle controparti della possibilità di difendere i loro assistiti in merito alla richiesta sospensione della procedura esecutiva. Avverso tale pronuncia propongono ricorso gli avv. TA e Campagnolo, affidandolo a quattro motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso si censura la sentenza disciplinare per violazione dell'art. 48 n. 4 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 - eccezione di nullità del procedimento disciplinare ex art. 48 n. 4 R.D. 22 gennaio 1934 n. 37.
Erroneamente il Consiglio Nazionale Forense ha escluso che l'omessa menzione del teste dott. Ghellini nel decreto di citazione per giudizio disciplinare inficiasse l'intero procedimento. Anche a ritenere che l'omissione inficiasse la sola testimonianza in questione, le rimanenti testimonianze non integrerebbero comunque una prova sufficiente a sostegno dell'addebito. Infondatamente, peraltro, è stato ritenuto che, trattandosi di nullità relativa, la relativa eccezione era stata proposta dai ricorrenti intempestivamente e non alla prima udienza utile, atteso che, in materia di prove, il procedimento disciplinare si ispira ai principi del rito penale, per cui la deposizione resa da un teste non indicato nella lista ritualmente depositata è affetta da inammissibilità ed è inutilizzabile ai fini della decisione.
Il primo motivo è infondato.
Questo Supremo Collegio ha già avuto occasione recentemente di affermare (S.U. 5 febbraio 1999 n. 39) che la disciplina del procedimenti disciplinari contro gli avvocati, improntata aduna certa semplicità di forme, ferma restando l'esigenza della salvaguardia del diritto di difesa, e caratterizzata dall'ammissibilità della difesa personale dell'interessato, presenta esigenze alle quali rispondono nella maniera più adeguata i tempi ed i modi del processo civile (per quanto non sia disciplinato con disposizioni specifiche o con il richiamo di puntuali regole del processo penale;
cfr. anche per la inapplicabilità delle regole del processo penale al procedimento disciplinare, S.U. 12 novembre 1988 n. 6129, 13 aprile 1981 n. 2176), nei quali, in linea di massima è rimessa alla iniziativa delle parti la eccezione delle nullità, per la preferenza del legislatore per una limitazione della rilevanza del relativi vizi.
Conseguentemente l'omessa indicazione del testimoni nella citazione dell'incolpato davanti al locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati non è deducibile come causa di nullità della decisione adottata da tale organo, se l'interessato nulla abbia dedotto contro l'ammissione del testi ammessi e abbia avuto modo di far valere ampiamente le sue ragioni, indicando a sua volta le persone da sentire in ordine agli addebiti.
Nel caso in esame il Consiglio nazionale forense ha esattamente rilevato che la eccezione in questione è stata sollevata non tempestivamente, perché oltre l'udienza dibattimentale del 30 maggio 1993.
Il primo motivo deve pertanto essere respinto.
Con il secondo articolato motivo del ricorso si impugna la sentenza disciplinare per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., degli artt. 51 e 61 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37. Eccezione di nullità per mancanza di corrispondenza tra i fatti emersi dall'istruttoria e quelli assunti per la inflizione della sanzione.
La decisione impugnata non rispetta il principio posto dall'art. 112 cod. proc. civ., applicabile per analogia alla procedura disciplinare. Evidente, infatti, è la difformità tra i fatti emersi dall'intera istruttoria processuale e dibattimentale e quelli posti a base del provvedimento disciplinare e della decisione del Consiglio Nazionale Forense. Infatti, non solo non è risultata alcuna prova del preteso impegno verbale, ma è anzi emerso, attraverso la deposizione Fantoni, la prova di un comportamento concludente, di segno diametralmente opposto: e cioè: la non accettabilità della proposta transattiva.
Nullità per incertezza sui fatti contestati.
Sin dall'inizio la difesa di essi ricorrenti ha dovuto impegnarsi su fatti diversi, estranei e più gravi di quelli denunciati dallo stesso esponente. Impossibile è del resto la difesa in ordine a contestazioni riguardanti fatti (e cioè i pretesi impegni verbali) mai accaduti.
Infondatamente, peraltro, non è stata ammessa la prova sul capitolato articolato da essi ricorrenti.
E secondo motivo è infondato nelle sue diverse argomentazioni. Per quanto concerne la pretesa violazione dell'art. 112 cod.proc.civ., in realtà si tratta di una diversa valutazione del materiale istruttorio, ritenendo i ricorrenti che si debba attribuire un significato favorevole agli incolpati alla deposizione di un determinato teste.
Ma la impugnata decisione, con un accertamento di fatto che non è suscettibile di nuova valutazione in sede di legittimità (S.U. 21 maggio 1980 n. 3336, 6 maggio 1978 n. 2162), ha fornito congrua motivazione, affermando, per un verso, che ciò che era rilevante ai fini della sanzione disciplinare, era il comportamento degli incolpati, posto che o per la pendenza delle trattative o per le dichiarazioni pregresse richiamate a verbale per relationem, o per correttezza nei rapporti con i colleghi, non si sarebbero dovuti compiere atti esecutivi pendente tempore, cioè fino all'udienza successiva dinnanzi al pretore;
per altro verso, poi, attribuiva significato all'esame delle fasi del procedimento pretorile, da cui risulta che il Pretore - se non avesse maturato la convinzione che ali imputati avrebbero sospeso gli atti esecutivi- avrebbe sciolto la riserva o anticipato l'udienza rispetto alla data fissata per la immissione nel possesso con l'ausilio della forza pubblica. D'altra parte (S.U.. 15 gennaio 1969 n.52) non incorre in violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunziato (che, sancito in via generale dall'art 112 cod. proc. civ., e applicabile anche ai giudizi innanzi al Consiglio Nazionale Forense in sede disciplinare) il Consiglio Nazionale Forense che, procedendo ad un riesame e ad una nuova qualificazione giuridica del fatti che, pur se non espressamente indicati nei motivi di gravame, si riferiscono alle questioni sottoposte alla sua cognizione, confermi il provvedimento impugnato per ragioni diverse da quelle in esso enunciate. Quanto alla pretesa incertezza del fatti contestati, questi invero nella loro sostanziale identificazione (avere proceduto agli atti esecutivi a seguito di un rinvio per esame documenti ed in attesa che il pretore sciogliesse una riserva, essendosi nelle udienze precedenti convenuto di non procedere in executivis), non sono mutati, pur essendo emerso che un accordo verbale (cioè non tradottosi in uno scritto sul verbale di udienza), non vi era stato;
ma, a questo riguardo, la impugnata sentenza ha attribuito, come si è visto, prevalente significato al comportamento complessivo tenuto dagli incolpati, alla stregua di quanto risultava dagli atti del procedimento. Nè certo, a questo riguardo, può affermarsi che la scorrettezza del comportamento censurato non facesse parte implicitamente (S.U. 1 febbraio 1999 n. 17; cfr. anche 13 luglio 1990 n. 7273) del capo di incolpazione, posto che la condotta considerata, con accertamento di fatto non suscettibile di nuova valutazione in sede di legittimità, è stata riferita non ad un accordo verbale, ma ad un accordo risultante per relationem dal richiamo fatto alle udienze precedenti nelle quali l'accordo era stato esplicito. In altri termini la contestazione della violazione di un accordo esplicito verbale, riguarda un fatto che non può ritenersi diverso dalla violazione di un accordo implicito, ne' in tale equiparazione può ravvisarsi una lesione del diritto di difesa.
Infine la censura per omessa ammissione dei testi indicati, tenuto conto della necessità che il ricorso per cassazione risponda ai criteri dell'autosufficienza, è del tutto generica ed inammissibile, posto che, oltre a non indicare i testi e le posizioni rispettive, non ha neppure individuato la decisività delle testimonianze stesse, e, pertanto, è inammissibile.
Il secondo motivo, pertanto, deve essere rigettato. Con il terzo motivo del ricorso si chiede l'annullamento della sentenza disciplinare per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Vistose incongruenze, contraddittorietà ed erroneità caratterizzerebbero la motivazione del Consiglio Nazionale Forense:
noti è vero che essi ricorrenti profittarono della sospensione dell'attività lavorativa prefestiva della società conduttrice per procedere all'esecuzione forzata dell'appartamento, in quanto il giorno dell'accesso era infrasettimanale e non prefestivo;
non è vero che dello stesso accesso le controparti fossero ignare;
non è vero che dai verbali di causa risultasse la manifestazione di essi istanti di soprassedere all'esecuzione.
Peraltro, pur riconoscendo che in atti manca la prova di un accordo verbale tra i difensori delle parti, il Consiglio, violando i principi posti a base della procedura disciplinare ed i diritti di essi incolpati, ha loro contestato, nondimeno, un generico comportamento scorretto.
Lo svolgimento dei fatti, come trascritto in ricorso, evidenzia l'assoluta insussistenza dei fatti addebitati e l'assenza di qualsiasi responsabilità a carico di essi ricorrenti. Anche il terzo motivo è infondato.
Si deve innanzi tutto evidenziare che le circostanze contestate nel ricorso, non sono riferibili alla motivazione della sentenza impugnata, ma, alla esposizione del fatto, e, in particolare, del contenuto dell'esposto fatto dal difensore della LA US. Per il resto deve confermarsi che, secondo la giurisprudenza di questo Supremo Collegio (S.U. 10 febbraio 1998 n. 1342, 26 gennaio 1998 n. 764, 5 settembre 1997 n. 8589, 5 febbraio 1997 n. 1081), le decisioni del Consiglio Nazionale Forense, ricorribili per cassazione a norma dell'art. 56 del R.D.L 27 novembre 1933 n. 1578 per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, quante volte il motivo di ricorso prospetti non un vizio di applicazione di norme di diritto sostanziale o processuale, ma un vizio di difetto di motivazione, sono suscettibili di sindacato (la parte della Corte di Cassazione, in base all'art. 111 Cost., solo in quanto la motivazione manchi affatto o non si presenti logicamente ricostruibile o sia priva di congruenza logica rispetto ai fatti accerta e quali risultano dalla decisione impugnata.
Nel caso in esame le questioni sollevate con il ricorso sono apparse irrilevanti al Consiglio Nazionale, che, infatti non ha sulle medesime fondato la sua decisione, ma, come si è visto, ha posto l'accento sulla non correttezza del comportamento tenuto dagli incolpati, che ha valutato alla stregua di quanto risultava dagli atti del procedimento e dalle dichiarazioni rese dal pretore in ordine al convincimento dell'accordo esistente tra le parti di soprassedere agli atti esecutivi.
Si dolgono inoltre i ricorrenti del travisamento dei fatti compiuto dalla impugnata decisione. A questo riguardo, con giurisprudenza costante (cfr. da ultimo S.U. 10 febbraio 1998 n. 1342) si è ritenuto che i vizi denunziabili con il ricorso per cassazione contro le decisioni disciplinari del Consiglio Nazionale Forense, a norma dell'art. 56 del R.d.l 27 novembre 1933 n.1578, convertito con modifiche nella legge 22 gennaio 1934 n.36, non comprendono il travisamento dei fatti, estraneo al sindacato di legittimità Anche il terzo motivo, pertanto, deve essere respinto. Il quarto motivo, definito dai ricorrenti "nel merito", e che, richiamata la esposizione in fatto, consiste nella affermazione della manifesta infondatezza dell'addebito, per la insussistenza dei fatti addebitati e l'assenza di qualsiasi responsabilità a carico dei ricorrenti, è inammissibile sia per la assoluta genericità, sia per riguardare valutazioni ed apprezzamenti riservati al giudice di merito, non consentiti in sede di legittimità.
Anche il quarto ed ultimo motivo, pertanto, è infondato. Consegue a quanto esposto il rigetto del ricorso;
nulla per le spese processuali, non essendosi costituito l'intimato.
P. Q. M.
La Corte, decidendo a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, il 8 aprile 1999. Depositato in Cancelleria il 27 luglio 1999