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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/11/2025, n. 3916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3916 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
n. 694/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 694 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e vertente
TRA
, nata in [...] il [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Casoria (NA) alla Via G. Carducci n. 3, presso lo studio dell'avv. Danilo Manzi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...], C.F. ; Controparte_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.11.2025, il procuratore della ricorrente si è riportato ai propri documenti, atti e conclusioni chiedendo la decisione della causa, previa conferma delle condizioni assunte in via provvisoria.
Il P.M., apponendo il visto, nulla ha opposto. pagina 1 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.01.2025 e ritualmente notificato, la ricorrente deduceva di aver intrapreso una relazione more uxorio con il resistente, dalla quale nasceva una figlia, il Per_1
07.12.2022 in Acerra (NA), riconosciuta da entrambi i genitori;
che, a decorrere dall'intervenuta interruzione della suddetta relazione sentimentale, il resistente aveva assunto nei confronti della ricorrente atteggiamenti ossessivi e persecutori, culminanti in episodi di violenza fisica e verbale in danno della stessa e della di lei famiglia;
che la stessa ricorrente, temendo per l'incolumità propria e della figlia, denunciava gli episodi competenti, sicché la Questura di Napoli avviava un procedimento amministrativo finalizzato all'adozione dell'Ammonimento del Questore ai sensi dell'art. 8 del D.L. n.
11/2009 e ss.mm.; che, in seguito all'avvio del suddetto procedimento, , non Controparte_1 contattava la ricorrente, disinteressandosi totalmente della figlia minore, sia dal punto di vista morale ed affettivo, nonché economico.
Ciò premesso, evidenziata l'impossibilità di instaurare alcun rapporto con il resistente, il quale, benché sollecitato, si mostrava indifferente agli interessi della prole, chiedeva regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale, disponendo l'affido esclusivo del minore alla madre.
Incardinato il giudizio, all'udienza di prima comparizione, celebratasi in data 17 giugno 2025, compariva la sola ricorrente, personalmente ed unitamente al proprio difensore.
All'esito della relativa audizione, il Giudice delegato, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, per assenza del resistente non comparso nonostante la regolare notifica, così provvedeva: disponeva l'affido esclusivo della minore alla madre ed esercizio del diritto di visita da parte del padre in modalità protetta, presso i Servizi Sociali di Casoria;
disponeva in capo al resistente la corresponsione di un assegno alla ricorrente pari ad € 250,00 (somme soggette a rivalutazione annuale in base agli indici Istat) per il contributo al mantenimento della figlia, oltre il 50% delle spese straordinarie;
infine, disposto il monitoraggio del nucleo familiare de quo da parte dei competenti
Servizi Sociali, rinviava all'udienza del 04.11.2025 per la verifica delle relative relazioni.
A detta udienza, la causa era rimessa al Collegio, avendo la ricorrente precisato in udienza le conclusioni e rinunciato ai termini per la comparsa conclusionale
In via preliminare va dichiarata la contumacia del resistente il quale, benché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
Sull'affido della figlia minore (nata il [...] in [...]). Per_1
Relativamente al regime di affido di deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza Per_1 della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità pagina 2 di 8 genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione,
l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass. 24526/2010; Cass.
26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
In particolare, “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi.
Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (ex multis cfr. Cass.
26587/2009, Cass. 24526/2010).
In punto di diritto, si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore
(primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo.
Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Tanto premesso, nel caso di specie, la previsione di un affido monogenitoriale alla madre appare conforme agli interessi della minore, considerato il disinteresse morale, affettivo e materiale del resistente.
In particolare, l'assoluto disinteresse manifestato dal resistente nei confronti della figlia, omettendo di partecipare da anni in qualsivoglia maniera alla vita dello stesso, privandolo di ogni forma di mantenimento, così come dichiarato dal ricorrente- e non contestato dal resistente rimasto contumace nel presente giudizio- e documentato in atti (cfr. denuncia del 15.1.25 ai CC di Casoria della ricorrente per la mancata ottemperanza degli obblighi di assistenza), suggeriscono un affido con competenze genitoriali concentrate in capo alla madre, ossia quello che è stato definito in giurisprudenza come affido “super esclusivo” (in questi termini cfr. Trib. Napoli Nord;
sez. I;
ordinanza 5/24.12.2019; Trib. pagina 3 di 8 Napoli Nord;
sez. I;
sentenza del 6.11.2018; sentenza Trib. Napoli Nord;
sez. I;
del 12.7.2016; Trib.
Napoli Nord;
sez. I;
ordinanza del 29.2.2016; Trib. Milano, sez. IX, ordinanza del 20.3.2014).
Si tratta di un modulo di esercizio della responsabilità genitoriale delineato nell'art. 337 quater, comma
3, c.c. secondo cui il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi, anche se le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori.
Tuttavia, la norma prevede che l'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione) possa trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”), rimettendo al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali.
Inoltre, si evidenzia che, nel caso di specie, parte ricorrente ha denunciato il resistente a fronte dei reiterati episodi di violenza, fisica e verbali, subiti, circostanza non smentite dagli atti, attesa la contumacia del resistente ed in parte documentate (cfr comunicazione delle Questura di Napoli per l'avvio del procedimento amministrativo per la violenza sulle donne e la violenza domestica del
15.1.2024 ai danni del resistente).
In ordine alla dedotta assenza di rapporti tra il padre e la figlia, in sede di audizione, la ricorrente riferiva “Non vede la bambina dal 2023. Io molte volte l'ho chiamato per fargli vedere la bambina. Il padre si era anche disinteressato dalla nascita”.
Circostanze, confermate, altresì, dalla relazione dei Servizi Sociali di Casoria, versata in atti con deposito del 15.10.2025, i quali, in seguito ad accesso domiciliare presso la residenza della resistente e il relativo ascolto, relazionavano come di seguito: “…La sig.ra riferisce che, da circa un anno, Pt_1 il sig. non incontra la piccola , disinteressandosi della figlia sia in termini di presenza CP_1 Per_1
e affetto che in termini economici, non versando alla stessa alcun mantenimento;
gli unici introiti familiari deriverebbero dalla misura dell'assegno di inclusione e dal lavoro occasionale svolto dalla sig.ra come onicotecnica. Anche la famiglia di origine del sig.re a dire della sig.ra Parte_1 CP_1
, non si interesserebbe della piccola e non avrebbe alcun tipo di rapporto con lei. La Pt_1 Per_1 stessa riferisce, altresì, di non essere mai stata ostativa nella relazione padre-figlia, mostrandosi collaborativa e disponibile anche con lo scrivente servizio relativamente agli incontri- protetti prescritti da questa Spett.le A.G”.
Ritiene dunque il Collegio che debba essere rimessa alla madre l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale per tutte le questioni attinenti la minore, dovendosi ritenere che il totale disinteresse mostrato dalla madre nei confronti delle esigenze della figlia, l'assenza di rapporti, la mancata contribuzione all'obbligo di mantenimento, unitamente all'irreperibilità dello stesso- come pagina 4 di 8 emergente dalla relazione dei Servizi Sociali di Afragola ( luogo di ultima residenza del resistente ) in atti con deposito del 31.07.2025- siano indici significativi di incapacità ad assumere le responsabilità che derivano dall'obbligo genitoriale e contestualmente vi sia il rischio che la sua assenza possa incidere negativamente sulla necessità di adottare scelte relative all'istruzione e alla salute della minore. ( cfr relazione del 31.07.2025 prot 44153/25 : “Pertanto, in data 30/07/2025, la scrivente effettuava un accesso domiciliare alla via 4° Vicolo Principe di Napoli n.
3- Afragola, residenza anagrafica del sig. CP_1
Dal vicinato si apprendeva che il sig. non abitava al suindicato indirizzo oramai da tempo. CP_1
Inoltre i vicini riferivano che il sig. era stato cercato a tale indirizzo anche dagli agenti della CP_1
Polizia municipale e dai Carabinieri. Da contatto telefonico con la locale Polizia municipale, veniva da loro confermato le vane ricerche del sig. all'indirizzo indicato dal mese di Febbraio scorso. CP_1
Infine si comunica che, ad oggi, il sig. non si è mai presentato ai nostri Uffici.”) CP_1
Nulla va disposto per le visite, in considerazione della predetta totale assenza di rapporti tra il padre e la figlia. Il Tribunale ritiene conforme all'interesse della prole che, laddove il padre intenda incontrare la stessa, potrà farlo solo all'esito di un percorso di sostegno e rafforzamento alla genitorialità e, qualora detto percorso abbia esito positivo, sempre nel rispetto della volontà e previo consenso della figlia, in ambiente protetto, presso i Servizi Sociali territorialmente competenti.
Sulla domanda di mantenimento della figlia minore.
Relativamente all'obbligo di mantenimento del resistente nei confronti della figlia, il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore -tanto più di una persona giovane ed abile al lavoro, come nella specie- non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc).
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, circostanza non ricorrente nel caso de quo, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160 c.c. norma questa pagina 5 di 8 ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli, in ordine al quantum, vanno considerate varie circostanze.
In primo luogo, va tenuto conto dell'età della prole (nel caso di specie di anni 3), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre
Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n.
23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055; Cass. n. 10119/2006).
In secondo luogo, vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza dei figli nonché il minor impegno del non collocatario nella cura degli stessi, rispetto al genitore convivente (cfr. Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 10 luglio 2013, n. 17089).
Infine, va valutata la disponibilità economica delle parti come emersa in corso di causa.
Orbene, per quanto concerne i redditi delle parti, la ricorrente ha dichiarato di lavorare come onicotecnica e di percepire € 200,00 settimanali quali reddito;
di vivere presso la dimora dei genitori, locata a fronte della corresponsione di €350,00 mensili.
Avuto riguardo al resistente, rimasto contumace, secondo le dichiarazioni della ricorrente- la quale non
è a conoscenza dell'eventuale attuale occupazione lavorativa di lo stesso, al tempo Parte_2 della relazione de quo, non svolgeva attività lavorativa.
Alla luce delle suesposte considerazioni, non essendo emerse circostanze nuove all'esito del presente giudizio, il Collegio ritiene di confermare integralmente i provvedimenti provvisori emessi con ordinanza del 17 giugno 2025, essendo conformi alla legge ed all'interesse della minore.
Il Collegio, pertanto, ritiene sia equo fissare, all'attualità, a carico del resistente, quale contributo per il mantenimento della figlia, la somma mensile di € 250,00, da corrispondersi alla ricorrente Per_1 entro il 5 di ogni mese;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli come da Protocollo di
Intesa sottoscritto in data 25.10.2019.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e sono liquidate in € 1597,75 per :
Fase di studio (€ 1.020,60) e fase introduttiva (€ 722,40) ridotte del 40% ex art. 4 comma 1 DM
55/14; fase decisionale ridotta del 50% (€ 1.452,50) ex art. 4 comma 1 DM 55/14, calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile (da € 26.001 a €
52.000). pagina 6 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) Affida la figlia minore (nata il [...] in [...]) in via super esclusiva alla madre, Per_1
con residenza privilegiata presso la stessa;
la madre potrà esercitare la Parte_1 responsabilità genitoriale in via esclusiva sia per le decisioni di ordinaria amministrazione che per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, ai sensi dell'art. 337 quater, comma 3, c.c.;
b) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno Controparte_1 Parte_1 cinque di ogni mese, la somma mensile di € 250,00 (duecentocinquanta,00) per il mantenimento della figlia minore, oltre il 50%, delle spese mediche, non coperte dal Servizio
Sanitario Nazionale e straordinarie, purché debitamente documentate, come da Protocollo di
Intesa del 25-10-2019. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
c) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, Controparte_1 Parte_1 liquidate, complessivamente in euro 1597,00 per compensi, oltre spese al 15% nonché IVA e
CPA se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 10.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
pagina 7 di 8
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 694 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e vertente
TRA
, nata in [...] il [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Casoria (NA) alla Via G. Carducci n. 3, presso lo studio dell'avv. Danilo Manzi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...], C.F. ; Controparte_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.11.2025, il procuratore della ricorrente si è riportato ai propri documenti, atti e conclusioni chiedendo la decisione della causa, previa conferma delle condizioni assunte in via provvisoria.
Il P.M., apponendo il visto, nulla ha opposto. pagina 1 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.01.2025 e ritualmente notificato, la ricorrente deduceva di aver intrapreso una relazione more uxorio con il resistente, dalla quale nasceva una figlia, il Per_1
07.12.2022 in Acerra (NA), riconosciuta da entrambi i genitori;
che, a decorrere dall'intervenuta interruzione della suddetta relazione sentimentale, il resistente aveva assunto nei confronti della ricorrente atteggiamenti ossessivi e persecutori, culminanti in episodi di violenza fisica e verbale in danno della stessa e della di lei famiglia;
che la stessa ricorrente, temendo per l'incolumità propria e della figlia, denunciava gli episodi competenti, sicché la Questura di Napoli avviava un procedimento amministrativo finalizzato all'adozione dell'Ammonimento del Questore ai sensi dell'art. 8 del D.L. n.
11/2009 e ss.mm.; che, in seguito all'avvio del suddetto procedimento, , non Controparte_1 contattava la ricorrente, disinteressandosi totalmente della figlia minore, sia dal punto di vista morale ed affettivo, nonché economico.
Ciò premesso, evidenziata l'impossibilità di instaurare alcun rapporto con il resistente, il quale, benché sollecitato, si mostrava indifferente agli interessi della prole, chiedeva regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale, disponendo l'affido esclusivo del minore alla madre.
Incardinato il giudizio, all'udienza di prima comparizione, celebratasi in data 17 giugno 2025, compariva la sola ricorrente, personalmente ed unitamente al proprio difensore.
All'esito della relativa audizione, il Giudice delegato, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, per assenza del resistente non comparso nonostante la regolare notifica, così provvedeva: disponeva l'affido esclusivo della minore alla madre ed esercizio del diritto di visita da parte del padre in modalità protetta, presso i Servizi Sociali di Casoria;
disponeva in capo al resistente la corresponsione di un assegno alla ricorrente pari ad € 250,00 (somme soggette a rivalutazione annuale in base agli indici Istat) per il contributo al mantenimento della figlia, oltre il 50% delle spese straordinarie;
infine, disposto il monitoraggio del nucleo familiare de quo da parte dei competenti
Servizi Sociali, rinviava all'udienza del 04.11.2025 per la verifica delle relative relazioni.
A detta udienza, la causa era rimessa al Collegio, avendo la ricorrente precisato in udienza le conclusioni e rinunciato ai termini per la comparsa conclusionale
In via preliminare va dichiarata la contumacia del resistente il quale, benché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
Sull'affido della figlia minore (nata il [...] in [...]). Per_1
Relativamente al regime di affido di deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza Per_1 della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità pagina 2 di 8 genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione,
l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass. 24526/2010; Cass.
26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
In particolare, “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi.
Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (ex multis cfr. Cass.
26587/2009, Cass. 24526/2010).
In punto di diritto, si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore
(primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo.
Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Tanto premesso, nel caso di specie, la previsione di un affido monogenitoriale alla madre appare conforme agli interessi della minore, considerato il disinteresse morale, affettivo e materiale del resistente.
In particolare, l'assoluto disinteresse manifestato dal resistente nei confronti della figlia, omettendo di partecipare da anni in qualsivoglia maniera alla vita dello stesso, privandolo di ogni forma di mantenimento, così come dichiarato dal ricorrente- e non contestato dal resistente rimasto contumace nel presente giudizio- e documentato in atti (cfr. denuncia del 15.1.25 ai CC di Casoria della ricorrente per la mancata ottemperanza degli obblighi di assistenza), suggeriscono un affido con competenze genitoriali concentrate in capo alla madre, ossia quello che è stato definito in giurisprudenza come affido “super esclusivo” (in questi termini cfr. Trib. Napoli Nord;
sez. I;
ordinanza 5/24.12.2019; Trib. pagina 3 di 8 Napoli Nord;
sez. I;
sentenza del 6.11.2018; sentenza Trib. Napoli Nord;
sez. I;
del 12.7.2016; Trib.
Napoli Nord;
sez. I;
ordinanza del 29.2.2016; Trib. Milano, sez. IX, ordinanza del 20.3.2014).
Si tratta di un modulo di esercizio della responsabilità genitoriale delineato nell'art. 337 quater, comma
3, c.c. secondo cui il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi, anche se le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori.
Tuttavia, la norma prevede che l'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione) possa trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”), rimettendo al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali.
Inoltre, si evidenzia che, nel caso di specie, parte ricorrente ha denunciato il resistente a fronte dei reiterati episodi di violenza, fisica e verbali, subiti, circostanza non smentite dagli atti, attesa la contumacia del resistente ed in parte documentate (cfr comunicazione delle Questura di Napoli per l'avvio del procedimento amministrativo per la violenza sulle donne e la violenza domestica del
15.1.2024 ai danni del resistente).
In ordine alla dedotta assenza di rapporti tra il padre e la figlia, in sede di audizione, la ricorrente riferiva “Non vede la bambina dal 2023. Io molte volte l'ho chiamato per fargli vedere la bambina. Il padre si era anche disinteressato dalla nascita”.
Circostanze, confermate, altresì, dalla relazione dei Servizi Sociali di Casoria, versata in atti con deposito del 15.10.2025, i quali, in seguito ad accesso domiciliare presso la residenza della resistente e il relativo ascolto, relazionavano come di seguito: “…La sig.ra riferisce che, da circa un anno, Pt_1 il sig. non incontra la piccola , disinteressandosi della figlia sia in termini di presenza CP_1 Per_1
e affetto che in termini economici, non versando alla stessa alcun mantenimento;
gli unici introiti familiari deriverebbero dalla misura dell'assegno di inclusione e dal lavoro occasionale svolto dalla sig.ra come onicotecnica. Anche la famiglia di origine del sig.re a dire della sig.ra Parte_1 CP_1
, non si interesserebbe della piccola e non avrebbe alcun tipo di rapporto con lei. La Pt_1 Per_1 stessa riferisce, altresì, di non essere mai stata ostativa nella relazione padre-figlia, mostrandosi collaborativa e disponibile anche con lo scrivente servizio relativamente agli incontri- protetti prescritti da questa Spett.le A.G”.
Ritiene dunque il Collegio che debba essere rimessa alla madre l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale per tutte le questioni attinenti la minore, dovendosi ritenere che il totale disinteresse mostrato dalla madre nei confronti delle esigenze della figlia, l'assenza di rapporti, la mancata contribuzione all'obbligo di mantenimento, unitamente all'irreperibilità dello stesso- come pagina 4 di 8 emergente dalla relazione dei Servizi Sociali di Afragola ( luogo di ultima residenza del resistente ) in atti con deposito del 31.07.2025- siano indici significativi di incapacità ad assumere le responsabilità che derivano dall'obbligo genitoriale e contestualmente vi sia il rischio che la sua assenza possa incidere negativamente sulla necessità di adottare scelte relative all'istruzione e alla salute della minore. ( cfr relazione del 31.07.2025 prot 44153/25 : “Pertanto, in data 30/07/2025, la scrivente effettuava un accesso domiciliare alla via 4° Vicolo Principe di Napoli n.
3- Afragola, residenza anagrafica del sig. CP_1
Dal vicinato si apprendeva che il sig. non abitava al suindicato indirizzo oramai da tempo. CP_1
Inoltre i vicini riferivano che il sig. era stato cercato a tale indirizzo anche dagli agenti della CP_1
Polizia municipale e dai Carabinieri. Da contatto telefonico con la locale Polizia municipale, veniva da loro confermato le vane ricerche del sig. all'indirizzo indicato dal mese di Febbraio scorso. CP_1
Infine si comunica che, ad oggi, il sig. non si è mai presentato ai nostri Uffici.”) CP_1
Nulla va disposto per le visite, in considerazione della predetta totale assenza di rapporti tra il padre e la figlia. Il Tribunale ritiene conforme all'interesse della prole che, laddove il padre intenda incontrare la stessa, potrà farlo solo all'esito di un percorso di sostegno e rafforzamento alla genitorialità e, qualora detto percorso abbia esito positivo, sempre nel rispetto della volontà e previo consenso della figlia, in ambiente protetto, presso i Servizi Sociali territorialmente competenti.
Sulla domanda di mantenimento della figlia minore.
Relativamente all'obbligo di mantenimento del resistente nei confronti della figlia, il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore -tanto più di una persona giovane ed abile al lavoro, come nella specie- non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc).
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, circostanza non ricorrente nel caso de quo, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160 c.c. norma questa pagina 5 di 8 ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli, in ordine al quantum, vanno considerate varie circostanze.
In primo luogo, va tenuto conto dell'età della prole (nel caso di specie di anni 3), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre
Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n.
23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055; Cass. n. 10119/2006).
In secondo luogo, vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza dei figli nonché il minor impegno del non collocatario nella cura degli stessi, rispetto al genitore convivente (cfr. Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 10 luglio 2013, n. 17089).
Infine, va valutata la disponibilità economica delle parti come emersa in corso di causa.
Orbene, per quanto concerne i redditi delle parti, la ricorrente ha dichiarato di lavorare come onicotecnica e di percepire € 200,00 settimanali quali reddito;
di vivere presso la dimora dei genitori, locata a fronte della corresponsione di €350,00 mensili.
Avuto riguardo al resistente, rimasto contumace, secondo le dichiarazioni della ricorrente- la quale non
è a conoscenza dell'eventuale attuale occupazione lavorativa di lo stesso, al tempo Parte_2 della relazione de quo, non svolgeva attività lavorativa.
Alla luce delle suesposte considerazioni, non essendo emerse circostanze nuove all'esito del presente giudizio, il Collegio ritiene di confermare integralmente i provvedimenti provvisori emessi con ordinanza del 17 giugno 2025, essendo conformi alla legge ed all'interesse della minore.
Il Collegio, pertanto, ritiene sia equo fissare, all'attualità, a carico del resistente, quale contributo per il mantenimento della figlia, la somma mensile di € 250,00, da corrispondersi alla ricorrente Per_1 entro il 5 di ogni mese;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli come da Protocollo di
Intesa sottoscritto in data 25.10.2019.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e sono liquidate in € 1597,75 per :
Fase di studio (€ 1.020,60) e fase introduttiva (€ 722,40) ridotte del 40% ex art. 4 comma 1 DM
55/14; fase decisionale ridotta del 50% (€ 1.452,50) ex art. 4 comma 1 DM 55/14, calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile (da € 26.001 a €
52.000). pagina 6 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) Affida la figlia minore (nata il [...] in [...]) in via super esclusiva alla madre, Per_1
con residenza privilegiata presso la stessa;
la madre potrà esercitare la Parte_1 responsabilità genitoriale in via esclusiva sia per le decisioni di ordinaria amministrazione che per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, ai sensi dell'art. 337 quater, comma 3, c.c.;
b) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno Controparte_1 Parte_1 cinque di ogni mese, la somma mensile di € 250,00 (duecentocinquanta,00) per il mantenimento della figlia minore, oltre il 50%, delle spese mediche, non coperte dal Servizio
Sanitario Nazionale e straordinarie, purché debitamente documentate, come da Protocollo di
Intesa del 25-10-2019. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
c) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, Controparte_1 Parte_1 liquidate, complessivamente in euro 1597,00 per compensi, oltre spese al 15% nonché IVA e
CPA se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 10.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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