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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/12/2025, n. 1826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1826 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Elena Sollazzo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3798/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DONA' LONGO Parte_1 C.F._1
LA e dell'avv. LONGO EZIO elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
PEDULLA' LUCA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. PEDULLA'
LUCA
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del giorno 18/12/2025.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7/8/2025, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 civile con in data 6/8/2016 nel Comune di Castiglione di Sicilia;
che dalla Controparte_1 loro unione era nato il figlio in data 4/10/2016; che la coppia visse fino al 2015 in Piovene Per_1
RO (VI) per poi trasferirsi presso il paese d'origine di lui in Solicchiata di Castiglione di
Sicilia (CT), ove egli svolgeva attività di bracciante agricolo;
che, dopo il trasferimento in Sicilia,
commetteva molteplici gravi episodi di maltrattamenti in famiglia ai danni della CP_1 moglie, alla presenza del figlio minore, a seguito dei quali si trasferiva definitivamente Pt_1 di nuovo in Veneto presso i propri genitori nel 2019, dopo aver sporto denuncia-querela alle autorità competenti;
che in data 13/6/2019 il G.I.P. presso il Tribunale di Catania applicava nei confronti di la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie ed ai luoghi da essa CP_1 abitualmente frequentati e disponeva il procedersi con giudizio immediato nei suoi confronti per il reato di maltrattamenti in famiglia aggravato;
che nel frattempo veniva pure radicato il giudizio di separazione iscritto al n. RG 5121/2019 avanti al Tribunale di Catania, ove all'esito della prima udienza venivano adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti nel senso che il figlio minore veniva affidato in via esclusiva alla madre, il padre veniva onerato di un contributo al mantenimento di euro 250,00 mensili, veniva nominato un coordinatore genitoriale affinché venissero organizzati incontri padre-figlio protetti ed altresì veniva nominato un curatore speciale del minore;
che successivamente le visite padre-figlio venivano prese in carico dal Consultorio familiare di Schio e dai Servizi Sociali di Schio, in presenza, ma protette dal 2020 fino al 2021 e poi a mezzo videochiamate;
che dal 2021 tuttavia dichiarava la propria indisponibilità a recarsi a CP_1 vedere il figlio in Veneto per motivi economici, sicché in presenza non lo incontrava da quattro anni almeno;
che il figlio minore veniva preso in carico dal servizio di neuropsichiatria infantile Per_1 territorialmente competente nel marzo 2021 il quale gli diagnosticava “verosimile disturbo articolatorio del linguaggio e tendenza alla disregolazione motoria in paziente con storia familiare complessa”; che in data 20/12/2021 il Tribunale penale di Catania condannava per CP_1 maltrattamenti aggravati in famiglia ai danni della moglie alla presenza del figlio minore, irrogando la pena di anni due e mesi quattro di reclusione;
che con sentenza del 19/4/2023 la Corte d'Appello di Catania rideterminava la pena inflitta in anni due di reclusione a fronte del buon comportamento dell'imputato in sede processuale;
che con sentenza n. 1052 del 12/2/2025 il Tribunale di Catania pronunciava la separazione personale tra i coniugi, fissando udienza per il prosieguo della causa in relazione alle questioni relative all'addebito ed alla regolamentazione della responsabilità genitoriale del minore;
chiedeva così di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, con affido del minore in via esclusiva alla madre e collocamento presso di sé, visite con il padre rimesse al
Tribunale, anche in forma protetta, presso il Comune di attuale residenza del figlio, ponendo a carico del padre un assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di risposta depositata in data 17/11/2025, si costituiva in giudizio CP_1 associandosi alla richiesta di scioglimento del matrimonio, senza nulla disporre sulla casa coniugale, già abbandonata dalla moglie da tempo, con affido condiviso del figlio minore Per_1 ad entrambi i genitori e collocamento presso la madre, con diritto di visita concentrato a favore del
Pag. 2 di 4 padre, attesa la distanza geografica tra i due, con spese di trasferimento a carico della madre;
chiedeva poi di nulla disporre a titolo di mantenimento a favore di ed un assegno di Pt_1 euro 200,00 a proprio carico ed in favore del figlio a cadenza mensile, con ripartizione delle spese straordinarie nel senso che il 30% sarebbe stato a proprio carico ed il 70% sarebbe stato a carico della madre.
deduceva, ai fini del presente giudizio, che nessuna pericolosità era mai emersa nei CP_1 confronti della prole, che la madre aveva condotto una alienazione della figura paterna dalla vita del figlio a seguito del suo trasferimento in Veneto, atteso che i rapporti padre-figlio erano sempre stati ottimi;
che nessuna misura cautelare era mai stata disposta a protezione del figlio minore;
che il giudizio di separazione era ancora pendente;
che gli incontri calendarizzati padre-figlio erano stati del tutto insufficienti e che nonostante l'autorizzazione del Tribunale per l'organizzazione degli incontri madre-figlio, ella non lo aveva mai condotto in Sicilia ad incontrare il padre;
che dalla relazione dei Servizi Sociali era emerso che il padre si era manifestato desideroso di incontrare il figlio, il quale a sua volta avrebbe ricambiato accogliendo il primo con affetto;
che i disagi emotivi del figlio non erano attribuibili al padre;
che a causa di difficoltà meramente Per_1 CP_1 economiche non riusciva a recarsi a vedere il figlio di persona in Veneto;
che anche la Curatrice speciale nominata per il minore (avv. Zafarana) aveva chiesto al Tribunale siciliano investito della separazione di provvedere affinché venissero organizzati incontri padre-figlio presso la residenza paterna;
che da un punto di vista economico reddituale versava in condizioni migliori Pt_1 di , il quale percepiva solo euro 800,00 al mese come bracciante agricolo, dovendo CP_1 però sostenere un canone di locazione di euro 300,00 al mese;
che aveva costituito CP_1 un altro nucleo familiare, ciò che avrebbe dovuto comportare una riduzione dell'assegno di mantenimento per la prole.
Alla prima udienza del 18/12/2025 l'attrice rilasciava le dichiarazioni di cui a verbale ed all'esito i procuratori delle parti chiedevano che il Tribunale si pronunciasse sullo status (scioglimento del matrimonio). Il Tribunale adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti in favore della prole come segue: “
1. affido esclusivo del figlio alla madre;
2. collocamento del minore presso la Per_1 madre;
3. visite padre-figlio in modalità protetta con videochiamata da attuarsi presso il
Consultorio di Schio, come già in essere;
4. pone a carico del padre un assegno di mantenimento di euro 250,00 mensili per il figlio, oltre a rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Vicenza;
5. attribuisce in via esclusiva l'assegno unico alla madre”.
All'esito, il Tribunale invitava il Consultorio di Schio a depositare una relazione sull'andamento degli incontri padre-figlio, le parti discutevano oralmente la causa che veniva così rimessa al
Pag. 3 di 4 Collegio per la decisione non definitiva sullo scioglimento del matrimonio, previa trasmissione degli atti al PM per conclusioni.
* * *
La domanda di scioglimento del matrimonio avanzata dall'attrice, alla quale ha aderito il convenuto, è meritevole di accoglimento.
Invero, è decorso il termine di legge tra la data dell'udienza presidenziale del 13/5/2020 tenutasi avanti il Tribunale di Catania nella procedura di separazione giudiziale iscritta al n. RG 5121/2019, conclusasi relativamente al solo status con sentenza n. 1052/2025 del 12/2/2025 (passata in giudicato), e la data di deposito del ricorso (cfr. doc. 15 attrice e allegato alla nota depositata in data
29/8/2025).
Il certificato di residenza allegato (da parte convenuta) attesta la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate dalla parte attrice all'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi.
Risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Le spese di lite vanno rimesse alla decisione definitiva;
la causa va invece rimessa sul ruolo per il prosieguo della trattazione come da separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, non definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
nel Comune di Castiglione di Sicilia il 6/8/2016;
[...]
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castiglione di Sicilia competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.4, parte I, uff. 1, anno 2016;
c) spese al definitivo;
d) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 23/12/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Giovanna Sanfratello
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Elena Sollazzo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3798/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DONA' LONGO Parte_1 C.F._1
LA e dell'avv. LONGO EZIO elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
PEDULLA' LUCA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. PEDULLA'
LUCA
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del giorno 18/12/2025.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7/8/2025, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 civile con in data 6/8/2016 nel Comune di Castiglione di Sicilia;
che dalla Controparte_1 loro unione era nato il figlio in data 4/10/2016; che la coppia visse fino al 2015 in Piovene Per_1
RO (VI) per poi trasferirsi presso il paese d'origine di lui in Solicchiata di Castiglione di
Sicilia (CT), ove egli svolgeva attività di bracciante agricolo;
che, dopo il trasferimento in Sicilia,
commetteva molteplici gravi episodi di maltrattamenti in famiglia ai danni della CP_1 moglie, alla presenza del figlio minore, a seguito dei quali si trasferiva definitivamente Pt_1 di nuovo in Veneto presso i propri genitori nel 2019, dopo aver sporto denuncia-querela alle autorità competenti;
che in data 13/6/2019 il G.I.P. presso il Tribunale di Catania applicava nei confronti di la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie ed ai luoghi da essa CP_1 abitualmente frequentati e disponeva il procedersi con giudizio immediato nei suoi confronti per il reato di maltrattamenti in famiglia aggravato;
che nel frattempo veniva pure radicato il giudizio di separazione iscritto al n. RG 5121/2019 avanti al Tribunale di Catania, ove all'esito della prima udienza venivano adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti nel senso che il figlio minore veniva affidato in via esclusiva alla madre, il padre veniva onerato di un contributo al mantenimento di euro 250,00 mensili, veniva nominato un coordinatore genitoriale affinché venissero organizzati incontri padre-figlio protetti ed altresì veniva nominato un curatore speciale del minore;
che successivamente le visite padre-figlio venivano prese in carico dal Consultorio familiare di Schio e dai Servizi Sociali di Schio, in presenza, ma protette dal 2020 fino al 2021 e poi a mezzo videochiamate;
che dal 2021 tuttavia dichiarava la propria indisponibilità a recarsi a CP_1 vedere il figlio in Veneto per motivi economici, sicché in presenza non lo incontrava da quattro anni almeno;
che il figlio minore veniva preso in carico dal servizio di neuropsichiatria infantile Per_1 territorialmente competente nel marzo 2021 il quale gli diagnosticava “verosimile disturbo articolatorio del linguaggio e tendenza alla disregolazione motoria in paziente con storia familiare complessa”; che in data 20/12/2021 il Tribunale penale di Catania condannava per CP_1 maltrattamenti aggravati in famiglia ai danni della moglie alla presenza del figlio minore, irrogando la pena di anni due e mesi quattro di reclusione;
che con sentenza del 19/4/2023 la Corte d'Appello di Catania rideterminava la pena inflitta in anni due di reclusione a fronte del buon comportamento dell'imputato in sede processuale;
che con sentenza n. 1052 del 12/2/2025 il Tribunale di Catania pronunciava la separazione personale tra i coniugi, fissando udienza per il prosieguo della causa in relazione alle questioni relative all'addebito ed alla regolamentazione della responsabilità genitoriale del minore;
chiedeva così di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, con affido del minore in via esclusiva alla madre e collocamento presso di sé, visite con il padre rimesse al
Tribunale, anche in forma protetta, presso il Comune di attuale residenza del figlio, ponendo a carico del padre un assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di risposta depositata in data 17/11/2025, si costituiva in giudizio CP_1 associandosi alla richiesta di scioglimento del matrimonio, senza nulla disporre sulla casa coniugale, già abbandonata dalla moglie da tempo, con affido condiviso del figlio minore Per_1 ad entrambi i genitori e collocamento presso la madre, con diritto di visita concentrato a favore del
Pag. 2 di 4 padre, attesa la distanza geografica tra i due, con spese di trasferimento a carico della madre;
chiedeva poi di nulla disporre a titolo di mantenimento a favore di ed un assegno di Pt_1 euro 200,00 a proprio carico ed in favore del figlio a cadenza mensile, con ripartizione delle spese straordinarie nel senso che il 30% sarebbe stato a proprio carico ed il 70% sarebbe stato a carico della madre.
deduceva, ai fini del presente giudizio, che nessuna pericolosità era mai emersa nei CP_1 confronti della prole, che la madre aveva condotto una alienazione della figura paterna dalla vita del figlio a seguito del suo trasferimento in Veneto, atteso che i rapporti padre-figlio erano sempre stati ottimi;
che nessuna misura cautelare era mai stata disposta a protezione del figlio minore;
che il giudizio di separazione era ancora pendente;
che gli incontri calendarizzati padre-figlio erano stati del tutto insufficienti e che nonostante l'autorizzazione del Tribunale per l'organizzazione degli incontri madre-figlio, ella non lo aveva mai condotto in Sicilia ad incontrare il padre;
che dalla relazione dei Servizi Sociali era emerso che il padre si era manifestato desideroso di incontrare il figlio, il quale a sua volta avrebbe ricambiato accogliendo il primo con affetto;
che i disagi emotivi del figlio non erano attribuibili al padre;
che a causa di difficoltà meramente Per_1 CP_1 economiche non riusciva a recarsi a vedere il figlio di persona in Veneto;
che anche la Curatrice speciale nominata per il minore (avv. Zafarana) aveva chiesto al Tribunale siciliano investito della separazione di provvedere affinché venissero organizzati incontri padre-figlio presso la residenza paterna;
che da un punto di vista economico reddituale versava in condizioni migliori Pt_1 di , il quale percepiva solo euro 800,00 al mese come bracciante agricolo, dovendo CP_1 però sostenere un canone di locazione di euro 300,00 al mese;
che aveva costituito CP_1 un altro nucleo familiare, ciò che avrebbe dovuto comportare una riduzione dell'assegno di mantenimento per la prole.
Alla prima udienza del 18/12/2025 l'attrice rilasciava le dichiarazioni di cui a verbale ed all'esito i procuratori delle parti chiedevano che il Tribunale si pronunciasse sullo status (scioglimento del matrimonio). Il Tribunale adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti in favore della prole come segue: “
1. affido esclusivo del figlio alla madre;
2. collocamento del minore presso la Per_1 madre;
3. visite padre-figlio in modalità protetta con videochiamata da attuarsi presso il
Consultorio di Schio, come già in essere;
4. pone a carico del padre un assegno di mantenimento di euro 250,00 mensili per il figlio, oltre a rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Vicenza;
5. attribuisce in via esclusiva l'assegno unico alla madre”.
All'esito, il Tribunale invitava il Consultorio di Schio a depositare una relazione sull'andamento degli incontri padre-figlio, le parti discutevano oralmente la causa che veniva così rimessa al
Pag. 3 di 4 Collegio per la decisione non definitiva sullo scioglimento del matrimonio, previa trasmissione degli atti al PM per conclusioni.
* * *
La domanda di scioglimento del matrimonio avanzata dall'attrice, alla quale ha aderito il convenuto, è meritevole di accoglimento.
Invero, è decorso il termine di legge tra la data dell'udienza presidenziale del 13/5/2020 tenutasi avanti il Tribunale di Catania nella procedura di separazione giudiziale iscritta al n. RG 5121/2019, conclusasi relativamente al solo status con sentenza n. 1052/2025 del 12/2/2025 (passata in giudicato), e la data di deposito del ricorso (cfr. doc. 15 attrice e allegato alla nota depositata in data
29/8/2025).
Il certificato di residenza allegato (da parte convenuta) attesta la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate dalla parte attrice all'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi.
Risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Le spese di lite vanno rimesse alla decisione definitiva;
la causa va invece rimessa sul ruolo per il prosieguo della trattazione come da separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, non definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
nel Comune di Castiglione di Sicilia il 6/8/2016;
[...]
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castiglione di Sicilia competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.4, parte I, uff. 1, anno 2016;
c) spese al definitivo;
d) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 23/12/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Giovanna Sanfratello
Pag. 4 di 4