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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/04/2025, n. 1975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1975 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
n. 21561/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carbone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 21561/24 promossa da:
e con gli Avv.ti Guido Dalmazzone e Marco Parte_1 Parte_2
Ares
RICORRENTI contro
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Contratto di locazione scaduto e occupazione senza titolo
- con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato il 29.11.2024 e regolarmente notificato in data 24.12.2024 unitamente al decreto di fissazione di udienza, le IG.re Pt_1
e , comproprietarie dell'alloggio sito in Grugliasco (TO), Via
[...] Parte_2
Francesco Baracca n. 10 dal maggio 2011 a seguito della successione mortis causa alla loro defunta madre , radicavano il presente giudizio nei confronti Persona_1
pagina 1 di 6 della IG.ra chiedendo a questo Tribunale di accertare e Controparte_1
dichiarare l'intervenuta cessazione del rapporto di locazione intercorso tra le parti,
accertare e dichiarare l'occupazione senza titolo da parte della resistente, dichiarare tenuta e condannare la resistente all'immediato rilascio, condannarla al pagamento della somma di € 8.689,88 a titolo di canone di locazione e indennità di occupazione maturati dal mese di aprile 2023 sino al mese di novembre 2024, nonché della ulteriore somma di
€ 434,49 mensili a titolo di indennità di occupazione maturanda dal giorno 01/12/2024
sino all'effettivo rilascio;
- a sostengo della domanda le ricorrenti hanno affermato che:
a) come provato documentalmente (doc. 1), la IG.ra , madre delle Persona_1
ricorrenti, con contratto del 25.03.2008 registrato in data 16/04/2008 al n. 3520 – serie 3
T, concedeva in locazione il proprio immobile alla IG.ra con Controparte_1
decorrenza dal 01.04.2008 al 31.03.2012, pattuendo un canone mensile di € 415,00
oltre oneri accessori;
canone poi aggiornato ad € 434,49 mensili;
b) in data 8.02.2011 la IG.ra decedeva e subentravano nel Persona_1
contratto di locazione le figlie odierne ricorrenti (doc. 1 e 2);
c) il contratto si rinnovava tacitamente in data 1.04.2012, nonché il 1.04.2016 e infine in data 01.04.2020 con scadenza prevista per 31.03.2024;
d) con Rar del 10.05.2023, perfezionatasi per compiuta giacenza e rispedita al mittente il
22.06.2023, le ricorrenti disdettavano tempestivamente e regolarmente il contratto;
c) la cessazione del contratto al 31.03.2024 è stata, altresì, registrata presso l'Agenzia
delle Entrate, come si evince dalla documentazione prodotta;
d) tuttavia, alla scadenza del termine la conduttrice non rilasciava l'immobile;
e) tale circostanza si evince dal certificato di residenza della resistente (doc. 3), nonché
dalla notifica del ricorso e del pedissequo provvedimento di fissazione udienza,
pagina 2 di 6 effettuata presso la residenza in Grugliasco, Via Baracca n. 10 e ritirata da un familiare convivente;
- la IG.ra pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva e il giudice CP_1
ne dichiarava la contumacia;
- la mediazione è stata attivata ma con esito negativo perché la resistente non è
comparsa;
- il G.I., ritenuta la causa già matura per la decisione, concedeva termine al 21.04.2025
per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale ex art. 127 ter c.p.c.
segnalando che la sentenza sarebbe stata depositata all'esito;
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
La domanda della ricorrente è fondata e va accolta per le seguenti ragioni.
- la domanda delle ricorrenti, promossa regolarmente con il presente giudizio ex art. 447
bis c.p.c., è una domanda di rilascio dell'immobile da loro concesso in locazione, quindi una domanda di natura personale che mira ad ottenere il riconoscimento del diritto alla restituzione del bene stesso nei confronti di chi lo detiene illegittimamente;
- nel caso di specie, le ricorrenti hanno provato per tabulas (doc. n. 4) l'avvenuta consegna dell'immobile oggetto di causa, consegna che si evince dal contratto di locazione sottoscritto da entrambe le parti;
- il contratto con decorrenza dal 01.04.2008, dopo essersi rinnovato per più quadrienni,
aveva scadenza il 31.03.2024;
- con la disdetta del 10.05.2023 le proprietarie manifestavano, inequivocabilmente e tempestivamente, la volontà di non rinnovare il contratto e di rientrare nella disponibilità
dell'immobile;
- quindi, venuto meno il titolo, la conduttrice a decorrere dal 1.04.2024 non è più
legittimata a restare nell'immobile;
pagina 3 di 6 - tuttavia, come provato documentalmente, la IG.ra continua ad Controparte_1
occupare l'appartamento;
- le proprietarie hanno legittimamente esercitato il proprio diritto alla restituzione nei confronti della resistente, promuovendo il presente ricorso;
- la convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha dedotto prove e non ha sollevato contestazioni o eccezioni a giustificazione della propria permanenza nell'immobile e, in particolare, non ha dimostrato l'esistenza di un titolo legittimante l'occupazione;
- a ciò si aggiunga che la resistente, da quanto dedotto dalle ricorrenti, si è resa altresì
morosa nel pagamento dei canoni di locazione e delle indennità di occupazione da aprile
2023 sino ad oggi;
- la resistente restando contumace non ha provato tali pagamenti, come sarebbe stato suo onere vertendosi in materia contrattuale;
- la IG.ra è quindi tenuta a rilasciare l'appartamento oggetto di Controparte_1
causa libero da persone e cose e a pagare:
a) i canoni da aprile 2023 sino al marzo 2024, mese di scadenza del contratto (31.03.24),
per complessivi euro 5.213,88 (434,49 x 12 mensilità);
b) il risarcimento ex art. 1591 c.c. per l'occupazione illegittima dell'immobile dall'aprile
2024 all'aprile 2025, mese di pronuncia della presente sentenza, per complessivi euro
5.648,37 (434,49 per 13 mensilità)
per un totale di euro 10.862,25 oltre ad interessi ex art. 1284 primo e quarto comma c.c.
dalle singole scadenze al saldo e ad euro 439,49 mensili per ogni ulteriore mese di occupazione dal maggio 2025 al rilascio;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte resistente;
- i relativi compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22 tenuto conto del valore della causa compreso nello scaglione da 5.200 a 26.000 euro, del suo pagina 4 di 6 modesto grado di difficoltà, del suo carattere contumaciale e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento per convalida di sfratto:
- fase di studio: euro 460
- fase introduttiva: euro 355
2) compensi per il procedimento di mediazione:
- attivazione della mediazione: euro 221
3) compensi per il giudizio in seguito alla conversione del rito:
- fase istruttoria/di trattazione: euro 840
- fase decisionale: euro 851
per complessivi euro 2.727, oltre ad euro 395,70 per esposti, 15% per spese generali,
IVA se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- accerta la cessazione del contratto di locazione del 25.3.08 alla data del 31.03.2024;
- condanna al rilascio in favore di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
dell'immobile sito in Grugliasco (TO), Via Francesco Baracca n. 10, piano quarto,
[...]
Foglio 7, particella 989, sub. 9, libero da persone e cose;
- fissa per l'esecuzione il 30 maggio 2025;
- condanna al pagamento a favore di e Controparte_1 Parte_1 [...]
di euro 10.862,25 oltre ad interessi ex art. 1284 primo e quarto comma c.c. Parte_2
dalle singole scadenze al saldo;
pagina 5 di 6 - condanna inoltre al pagamento a favore di e Controparte_1 Parte_1
di euro 439,49 mensili per ogni ulteriore mese di occupazione dal Parte_2
maggio 2025 al rilascio;
- condanna al pagamento a favore di e Controparte_1 Parte_1 [...]
delle spese processuali che liquida in euro 2.727 per compensi ed euro Parte_2
395,70 per esposti oltre al 15% per spese generali, IVA se non detraibile e CPA come per legge, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino in data 23 aprile 2025.
Il giudice unico
Dott. A. Carbone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carbone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 21561/24 promossa da:
e con gli Avv.ti Guido Dalmazzone e Marco Parte_1 Parte_2
Ares
RICORRENTI contro
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Contratto di locazione scaduto e occupazione senza titolo
- con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato il 29.11.2024 e regolarmente notificato in data 24.12.2024 unitamente al decreto di fissazione di udienza, le IG.re Pt_1
e , comproprietarie dell'alloggio sito in Grugliasco (TO), Via
[...] Parte_2
Francesco Baracca n. 10 dal maggio 2011 a seguito della successione mortis causa alla loro defunta madre , radicavano il presente giudizio nei confronti Persona_1
pagina 1 di 6 della IG.ra chiedendo a questo Tribunale di accertare e Controparte_1
dichiarare l'intervenuta cessazione del rapporto di locazione intercorso tra le parti,
accertare e dichiarare l'occupazione senza titolo da parte della resistente, dichiarare tenuta e condannare la resistente all'immediato rilascio, condannarla al pagamento della somma di € 8.689,88 a titolo di canone di locazione e indennità di occupazione maturati dal mese di aprile 2023 sino al mese di novembre 2024, nonché della ulteriore somma di
€ 434,49 mensili a titolo di indennità di occupazione maturanda dal giorno 01/12/2024
sino all'effettivo rilascio;
- a sostengo della domanda le ricorrenti hanno affermato che:
a) come provato documentalmente (doc. 1), la IG.ra , madre delle Persona_1
ricorrenti, con contratto del 25.03.2008 registrato in data 16/04/2008 al n. 3520 – serie 3
T, concedeva in locazione il proprio immobile alla IG.ra con Controparte_1
decorrenza dal 01.04.2008 al 31.03.2012, pattuendo un canone mensile di € 415,00
oltre oneri accessori;
canone poi aggiornato ad € 434,49 mensili;
b) in data 8.02.2011 la IG.ra decedeva e subentravano nel Persona_1
contratto di locazione le figlie odierne ricorrenti (doc. 1 e 2);
c) il contratto si rinnovava tacitamente in data 1.04.2012, nonché il 1.04.2016 e infine in data 01.04.2020 con scadenza prevista per 31.03.2024;
d) con Rar del 10.05.2023, perfezionatasi per compiuta giacenza e rispedita al mittente il
22.06.2023, le ricorrenti disdettavano tempestivamente e regolarmente il contratto;
c) la cessazione del contratto al 31.03.2024 è stata, altresì, registrata presso l'Agenzia
delle Entrate, come si evince dalla documentazione prodotta;
d) tuttavia, alla scadenza del termine la conduttrice non rilasciava l'immobile;
e) tale circostanza si evince dal certificato di residenza della resistente (doc. 3), nonché
dalla notifica del ricorso e del pedissequo provvedimento di fissazione udienza,
pagina 2 di 6 effettuata presso la residenza in Grugliasco, Via Baracca n. 10 e ritirata da un familiare convivente;
- la IG.ra pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva e il giudice CP_1
ne dichiarava la contumacia;
- la mediazione è stata attivata ma con esito negativo perché la resistente non è
comparsa;
- il G.I., ritenuta la causa già matura per la decisione, concedeva termine al 21.04.2025
per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale ex art. 127 ter c.p.c.
segnalando che la sentenza sarebbe stata depositata all'esito;
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
La domanda della ricorrente è fondata e va accolta per le seguenti ragioni.
- la domanda delle ricorrenti, promossa regolarmente con il presente giudizio ex art. 447
bis c.p.c., è una domanda di rilascio dell'immobile da loro concesso in locazione, quindi una domanda di natura personale che mira ad ottenere il riconoscimento del diritto alla restituzione del bene stesso nei confronti di chi lo detiene illegittimamente;
- nel caso di specie, le ricorrenti hanno provato per tabulas (doc. n. 4) l'avvenuta consegna dell'immobile oggetto di causa, consegna che si evince dal contratto di locazione sottoscritto da entrambe le parti;
- il contratto con decorrenza dal 01.04.2008, dopo essersi rinnovato per più quadrienni,
aveva scadenza il 31.03.2024;
- con la disdetta del 10.05.2023 le proprietarie manifestavano, inequivocabilmente e tempestivamente, la volontà di non rinnovare il contratto e di rientrare nella disponibilità
dell'immobile;
- quindi, venuto meno il titolo, la conduttrice a decorrere dal 1.04.2024 non è più
legittimata a restare nell'immobile;
pagina 3 di 6 - tuttavia, come provato documentalmente, la IG.ra continua ad Controparte_1
occupare l'appartamento;
- le proprietarie hanno legittimamente esercitato il proprio diritto alla restituzione nei confronti della resistente, promuovendo il presente ricorso;
- la convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha dedotto prove e non ha sollevato contestazioni o eccezioni a giustificazione della propria permanenza nell'immobile e, in particolare, non ha dimostrato l'esistenza di un titolo legittimante l'occupazione;
- a ciò si aggiunga che la resistente, da quanto dedotto dalle ricorrenti, si è resa altresì
morosa nel pagamento dei canoni di locazione e delle indennità di occupazione da aprile
2023 sino ad oggi;
- la resistente restando contumace non ha provato tali pagamenti, come sarebbe stato suo onere vertendosi in materia contrattuale;
- la IG.ra è quindi tenuta a rilasciare l'appartamento oggetto di Controparte_1
causa libero da persone e cose e a pagare:
a) i canoni da aprile 2023 sino al marzo 2024, mese di scadenza del contratto (31.03.24),
per complessivi euro 5.213,88 (434,49 x 12 mensilità);
b) il risarcimento ex art. 1591 c.c. per l'occupazione illegittima dell'immobile dall'aprile
2024 all'aprile 2025, mese di pronuncia della presente sentenza, per complessivi euro
5.648,37 (434,49 per 13 mensilità)
per un totale di euro 10.862,25 oltre ad interessi ex art. 1284 primo e quarto comma c.c.
dalle singole scadenze al saldo e ad euro 439,49 mensili per ogni ulteriore mese di occupazione dal maggio 2025 al rilascio;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte resistente;
- i relativi compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22 tenuto conto del valore della causa compreso nello scaglione da 5.200 a 26.000 euro, del suo pagina 4 di 6 modesto grado di difficoltà, del suo carattere contumaciale e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento per convalida di sfratto:
- fase di studio: euro 460
- fase introduttiva: euro 355
2) compensi per il procedimento di mediazione:
- attivazione della mediazione: euro 221
3) compensi per il giudizio in seguito alla conversione del rito:
- fase istruttoria/di trattazione: euro 840
- fase decisionale: euro 851
per complessivi euro 2.727, oltre ad euro 395,70 per esposti, 15% per spese generali,
IVA se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- accerta la cessazione del contratto di locazione del 25.3.08 alla data del 31.03.2024;
- condanna al rilascio in favore di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
dell'immobile sito in Grugliasco (TO), Via Francesco Baracca n. 10, piano quarto,
[...]
Foglio 7, particella 989, sub. 9, libero da persone e cose;
- fissa per l'esecuzione il 30 maggio 2025;
- condanna al pagamento a favore di e Controparte_1 Parte_1 [...]
di euro 10.862,25 oltre ad interessi ex art. 1284 primo e quarto comma c.c. Parte_2
dalle singole scadenze al saldo;
pagina 5 di 6 - condanna inoltre al pagamento a favore di e Controparte_1 Parte_1
di euro 439,49 mensili per ogni ulteriore mese di occupazione dal Parte_2
maggio 2025 al rilascio;
- condanna al pagamento a favore di e Controparte_1 Parte_1 [...]
delle spese processuali che liquida in euro 2.727 per compensi ed euro Parte_2
395,70 per esposti oltre al 15% per spese generali, IVA se non detraibile e CPA come per legge, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino in data 23 aprile 2025.
Il giudice unico
Dott. A. Carbone
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