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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2025, n. 12383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12383 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
RGN. 35053 del 2024;
TRIBUNALE DI ROMA Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv.to E. Brinati
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentata e difesa dall'avv.to G. La Penna
all'udienza del 2 dicembre 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Condanna parte resistente a pagare in favore del ricorrente la somma di € 1.142,28, a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione;
Dispone la trasmissione, preferibilmente in via telematica, a cura della Cancelleria, di copia integrale della presente sentenza al Direttore dell di Roma, al Direttore dell'Inail di Roma, al Pt_2
Direttore dell'Agenzia delle Entrate-Ufficio Territoriale di Roma ed al Direttore dell'ITL di Roma per le valutazioni di competenza;
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.000,00 oltre spese, iva e cpa, con distrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, premesso di essere stata dipendente della società resistente dal 16.10.13 al 5.4.23, ha chiesto sulla base di una corretta osservanza del ccnl istituti di vigilanza e citl di categoria, il pagamento delle differenze retributive per € 1.142,28.
Le maggiorazioni, come richieste dal lavoratore, per lavoro festivo, festività, riposo lavorato e straordinario ex artt. 115 e 116 ccnl istituti di vigilanza (v. doc. 5 fascicolo parte ricorrente) non sono state contestate.
Per quanto riguarda l'incidenza dell'Afac ex art. 109, ccnl istituti di vigilanza (v. doc. 5 fascicolo parte ricorrente) su tutti gli istituti retributivi, parte resistente ritiene che tale voce non può rientrare nel concetto di salario unico e, quindi, non può essere inclusa nel computo della retribuzione degli istituti indiretti.
Invero, non solo si tratta di una voce fissa (20 euro mensili) ma di una voce che sarà assorbita dai futuri incrementi retributivi, quindi rientra nel concetto di incremento retributivo, di retribuzione base vera e propria.
Peraltro, l'art. 105 ccnl istituti di vigilanza, inserisce nella retribuzione normale anche il salario unico nazionale – paga base tabellare conglobata che il successivo art. 106 dice essere formato anche dall'indennità di vacanza contrattuale in esame (v. doc. 5 fascicolo parte ricorrente).
Utilizzando, per concretizzare il giudizio equitativo del Giudice ai sensi dell'art. 432, c.p.c., anche i conteggi di parte ricorrente, che per il metodo seguito risultano immuni da vizi (v. doc. 4 fascicolo parte ricorrente), può ritenersi che il ricorrente ha diritto, a titolo di differenze retributive, alla somma di € 1.142,28, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Le contestazioni della parte resistente al conteggio di controparte sono generiche. Si sostiene, altresì, che bisognerebbe scomputare la somma di € 101,63 volta ad armonizzare il contratto 2014 rispetto a quello del 2013: non si è compreso il motivo. Quanto, infine, alla prescrizione quinquennale, si osserva che essa decorre solo dalla cessazione del rapporto, perché a seguito della riforma del licenziamento del 2012 non sussiste un'apprezzabile tutela reale, almeno nel lavoro privato salvo casi da dimostrare.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della parte resistente, secondo la generale regola della soccombenza (art. 91, c.p.c.), con distrazione.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 2 dicembre 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv.to E. Brinati
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentata e difesa dall'avv.to G. La Penna
all'udienza del 2 dicembre 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Condanna parte resistente a pagare in favore del ricorrente la somma di € 1.142,28, a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione;
Dispone la trasmissione, preferibilmente in via telematica, a cura della Cancelleria, di copia integrale della presente sentenza al Direttore dell di Roma, al Direttore dell'Inail di Roma, al Pt_2
Direttore dell'Agenzia delle Entrate-Ufficio Territoriale di Roma ed al Direttore dell'ITL di Roma per le valutazioni di competenza;
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.000,00 oltre spese, iva e cpa, con distrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, premesso di essere stata dipendente della società resistente dal 16.10.13 al 5.4.23, ha chiesto sulla base di una corretta osservanza del ccnl istituti di vigilanza e citl di categoria, il pagamento delle differenze retributive per € 1.142,28.
Le maggiorazioni, come richieste dal lavoratore, per lavoro festivo, festività, riposo lavorato e straordinario ex artt. 115 e 116 ccnl istituti di vigilanza (v. doc. 5 fascicolo parte ricorrente) non sono state contestate.
Per quanto riguarda l'incidenza dell'Afac ex art. 109, ccnl istituti di vigilanza (v. doc. 5 fascicolo parte ricorrente) su tutti gli istituti retributivi, parte resistente ritiene che tale voce non può rientrare nel concetto di salario unico e, quindi, non può essere inclusa nel computo della retribuzione degli istituti indiretti.
Invero, non solo si tratta di una voce fissa (20 euro mensili) ma di una voce che sarà assorbita dai futuri incrementi retributivi, quindi rientra nel concetto di incremento retributivo, di retribuzione base vera e propria.
Peraltro, l'art. 105 ccnl istituti di vigilanza, inserisce nella retribuzione normale anche il salario unico nazionale – paga base tabellare conglobata che il successivo art. 106 dice essere formato anche dall'indennità di vacanza contrattuale in esame (v. doc. 5 fascicolo parte ricorrente).
Utilizzando, per concretizzare il giudizio equitativo del Giudice ai sensi dell'art. 432, c.p.c., anche i conteggi di parte ricorrente, che per il metodo seguito risultano immuni da vizi (v. doc. 4 fascicolo parte ricorrente), può ritenersi che il ricorrente ha diritto, a titolo di differenze retributive, alla somma di € 1.142,28, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Le contestazioni della parte resistente al conteggio di controparte sono generiche. Si sostiene, altresì, che bisognerebbe scomputare la somma di € 101,63 volta ad armonizzare il contratto 2014 rispetto a quello del 2013: non si è compreso il motivo. Quanto, infine, alla prescrizione quinquennale, si osserva che essa decorre solo dalla cessazione del rapporto, perché a seguito della riforma del licenziamento del 2012 non sussiste un'apprezzabile tutela reale, almeno nel lavoro privato salvo casi da dimostrare.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della parte resistente, secondo la generale regola della soccombenza (art. 91, c.p.c.), con distrazione.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 2 dicembre 2025. Il Giudice del Lavoro