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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 21/05/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 4 1 1 / 2 0 2 5 V . G .
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
S E Z I O N E C I V I L E
in composizione collegiale costituito dai dottori:
V I T O M A R C E L L O S A L A D I N O P R E S . E S T E N S O R E
A N T O N I N O C A M P A N E L L A G I U D I C E
G I A M P A O L O B E L L O F I O R E G I U D I C E
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi Parte_1
e rispettivamente rappresentati e Parte_2
difesi dagli avvocati MESSINA GIOVANNA e
RODRIQUEZ VALENTINA per mandato allegato al ricorso.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Marsala
e depositato in data 10/3/2025, i coniugi esposero che in data 4/7/2015 avevano contratto matrimonio concordatario in MARSALA dal quale non erano nati figli.
Precisarono che con sentenza n. 94/2024 emessa il
23.7.2024 il Tribunale di Marsala aveva omologato la
1 loro separazione consensuale.
Chiesero la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deducendo di aver definito già tra di loro i rapporti economici.
Infine, hanno dichiarato che la separazione si è
protratta ininterrottamente sin da prima della comparizione innanzi al Tribunale, che non intendono riconciliarsi e chiesto, pertanto, che l'udienza si svolgesse secondo il sistema della trattazione scritta.
Indi depositavano note scritte in luogo della comparizione all'udienza del 9 maggio 2025
insistendo nella domanda di divorzio e, acquisite le conclusioni del PM, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione semestrale della separazione medesima dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi il Presidente del Tribunale,
svoltasi con le modalità della trattazione scritta (19
luglio 2024).
La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale
Pag. 2 e spirituale dei coniugi che vivono separati oramai da oltre 9 mesi.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso come concordemente richiesto dai coniugi, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i rapporti economici tra i coniugi sono stati già
composti.
perde il cognome del marito che con il Parte_2
matrimonio aveva aggiunto al proprio.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P E R T A L I M O T I V I
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi e Parte_1
con ricorso depositato in data Parte_2
10/3/2025, così provvede:
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra
[...]
e Parte_1 Parte_2
in MARSALA il 4/7/2015 trascritto nei registri dello stato civile del Comune d i MARSALA al n.
105 parte II, serie A, anno 2015, alle condizioni specificate in ricorso;
Pag. 3 dichiara che perde il cognome del Parte_2
marito;
ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza all'ufficiale dello stato civile di MARSALA perché proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Marsala in data 21 maggio 2025.
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
V i t o M a r c e l l o S a l a d i n o
Pag. 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
S E Z I O N E C I V I L E
in composizione collegiale costituito dai dottori:
V I T O M A R C E L L O S A L A D I N O P R E S . E S T E N S O R E
A N T O N I N O C A M P A N E L L A G I U D I C E
G I A M P A O L O B E L L O F I O R E G I U D I C E
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi Parte_1
e rispettivamente rappresentati e Parte_2
difesi dagli avvocati MESSINA GIOVANNA e
RODRIQUEZ VALENTINA per mandato allegato al ricorso.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Marsala
e depositato in data 10/3/2025, i coniugi esposero che in data 4/7/2015 avevano contratto matrimonio concordatario in MARSALA dal quale non erano nati figli.
Precisarono che con sentenza n. 94/2024 emessa il
23.7.2024 il Tribunale di Marsala aveva omologato la
1 loro separazione consensuale.
Chiesero la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deducendo di aver definito già tra di loro i rapporti economici.
Infine, hanno dichiarato che la separazione si è
protratta ininterrottamente sin da prima della comparizione innanzi al Tribunale, che non intendono riconciliarsi e chiesto, pertanto, che l'udienza si svolgesse secondo il sistema della trattazione scritta.
Indi depositavano note scritte in luogo della comparizione all'udienza del 9 maggio 2025
insistendo nella domanda di divorzio e, acquisite le conclusioni del PM, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione semestrale della separazione medesima dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi il Presidente del Tribunale,
svoltasi con le modalità della trattazione scritta (19
luglio 2024).
La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale
Pag. 2 e spirituale dei coniugi che vivono separati oramai da oltre 9 mesi.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso come concordemente richiesto dai coniugi, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i rapporti economici tra i coniugi sono stati già
composti.
perde il cognome del marito che con il Parte_2
matrimonio aveva aggiunto al proprio.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P E R T A L I M O T I V I
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi e Parte_1
con ricorso depositato in data Parte_2
10/3/2025, così provvede:
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra
[...]
e Parte_1 Parte_2
in MARSALA il 4/7/2015 trascritto nei registri dello stato civile del Comune d i MARSALA al n.
105 parte II, serie A, anno 2015, alle condizioni specificate in ricorso;
Pag. 3 dichiara che perde il cognome del Parte_2
marito;
ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza all'ufficiale dello stato civile di MARSALA perché proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Marsala in data 21 maggio 2025.
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
V i t o M a r c e l l o S a l a d i n o
Pag. 4