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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 06/10/2025, n. 1526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1526 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 606/2025 R.G.
TRA
con Avv. Pasquale Pisani Parte_1
opponente
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con Dott.ssa Rossella Scalercio opposto
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con Avv. Roberto Malomo opposto
E
in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore terzo pignorato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione del 8.2.2025 ritualmente notificato Pt_1
premessa la pendenza di una procedura esecutiva avente ad oggetto
[...] atto di pignoramento dei crediti presso terzi n. 03484202400002996/001 notificato il 26.6.2024, deduceva che con ordinanza comunicata il 28.1.2025 il
1 G.E. aveva rigettato la richiesta di sospensione assegnando il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Introduceva dunque in questa sede il giudizio di merito lamentando la nullità del pignoramento nella parte relativa alla cartella di pagamento n.
03420170005734737/000 avente ad oggetto sanzioni amministrative ex L. n.
689/1981 irrogate dall' per: 1) violazione Controparte_1 dell'art. 50 D.P.R. n. 602/1973 per omessa notifica della cartella di pagamento;
2) intervenuta prescrizione del credito;
3) omessa indicazione del dettaglio dei crediti.
Concludeva chiedendo “[..] dichiarare la nullità o in subordine annullare il pignoramento n. 03484202400002996/001 limitatamente ai crediti rientranti nella giurisdizione e competenza di questo On.le Tribunale con conseguente estinzione della procedura esecutiva intrapresa.
- In ogni caso dichiarare nullo e privo di efficacia il pignoramento impugnato n.
03484202400002996/001 e ogni altro atto connesso o conseguente limitatamente ai crediti di rientranti nella giurisdizione e competenza di questo
On.le Tribunale, per i motivi di cui in atti.
- In accoglimento dei motivi di ricorso annullare per l'effetto gli atti presupposti consistenti in cartella n. 03420170005734737/000 per omessa ed inesistente notifica delle medesime e per intervenuta prescrizione.
- Accertare l'illegittimità della procedura pignoratizia, l'indebita applicazione dell'art. 72 bis DPR 602/73 alla fattispecie in esame, l'omessa indicazione del dettaglio dei crediti, l'omessa notifica delle cartelle quali atti presupposti del pignoramento e per l'effetto dichiarare nullo o comunque annullare il pignoramento opposto [..]”.
L' si costituiva in giudizio eccependo il difetto Controparte_1 di legittimazione passiva e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio contestando il ricorso Controparte_2 di cui chiedeva il rigetto.
non si costituiva in giudizio. Controparte_3
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 1.10.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da come da dispositivo in calce.
2 Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Il giudizio di opposizione è stato riassunto in questa sede con specifico riferimento alla cartella di pagamento n. 03420170005734737/000 avente ad oggetto sanzioni amministrative ex L. n. 689/1981 irrogate dall'
[...]
. Controparte_1
Tanto precisato, non coglie nel segno la doglianza di parte opponente che fa leva sulla violazione dell'art. 50 D.P.R. n. 602/1973 per omessa notifica della cartella di pagamento.
Ed invero ha provato l'avvenuta notifica, in data 12.6.2017, della cartella CP_4 di cui trattasi – avvenuta mediante consegna dell'atto a persona ) Per_1 qualificatasi moglie del destinatario (cfr. fasc. opposta) – depositando il relativo avviso di ricevimento.
Le contestazioni dell'opponente rispetto alla produzione documentale offerta da reiterate anche in questa sede con le note scritte non meritano CP_4 accoglimento.
Si duole l'opponente dell'omesso deposito da parte di dell'originale o CP_4 quantomeno di copia della cartella e dell'omesso invio della CAN ma, in proposito, è sufficiente rilevare, quanto all'omessa produzione dell'atto notificato (ossia della cartella di pagamento), che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la prova del perfezionamento della notifica della cartella esattoriale e della relativa data di consegna al destinatario è assolta mediante la produzione della relata di notifica e/o dell'avviso di ricevimento laddove tali documenti rechino – come nella specie - il numero identificativo della cartella notificata (cfr. Cass. n. 13961/2024) e, quanto all'eccepito omesso invio della CAN che, contrariamente a quanto lamentato, l'agente della riscossione ha depositato anche la documentazione attestante l'invio, in data
30.6.2017, della raccomandata informativa dell'avvenuta consegna dell'atto a persona dichiaratasi familiare.
Neppure è fondata l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito.
Ed invero, ha provato di aver notificato al ricorrente, antecedentemente CP_4 al pignoramento presso terzi impugnato ed in relazione alla cartella di pagamento che qui interessa, le intimazioni di pagamento n.
3 03420229000507331000 (in data 18.10.2022), n. 03420229007140150000
(in data 12.12.2022) e n. 03420239013574723000 (in data 27.4.2024), depositando tali atti con i relativi avvisi di ricevimento.
L'opponente con le citate note scritte ha contestato, altresì, la produzione documentale di relativa a dette intimazioni, deducendo, nello specifico, CP_4 che “[..] Quanto alle successive intimazioni, la cui notifica è viziata ab origine dall'omessa produzione in giudizio della cartella, valga quanto già dedotto atteso che sono state notificate nelle mani di familiare convivente in mancanza di prova della notifica della C.A.N., della quale in atti non vi è traccia, pertanto la notifica è nulla [..]” (così alla pag. 2).
Ora, premesso quanto già rilevato in ordine alla notifica della cartella di pagamento presupposta, si osserva che se la contestazione è condivisibile in relazione alla intimazione di pagamento n. 03420229000507331000 – in quanto notificata tramite messo notificatore di mediante consegna CP_4 dell'atto a persona dichiaratasi persona di famiglia e per la quale non è stata offerta la prova dell'invio della comunicazione di avvenuta consegna – nondimeno detta contestazione deve essere disattesa in relazione alle intimazioni di pagamento n. 03420229007140150000 e n.
03420239013574723000.
Ed invero, la prima di dette intimazioni (la n. 03420229007140150000) è stata notificata mediante invio diretto, da parte dell'agente della riscossione, di raccomandata con avviso di ricevimento, sicchè, trattandosi di forma
“semplificata” di notificazione (così Corte Cost. n. 175/2018), trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non già quelle previste dalla l. n. 890 del 1982 e non sussiste l'obbligo dell'invio della c.d. raccomandata informativa al destinatario dell'atto (cfr. Cass. n. 28872/2018,
Cass. n. 10037/2019, Cass. n. 12470/2020 e Corte Cost. n. 175/2018); la seconda intimazione (la n. 03420239013574723000) invece risulta essere stata consegnata a mani del destinatario sicchè, evidentemente, non occorreva alcuna CAN.
Ebbene, le intimazioni di pagamento n. 03420229007140150000 e n.
03420239013574723000 – come detto ritualmente notificate – non sono state impugnate dalla parte opponente, ciò che ha determinato la preclusione a far
4 valere vicende estintive anteriori alla loro notifica (cfr. Cass. 6436/2025 e, in precedenza, tra le altre, Cass. n. 22108/2024; Cass. 10736/2024) sicchè posto che dalla notifica di tali intimazioni (avvenuta il 12.12.2022 e 27.4.2024) e sino a quella del pignoramento opposto (avvenuto il 26.6.2024) non è decorso il termine quinquennale (applicabile per le sanzioni amministrative ex l. n.
689/1981) è evidente che non è maturata la prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento presupposta.
La doglianza, infine, che fa leva sulla nullità del pignoramento opposto per omessa indicazione del dettaglio dei crediti appare pretestuosa e deve, quindi, essere respinta.
Si duole l'opponente di ciò che l'atto opposto “[..] si basa su 2 cartelle, genericamente richiamate, e con indicazione di una presunta data di notificazione.
Nessun riferimento è invece fornito in relazione alla natura dei crediti per cui si procede, che già di per sé rappresenta un valido motivo per una dichiarazione di nullità dell'atto per violazione del diritto di difesa, atteso che non permette
l'individuazione del Giudice competente o per meglio dire a chi appartenga la giurisdizione [..]” (così in ricorso a pag. 5).
Al riguardo, tuttavia, non si può non rilevare che nella specie alcun vulnus al diritto di difesa della parte ricorrente è ravvisabile, per come del resto testimoniato dalla tempestiva proposizione della opposizione innanzi al G.E. munito di giurisdizione ed alla successiva riassunzione del giudizio in questa sede.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte opposta costituita, in complessive €
1.312,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge ove spettante, con distrazione se richiesta.
Così deciso in Cosenza, 3 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
5
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 606/2025 R.G.
TRA
con Avv. Pasquale Pisani Parte_1
opponente
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con Dott.ssa Rossella Scalercio opposto
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con Avv. Roberto Malomo opposto
E
in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore terzo pignorato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione del 8.2.2025 ritualmente notificato Pt_1
premessa la pendenza di una procedura esecutiva avente ad oggetto
[...] atto di pignoramento dei crediti presso terzi n. 03484202400002996/001 notificato il 26.6.2024, deduceva che con ordinanza comunicata il 28.1.2025 il
1 G.E. aveva rigettato la richiesta di sospensione assegnando il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Introduceva dunque in questa sede il giudizio di merito lamentando la nullità del pignoramento nella parte relativa alla cartella di pagamento n.
03420170005734737/000 avente ad oggetto sanzioni amministrative ex L. n.
689/1981 irrogate dall' per: 1) violazione Controparte_1 dell'art. 50 D.P.R. n. 602/1973 per omessa notifica della cartella di pagamento;
2) intervenuta prescrizione del credito;
3) omessa indicazione del dettaglio dei crediti.
Concludeva chiedendo “[..] dichiarare la nullità o in subordine annullare il pignoramento n. 03484202400002996/001 limitatamente ai crediti rientranti nella giurisdizione e competenza di questo On.le Tribunale con conseguente estinzione della procedura esecutiva intrapresa.
- In ogni caso dichiarare nullo e privo di efficacia il pignoramento impugnato n.
03484202400002996/001 e ogni altro atto connesso o conseguente limitatamente ai crediti di rientranti nella giurisdizione e competenza di questo
On.le Tribunale, per i motivi di cui in atti.
- In accoglimento dei motivi di ricorso annullare per l'effetto gli atti presupposti consistenti in cartella n. 03420170005734737/000 per omessa ed inesistente notifica delle medesime e per intervenuta prescrizione.
- Accertare l'illegittimità della procedura pignoratizia, l'indebita applicazione dell'art. 72 bis DPR 602/73 alla fattispecie in esame, l'omessa indicazione del dettaglio dei crediti, l'omessa notifica delle cartelle quali atti presupposti del pignoramento e per l'effetto dichiarare nullo o comunque annullare il pignoramento opposto [..]”.
L' si costituiva in giudizio eccependo il difetto Controparte_1 di legittimazione passiva e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio contestando il ricorso Controparte_2 di cui chiedeva il rigetto.
non si costituiva in giudizio. Controparte_3
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 1.10.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da come da dispositivo in calce.
2 Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Il giudizio di opposizione è stato riassunto in questa sede con specifico riferimento alla cartella di pagamento n. 03420170005734737/000 avente ad oggetto sanzioni amministrative ex L. n. 689/1981 irrogate dall'
[...]
. Controparte_1
Tanto precisato, non coglie nel segno la doglianza di parte opponente che fa leva sulla violazione dell'art. 50 D.P.R. n. 602/1973 per omessa notifica della cartella di pagamento.
Ed invero ha provato l'avvenuta notifica, in data 12.6.2017, della cartella CP_4 di cui trattasi – avvenuta mediante consegna dell'atto a persona ) Per_1 qualificatasi moglie del destinatario (cfr. fasc. opposta) – depositando il relativo avviso di ricevimento.
Le contestazioni dell'opponente rispetto alla produzione documentale offerta da reiterate anche in questa sede con le note scritte non meritano CP_4 accoglimento.
Si duole l'opponente dell'omesso deposito da parte di dell'originale o CP_4 quantomeno di copia della cartella e dell'omesso invio della CAN ma, in proposito, è sufficiente rilevare, quanto all'omessa produzione dell'atto notificato (ossia della cartella di pagamento), che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la prova del perfezionamento della notifica della cartella esattoriale e della relativa data di consegna al destinatario è assolta mediante la produzione della relata di notifica e/o dell'avviso di ricevimento laddove tali documenti rechino – come nella specie - il numero identificativo della cartella notificata (cfr. Cass. n. 13961/2024) e, quanto all'eccepito omesso invio della CAN che, contrariamente a quanto lamentato, l'agente della riscossione ha depositato anche la documentazione attestante l'invio, in data
30.6.2017, della raccomandata informativa dell'avvenuta consegna dell'atto a persona dichiaratasi familiare.
Neppure è fondata l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito.
Ed invero, ha provato di aver notificato al ricorrente, antecedentemente CP_4 al pignoramento presso terzi impugnato ed in relazione alla cartella di pagamento che qui interessa, le intimazioni di pagamento n.
3 03420229000507331000 (in data 18.10.2022), n. 03420229007140150000
(in data 12.12.2022) e n. 03420239013574723000 (in data 27.4.2024), depositando tali atti con i relativi avvisi di ricevimento.
L'opponente con le citate note scritte ha contestato, altresì, la produzione documentale di relativa a dette intimazioni, deducendo, nello specifico, CP_4 che “[..] Quanto alle successive intimazioni, la cui notifica è viziata ab origine dall'omessa produzione in giudizio della cartella, valga quanto già dedotto atteso che sono state notificate nelle mani di familiare convivente in mancanza di prova della notifica della C.A.N., della quale in atti non vi è traccia, pertanto la notifica è nulla [..]” (così alla pag. 2).
Ora, premesso quanto già rilevato in ordine alla notifica della cartella di pagamento presupposta, si osserva che se la contestazione è condivisibile in relazione alla intimazione di pagamento n. 03420229000507331000 – in quanto notificata tramite messo notificatore di mediante consegna CP_4 dell'atto a persona dichiaratasi persona di famiglia e per la quale non è stata offerta la prova dell'invio della comunicazione di avvenuta consegna – nondimeno detta contestazione deve essere disattesa in relazione alle intimazioni di pagamento n. 03420229007140150000 e n.
03420239013574723000.
Ed invero, la prima di dette intimazioni (la n. 03420229007140150000) è stata notificata mediante invio diretto, da parte dell'agente della riscossione, di raccomandata con avviso di ricevimento, sicchè, trattandosi di forma
“semplificata” di notificazione (così Corte Cost. n. 175/2018), trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non già quelle previste dalla l. n. 890 del 1982 e non sussiste l'obbligo dell'invio della c.d. raccomandata informativa al destinatario dell'atto (cfr. Cass. n. 28872/2018,
Cass. n. 10037/2019, Cass. n. 12470/2020 e Corte Cost. n. 175/2018); la seconda intimazione (la n. 03420239013574723000) invece risulta essere stata consegnata a mani del destinatario sicchè, evidentemente, non occorreva alcuna CAN.
Ebbene, le intimazioni di pagamento n. 03420229007140150000 e n.
03420239013574723000 – come detto ritualmente notificate – non sono state impugnate dalla parte opponente, ciò che ha determinato la preclusione a far
4 valere vicende estintive anteriori alla loro notifica (cfr. Cass. 6436/2025 e, in precedenza, tra le altre, Cass. n. 22108/2024; Cass. 10736/2024) sicchè posto che dalla notifica di tali intimazioni (avvenuta il 12.12.2022 e 27.4.2024) e sino a quella del pignoramento opposto (avvenuto il 26.6.2024) non è decorso il termine quinquennale (applicabile per le sanzioni amministrative ex l. n.
689/1981) è evidente che non è maturata la prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento presupposta.
La doglianza, infine, che fa leva sulla nullità del pignoramento opposto per omessa indicazione del dettaglio dei crediti appare pretestuosa e deve, quindi, essere respinta.
Si duole l'opponente di ciò che l'atto opposto “[..] si basa su 2 cartelle, genericamente richiamate, e con indicazione di una presunta data di notificazione.
Nessun riferimento è invece fornito in relazione alla natura dei crediti per cui si procede, che già di per sé rappresenta un valido motivo per una dichiarazione di nullità dell'atto per violazione del diritto di difesa, atteso che non permette
l'individuazione del Giudice competente o per meglio dire a chi appartenga la giurisdizione [..]” (così in ricorso a pag. 5).
Al riguardo, tuttavia, non si può non rilevare che nella specie alcun vulnus al diritto di difesa della parte ricorrente è ravvisabile, per come del resto testimoniato dalla tempestiva proposizione della opposizione innanzi al G.E. munito di giurisdizione ed alla successiva riassunzione del giudizio in questa sede.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte opposta costituita, in complessive €
1.312,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge ove spettante, con distrazione se richiesta.
Così deciso in Cosenza, 3 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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