TRIB
Sentenza 17 gennaio 2024
Sentenza 17 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/01/2024, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2024 |
Testo completo
R.G.L. 5283/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 17/01/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5283/2023 promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Giuseppe Mosso, elettivamente domiciliata in Bussoleno, piazza del
Moro n. 2 presso il difensore;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Morreale CP_1 P.IVA_1
Agnello, elettivamente domiciliato in Torino, Via Arcivescovado n. 9, presso l'Ufficio
Legale della Sede di Torino;
CP_1
CONVENUTO
Avente ad oggetto: pensione indiretta di reversibilità all'ex coniuge
CONCLUSIONI per le parti, come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20/07/2023 la sig.ra Parte_1
ha esposto:
- di essere titolare della pensione di reversibilità nella misura del 40% della pensione spettante in seguito al decesso dell'ex coniuge sig. Persona_1
per effetto della sentenza n. 50/2022 del Tribunale di Torino, che ne ha disposto il pagamento con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso avvenuto il 13.8.2021;
1 - di avere notificato all' il 9.11.2022 la sentenza del Tribunale di Torino e di CP_1
non avere ricevuto il pagamento della prestazione;
- di avere successivamente notificato all' atto di precetto per il pagamento CP_1
dei ratei non corrisposti, ma senza esito;
- di avere quindi proposto ricorso ex art. 612 c.p.c. in data 19.4.2023;
- di avere ricevuto, nelle more del procedimento instaurato per obbligo di fare, nel mese di maggio 2023, la liquidazione e il pagamento della somma capitale spettante, ma non degli interessi.
La sig.ra agisce in giudizio per la condanna dell' al pagamento delle Pt_1 CP_1
somme maturate a titolo di interessi e rivalutazione sui ratei di pensione corrisposti in ritardo, somma quantificata in euro 4.689.30.
Si è ritualmente costituito in giudizio l non contestando l'an della pretesa, ma la CP_1
sua quantificazione, indicando in € 1.888,98 lordi e in € 1.441,97 netti la somma spettante alla ricorrente, a titolo di interessi e rivalutazione calcolati dal 21/10/2021
(decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di pensione) fino al mese di maggio 2023 (mese di pagamento della pensione e arretrati).
All'odierna udienza, la difesa di parte ricorrente ha dato atto del perdurante inadempimento da parte dell all'obbligo di pagamento delle somme spettanti a CP_1
titolo di interessi e rivalutazione e ha insistito per l'accoglimento della domanda, riducendo l'importo richiesto a quello indicato come dovuto nella memoria difensiva dell' . CP_1
L'istituto nulla ha replicato in ordine alle ragioni del ritardo del pagamento.
La domanda, così come precisata dalla difesa di parte ricorrente all'odierna udienza, deve trovare accoglimento.
La spettanza degli accessori di legge è pacifica tra le parti. Nel corso del giudizio, parte ricorrente ha altresì dichiarato di aderire al conteggio delle somme spettanti indicato dall' , e pertanto la domanda deve trovare accoglimento in tale misura. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quantificate in dispositivo, applicati i valori di cui al D.M. n. 55/2014, omesso il compenso per la fase istruttoria, tenuto conto del numero e della non particolare complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
2 1. Condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare CP_1
alla sig.ra la somma lorda di euro 1.888.98 (pari Parte_1
all'importo netto di euro 1.441,97), per il periodo dal 21/10/2021 fino al mese di maggio 2023, per le ragioni di cui in motivazione, oltre agli ulteriori interessi ex art. 1283 c.c. dalla proposizione della domanda in giudizio (20.7.2023) sino alla data dell'effettivo pagamento;
2. Condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1
rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 1.200,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Torino, 17/01/2024
Il Giudice dott. Nicola Tritta
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 17/01/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5283/2023 promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Giuseppe Mosso, elettivamente domiciliata in Bussoleno, piazza del
Moro n. 2 presso il difensore;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Morreale CP_1 P.IVA_1
Agnello, elettivamente domiciliato in Torino, Via Arcivescovado n. 9, presso l'Ufficio
Legale della Sede di Torino;
CP_1
CONVENUTO
Avente ad oggetto: pensione indiretta di reversibilità all'ex coniuge
CONCLUSIONI per le parti, come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20/07/2023 la sig.ra Parte_1
ha esposto:
- di essere titolare della pensione di reversibilità nella misura del 40% della pensione spettante in seguito al decesso dell'ex coniuge sig. Persona_1
per effetto della sentenza n. 50/2022 del Tribunale di Torino, che ne ha disposto il pagamento con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso avvenuto il 13.8.2021;
1 - di avere notificato all' il 9.11.2022 la sentenza del Tribunale di Torino e di CP_1
non avere ricevuto il pagamento della prestazione;
- di avere successivamente notificato all' atto di precetto per il pagamento CP_1
dei ratei non corrisposti, ma senza esito;
- di avere quindi proposto ricorso ex art. 612 c.p.c. in data 19.4.2023;
- di avere ricevuto, nelle more del procedimento instaurato per obbligo di fare, nel mese di maggio 2023, la liquidazione e il pagamento della somma capitale spettante, ma non degli interessi.
La sig.ra agisce in giudizio per la condanna dell' al pagamento delle Pt_1 CP_1
somme maturate a titolo di interessi e rivalutazione sui ratei di pensione corrisposti in ritardo, somma quantificata in euro 4.689.30.
Si è ritualmente costituito in giudizio l non contestando l'an della pretesa, ma la CP_1
sua quantificazione, indicando in € 1.888,98 lordi e in € 1.441,97 netti la somma spettante alla ricorrente, a titolo di interessi e rivalutazione calcolati dal 21/10/2021
(decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di pensione) fino al mese di maggio 2023 (mese di pagamento della pensione e arretrati).
All'odierna udienza, la difesa di parte ricorrente ha dato atto del perdurante inadempimento da parte dell all'obbligo di pagamento delle somme spettanti a CP_1
titolo di interessi e rivalutazione e ha insistito per l'accoglimento della domanda, riducendo l'importo richiesto a quello indicato come dovuto nella memoria difensiva dell' . CP_1
L'istituto nulla ha replicato in ordine alle ragioni del ritardo del pagamento.
La domanda, così come precisata dalla difesa di parte ricorrente all'odierna udienza, deve trovare accoglimento.
La spettanza degli accessori di legge è pacifica tra le parti. Nel corso del giudizio, parte ricorrente ha altresì dichiarato di aderire al conteggio delle somme spettanti indicato dall' , e pertanto la domanda deve trovare accoglimento in tale misura. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quantificate in dispositivo, applicati i valori di cui al D.M. n. 55/2014, omesso il compenso per la fase istruttoria, tenuto conto del numero e della non particolare complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
2 1. Condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare CP_1
alla sig.ra la somma lorda di euro 1.888.98 (pari Parte_1
all'importo netto di euro 1.441,97), per il periodo dal 21/10/2021 fino al mese di maggio 2023, per le ragioni di cui in motivazione, oltre agli ulteriori interessi ex art. 1283 c.c. dalla proposizione della domanda in giudizio (20.7.2023) sino alla data dell'effettivo pagamento;
2. Condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1
rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 1.200,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Torino, 17/01/2024
Il Giudice dott. Nicola Tritta
3