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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 24/10/2025, n. 2094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2094 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. nr. 745/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n. r.g. 745/2025 promosso da:
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata difesa dall'Avv. Sabrina Rosina, (c.f. - PEC C.F._2
Email_1
RICORRENTE contro nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._3 difeso dall'Avv. Pamela Accogli (c.f. PEC , C.F._4 Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e parte resistente come da verbale di udienza del 15.10.2025
Per il P.M. Visto per l'intervento in data 21.6.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 474 bis.12 e 15 c.p.c., depositato in data 14.2.2025, la signora – Pt_1 premesso che, dalla convivenza more uxorio con era nato un figlio, Controparte_1 Per_1
(n. a Roma, il 1.8.2024) e che, a seguito dell'interruzione della relazione e, in difetto di
[...] accordo sia sugli aspetti dell'esercizio della responsabilità genitoriale che sulle questioni pagina 1 di 6 prettamente economiche, adiva l'intestato Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, regolamentare i rapporti genitoriali nell'interesse del minore alle seguenti CONDIZIONI a) AFFIDARE il Persona_1 figlio minore ad entrambi i genitori in modo condiviso, così che lo stesso mantenga un Per_1 rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori nel massimo rispetto dei diritti e degli interessi del figlio stesso il quale, collocato prevalentemente presso la madre, potrà ricevere cure, educazione ed istruzione da entrambi i genitori secondo il seguente progetto di vita: - Il figlio vivrà stabilmente presso la madre;
- Il figlio potrà stare con il padre in base agli Per_1 Per_1 impegni scolastici, ricreativi e lavorativi degli stessi non meno di due pomeriggi a settimana (da concordarsi con almeno una settimana di preavviso) dall'uscita di scuola quando il padre ivi lo preleverà (ovvero in difetto dalle ore 16.30 prelevandolo dalla casa materna) e sino alle ore 19.30 allorquando il padre lo riaccompagnerà presso la madre - e dunque senza facoltà di pernottamento del minore presso lo stesso almeno sino al compimento del terzo anno di età del figlio ovvero sino a quando sarà ritenuto dall'Ill.mo Giudice adito confacente all'interesse superiore del minore – nonché non meno di due fine settimana alternati con la madre, nel giorno di sabato e/o domenica dalle ore 15.00 alle ore 20.30 – e dunque senza facoltà di pernottamento del minore presso lo stesso almeno sino al compimento del terzo anno di età del figlio ovvero sino a quando sarà ritenuto dall'Ill.mo Giudice adito confacente all'interesse superiore del minore – con impegno del padre di prelevare e riaccompagnare il figlio presso la madre negli orari stabiliti, ferma restando l'opportunità, per entrambi i genitori di modificare, congiuntamente - previa comunicazione anche telefonica con almeno 24 h di anticipo - tali accordi in relazione alle necessità contingenti. - I genitori si impegnano a seguire il figlio nella vita quotidiana, assumendosi tutte le responsabilità congiuntamente;
- Entrambi si assumono l'onere di interessarsi dell'andamento scolastico del minore, si rendono disponibili a sostenerlo nelle incombenze didattiche, ricreative e/o ludiche;
- Il figlio trascorrerà il periodo estivo di Per_1 chiusura della scuola (Giugno - Settembre) con entrambi i genitori osservando il calendario vigente durante l'anno scolastico come su rappresentato almeno sino al compimento del terzo anno di vita de minore ovvero secondo le modalità ritenute idonee al caso di specie dall'Ill.mo
Giudice adito tenuto conto del superiore interesse del minore;
- Il figlio trascorrerà le Per_1 festività Natalizie e Pasquali con entrambi i genitori con le seguenti modalità: il 24/12 con il padre ed il 25/12 con la madre, il 31/12 con il padre ed il 01.01 con la madre, ad anni alternati, il giorno 06.01 ad anni alterni con inizio di permanenza nell'anno 2025 presso il padre. Per la
Pasqua ed il lunedì dell'Angelo, trascorrerà la ricorrenza con entrambi i genitori, ad anni Per_1
pagina 2 di 6 alternati, permanendo presso la madre nell'anno 2025. - Per le festività di calendario (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 1 maggio, 2 giugno ecc…) il figlio minore trascorrerà le stesse con entrambi i genitori ad anni alterni. - Il figlio minore trascorrerà il proprio compleanno con entrambi i genitori nella misura del 50% del tempo disponibile ad anni alterni (es: pranzo con la mamma e cena con il papà e viceversa l'anno successivo), salvo diverso accordo tra le parti;
- Le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso;
- Per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente, approvando preventivamente l'operato l'uno dell'altro, come già in costanza di convivenza;
b) DISPORRE che ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento del figlio in misura proporzionale al proprio reddito, inoltre, Per_1 che il padre sig. in considerazione della circostanza che vede il minore collocato Controparte_1 prevalentemente presso la madre, verserà un assegno di mantenimento mensile in favore dello stesso pari ad almeno € 300,00 (trecento/00) – o di quella somma che sarà ritenuta equa e di giustizia - rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi nelle mani della madre, anche a mezzo bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
il sig. dovrà, CP_1 altresì, concorrere al pagamento delle spese straordinarie relative al figlio –nella misura Per_1 del 50% - come da protocollo in uso presso il Tribunale di Velletri. Si precisa che il genitore che si trovi innanzi ad una richiesta formalmente avanzata dall'altro (per iscritto a mezzo e-mail, Racc.
A/R, fax, PEC, telegramma) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per le citate vie formali entro 3 gg., o comunque nel termine eventualmente superiore se indicato nella richiesta, in difetto di risposta il silenzio verrà inteso come consenso alla richiesta. Conseguentemente, i genitori dovranno presentare, entro e non oltre l'ultimo giorno di ogni mese, rendiconto relativo, in modo tale che, la parte onerata versi, entro e non oltre il 5 giorno di ogni mese, l'importo relativo (nella misura del 50% del totale) al genitore che ha sostenuto per intero le spese
“straordinarie”, anche a mezzo bonifico bancario;
- DISPORRE che l'assegno unico per i figli a carico sia percepito interamente dalla sig.ra ; In ogni caso con vittoria di spese di lite”. Pt_1
2. Si costitutiva in giudizio il signor contestando la domanda della ricorrente in Controparte_1 quanto infondata in fatto e in diritto e insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ -
In via preliminare revocare l'affido super esclusivo del figlio minore alla madre ai sensi dell'art. 337 quater u.c. c.c.; - In via principale disporre per il figlio l'affidamento condiviso con Per_1 collocamento paritetico dello stesso, da disporsi una settimana con il papà e una settimana con la mamma e/o diversa statuizione che il Tribunale riterrà di giustizia;
- In via gradata e subordinata pagina 3 di 6 il figlio minore, , che vive e continuerà a vivere con la madre, verrà affidato in via Per_1 condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la mamma, disponendo il diritto di visita secondo la seguente calendarizzazione: - il diritto di visita del padre, compatibilmente con gli impegni lavorativi delle parti e con gli impegni scolastici ed extra scolastici della minore e salvo diverso accordo scritto, sarà disciplinato, secondo quanto segue: - il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio due volta a settimana nei giorni da Persona_1 lui prestabiliti, in base alla sua turnazione di lavoro, dall'uscita di scuola sino alle 21:00, avendo cura di andarlo a prendere direttamente all'uscita di scuola (o a casa quando non andrà a scuola)
e di riaccompagnarlo a casa della mamma, e il sabato e la domenica a fine settimana alterni dalle
10:00 del sabato sino alle alle 21:00 della domenica;
- durante le vacanze estive, per quindici giorni complessivi o a settimane alterne. Tale periodo di vacanza dovrà essere preventivamente concordato tra le parti entro il 30 giugno. - durante le vacanze pasquali, fatti salvi i diritti di visita infrasettimanali, ad anni alterni con la madre, o il giorno di Pasqua con un genitore o il Lunedì dell'Angelo, salvo diversi accordi tra i genitori;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni con la madre, dal 24 o al 30 dicembre, o dal 31 dicembre o il 6 gennaio alternativamente con la madre, fatti salvi diversi accordi tra i genitori;
- Una settimana durante il periodo invernale, da comunicarsi preferibilmente entro il 30 novembre di ogni anno;
- il minore passerà con il padre il giorno del compleanno del papà e della festa del papà; - nel giorno del compleanno di , le Per_1 parti passeranno questo giorno o insieme o ad anni alterni il pranzo pranzo con il padre e la cena con la madre e viceversa. In ogni caso con vittoria di spese di lite”.
3. All'udienza del 15.10.2025, il Giudice relatore, disposta la riunione al presente fascicolo del fascicolo rubricato al n.r.g. 782/2025, dopo l'audizione della coppia genitoriale, ha formulato, ai sensi dell'art 473 bis.21 u.c.., la seguente proposta conciliativa: “regime di affido condiviso con collocamento presso la madre e regime di visita modulato in funzione della crescita;
assegno mantenimento 250 mese a carico del padre e AU interamente alla madre”.
4. Dopo attenta discussione le parti, con l'ausilio dei loro difensori, dichiaravano l'intervenuto accordo sulla scorta della proposta del giudice delegato, precisando le condizioni come segue: “- regime di affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con facoltà dei genitori di Per_1 assumere unilateralmente le decisioni di ordinaria amministrazione e con collocamento prevalente presso la madre;
- Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio previo accordo con la madre e in difetto di accordo secondo il seguente calendario a settimane alterne con seguente schema: la prima settimana il lunedì mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 20.00 prelevandolo dal nido entro l'orario indicato e riportandolo presso il domicilio materno entro le ore 20.00; la settimana pagina 4 di 6 successiva lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 20.00 sabato e domenica dalle 9.00 alle 15.30 occupandosi del prelievo presso il domicilio materno e riportandolo presso lo stesso. Le parti si impegnano al compimento dei due anni del minore ad introdurre gradualmente un pernottamento su base settimanale individuando il giorno sin d'ora preferibilmente nel w/e di spettanza del padre o in difetto in giorno infrasettimanale;
per le prossime festività natalizie i genitori alterneranno il
24, 25 dicembre, 1 e 6 gennaio alternando le ulteriori festività annuali e festeggeranno il compleanno del minore assieme concordando le modalità del medesimo e in difetto alternando il pranzo e la cena con il bambino anno per anno. Tutte le ulteriori festività da calendario saranno suddivise anno per anno in via alternata da ciascun genitore. - Per le ferie estive nel 2026 le parti si impegnando ad individuare entro il 31.5.2026 sette giorni anche non consecutivi nei quali il padre potrà tenere con sé il minore in luogo di villeggiatura prossimo al domicilio materno ove lo riporterà nel caso in cui il minore mostrasse segni di malessere per l'assenza materna. - Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere sempre i contatti telefonici nel periodo di permanenza del minore presso ciascun genitore - Il padre verserà alla madre la somma mensile di euro 250,00 entro il giorno 15 di ogne oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo siglato da questo Tribunale con il locale COA e l'AU, in deroga alla normativa supplettiva, sarà percepito interamente dalla madre. - Spese di lite compensate”.
5. Atteso l'accordo sulla scorta della richiamata proposta conciliativa, in via temporanea ed urgente è stato disposto in conformità all'accordo stesso e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis.21, ultimo comma.
6. Tanto premesso, ritiene il Tribunale che l'accordo raggiunto corrisponda sia all'interesse preminente del figlio minore, anche con riferimento ai contributi economici in favore di questi, che delle parti e, pertanto, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possa essere posto a fondamento della richiesta pronuncia.
7. L'esito bonario della presente controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) omologa l'accordo intervenuto tra i signori e e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, dispone in conformità alle condizioni concordate in motivazione;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 15.10. 2025. pagina 5 di 6 Il Presidente Il Giudice Rel.
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n. r.g. 745/2025 promosso da:
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata difesa dall'Avv. Sabrina Rosina, (c.f. - PEC C.F._2
Email_1
RICORRENTE contro nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._3 difeso dall'Avv. Pamela Accogli (c.f. PEC , C.F._4 Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e parte resistente come da verbale di udienza del 15.10.2025
Per il P.M. Visto per l'intervento in data 21.6.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 474 bis.12 e 15 c.p.c., depositato in data 14.2.2025, la signora – Pt_1 premesso che, dalla convivenza more uxorio con era nato un figlio, Controparte_1 Per_1
(n. a Roma, il 1.8.2024) e che, a seguito dell'interruzione della relazione e, in difetto di
[...] accordo sia sugli aspetti dell'esercizio della responsabilità genitoriale che sulle questioni pagina 1 di 6 prettamente economiche, adiva l'intestato Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, regolamentare i rapporti genitoriali nell'interesse del minore alle seguenti CONDIZIONI a) AFFIDARE il Persona_1 figlio minore ad entrambi i genitori in modo condiviso, così che lo stesso mantenga un Per_1 rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori nel massimo rispetto dei diritti e degli interessi del figlio stesso il quale, collocato prevalentemente presso la madre, potrà ricevere cure, educazione ed istruzione da entrambi i genitori secondo il seguente progetto di vita: - Il figlio vivrà stabilmente presso la madre;
- Il figlio potrà stare con il padre in base agli Per_1 Per_1 impegni scolastici, ricreativi e lavorativi degli stessi non meno di due pomeriggi a settimana (da concordarsi con almeno una settimana di preavviso) dall'uscita di scuola quando il padre ivi lo preleverà (ovvero in difetto dalle ore 16.30 prelevandolo dalla casa materna) e sino alle ore 19.30 allorquando il padre lo riaccompagnerà presso la madre - e dunque senza facoltà di pernottamento del minore presso lo stesso almeno sino al compimento del terzo anno di età del figlio ovvero sino a quando sarà ritenuto dall'Ill.mo Giudice adito confacente all'interesse superiore del minore – nonché non meno di due fine settimana alternati con la madre, nel giorno di sabato e/o domenica dalle ore 15.00 alle ore 20.30 – e dunque senza facoltà di pernottamento del minore presso lo stesso almeno sino al compimento del terzo anno di età del figlio ovvero sino a quando sarà ritenuto dall'Ill.mo Giudice adito confacente all'interesse superiore del minore – con impegno del padre di prelevare e riaccompagnare il figlio presso la madre negli orari stabiliti, ferma restando l'opportunità, per entrambi i genitori di modificare, congiuntamente - previa comunicazione anche telefonica con almeno 24 h di anticipo - tali accordi in relazione alle necessità contingenti. - I genitori si impegnano a seguire il figlio nella vita quotidiana, assumendosi tutte le responsabilità congiuntamente;
- Entrambi si assumono l'onere di interessarsi dell'andamento scolastico del minore, si rendono disponibili a sostenerlo nelle incombenze didattiche, ricreative e/o ludiche;
- Il figlio trascorrerà il periodo estivo di Per_1 chiusura della scuola (Giugno - Settembre) con entrambi i genitori osservando il calendario vigente durante l'anno scolastico come su rappresentato almeno sino al compimento del terzo anno di vita de minore ovvero secondo le modalità ritenute idonee al caso di specie dall'Ill.mo
Giudice adito tenuto conto del superiore interesse del minore;
- Il figlio trascorrerà le Per_1 festività Natalizie e Pasquali con entrambi i genitori con le seguenti modalità: il 24/12 con il padre ed il 25/12 con la madre, il 31/12 con il padre ed il 01.01 con la madre, ad anni alternati, il giorno 06.01 ad anni alterni con inizio di permanenza nell'anno 2025 presso il padre. Per la
Pasqua ed il lunedì dell'Angelo, trascorrerà la ricorrenza con entrambi i genitori, ad anni Per_1
pagina 2 di 6 alternati, permanendo presso la madre nell'anno 2025. - Per le festività di calendario (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 1 maggio, 2 giugno ecc…) il figlio minore trascorrerà le stesse con entrambi i genitori ad anni alterni. - Il figlio minore trascorrerà il proprio compleanno con entrambi i genitori nella misura del 50% del tempo disponibile ad anni alterni (es: pranzo con la mamma e cena con il papà e viceversa l'anno successivo), salvo diverso accordo tra le parti;
- Le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso;
- Per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente, approvando preventivamente l'operato l'uno dell'altro, come già in costanza di convivenza;
b) DISPORRE che ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento del figlio in misura proporzionale al proprio reddito, inoltre, Per_1 che il padre sig. in considerazione della circostanza che vede il minore collocato Controparte_1 prevalentemente presso la madre, verserà un assegno di mantenimento mensile in favore dello stesso pari ad almeno € 300,00 (trecento/00) – o di quella somma che sarà ritenuta equa e di giustizia - rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi nelle mani della madre, anche a mezzo bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
il sig. dovrà, CP_1 altresì, concorrere al pagamento delle spese straordinarie relative al figlio –nella misura Per_1 del 50% - come da protocollo in uso presso il Tribunale di Velletri. Si precisa che il genitore che si trovi innanzi ad una richiesta formalmente avanzata dall'altro (per iscritto a mezzo e-mail, Racc.
A/R, fax, PEC, telegramma) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per le citate vie formali entro 3 gg., o comunque nel termine eventualmente superiore se indicato nella richiesta, in difetto di risposta il silenzio verrà inteso come consenso alla richiesta. Conseguentemente, i genitori dovranno presentare, entro e non oltre l'ultimo giorno di ogni mese, rendiconto relativo, in modo tale che, la parte onerata versi, entro e non oltre il 5 giorno di ogni mese, l'importo relativo (nella misura del 50% del totale) al genitore che ha sostenuto per intero le spese
“straordinarie”, anche a mezzo bonifico bancario;
- DISPORRE che l'assegno unico per i figli a carico sia percepito interamente dalla sig.ra ; In ogni caso con vittoria di spese di lite”. Pt_1
2. Si costitutiva in giudizio il signor contestando la domanda della ricorrente in Controparte_1 quanto infondata in fatto e in diritto e insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ -
In via preliminare revocare l'affido super esclusivo del figlio minore alla madre ai sensi dell'art. 337 quater u.c. c.c.; - In via principale disporre per il figlio l'affidamento condiviso con Per_1 collocamento paritetico dello stesso, da disporsi una settimana con il papà e una settimana con la mamma e/o diversa statuizione che il Tribunale riterrà di giustizia;
- In via gradata e subordinata pagina 3 di 6 il figlio minore, , che vive e continuerà a vivere con la madre, verrà affidato in via Per_1 condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la mamma, disponendo il diritto di visita secondo la seguente calendarizzazione: - il diritto di visita del padre, compatibilmente con gli impegni lavorativi delle parti e con gli impegni scolastici ed extra scolastici della minore e salvo diverso accordo scritto, sarà disciplinato, secondo quanto segue: - il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio due volta a settimana nei giorni da Persona_1 lui prestabiliti, in base alla sua turnazione di lavoro, dall'uscita di scuola sino alle 21:00, avendo cura di andarlo a prendere direttamente all'uscita di scuola (o a casa quando non andrà a scuola)
e di riaccompagnarlo a casa della mamma, e il sabato e la domenica a fine settimana alterni dalle
10:00 del sabato sino alle alle 21:00 della domenica;
- durante le vacanze estive, per quindici giorni complessivi o a settimane alterne. Tale periodo di vacanza dovrà essere preventivamente concordato tra le parti entro il 30 giugno. - durante le vacanze pasquali, fatti salvi i diritti di visita infrasettimanali, ad anni alterni con la madre, o il giorno di Pasqua con un genitore o il Lunedì dell'Angelo, salvo diversi accordi tra i genitori;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni con la madre, dal 24 o al 30 dicembre, o dal 31 dicembre o il 6 gennaio alternativamente con la madre, fatti salvi diversi accordi tra i genitori;
- Una settimana durante il periodo invernale, da comunicarsi preferibilmente entro il 30 novembre di ogni anno;
- il minore passerà con il padre il giorno del compleanno del papà e della festa del papà; - nel giorno del compleanno di , le Per_1 parti passeranno questo giorno o insieme o ad anni alterni il pranzo pranzo con il padre e la cena con la madre e viceversa. In ogni caso con vittoria di spese di lite”.
3. All'udienza del 15.10.2025, il Giudice relatore, disposta la riunione al presente fascicolo del fascicolo rubricato al n.r.g. 782/2025, dopo l'audizione della coppia genitoriale, ha formulato, ai sensi dell'art 473 bis.21 u.c.., la seguente proposta conciliativa: “regime di affido condiviso con collocamento presso la madre e regime di visita modulato in funzione della crescita;
assegno mantenimento 250 mese a carico del padre e AU interamente alla madre”.
4. Dopo attenta discussione le parti, con l'ausilio dei loro difensori, dichiaravano l'intervenuto accordo sulla scorta della proposta del giudice delegato, precisando le condizioni come segue: “- regime di affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con facoltà dei genitori di Per_1 assumere unilateralmente le decisioni di ordinaria amministrazione e con collocamento prevalente presso la madre;
- Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio previo accordo con la madre e in difetto di accordo secondo il seguente calendario a settimane alterne con seguente schema: la prima settimana il lunedì mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 20.00 prelevandolo dal nido entro l'orario indicato e riportandolo presso il domicilio materno entro le ore 20.00; la settimana pagina 4 di 6 successiva lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 20.00 sabato e domenica dalle 9.00 alle 15.30 occupandosi del prelievo presso il domicilio materno e riportandolo presso lo stesso. Le parti si impegnano al compimento dei due anni del minore ad introdurre gradualmente un pernottamento su base settimanale individuando il giorno sin d'ora preferibilmente nel w/e di spettanza del padre o in difetto in giorno infrasettimanale;
per le prossime festività natalizie i genitori alterneranno il
24, 25 dicembre, 1 e 6 gennaio alternando le ulteriori festività annuali e festeggeranno il compleanno del minore assieme concordando le modalità del medesimo e in difetto alternando il pranzo e la cena con il bambino anno per anno. Tutte le ulteriori festività da calendario saranno suddivise anno per anno in via alternata da ciascun genitore. - Per le ferie estive nel 2026 le parti si impegnando ad individuare entro il 31.5.2026 sette giorni anche non consecutivi nei quali il padre potrà tenere con sé il minore in luogo di villeggiatura prossimo al domicilio materno ove lo riporterà nel caso in cui il minore mostrasse segni di malessere per l'assenza materna. - Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere sempre i contatti telefonici nel periodo di permanenza del minore presso ciascun genitore - Il padre verserà alla madre la somma mensile di euro 250,00 entro il giorno 15 di ogne oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo siglato da questo Tribunale con il locale COA e l'AU, in deroga alla normativa supplettiva, sarà percepito interamente dalla madre. - Spese di lite compensate”.
5. Atteso l'accordo sulla scorta della richiamata proposta conciliativa, in via temporanea ed urgente è stato disposto in conformità all'accordo stesso e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis.21, ultimo comma.
6. Tanto premesso, ritiene il Tribunale che l'accordo raggiunto corrisponda sia all'interesse preminente del figlio minore, anche con riferimento ai contributi economici in favore di questi, che delle parti e, pertanto, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possa essere posto a fondamento della richiesta pronuncia.
7. L'esito bonario della presente controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) omologa l'accordo intervenuto tra i signori e e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, dispone in conformità alle condizioni concordate in motivazione;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 15.10. 2025. pagina 5 di 6 Il Presidente Il Giudice Rel.
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
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