Ordinanza cautelare 20 marzo 2015
Sentenza 27 gennaio 2021
Ordinanza cautelare 28 gennaio 2022
Rigetto
Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 12 novembre 2024
Rigetto
Sentenza 22 gennaio 2025
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- 1. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/ · 20 gennaio 2026
FATTO 1. L'appellante chiede la riforma della sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato respinto il ricorso avverso il provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ufficio motorizzazione civile di Verona del 20 marzo 2024 che ha disposto, ai sensi dell'art. 128, comma 1-ter, del codice della strada, la revisione della sua patente di guida. 1.2. L'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata: 1) per violazione del principio dispositivo e dell'onere di contestazione, nonché per contraddittorietà della decisione. Secondo l'appellante, a seguito dell'ordinanza istruttoria n. 344 del 5 settembre 2024 adottata dal giudice di primo grado, il Ministero …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 22/01/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00464/2025REG.PROV.COLL.
N. 03609/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 3609 del 2021, proposto da
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Inail, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Rossi e Letizia Crippa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
GA RE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Paolo Bello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via delle Quattro Fontane, 15;
nei confronti
Ricinert S.r.l., non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Seconda), 27 gennaio 2021, n. 158, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di GA RE S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza pubblica straordinaria del giorno 6 novembre 2024 il Cons. Giorgio Manca e uditi per le parti gli avvocati Quartaro Giuseppe su delega di Rossi Andrea e Otranto Piergiuseppe su delega di Bello Francesco Paolo in collegamento da remoto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello, l’INAIL chiede la riforma della sentenza 27 gennaio 2021, n. 158, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia ha accolto il ricorso proposto dalla società GA RE s.r.l. e ha annullato il provvedimento di diniego della concessione del contributo per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all’avviso pubblico per il 2013. La società, che esercita l’attività di produzione di prefabbricati in calcestruzzo per diverse applicazioni industriali, deduceva di aver presentato una domanda di finanziamento per un progetto di investimento consistente nell’introduzione nel ciclo di produzione di una “macchina semovente” e due stampi, funzionale alla riduzione del rischio di vibrazione. Tuttavia, l’INAIL di Altamura, nel preavviso di diniego, contestava alla società istante di non avere sufficientemente documentato sia l’esposizione al rischio (per carenza del documento di valutazione dei rischi), sia la concreta diminuzione della esposizione al rischio vibrazioni mano-braccio derivante dalla realizzazione dell’intervento proposto.
2. Il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso ritenendo scorretto l’esercizio della discrezionalità tecnica riservata all’Istituto per la valutazione dei progetti e in specie dell’elemento della innovatività dell’intervento oggetto della domanda di contributo, nella considerazione che il progetto d’investimento presentato dalla società ricorrente sarebbe in realtà in linea con le previsioni stabilite dall’avviso pubblico, che hanno come finalità la riduzione dell’esposizione a rischio dei lavoratori.
3. L’Inail, rimasto soccombente, ha proposto appello censurando la sentenza sotto diversi profili.
4. Resiste in giudizio la GA RE , che preliminarmente eccepisce l’inammissibilità dell’appello per la genericità dei motivi e per la mancata impugnazione del capo di sentenza che ha accolto l’autonomo vizio di difetto di motivazione. Conclude, nel merito, per la reiezione del gravame.
5. All’udienza pubblica del 6 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Con il primo motivo, l’Istituto appellante critica la sentenza muovendo dall’assunto che il primo giudice avrebbe errato nell’inquadrare il progetto nella tipologia a) dell’allegato al bando (riguardante la «ristrutturazione o modifica strutturale e/o impiantistica degli ambienti di lavoro» ) dell’allegato 1 all’avviso pubblico. In realtà, secondo l’Inail, l’impresa intendeva acquistare una «macchina blocchiera automatica semovente per la produzione di cordoli stradali e pozzetti in calcestruzzo vibrato» che, come pure i banchi vibranti fissi già in uso nell’impresa, sarebbero da qualificare come “macchine” che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/42/CE e del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 (che ha recepito la citata direttiva), di cui alla tipologia b) dell’avviso pubblico (avente per oggetto l’installazione o la sostituzione di macchine e attrezzature); e avrebbe altresì sbagliato anche nell’interpretare le diverse definizioni tecniche (macchine; semoventi; impianti) di cui alle norme europee e nazionali sopra richiamate. Poiché l’impresa intendeva acquisire il finanziamento per acquistare una “macchina”, era necessaria l’eliminazione dal ciclo produttivo dei banchi vibranti fissi utilizzati fino ad allora, proprio per conseguire l’obiettivo del miglioramento del livello di salute e sicurezza sul lavoro, sostituendo una macchina rischiosa con una meno rischiosa; viceversa, l’impresa continuando ad utilizzare la vecchia macchina aggiungerebbe al rischio esistente quello della nuova macchina.
6.1. La motivazione della sentenza sarebbe altresì infondata perché attribuisce carattere probante alla documentazione aziendale, al fine della dimostrazione dell’eliminazione del rischio vibrazioni.
Si tratterebbe, tuttavia, di documenti generici, contraddittori e privi di un riscontro oggettivo, inidonei a provare le asserzioni dell’azienda per varie ragioni.
6.2. In particolare, per superare le motivazioni del preavviso di rigetto, la GA RE ha inviato all’Istituto un “Rapporto di valutazione dell’esposizione dei lavoratori a vibrazioni durante il lavoro” (datato 9/01/2014), in cui sarebbe riportato il solo dato relativo alla “classe di rischio” (4,68 m/s²), senza descrivere le modalità di misurazione delle vibrazioni, senza allegare la registrazione strumentale della misura effettuata, né il numero di matricola dello strumento, né il certificato di taratura. La macchina proposta dalla società non eliminerebbe, quindi, il rischio derivante dalle vibrazioni poiché questo dipende – ad avviso dell’Inail - non dai banchi vibranti oggetto di sostituzione, ma dalle modalità operative non corrette (ossia dall’uso di una pala a mano per spianare il calcestruzzo, che, venendo a contatto con il banco vibrante, trasmette il moto oscillatorio agli addetti).
6.3. In definitiva, secondo l’appellante, il primo giudice ha finito per sostituire le proprie valutazioni tecniche a quelle riservate all’Istituto.
7. Le censure, che si prestano a una trattazione congiunta data la stretta connessione tra esse, sono infondate. Si può prescindere, pertanto, dall’esame delle eccezioni di rito sollevate dall’appellata.
7.1. Nel merito, il primo profilo che occorre valutare, sulla base delle deduzioni dell’appellante, è costituito dalla contestata classificazione dell’intervento proposto da GA RE nell’ambito di quelli ammessi dall’avviso pubblico della procedura.
7.2. La classificazione ritenuta dal primo giudice non è errata: secondo quanto previsto al punto 5 ( Progetti ammessi a contributo ) erano ammessi al contributo finanziario dell’Inail sia i «progetti di investimento» , sia i «progetti per la sostituzione o l’adeguamento di attrezzature di lavoro messe in servizio anteriormente al 21 settembre 1996, con attrezzature rispondenti ai requisiti di cui al Titolo III del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e di ogni altra disposizione di legge applicabile in materia» . La disposizione dell’avviso precisava (al sesto alinea) che, quanto alla prima tipologia, il progetto «può essere articolato in più interventi/acquisti, purché essi siano tutti rigorosamente funzionali alla riduzione, eliminazione e/o prevenzione della medesima causa di infortunio o del fattore di rischio» . Nell’ambito di tale tipologia, pertanto, vanno ricompresi non solo gli interventi che hanno come obiettivo la eliminazione del fattore di rischio ma anche quelli che si prefiggono la sua riduzione.
7.3. Ne deriva che la valutazione espressa dall’Istituto nel motivare il diniego, limitandosi a contestare alla società GA RE la mancata dimostrazione della totale “eliminazione del rischio”, non è conforme alle regole della procedura, che appunto consente l’ammissione a finanziamento anche dei progetti che comportano una riduzione del fattore di rischio (in questo caso, del rischio vibrazioni).
7.4. Ne deriva, ulteriormente, che va condivisa anche l’affermazione contenuta nella sentenza secondo cui «l’innovazione impiantistica, consistente nell’introduzione nel ciclo di produzione di una “macchina semovente” e due stampi, che coinvolgerà unità lavorative, che va ad affiancarsi alla tradizionale produzione mediante “banchi vibranti fissi”, comporta sicuramente un miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro, rispetto alle condizioni preesistenti […] » .
7.5. Così come non è conforme alle regole dell’avviso pubblico anche la pretesa della «eliminazione dal ciclo produttivo […] delle vecchie attrezzature di lavoro (ossia i banchi vibranti fissi posti al coperto sotto tettoia)» , non rientrando il progetto nell’ambito di quelli volti alla sostituzione delle attrezzature di lavoro.
8. Quanto alla asserita inidoneità della documentazione tecnica allegata dalla società, in disparte la constatazione che nel provvedimento di esclusione non emergono precise contestazioni sotto questo profilo (come si è veduto, il diniego di finanziamento si basa essenzialmente sulla mancata dimostrazione della totale eliminazione dei fattori di rischio), occorre osservare anzitutto che l’Istituto non sostiene che la documentazione allegata al progetto fosse incompleta o mancante in alcune parti ma afferma piuttosto che gli accertamenti tecnici circa i livelli di rischio sarebbero del tutto immotivati e indimostrati.
8.1. Tuttavia, fermo quanto condivisibilmente ritenuto dal primo giudice in ordine alla completezza formale (alla stregua delle prescrizioni dell’avviso) della documentazione presentata, le contestazioni mosse dall’Inail sono generiche, non essendo sostenute da verifiche o pareri che, sotto il profilo tecnico, dimostrino la erroneità dei dati attestati dalla società.
9. In conclusione, l’appello va respinto e, per l’effetto, la sentenza va confermata.
10. La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante Inail al pagamento delle spese giudiziali in favore dell’appellata GA RE s.r.l., che liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre contributi previdenziali, IVA e 15 per cento spese generali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2024, svoltasi da remoto, con l’intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Raffaello Sestini, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giorgio Manca | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO