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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 20/10/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De IS Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 691/2025 V.G. promossa con ricorso depositato in data 26/06/2025 da
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1 del Tronto il 30/12/1974 e residente in [...] E
, nato ad [...] il giorno 11/05/1979 e ivi residente a[...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Tatiana Traini del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 18/07/2025 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: omologa separazione consensuale dei coniugi CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/06/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 17/07/2016 avevano contratto matrimonio civile in Ascoli Piceno, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
il matrimonio era stato trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016 al n. 23 Parte 1;
- dall'unione coniugale nasceva un figlio, , nato in [...] Persona_1
il 30/11/2018 ed ivi residente a[...];
- la relazione sentimentale tra i coniugi, inizialmente caratterizzata da amore e collaborazione reciproca, si deteriorava nel tempo, tanto che cessava ogni forma di comunione materiale e spirituale;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse omologata la separazione tra essi ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI
1) Pronunzia sullo status.
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. La Sig.ra
[...]
continuerà a vivere nella ex casa coniugale di Via Perugia n. 10 di Parte_1
Ascoli Piceno, di sua proprietà esclusiva, ove la stessa ha stabilito la propria residenza unitamente al figlio minore e il Sig. vive già in altra Per_1 Parte_2
abitazione sita in Ascoli Piceno alla via Catania n. 38 con il consenso della moglie.
2) Disposizioni riguardanti i figli minori.
A) Il figlio minore sarà affidato congiuntamente a entrambi i genitori e resterà collocato in modo prevalente presso la madre nell'abitazione di proprietà di quest'ultima sita in
Ascoli Piceno alla via Perugia n. 10
B) Entrambe le parti si impegnano reciprocamente a tenere alto il valore e il rispetto dell'altro genitore nei rapporti con i figli minori, nell'ottica di una costruttiva collaborazione per la salvaguardia dell'ambiente di crescita e sviluppo dei medesimi e, in considerazione dell'affidamento condiviso, entrambi i genitori avranno il dovere di seguire e curare le attività scolastiche e ludiche dei figli, impegnandosi attivamente in tutte le necessità dei bambini, seguendo prioritariamente le esigenze e le aspirazioni di questi ultimi.
C) I genitori sono consapevoli che i figli minori hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo sia con il padre sia con la madre, di ricevere cura e educazione da parte di entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, specialmente con il Sig. di Controparte_1
anni 24, figlio della Sig.ra e dunque fratello di , al quale Pt_1 Persona_1
il minore è molto legato. I genitori danno atto che ha un ottimo rapporto con Per_1
entrambi, nonché con le rispettive famiglie di appartenenza e intendono garantire la piena attuazione del diritto alla bigenitorialità, nonché di godere dell'apporto affettivo, della vicinanza e dell'aiuto delle famiglie d'origine di entrambi.
D) I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sul figlio minore, in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, decisioni che saranno assunte da ciascun genitore nei periodi di permanenza dei figli presso di sé; le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei bambini saranno assunte di comune accordo tra i genitori. In ogni caso gli stessi si terranno reciprocamente aggiornati, anche telefonicamente, sulle questioni di maggiore interesse riguardanti la salute, l'istruzione e l'educazione e i sentimenti di;
Per_1
E) Il padre avrà la possibilità di tenere con sé il figlio minore a week - end alternati e precisamente dalle ore 9 del sabato mattina, quando il bambino sarà prelevato presso la casa materna, fino alle ore 20 della domenica sera, dopo cena, quando il bambino saranno riaccompagnati presso la casa materna. Quando e se il bambino trascorrerà a scuola la mattinata del sabato, il padre potrà prelevarlo all'uscita da scuola. Nelle settimane in cui il bambino NON trascorrerà il week end con il papà, lo stesso avrà la possibilità di prelevarlo da scuola per n. 2 pomeriggi alla settimana e accompagnarlo a scuola il mattino dopo. Nelle settimane in cui il bambino trascorrerà il week end con il papà, lo stesso avrà la possibilità di prelevarlo da scuola per n. 1 pomeriggio alla settimana e accompagnarlo a scuola il mattino dopo. Entrambi i genitori si impegnano a rispettare scrupolosamente gli orari di prelevamento e di riaccompagno dei minori, affinché possano organizzare efficacemente la propria vita, fatti salvi gli imprevisti che andranno comunicati tempestivamente e non appena sarà possibile.
F) Festività e altre occasioni: le feste da calendario verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternatività e in modo da garantire a entrambi i coniugi di stare pari tempo con il figlio minore. Per le festività infra-annuali segnate in rosso sul calendario (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, feste patronali) di anno in anno i coniugi si accorderanno in modo tale che il figlio minore possa trascorrere quantomeno un giorno di festa con il padre e quello successivo con la madre mentre le feste private familiari (compleanni dei genitori, dei familiari e dei nonni, matrimoni, battesimi, comunioni e cresime) verranno trascorse dai bambini presso la famiglia di riferimento del festeggiato, senza recupero del week end successivo;
per le festività Natalizie, il bambino trascorrerà, ad anni alterni, il giorno 8 dicembre
(considerato giorno di inizio delle festività natalizie) e la vigilia di Natale (compreso il pernotto) con il padre e il giorno di Natale e quello di Santo Stefano con la madre, la notte di San TR (compreso il pernotto) e il giorno di Capodanno (inteso sino alle ore 22) con il padre e il giorno 6 gennaio con la madre;
il sabato Santo e il giorno di
Pasqua (con pernotto), sempre ad anni alterni, con il padre ed il lunedì dell'Angelo (da intendersi dalle ore 10 alle ore 22) con la madre;
G) Per quanto attiene al periodo di ferie dei genitori, il figlio minore trascorrerà 15
(quindici) giorni con il padre e 15 (quindici) giorni con la madre, anche non consecutivi e da suddividersi nell'arco dell'anno. I genitori si impegnano a comunicarsi con ampio anticipo e comunque non appena sarà possibile, il periodo di ferie estive e invernali loro concesso, per garantire una serena e proficua organizzazione degli spostamenti dei minori.
H) Si precisa che il calendario sopra indicato e descritto, è da considerarsi redatto a titolo esemplificativo e dunque può essere derogato dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle proprie esigenze lavorative e umane, nonché dei desideri e degli impegni scolastici e ludici di , nonché delle condizioni di salute dello stesso. Per_1
In caso di disaccordo tra i genitori, verrà applicato il calendario così come sopra formulato.
I) Il Sig. verserà, a titolo di assegno di mantenimento per il figlio minore Per_1
entro il giorno 30 di ogni mese, la somma di € 250,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, sul c/c della Sig.ra L'assegno unico verrà incassato Pt_1
dalla Sig.ra in ragione del 100% del suo ammontare. Pt_1
L) I coniugi provvederanno alle spese ordinarie del figlio minore, per il periodo di reciproca spettanza, nonché alle spese straordinarie per il figlio, così come individuate dal Protocollo di intesa del Tribunale di Ascoli Piceno, recante il regime delle spese straordinarie. Dette spese, saranno sostenute dai coniugi nella misura del 50% ciascuno. Le spese che si renderanno necessarie, per il vestiario stagionale dei bambini, tutte le spese che si renderanno necessarie per l'avvio dell'anno scolastico, nonché le spese sostenute dalla madre per la frequentazione del centro estivo, saranno considerate spese straordinarie e dunque ripartite al 50%. Per il rimborso delle ridette spese straordinarie sarà sufficiente che chiunque le abbia sostenute fornisca/esibisca con qualsiasi mezzo, anche tramite e- mail, all'altro genitore, scontrini fiscali, ricevute, fatture o comunque documenti fiscali provenienti da terzi che attestino l'avvenuto pagamento. La refusione delle spese straordinarie dovrà avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione dei documenti che le comprovano;
M) I genitori si impegnano reciprocamente a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito telefonico anche dei luoghi di villeggiatura e a facilitare i contatti tra il figlio minore con l'altro genitore non presente.
N) I genitori si rilasciano reciproco assenso al rilascio dei documenti per l'espatrio di sé stessi e del figlio minore.
3) Disposizioni riguardanti gli ex coniugi.
Il Sig. verserà, a titolo di assegno di mantenimento per la moglie, entro il Per_1
giorno 30 di ogni mese la somma di € 50,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, sul c/c della Sig.ra Per quanto attiene invece ai rapporti Pt_1
patrimoniali tra i coniugi, le parti dichiarano di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/ patrimoniale e di non aver, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
Il Presidente del Tribunale nominava, quale Giudice relatore, il magistrato dott.ssa Rita
De IS e fissava per il giorno 18/09/2025 l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi ad essa, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
I coniugi hanno confermato che la convivenza tra loro è ormai divenuta intollerabile, sicché sussistono le condizioni per una pronuncia di separazione personale.
Le condizioni della separazione stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse e quelli del figlio minore
. Persona_1
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate così provvede:
1) Omologa la separazione consensuale tra i coniugi ricorrenti alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
2) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Ascoli Piceno per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396, in quanto il matrimonio è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2016 Parte 1 N. 23;
3) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite. Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 17/10/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De IS Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De IS Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 691/2025 V.G. promossa con ricorso depositato in data 26/06/2025 da
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1 del Tronto il 30/12/1974 e residente in [...] E
, nato ad [...] il giorno 11/05/1979 e ivi residente a[...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Tatiana Traini del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 18/07/2025 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: omologa separazione consensuale dei coniugi CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/06/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 17/07/2016 avevano contratto matrimonio civile in Ascoli Piceno, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
il matrimonio era stato trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016 al n. 23 Parte 1;
- dall'unione coniugale nasceva un figlio, , nato in [...] Persona_1
il 30/11/2018 ed ivi residente a[...];
- la relazione sentimentale tra i coniugi, inizialmente caratterizzata da amore e collaborazione reciproca, si deteriorava nel tempo, tanto che cessava ogni forma di comunione materiale e spirituale;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse omologata la separazione tra essi ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI
1) Pronunzia sullo status.
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. La Sig.ra
[...]
continuerà a vivere nella ex casa coniugale di Via Perugia n. 10 di Parte_1
Ascoli Piceno, di sua proprietà esclusiva, ove la stessa ha stabilito la propria residenza unitamente al figlio minore e il Sig. vive già in altra Per_1 Parte_2
abitazione sita in Ascoli Piceno alla via Catania n. 38 con il consenso della moglie.
2) Disposizioni riguardanti i figli minori.
A) Il figlio minore sarà affidato congiuntamente a entrambi i genitori e resterà collocato in modo prevalente presso la madre nell'abitazione di proprietà di quest'ultima sita in
Ascoli Piceno alla via Perugia n. 10
B) Entrambe le parti si impegnano reciprocamente a tenere alto il valore e il rispetto dell'altro genitore nei rapporti con i figli minori, nell'ottica di una costruttiva collaborazione per la salvaguardia dell'ambiente di crescita e sviluppo dei medesimi e, in considerazione dell'affidamento condiviso, entrambi i genitori avranno il dovere di seguire e curare le attività scolastiche e ludiche dei figli, impegnandosi attivamente in tutte le necessità dei bambini, seguendo prioritariamente le esigenze e le aspirazioni di questi ultimi.
C) I genitori sono consapevoli che i figli minori hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo sia con il padre sia con la madre, di ricevere cura e educazione da parte di entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, specialmente con il Sig. di Controparte_1
anni 24, figlio della Sig.ra e dunque fratello di , al quale Pt_1 Persona_1
il minore è molto legato. I genitori danno atto che ha un ottimo rapporto con Per_1
entrambi, nonché con le rispettive famiglie di appartenenza e intendono garantire la piena attuazione del diritto alla bigenitorialità, nonché di godere dell'apporto affettivo, della vicinanza e dell'aiuto delle famiglie d'origine di entrambi.
D) I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sul figlio minore, in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, decisioni che saranno assunte da ciascun genitore nei periodi di permanenza dei figli presso di sé; le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei bambini saranno assunte di comune accordo tra i genitori. In ogni caso gli stessi si terranno reciprocamente aggiornati, anche telefonicamente, sulle questioni di maggiore interesse riguardanti la salute, l'istruzione e l'educazione e i sentimenti di;
Per_1
E) Il padre avrà la possibilità di tenere con sé il figlio minore a week - end alternati e precisamente dalle ore 9 del sabato mattina, quando il bambino sarà prelevato presso la casa materna, fino alle ore 20 della domenica sera, dopo cena, quando il bambino saranno riaccompagnati presso la casa materna. Quando e se il bambino trascorrerà a scuola la mattinata del sabato, il padre potrà prelevarlo all'uscita da scuola. Nelle settimane in cui il bambino NON trascorrerà il week end con il papà, lo stesso avrà la possibilità di prelevarlo da scuola per n. 2 pomeriggi alla settimana e accompagnarlo a scuola il mattino dopo. Nelle settimane in cui il bambino trascorrerà il week end con il papà, lo stesso avrà la possibilità di prelevarlo da scuola per n. 1 pomeriggio alla settimana e accompagnarlo a scuola il mattino dopo. Entrambi i genitori si impegnano a rispettare scrupolosamente gli orari di prelevamento e di riaccompagno dei minori, affinché possano organizzare efficacemente la propria vita, fatti salvi gli imprevisti che andranno comunicati tempestivamente e non appena sarà possibile.
F) Festività e altre occasioni: le feste da calendario verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternatività e in modo da garantire a entrambi i coniugi di stare pari tempo con il figlio minore. Per le festività infra-annuali segnate in rosso sul calendario (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, feste patronali) di anno in anno i coniugi si accorderanno in modo tale che il figlio minore possa trascorrere quantomeno un giorno di festa con il padre e quello successivo con la madre mentre le feste private familiari (compleanni dei genitori, dei familiari e dei nonni, matrimoni, battesimi, comunioni e cresime) verranno trascorse dai bambini presso la famiglia di riferimento del festeggiato, senza recupero del week end successivo;
per le festività Natalizie, il bambino trascorrerà, ad anni alterni, il giorno 8 dicembre
(considerato giorno di inizio delle festività natalizie) e la vigilia di Natale (compreso il pernotto) con il padre e il giorno di Natale e quello di Santo Stefano con la madre, la notte di San TR (compreso il pernotto) e il giorno di Capodanno (inteso sino alle ore 22) con il padre e il giorno 6 gennaio con la madre;
il sabato Santo e il giorno di
Pasqua (con pernotto), sempre ad anni alterni, con il padre ed il lunedì dell'Angelo (da intendersi dalle ore 10 alle ore 22) con la madre;
G) Per quanto attiene al periodo di ferie dei genitori, il figlio minore trascorrerà 15
(quindici) giorni con il padre e 15 (quindici) giorni con la madre, anche non consecutivi e da suddividersi nell'arco dell'anno. I genitori si impegnano a comunicarsi con ampio anticipo e comunque non appena sarà possibile, il periodo di ferie estive e invernali loro concesso, per garantire una serena e proficua organizzazione degli spostamenti dei minori.
H) Si precisa che il calendario sopra indicato e descritto, è da considerarsi redatto a titolo esemplificativo e dunque può essere derogato dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle proprie esigenze lavorative e umane, nonché dei desideri e degli impegni scolastici e ludici di , nonché delle condizioni di salute dello stesso. Per_1
In caso di disaccordo tra i genitori, verrà applicato il calendario così come sopra formulato.
I) Il Sig. verserà, a titolo di assegno di mantenimento per il figlio minore Per_1
entro il giorno 30 di ogni mese, la somma di € 250,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, sul c/c della Sig.ra L'assegno unico verrà incassato Pt_1
dalla Sig.ra in ragione del 100% del suo ammontare. Pt_1
L) I coniugi provvederanno alle spese ordinarie del figlio minore, per il periodo di reciproca spettanza, nonché alle spese straordinarie per il figlio, così come individuate dal Protocollo di intesa del Tribunale di Ascoli Piceno, recante il regime delle spese straordinarie. Dette spese, saranno sostenute dai coniugi nella misura del 50% ciascuno. Le spese che si renderanno necessarie, per il vestiario stagionale dei bambini, tutte le spese che si renderanno necessarie per l'avvio dell'anno scolastico, nonché le spese sostenute dalla madre per la frequentazione del centro estivo, saranno considerate spese straordinarie e dunque ripartite al 50%. Per il rimborso delle ridette spese straordinarie sarà sufficiente che chiunque le abbia sostenute fornisca/esibisca con qualsiasi mezzo, anche tramite e- mail, all'altro genitore, scontrini fiscali, ricevute, fatture o comunque documenti fiscali provenienti da terzi che attestino l'avvenuto pagamento. La refusione delle spese straordinarie dovrà avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione dei documenti che le comprovano;
M) I genitori si impegnano reciprocamente a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito telefonico anche dei luoghi di villeggiatura e a facilitare i contatti tra il figlio minore con l'altro genitore non presente.
N) I genitori si rilasciano reciproco assenso al rilascio dei documenti per l'espatrio di sé stessi e del figlio minore.
3) Disposizioni riguardanti gli ex coniugi.
Il Sig. verserà, a titolo di assegno di mantenimento per la moglie, entro il Per_1
giorno 30 di ogni mese la somma di € 50,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, sul c/c della Sig.ra Per quanto attiene invece ai rapporti Pt_1
patrimoniali tra i coniugi, le parti dichiarano di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/ patrimoniale e di non aver, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
Il Presidente del Tribunale nominava, quale Giudice relatore, il magistrato dott.ssa Rita
De IS e fissava per il giorno 18/09/2025 l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi ad essa, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
I coniugi hanno confermato che la convivenza tra loro è ormai divenuta intollerabile, sicché sussistono le condizioni per una pronuncia di separazione personale.
Le condizioni della separazione stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse e quelli del figlio minore
. Persona_1
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate così provvede:
1) Omologa la separazione consensuale tra i coniugi ricorrenti alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
2) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Ascoli Piceno per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396, in quanto il matrimonio è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2016 Parte 1 N. 23;
3) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite. Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 17/10/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De IS Dott.ssa Alessandra Panichi