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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/10/2025, n. 2224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2224 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
S E N T E N Z A
REPUBBLICA ITALIANA N°________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Fasc. N°_____________ IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE VII CIVILE Cron. N°____________
Rep. N°____________ in persona della dott.ssa C. Tabacchi, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c.
nella causa iscritta al n. 10120/2024 R.G. promossa da:
Parte_1
- attore/i contro
Controparte_1
- convenuto/i
Udienza di precisazione delle conclusioni: 02/07/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dell'8 ottobre 2024 la sig.ra ha introdotto il giudizio di Parte_1
merito dell'opposizione all'esecuzione RGE n.2940/2023, promossa con ricorso ex art. 612 c.p.c. del 15 gennaio 2023 dal sig. , il quale aveva chiesto l'esecuzione forzata della sentenza con cui il CP_1
Tribunale di Genova aveva accertato l'insussistenza di servitù di passo carrabile sul tratto di Via
Lavinia di cui al mapp.429, f.87 di Genova, sez. 1, Catasto terreni, condannando l'attrice “a non percorrere l'anzidetto tronco di metri quindici con veicoli di qualsiasi tipo”.
L'opponente ha chiesto:
1 - l'accertamento del proprio diritto di utilizzare per il transito con propri veicoli il tratto di Via
Lavinia (mapp.429, f.87 di Genova, sez. 1, Catasto terreni), e ciò in virtù del contratto di locazione stipulato con il Condominio di Via Battisti n.1 il 15 aprile 2024;
- l'accertamento della inutilizzabilità, da parte del convenuto, della sentenza di accertamento negativo della servitù per privare la sig.ra del diritto personale derivante dalla Pt_1
locazione;
- la condanna del sig. a cessare da ogni turbativa rispetto al diritto dell'attrice di CP_1
utilizzare il tratto di strada sopra identificato.
La sig.ra a premesso che con la propria memoria del 14 febbraio 2024, successivamente Pt_1
qualificata dal G.E. come opposizione all'esecuzione, aveva eccepito la legittimità del proprio passaggio con veicoli, e ciò in virtù di specifica autorizzazione ottenuta dal Condominio (v. docc. 5-6).
Nel corso del processo - il 28 marzo 2024 - l'assemblea del Condominio di Via Battisti n.1 aveva deliberato di concedere in locazione il tratto di Via Lavinia alla sig.ra il relativo contratto Pt_1
era stato firmato il 15 e registrato il 17 aprile 2024.
A sostegno delle proprie ragioni, l'opponente ha evidenziato che la sentenza del 2013 aveva accertato l'insussistenza di un diritto reale di servitù di passo carrabile in capo all'odierna attrice sul tratto di Via
Lavinia e che in nessun caso l'impugnazione giudiziale della delibera del Condominio del 28 marzo
2024 avrebbe potuto sospendere l'esecutività del contratto di locazione del successivo 15 aprile.
1.2. Il sig. si è costituito con comparsa del 3 gennaio 2025, con cui ha chiesto il rigetto CP_1
dell'opposizione.
Il convenuto ha dedotto in via preliminare l'improponibilità delle domande di controparte, e ciò perché l'atto introduttivo della fase sommaria aveva contenuto diverso rispetto alla citazione dell'8 ottobre 2024.
Nel merito, l'opposizione era infondata per le seguenti ragioni:
- il convenuto aveva introdotto due procedimenti di mediazione, prodromici all'impugnazione delle delibere con cui l'assemblea condominiale aveva determinato la locazione, e ciò avrebbe dovuto comportare la sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c.;
- il titolo esecutivo fondato sul diritto reale (passato in giudicato) era coercibile anche in presenza del diverso titolo contrattuale (ancora sub iudice);
2 - il sig. aveva agito ex art. 612 c.p.c. prima che venisse stipulata la locazione;
CP_1
- il fatto che l'impugnazione della delibera non avrebbe comportato l'automatica sospensione della sua esecutività non costituiva valida ragione per opporsi all'esecuzione, che si fondava su titolo valido e coercibile.
Con ordinanza dell'11 novembre 2024, il G.E. ha dichiarato l'improcedibilità dell'esecuzione “non avendo assolto, il titolo esecutivo su cui la stessa è retta, i requisiti della liquidità ed esigibilità di cui all'art. 474 c.p.c., mancando la specificazione del quid faciendum”. In particolare, la prestazione dovuta non era determinata né determinabile e ciò ostava alla possibilità stessa di eseguire la sentenza del
Tribunale di Genova.
Con decreto del 25 febbraio 2025 è stata disposta la trasformazione del rito ex art. 281 decies c.p.c. e le parti hanno successivamente depositato le rispettive memorie integrative, con cui hanno ribadito quanto già scritto negli atti introduttivi.
All'udienza del 2 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. L'opposizione merita accoglimento.
2.1. Innanzitutto il presente giudizio non può considerarsi “improponibile”, stante che la fase cautelare è stata presente, seppure senza richiesta di sospensiva e nella sostanza il giudizio di merito ha come oggetto la contestazione della possibilità di agire tramite esecuzione forzata sulla base della sentenza del 2013.
Non conferente appare pertanto il richiamo a Cassazione 9451/2024, ben nota al Tribunale, stante che la fase interinale davanti al G.E., qualunque sia stato il suo esito, è stata introdotta e discussa.
Per identificare l'oggetto delle domande non può poi farsi riferimento alle deduzioni argomentative
(con i riferimenti ai nuovi contratti ed alle delibere condominiali) ma unicamente alle rassegnate conclusioni, delle quali non potranno peraltro essere considerate le domande aggiuntive ovvero la richiesta di accertare un “pieno diritto” di utilizzare il tratto di strada ovvero di imporre la cessazione di “turbative in fatto o in diritto”, unicamente potendosi valutare se l'esecuzione fosse o meno fondata.
2.2. Sul punto è sufficiente riportare l'esaustiva motivazione del provvedimento con il quale si è concluso il giudizio esecutivo instaurato da , laddove il G.E. ha sottolineato che CP_1
3 Si concorda - essendo mancate nel presente giudizio deduzioni argomentative o nuove istanze che costituiscano motivo per discostarsi da quanto deciso dal G.E. - sul fatto che manchi l'indicazione delle modalità operative dell'esecuzione dell'obbligo di non fare e non sia possibile chiedere al giudice della esecuzione di determinare tali modalità, il che costituirebbe una pronuncia estranea ai poteri del G.E. ed alla fase esecutiva.
D'altra parte, in assenza di migliore specificazione, ed addirittura in presenza di pronuncia che aveva rigettato le richiesta dell'attore sul punto, non può che prendersi atto che con la sentenza del 2013
l'attore ha ottenuto unicamente una pronuncia di accertamento negativo (ovvero l'accertamento della inesistenza in capo alla di un diritto di servitù di passaggio veicolare attribuitole dal Pt_1
titolo di acquisto . atto 16/6/1999 Notaio , e la formulazione eccessivamente generica della Per_1
condanna – pur contenuta nel dispositivo –, avrebbe dovuto essere oggetto di impugnazione in
Appello, con richiesta di riforma sul punto, il che non è avvenuto, non avendo proposto la dante causa del alcuna domanda di riforma, pur avendo proposto appello incidentale. CP_1
4 Correttamente pertanto l'opponente ha ritenuto non eseguibile quella condanna, e, Pt_1
soprattutto, ha ritenuto che l'inibitoria al passaggio con i veicoli potesse valere solo nel senso che ella non ha titolo per passare con i veicoli in forza dell'atto di compravendita, oggetto della pronuncia del 2013, ma questo non può certo implicare che ella non possa procurarsi diverso titolo sulla base del quale effettuare il passaggio anche veicolare.
3. Nella presente sede di merito parte convenuta omette invece di riproporre la propria domanda riconvenzionale per la costituzione di un nuovo titolo esecutivo (in particolare la richiesta di porre dei dissuasori per consentire il solo passaggio pedonale), domanda da ritenersi perfettamente ammissibile ( cfr. Cass. 7225/2006, già citata dal G.E.), ma che non è stata qui riformulata, impedendone l'esame.
4. Le spese, liquidate nei minimi stante la scarsa complessità della causa, ed esclusa la fase di istruttoria, seguono la prevalente soccombenza.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda istanza eccezione:
- in accoglimento della opposizione proposta da dichiara che il titolo Parte_1
costituito dalla sentenza numero 4148/2013 del Tribunale di Genova non è coercibile nella parte in cui genericamente condanna l'attrice “a non percorrere l'anzidetto tronco di metri quindici con veicoli di qualsiasi tipo” ;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna a rimborsare a le spese di lite, che liquida Controparte_1 Parte_1
in € 2906,00 per compensi, € 518,00 per esborsi, oltre al 15% per rimborso spese generali, oltre CPA come per legge e IVA se indetraibile
Genova, 1 ottobre 2025
Il Giudice
(dott. Cristina Tabacchi)
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REPUBBLICA ITALIANA N°________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Fasc. N°_____________ IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE VII CIVILE Cron. N°____________
Rep. N°____________ in persona della dott.ssa C. Tabacchi, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c.
nella causa iscritta al n. 10120/2024 R.G. promossa da:
Parte_1
- attore/i contro
Controparte_1
- convenuto/i
Udienza di precisazione delle conclusioni: 02/07/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dell'8 ottobre 2024 la sig.ra ha introdotto il giudizio di Parte_1
merito dell'opposizione all'esecuzione RGE n.2940/2023, promossa con ricorso ex art. 612 c.p.c. del 15 gennaio 2023 dal sig. , il quale aveva chiesto l'esecuzione forzata della sentenza con cui il CP_1
Tribunale di Genova aveva accertato l'insussistenza di servitù di passo carrabile sul tratto di Via
Lavinia di cui al mapp.429, f.87 di Genova, sez. 1, Catasto terreni, condannando l'attrice “a non percorrere l'anzidetto tronco di metri quindici con veicoli di qualsiasi tipo”.
L'opponente ha chiesto:
1 - l'accertamento del proprio diritto di utilizzare per il transito con propri veicoli il tratto di Via
Lavinia (mapp.429, f.87 di Genova, sez. 1, Catasto terreni), e ciò in virtù del contratto di locazione stipulato con il Condominio di Via Battisti n.1 il 15 aprile 2024;
- l'accertamento della inutilizzabilità, da parte del convenuto, della sentenza di accertamento negativo della servitù per privare la sig.ra del diritto personale derivante dalla Pt_1
locazione;
- la condanna del sig. a cessare da ogni turbativa rispetto al diritto dell'attrice di CP_1
utilizzare il tratto di strada sopra identificato.
La sig.ra a premesso che con la propria memoria del 14 febbraio 2024, successivamente Pt_1
qualificata dal G.E. come opposizione all'esecuzione, aveva eccepito la legittimità del proprio passaggio con veicoli, e ciò in virtù di specifica autorizzazione ottenuta dal Condominio (v. docc. 5-6).
Nel corso del processo - il 28 marzo 2024 - l'assemblea del Condominio di Via Battisti n.1 aveva deliberato di concedere in locazione il tratto di Via Lavinia alla sig.ra il relativo contratto Pt_1
era stato firmato il 15 e registrato il 17 aprile 2024.
A sostegno delle proprie ragioni, l'opponente ha evidenziato che la sentenza del 2013 aveva accertato l'insussistenza di un diritto reale di servitù di passo carrabile in capo all'odierna attrice sul tratto di Via
Lavinia e che in nessun caso l'impugnazione giudiziale della delibera del Condominio del 28 marzo
2024 avrebbe potuto sospendere l'esecutività del contratto di locazione del successivo 15 aprile.
1.2. Il sig. si è costituito con comparsa del 3 gennaio 2025, con cui ha chiesto il rigetto CP_1
dell'opposizione.
Il convenuto ha dedotto in via preliminare l'improponibilità delle domande di controparte, e ciò perché l'atto introduttivo della fase sommaria aveva contenuto diverso rispetto alla citazione dell'8 ottobre 2024.
Nel merito, l'opposizione era infondata per le seguenti ragioni:
- il convenuto aveva introdotto due procedimenti di mediazione, prodromici all'impugnazione delle delibere con cui l'assemblea condominiale aveva determinato la locazione, e ciò avrebbe dovuto comportare la sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c.;
- il titolo esecutivo fondato sul diritto reale (passato in giudicato) era coercibile anche in presenza del diverso titolo contrattuale (ancora sub iudice);
2 - il sig. aveva agito ex art. 612 c.p.c. prima che venisse stipulata la locazione;
CP_1
- il fatto che l'impugnazione della delibera non avrebbe comportato l'automatica sospensione della sua esecutività non costituiva valida ragione per opporsi all'esecuzione, che si fondava su titolo valido e coercibile.
Con ordinanza dell'11 novembre 2024, il G.E. ha dichiarato l'improcedibilità dell'esecuzione “non avendo assolto, il titolo esecutivo su cui la stessa è retta, i requisiti della liquidità ed esigibilità di cui all'art. 474 c.p.c., mancando la specificazione del quid faciendum”. In particolare, la prestazione dovuta non era determinata né determinabile e ciò ostava alla possibilità stessa di eseguire la sentenza del
Tribunale di Genova.
Con decreto del 25 febbraio 2025 è stata disposta la trasformazione del rito ex art. 281 decies c.p.c. e le parti hanno successivamente depositato le rispettive memorie integrative, con cui hanno ribadito quanto già scritto negli atti introduttivi.
All'udienza del 2 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. L'opposizione merita accoglimento.
2.1. Innanzitutto il presente giudizio non può considerarsi “improponibile”, stante che la fase cautelare è stata presente, seppure senza richiesta di sospensiva e nella sostanza il giudizio di merito ha come oggetto la contestazione della possibilità di agire tramite esecuzione forzata sulla base della sentenza del 2013.
Non conferente appare pertanto il richiamo a Cassazione 9451/2024, ben nota al Tribunale, stante che la fase interinale davanti al G.E., qualunque sia stato il suo esito, è stata introdotta e discussa.
Per identificare l'oggetto delle domande non può poi farsi riferimento alle deduzioni argomentative
(con i riferimenti ai nuovi contratti ed alle delibere condominiali) ma unicamente alle rassegnate conclusioni, delle quali non potranno peraltro essere considerate le domande aggiuntive ovvero la richiesta di accertare un “pieno diritto” di utilizzare il tratto di strada ovvero di imporre la cessazione di “turbative in fatto o in diritto”, unicamente potendosi valutare se l'esecuzione fosse o meno fondata.
2.2. Sul punto è sufficiente riportare l'esaustiva motivazione del provvedimento con il quale si è concluso il giudizio esecutivo instaurato da , laddove il G.E. ha sottolineato che CP_1
3 Si concorda - essendo mancate nel presente giudizio deduzioni argomentative o nuove istanze che costituiscano motivo per discostarsi da quanto deciso dal G.E. - sul fatto che manchi l'indicazione delle modalità operative dell'esecuzione dell'obbligo di non fare e non sia possibile chiedere al giudice della esecuzione di determinare tali modalità, il che costituirebbe una pronuncia estranea ai poteri del G.E. ed alla fase esecutiva.
D'altra parte, in assenza di migliore specificazione, ed addirittura in presenza di pronuncia che aveva rigettato le richiesta dell'attore sul punto, non può che prendersi atto che con la sentenza del 2013
l'attore ha ottenuto unicamente una pronuncia di accertamento negativo (ovvero l'accertamento della inesistenza in capo alla di un diritto di servitù di passaggio veicolare attribuitole dal Pt_1
titolo di acquisto . atto 16/6/1999 Notaio , e la formulazione eccessivamente generica della Per_1
condanna – pur contenuta nel dispositivo –, avrebbe dovuto essere oggetto di impugnazione in
Appello, con richiesta di riforma sul punto, il che non è avvenuto, non avendo proposto la dante causa del alcuna domanda di riforma, pur avendo proposto appello incidentale. CP_1
4 Correttamente pertanto l'opponente ha ritenuto non eseguibile quella condanna, e, Pt_1
soprattutto, ha ritenuto che l'inibitoria al passaggio con i veicoli potesse valere solo nel senso che ella non ha titolo per passare con i veicoli in forza dell'atto di compravendita, oggetto della pronuncia del 2013, ma questo non può certo implicare che ella non possa procurarsi diverso titolo sulla base del quale effettuare il passaggio anche veicolare.
3. Nella presente sede di merito parte convenuta omette invece di riproporre la propria domanda riconvenzionale per la costituzione di un nuovo titolo esecutivo (in particolare la richiesta di porre dei dissuasori per consentire il solo passaggio pedonale), domanda da ritenersi perfettamente ammissibile ( cfr. Cass. 7225/2006, già citata dal G.E.), ma che non è stata qui riformulata, impedendone l'esame.
4. Le spese, liquidate nei minimi stante la scarsa complessità della causa, ed esclusa la fase di istruttoria, seguono la prevalente soccombenza.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda istanza eccezione:
- in accoglimento della opposizione proposta da dichiara che il titolo Parte_1
costituito dalla sentenza numero 4148/2013 del Tribunale di Genova non è coercibile nella parte in cui genericamente condanna l'attrice “a non percorrere l'anzidetto tronco di metri quindici con veicoli di qualsiasi tipo” ;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna a rimborsare a le spese di lite, che liquida Controparte_1 Parte_1
in € 2906,00 per compensi, € 518,00 per esborsi, oltre al 15% per rimborso spese generali, oltre CPA come per legge e IVA se indetraibile
Genova, 1 ottobre 2025
Il Giudice
(dott. Cristina Tabacchi)
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