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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 27/03/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1796/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1796/2024 promossa da:
Avv. (C.F. ) – nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1
ivi domiciliato presso il suo studio in Livorno, corso Amedeo n. 58 – il quale agisce in proprio e sta in giudizio personalmente,
ricorrente
contro
, nato il [...] a [...] e ivi residente in piazza Mazzini n. 8 (C.F. Controparte_1
), C.F._2
convenuto - contumace
In punto: compensi professionali
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate all'udienza del
27.03.2025
di parte ricorrente:
“Voglia codesto Ecc.mo Tribunale di Livorno, accertato lo svolgimento da parte del-
lo scrivente Avvocato a favore del convenuto Parte_1 Controparte_1
1 dell'attività professionale meglio descritta in narrativa, relativa ai procedimenti pen-
denti di fronte al Tribunale di Livorno, R.G. 3451-1/2023 ed R.G. 3451/2023 nonché
delle attività strumentali e/o complementari alla predetta attività giudiziale, liquidare
gli onorari dovuti dal sig. , nato il [...] a [...] e ivi resi- Controparte_1
dente in piazza Mazzini n. 8 (C.F. , a favore dell'Avv. C.F._2 Pt_1
per la suddetta attività professionale, quantificabili, tenuto conto della som-
[...]
ma di euro 500,oo già versata, nella somma di euro 17.080,94 ovvero nella differente
somma che dovesse risultare di giustizia.
Oltre interessi dal giorno del dovuto al saldo, con condanna della convenuta al pa-
gamento di spese e onorari del presente procedimento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente allegava di avere assistito il convenuto nel giudizio promosso da
[...]
innanzi al Tribunale di Livorno, R.G. 3451/2023. Parte_2
Ella, segnatamente, con ricorso ex artt. 337 bis e ter c.c. aveva instaurato un giudizio finalizzato a regolamentare le modalità di affido e di mantenimento del minore
[...]
, Persona_1
Ancora, con successiva istanza ex art. 473 bis n. 15 c.p.c., la signora , stante Pt_2
l'asserito pregiudizio imminente e irreparabile per il minore, aveva chiesto la colloca-
zione del ragazzo presso l'abitazione materna almeno fino al 14 marzo 2024, oltre a richiedere che fosse disposto un mantenimento a carico del padre di euro 350,00 oltre al 75% delle spese straordinarie.
Con decreto il Giudice disponeva che “sino alla prossima udienza la frequentazione
padre-figlio avvenga liberamente, purché esprima il desiderio di vedere il Per_2
2 padre”, fissando poi udienza per 24 gennaio 2024 ed disponendo l'apertura di apposi-
to sub-fascicolo (R.G. 3451-1/2023).
L'avvocato oggi ricorrente si costituiva in giudizio, in nome e per conto del sig.
[...]
, anzitutto nel predetto sub-procedimento cautelare, svolgendo le attività difensi- CP_1
ve necessarie (svolgimento di udienza, ascolto del minore), per poi costituirsi, in data
13.2.2024, nel procedimento di merito.
Successivamente, in data 4.3.24, l'odierno ricorrente depositava memoria ex art. 473-
bis, comma 17, c.p.c., di replica a quella depositata dalla controparte, con istanze istruttorie e deposito di ulteriore documentazione.
Alla successiva udienza del 14.3.24 il Giudice ascoltava nuovamente le parti e,
all'esito, si riservava per poi emanare l'ordinanza del 16.3.24, con la quale provvede-
va in via provvisoria su affido, modalità di visita e mantenimento del figlio Per_2
disponendo altresì CTU sulle capacità genitoriali delle parti, sicché seguivano tutte le attività connesse con l'espletamento della CTU, con successiva udienza fissata per il
12.9.2024.
Seguiva poi altra istanza avanzata in via di urgenza dalla controparte, con assegnazio-
ne da parte del Giudice di termine di cinque giorni al per poter replicare. CP_1
L'Avvocato oggi ricorrente depositava quindi memoria autorizzata del 23.4.24, con ulteriore documentazione. Seguiva poi ordinanza del Giudice del 24.4.24.
Allegava pure il ricorrente di avere richiesto, al momento del conferimento dell'incarico finalizzato alla costituzione nel procedimento cautelare R.G. 3451-
1/2023, e cioè nel gennaio 2024, il pagamento di un anticipo relativo all'attività da svolgere in sede cautelare.
3 Dopo ulteriori solleciti, solo in data 6 maggio 2024 il versava una somma pa- CP_1
ri a euro 500,00.
Successivamente al primo parziale pagamento veniva nuovamente rinnovato l'invito al cliente affinché questi saldasse quantomeno il primo progetto di notula, ma senza esito.
Il ricorrente deduceva pure di avere svolto altre attività connesse alla vicenda proces-
suale del (e.g. invio PEC all' per la richiesta di documentazione, CP_1 Pt_3
invio e ricezione comunicazioni via mail dalla CTU e dalla CTP).
Infine, con PEC del 17 giugno 2024, stante il persistente inadempimento del convenu-
to, l'Avv. rinunciava al mandato professionale. Pt_1
Nonostante notificazione di ricorso e decreto, il convenuto restava contumace.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale, fissava udienza di discussione.
All'udienza del 27.3.2025, celebratasi tramite collegamento da remoto, il Giudice da-
va lettura del dispositivo di sentenza.
2. Le circostanze allegate dal professionista ricorrente emergono per tabulas dall'ampio compendio documentale dimesso.
Emerge, in particolare, che l'Avv. si costituiva, su incarico conferito Pt_1
dall'odierno convenuto nel procedimento dianzi descritto, incardinato dalla CP_1
signora e volta a regolamentare il regime di affidamento, di visita non- Parte_4
ché il mantenimento relativo al figlio minore comune.
4 Il procedimento, come emerge dai documenti dimessi, comportava altresì l'apertura di un sub-procedimento cautelare stante l'istanza di provvedimenti indifferibili avanzata dalla ricorrente . Pt_2
L'attività del difensore, fino alla intervenuta rinuncia al mandato, si risolveva nell'attività tecnica inerente alle fasi introduttiva, di studio ed, in parte, quella istrutto-
ria relativamente al procedimento di merito, mentre il difensore assisteva il cliente per l'intero svolgimento del sub-procedimento cautelare.
In applicazione di quanto previsto dal d.m. 55/2014, devesi avere riguardo ai valori minimi dello scaglione di riferimento per i procedimenti cautelari di valore indetermi-
nabile, avuto riguardo alla non particolare complessità delle questioni di fatto e diritto trattate, alle attività in concreto svolte ed al numero delle udienze, sicché il compenso può essere quantificato in euro 3.320,00 per compenso di avvocato unitariamente de-
terminato, oltre ad accessori previsti per legge.
In relazione al procedimento di merito, devesi seguire lo stesso criterio, con applica-
zione dei minimi previsti dallo scaglione di riferimento per i procedimenti di valore indeterminabile relativamente alle fasi di studio, introduttivo ed a metà di quella istruttoria, con compenso, pertanto, da determinare in euro 2706,50 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre ad accessori previsti per legge, per un im-
porto totale di 6.026,50 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre ad accessori previsti per legge, somma da cui va detratto l'acconto di euro 500,00, oltre agli ulteriori due acconti per altri 250,00 euro di cui alle fatture depositate con nota del 24.3.2025.
5 In definitiva, l'importo al cui pagamento va condannato il convenuto CP_2
ad euro 5.276,50, oltre ad accessori previsti per legge.
[...]
3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del d.m. n. 55/2014, tenendo conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle que-
stioni trattate. Nella fattispecie trattasi, avuto riguardo al cd. criterio del decisum, di causa di valore tra i 5.201,00 ed i 26.000,00 euro, dovendosi pure tenere conto della semplicità delle questioni di fatto e diritto affrontate e della estrema esiguità
dell'istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Condanna il convenuto a pagare al ricorrente Controparte_1 Parte_1
l'importo di 5.276,50, oltre ad accessori previsti per legge (rimborso spese generali,
IVA e CPA), oltre ad interessi dalla domanda al saldo effettivo;
2. condanna parte convenuta a rifondere al ricorrente Controparte_1 Parte_1
le spese del giudizio, liquidate, per l'intero, in euro 2.540,00 per compenso di avvo-
cato unitariamente determinato, oltre ad anticipazioni per euro 254,00, oltre al 15%
per rimborso spese generali come per legge, oltre ad accessori come per legge.
Così deciso in Livorno, dispositivo letto all'udienza del 27.03.2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1796/2024 promossa da:
Avv. (C.F. ) – nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1
ivi domiciliato presso il suo studio in Livorno, corso Amedeo n. 58 – il quale agisce in proprio e sta in giudizio personalmente,
ricorrente
contro
, nato il [...] a [...] e ivi residente in piazza Mazzini n. 8 (C.F. Controparte_1
), C.F._2
convenuto - contumace
In punto: compensi professionali
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate all'udienza del
27.03.2025
di parte ricorrente:
“Voglia codesto Ecc.mo Tribunale di Livorno, accertato lo svolgimento da parte del-
lo scrivente Avvocato a favore del convenuto Parte_1 Controparte_1
1 dell'attività professionale meglio descritta in narrativa, relativa ai procedimenti pen-
denti di fronte al Tribunale di Livorno, R.G. 3451-1/2023 ed R.G. 3451/2023 nonché
delle attività strumentali e/o complementari alla predetta attività giudiziale, liquidare
gli onorari dovuti dal sig. , nato il [...] a [...] e ivi resi- Controparte_1
dente in piazza Mazzini n. 8 (C.F. , a favore dell'Avv. C.F._2 Pt_1
per la suddetta attività professionale, quantificabili, tenuto conto della som-
[...]
ma di euro 500,oo già versata, nella somma di euro 17.080,94 ovvero nella differente
somma che dovesse risultare di giustizia.
Oltre interessi dal giorno del dovuto al saldo, con condanna della convenuta al pa-
gamento di spese e onorari del presente procedimento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente allegava di avere assistito il convenuto nel giudizio promosso da
[...]
innanzi al Tribunale di Livorno, R.G. 3451/2023. Parte_2
Ella, segnatamente, con ricorso ex artt. 337 bis e ter c.c. aveva instaurato un giudizio finalizzato a regolamentare le modalità di affido e di mantenimento del minore
[...]
, Persona_1
Ancora, con successiva istanza ex art. 473 bis n. 15 c.p.c., la signora , stante Pt_2
l'asserito pregiudizio imminente e irreparabile per il minore, aveva chiesto la colloca-
zione del ragazzo presso l'abitazione materna almeno fino al 14 marzo 2024, oltre a richiedere che fosse disposto un mantenimento a carico del padre di euro 350,00 oltre al 75% delle spese straordinarie.
Con decreto il Giudice disponeva che “sino alla prossima udienza la frequentazione
padre-figlio avvenga liberamente, purché esprima il desiderio di vedere il Per_2
2 padre”, fissando poi udienza per 24 gennaio 2024 ed disponendo l'apertura di apposi-
to sub-fascicolo (R.G. 3451-1/2023).
L'avvocato oggi ricorrente si costituiva in giudizio, in nome e per conto del sig.
[...]
, anzitutto nel predetto sub-procedimento cautelare, svolgendo le attività difensi- CP_1
ve necessarie (svolgimento di udienza, ascolto del minore), per poi costituirsi, in data
13.2.2024, nel procedimento di merito.
Successivamente, in data 4.3.24, l'odierno ricorrente depositava memoria ex art. 473-
bis, comma 17, c.p.c., di replica a quella depositata dalla controparte, con istanze istruttorie e deposito di ulteriore documentazione.
Alla successiva udienza del 14.3.24 il Giudice ascoltava nuovamente le parti e,
all'esito, si riservava per poi emanare l'ordinanza del 16.3.24, con la quale provvede-
va in via provvisoria su affido, modalità di visita e mantenimento del figlio Per_2
disponendo altresì CTU sulle capacità genitoriali delle parti, sicché seguivano tutte le attività connesse con l'espletamento della CTU, con successiva udienza fissata per il
12.9.2024.
Seguiva poi altra istanza avanzata in via di urgenza dalla controparte, con assegnazio-
ne da parte del Giudice di termine di cinque giorni al per poter replicare. CP_1
L'Avvocato oggi ricorrente depositava quindi memoria autorizzata del 23.4.24, con ulteriore documentazione. Seguiva poi ordinanza del Giudice del 24.4.24.
Allegava pure il ricorrente di avere richiesto, al momento del conferimento dell'incarico finalizzato alla costituzione nel procedimento cautelare R.G. 3451-
1/2023, e cioè nel gennaio 2024, il pagamento di un anticipo relativo all'attività da svolgere in sede cautelare.
3 Dopo ulteriori solleciti, solo in data 6 maggio 2024 il versava una somma pa- CP_1
ri a euro 500,00.
Successivamente al primo parziale pagamento veniva nuovamente rinnovato l'invito al cliente affinché questi saldasse quantomeno il primo progetto di notula, ma senza esito.
Il ricorrente deduceva pure di avere svolto altre attività connesse alla vicenda proces-
suale del (e.g. invio PEC all' per la richiesta di documentazione, CP_1 Pt_3
invio e ricezione comunicazioni via mail dalla CTU e dalla CTP).
Infine, con PEC del 17 giugno 2024, stante il persistente inadempimento del convenu-
to, l'Avv. rinunciava al mandato professionale. Pt_1
Nonostante notificazione di ricorso e decreto, il convenuto restava contumace.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale, fissava udienza di discussione.
All'udienza del 27.3.2025, celebratasi tramite collegamento da remoto, il Giudice da-
va lettura del dispositivo di sentenza.
2. Le circostanze allegate dal professionista ricorrente emergono per tabulas dall'ampio compendio documentale dimesso.
Emerge, in particolare, che l'Avv. si costituiva, su incarico conferito Pt_1
dall'odierno convenuto nel procedimento dianzi descritto, incardinato dalla CP_1
signora e volta a regolamentare il regime di affidamento, di visita non- Parte_4
ché il mantenimento relativo al figlio minore comune.
4 Il procedimento, come emerge dai documenti dimessi, comportava altresì l'apertura di un sub-procedimento cautelare stante l'istanza di provvedimenti indifferibili avanzata dalla ricorrente . Pt_2
L'attività del difensore, fino alla intervenuta rinuncia al mandato, si risolveva nell'attività tecnica inerente alle fasi introduttiva, di studio ed, in parte, quella istrutto-
ria relativamente al procedimento di merito, mentre il difensore assisteva il cliente per l'intero svolgimento del sub-procedimento cautelare.
In applicazione di quanto previsto dal d.m. 55/2014, devesi avere riguardo ai valori minimi dello scaglione di riferimento per i procedimenti cautelari di valore indetermi-
nabile, avuto riguardo alla non particolare complessità delle questioni di fatto e diritto trattate, alle attività in concreto svolte ed al numero delle udienze, sicché il compenso può essere quantificato in euro 3.320,00 per compenso di avvocato unitariamente de-
terminato, oltre ad accessori previsti per legge.
In relazione al procedimento di merito, devesi seguire lo stesso criterio, con applica-
zione dei minimi previsti dallo scaglione di riferimento per i procedimenti di valore indeterminabile relativamente alle fasi di studio, introduttivo ed a metà di quella istruttoria, con compenso, pertanto, da determinare in euro 2706,50 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre ad accessori previsti per legge, per un im-
porto totale di 6.026,50 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre ad accessori previsti per legge, somma da cui va detratto l'acconto di euro 500,00, oltre agli ulteriori due acconti per altri 250,00 euro di cui alle fatture depositate con nota del 24.3.2025.
5 In definitiva, l'importo al cui pagamento va condannato il convenuto CP_2
ad euro 5.276,50, oltre ad accessori previsti per legge.
[...]
3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del d.m. n. 55/2014, tenendo conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle que-
stioni trattate. Nella fattispecie trattasi, avuto riguardo al cd. criterio del decisum, di causa di valore tra i 5.201,00 ed i 26.000,00 euro, dovendosi pure tenere conto della semplicità delle questioni di fatto e diritto affrontate e della estrema esiguità
dell'istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Condanna il convenuto a pagare al ricorrente Controparte_1 Parte_1
l'importo di 5.276,50, oltre ad accessori previsti per legge (rimborso spese generali,
IVA e CPA), oltre ad interessi dalla domanda al saldo effettivo;
2. condanna parte convenuta a rifondere al ricorrente Controparte_1 Parte_1
le spese del giudizio, liquidate, per l'intero, in euro 2.540,00 per compenso di avvo-
cato unitariamente determinato, oltre ad anticipazioni per euro 254,00, oltre al 15%
per rimborso spese generali come per legge, oltre ad accessori come per legge.
Così deciso in Livorno, dispositivo letto all'udienza del 27.03.2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
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