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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 08/07/2025, n. 1599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1599 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 9/6/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt.
127 ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 226 dell'anno 2023
TRA
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Dario Galantino, Parte_1 C.F._1 giusta procura a margine del ricorso introduttivo;
-Ricorrente – CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Tedone, giusta procura generale alle liti;
- Resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 9/6/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/1/2023 il ricorrente impugnava l'avviso di addebito n.
31420220004901587000, con cui gli veniva richiesto dall' il pagamento della somma di € CP_1
8.473,79 a titolo di contributi IVS per l'anno 2014 e relative somme aggiuntive.
A tal fine, l'opponente eccepiva la nullità dell'avviso emesso a seguito di accertamento non definitivo dell'Agenzia delle Entrate, in quanto la pretesa contributiva dell' si fondava CP_1
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esclusivamente su un precedente accertamento dell'Agenzia delle Entrate che era stato impugnato giudizialmente dinanzi alla Giudice Tributario e che non era ancora divenuto definitivo;
aggiungeva che senza quell'accertamento l' non aveva alcun elemento per dimostrare la fondatezza della CP_1 propria pretesa contributiva;
contestava inoltre i conteggi in relazione alle somme dovute.
Si costituiva in giudizio l' , deducendo che il ricorrente era iscritto dal 1999 nella Gestione CP_1
Commercianti; che l'Agenzia delle Entrate, con atto notificato il 9/10/2019, aveva accertato in relazione all'anno 2014 un maggior reddito pari ad €. 37.304,00 (a fronte di €. 8.304,00 dichiarati) da cui era scaturita una maggiorazione per contributi previdenziali pari ad €. 4.856,52 per sorte capitale, oltre interessi e sanzioni civili;
che era stato emesso l'avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate della Provincia BAT TVS010101308, impugnato innanzi alla
Commissione Tributaria provinciale di Bari;
che l' aveva iscritto a ruolo il credito CP_1 contributivo, sul maggior reddito (non dichiarato dal ricorrente) eccedente il minimale, in seguito alla Sentenza n. 2679 del 19.10.2022 della Commissione Tributaria Regionale della Puglia che aveva sancito la correttezza dell'accertamento fiscale, sul reddito di impresa non dichiarato, operato dall'Agenzia delle Entrate con l'avviso impugnato;
che dunque la pretesa contributiva era fondata.
L' chiedeva dunque il rigetto del ricorso o, in subordine, la condanna del ricorrente al CP_1 pagamento dei contributi nella misura giudizialmente accertata.
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L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
L'opponente ha impugnato l'avviso di addebito oggetto del giudizio, deducendo che le somme richieste provengono da un accertamento dell'Agenzia delle Entrate ancora sub judice e dunque l' , che non può provare il maggior reddito con altri mezzi, non può richiedere il pagamento dei CP_1 contributi sulla base di un accertamento non definitivo.
Va detto che l'avviso di addebito fa riferimento ad un accertamento dell'Agenzia delle Entrate, richiamato nell'avviso di addebito medesimo, con cui si è accertato un maggior reddito dell'opponente nell'anno 2014.
L'avviso di addebito contiene dunque una motivazione per relationem.
E' pacifica in giurisprudenza l'ammissibilità di una motivazione per relationem, con indicazione degli estremi dell'atto presupposto, che sia stato ritualmente notificato al contribuente, in quanto in tal caso il contribuente è stato messo nella condizione di conoscere le ragioni della pretesa contributiva e dunque di difendersi. Si richiama a tal fine Cass. n. 9778/2017, che si è pronunciata in materia di cartella esattoriale, ma il principio è il medesimo: “il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi in modo esatto, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente, il quale abbia dimostrato, in tal modo, di avere
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piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati;
pertanto, non può ravvisarsi un difetto di motivazione nell'atto impositivo vincolato, che espressamente indichi gli anteriori avvisi di accertamento già notificati all'intimato…”
Nel caso in esame, è incontroverso che l'atto presupposto sia stato notificato dall'Agenzia delle
Entrate, tanto che l'opponente ha dedotto di averlo impugnato dinanzi al Giudice tributario.
Tuttavia non è necessario, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, che l'accertamento fiscale diventi definitivo prima che l' proceda ad iscrivere a ruolo la propria pretesa CP_1 contributiva.
Infatti, l'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999, al comma 3, prevede che “se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”.
E' dunque sufficiente che vi sia un provvedimento esecutivo del Giudice, provvedimento che nel caso di specie è consistito, da ultimo, nel rigetto dell'appello proposto dall'opponente. Infatti
l' ha proceduto all'iscrizione a ruolo dopo la pronuncia del Giudice tributario di secondo CP_1 grado, dell'ottobre 2022, e comunque dopo la decisione del giudice tributario di primo grado che sarebbe stata sufficiente a consentire l'iscrizione a ruolo.
Peraltro non vi è alcuna prova che l'opponente abbia proposto ricorso per Cassazione e che quindi l'accertamento tributario non sia ancora divenuto definitivo.
Dunque l'attività di riscossione dell' è legittima. CP_1
Peraltro, per quanto riguarda l'efficacia dell'accertamento tributario nel rapporto previdenziale tra e contribuente, si richiama l'orientamento della Corte di Appello di Bari, espresso nella CP_1 sentenza n. 440/2021.
Si ritiene opportuno riportare un passaggio della suddetta sentenza, utile ai fini di causa:
“Conviene ricordare che l'atto di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate ha efficacia anche CP_ a fini “extrafiscali” ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997 per il calcolo dei contributi “a percentuale” sul maggiore reddito («Per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che, ai sensi dell'artico-lo 10 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi»).
La Corte di Cassazione (v. ex multis Cass. n. 13463 del 2017 e n. 19640 del 2018) ha avuto modo di affermare che tale accertamento costituisce un atto amministrativo di ricognizione dell'avveramento del fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva, cioè la produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4, della l. n. 233 del 1990 («In presenza di un
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reddito di impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite viene presa in considerazione, ai fini dei versamenti dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari a due terzi del limite stesso»). L'accertamento difatti interviene dopo che il contribuente ha adempiuto alla propria obbligazione nella misura che egli ritiene dovuta e gli uffici competenti intervengono con un procedimento amministrativo di secondo grado per verificare la correttezza dell'importo pagato.
La stessa Corte ha altresì chiarito che, ai sensi dell'art. 36bis del d.P.R. n. 600 del 1973, è compito dell'Agenzia delle Entrate, in sede di liquidazione delle imposte, contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi, di provvedere al controllo formale e sostanziale dei dati in esse contenuti (v. Cass. n. 17769 del 2015).
Come accennato, inoltre, l'art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, emanato in attuazione della legge delega n. 662 del 1996, al fine di attuare l'unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso (art. 3, comma 134, della l. n. 662 del 1996) ha disposto che: «Per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che ... devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni pre-viste in materia di imposte sui redditi». Ciò significa che a partire dalla dichiarazione 1999 (per i redditi 1998) l'Agenzia delle Entrate svolge un'attività di controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuenti, richiedendo il CP_ pagamento dei contributi e premi omessi e/o evasi da trasmettere successivamente all' CP_ In caso di mancato pagamento l' procede, sulla base dei dati forniti dalla Agenzia delle entrate, all'iscrizione a ruolo dei contributi totalmente o parzialmente insoluti (ai sensi del d.lgs. n. 462 del
1997).
Si è dunque in presenza di un sistema di accertamento, liquidazione e riscossione comune ai due rapporti, previdenziale e tributario, in cui gli atti di accertamento disposti dall'Agenzia delle entrate costituiscono atti di esercizio anche del rapporto previdenziale, rispondendo al fine di semplificare CP_ ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all' nonché di assicurare l'unitarietà nella gestione operativa della riscossione coattiva di tutte le somme dovute all' (v. anche art. 7, comma 2 lett. t, del d.l. n. 70 del 2011 conv., con modificazioni, CP_1 in l. n. 106 del 2011).
In ordine alla valenza probatoria degli accertamenti tributari la giurisprudenza di legittimità ha inoltre affermato (v., fra le tante, Cass. n. 14237 del 2017) che, in tema di accertamento tributario relativo sia all'imposizione diretta che all'Iva, la legge – rispettivamente l'art. 39, primo comma,
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del d.P.R. n. 600 del 1973 (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) e l'art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 – dispone che l'inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono esse-re desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Pertanto, il giudice di merito (tributario od ordinario, nel caso della contribuzione previdenziale), investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'amministrazione, dando atto, in motivazione, dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione solo per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla va-lutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli articoli 2727 e ss. e 2697, secondo comma, c.c. (v., fra le altre, Cass. n.
9784 del 2010).
È utile anche ricordare che «in tema di prova per presunzioni, il giudice, posto che deve esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie
e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che sì articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegue che deve ritenersi censurabile, in sede di legittimità, la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento»
(così n. Cass. 9108 del 2012).
In definitiva, dalla portata presuntiva dell'accertamento tributario si desume la necessità che lo stesso venga in qualche modo resistito dal contribuente che intenda, invece, evitare il consolidamento dell'accertamento stesso e ciò può avvenire con qualsiasi mezzo. In mancanza di tale resistenza di segno negativo offerta dall'obbligato, l'atto di accertamento deve ritenersi idoneo a rendere definitivo l'avveramento del fatto nello stesso contenuto.
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CP_ Pertanto, una volta che l' abbia invocato tale accertamento, esso può essere sufficiente a suffragare la pretesa contributiva ove non resistita da prove di segno contrario (v. Cass. 21541 del
2019, in motivazione;
v. an che, da ultimo, Cass. n. 950 del 2021, in tema di contributi dovuti alla
Gestione artigiani sulla scorta del maggiore reddito accertato dall'Agenzia delle Entrate)”.
Tornando al caso in esame, dunque, non vi è alcuna ragione per la quale l' non abbia titolo a CP_1 richiedere i maggiori contributi dovuti per l'anno 2014.
Per quanto riguarda l'entità delle somme dovute, la contestazione dell'opponente è generica, sicchè le somme richieste dall'INPS – calcolate sul maggior reddito accertato e sulle sanzioni civile previste dalla legge – sono interamente dovute.
Per tutte le ragioni indicate l'opposizione deve essere integralmente rigettata.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono integralmente poste a carico dell'opponente, nella misura liquidata in dispositivo, che tiene conto dei parametri fissati nel D.M. n. 55/2014 e s.m.i..
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
12/1/2023 da nei confronti dell' , rigettata ogni diversa istanza, così provvede: Parte_1 CP_1
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali dell' , che liquida in € CP_1
1.865,00 per compensi, oltre RSG CAP e IVA come per legge.
Trani, data del deposito telematico
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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