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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/06/2025, n. 9633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9633 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona DE Giudice
UC BR, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 39152 DE ruolo generale per gli affari contenziosi DEl'anno 2020 vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Parte_1 C.F._1 DEla Libertà n. 20, presso lo studio DEl'avv. Fabrizio BR che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata all'atto di citazione
attore
E
AVV. (c.f. ) rappresentato e difeso ex Controparte_1 C.F._2 art. 86, c.p.c. da sé stesso, nonché congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Ferdinando
ON ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Pietro da Cortona n. 8, presso lo studio degli stessi, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
convenuto
(c.f. in persona DE legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Giuseppe Ferrari n. 35, presso lo studio DEl'avv. Marco Vincenti che la rappresenta e difende giusta procura per atto Notaio di Treviso racc. 30367 rep. 186905 DE 18.12.2014 allegata alla Persona_1 comparsa di costituzione e risposta
Terza chiamata
1
oggetto: responsabilità professionale avvocato.
conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza DE 28.05.2025 da intendersi qui riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 avanti l'intestato Tribunale, l'avv. per ivi sentire accertare la Controparte_1 responsabilità professionale DElo stesso in occasione DE mandato conferitogli con conseguente condanna di parte convenuta al risarcimento di tutti i danni quantificati in
€ 72.031,89, pari alla differenza tra l'importo di cui alla domanda formulata con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. di €89.958,89 e l'importo riconosciuto dal Tribunale di Roma in parziale accoglimento DEla citata domanda di € 17.927,5 con interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre alle spese di lite sostenute a seguito DEla sentenza di condanna n. 16154/2010.
A sostegno DEla domanda parte attrice esponeva che:
- in data 21.10.1997 conferiva formale incarico alla OG (doc. 1) di CP_3 espletare le pratiche necessarie per la propria iscrizione sociale alla Cooperativa AN
RE a.r.l. - aderente al ZI Regionale Cooperative di abitazione Coop.
AS ZI S.c.a.r.l. – con diritto alla prenotazione di un'unità immobiliare di futura realizzazione (Edificio 7 – int. 13 – piano terzo), sita nel complesso di edilizia residenziale denominato “La Muratella”, in Roma, individuato con DEibera DE
Consiglio Comunale di Roma n. 110 DE 4.7.1997;
- con la medesima proposta irrevocabile DE 21.10.1997, l'esponente si impegnava a rispettare il piano finanziario predisposto dalla Cooperativa AN RE e, quindi, si obbligava a corrispondere: “quota sociale £ 1.000.000; quota gestione annua £
500.000,00; prezzo DEl'alloggio “1666.130.000 di cui modalità di pagamento: 24 rate da £
1.029.688 a partire da settembre 1997; 25° rata da £ 24.712.512; mutuo ordinario £
116.705.000” (doc. 1);
- con assegni bancari tratti su Banca Credito Italiano, rispettivamente in data
20.10.1997 e 30.10.1997 (doc. 2), versava in favore DEla AN RE la rata relativa al mese di settembre e ottobre 1997, oltre i costi di gestione DEl'anno corrente
(1997). Inoltre, corrispondeva in favore DEla citata Cooperativa, mediante 24 effetti cambiari, le rate relative ai mesi di novembre 1997 – agosto 1999, pari ciascuna a £
1.029.688 (doc. 3), oltreché la somma pari a £ 24.712.512, in due effetti cambiari scadenti il 30.8.1999 DE valore di 12.356.256 ciascuno (doc. 4);
2 - nel mese di maggio 1999 accettava la proposta di iscriversi ad altra società cooperativa aderente al medesimo ZI Regionale Cooperative di abitazione
Coop. AS DE ZI S.c.a.r.l., fatti salvi i pagamenti già effettuati in favore DEla
AN RE (docc. 2, 3 e 4) che sarebbero stati decurtati dal prezzo DE nuovo alloggio;
- il 18.05.1999 sottoscriveva con la Coop. VE un contratto preliminare di assegnazione di un'unità immobiliare di futura realizzazione (doc. 5), sita nello stesso complesso di edilizia residenziale sopra specificato (“La Muratella”). In forza di tale contratto, la Cooperativa prometteva di assegnargli in proprietà l'alloggio n.
17 (Ed. n.
2 - piano quarto), avente una superficie calpestabile di mq. 75,03, con due balconi di mq. 21,2, una cantina (n. 13) di mq. 4,45 e una soffitta (n. 7) di mq. 18,75, facente parte DE comparto H, edificio B, Scala A DE citato complesso residenziale;
- il costo di prenotazione DE suddetto alloggio, ai sensi DEl'art. 3 DE contratto in oggetto, era pattuito in £169.657.411 (a fronte di £166.130.000 di cui alla prenotazione DE primo alloggio), di cui £120.456.762 a titolo di mutuo edilizio - che esso attore si obbligava ad accollarsi - e £49.200.649 a titolo di autofinanziamento DE Socio, già integralmente corrisposti in favore DEla AN RE, a mezzo di assegni e cambiali (docc. da 2 a 4);
- adempiva regolarmente alle obbligazioni assunte in forza DE predetto contratto di prenotazione DE 18.5.1999, mediante corresponsione in favore DEla VE DEle rate mensili (residue) a titolo di acquisto DEl'immobile e DEle quote annuali dovute a titolo di costi di gestione, come previste all'art. 4 DE contratto in parola (doc. 6 – effetti cambiari intestati alla VE 30.9.1999 - 30.12.2000 e relative ricevute rilasciate per quietanza);
- non si sottraeva al pagamento DE dovuto neppure quando alla Soc. Coop. VE si sostituiva il ZI Cooperativa AS DE ZI S.r.l. Ed invero, dall'anno 2001, esso attore corrispondeva a quest'ultimo la restante somma dovuta a titolo di acquisto DEl'immobile sopra citato, continuando ad adempiere alle altre obbligazioni scaturenti dal contratto di prenotazione DE 1999, ad esempio a titolo di spese annuali di gestione ex art. 4 (doc.
7 - effetti cambiari intestati al ZI
AS DE ZI e relative ricevute rilasciate per quietanza);
- pertanto, come risultante dalla produzione documentale versata in atti (docc. 2, 3, 4,
6 e 7), in adempimento agli accordi contrattuali intercorsi prima con la AN RE
(anno 1997) e, successivamente, con la VE (anno 1999) e con il ZI AS DE ZI (anno 2001), corrispondeva integralmente il prezzo pattuito di vendita DEl'immobile in parola, per la somma complessiva, al netto DEle quote sociali e DEle spese di gestioni annuali, pari a £174.184.412;
3 - nonostante tale evidenza, con DEibera DE 13.02.2003 (doc. 8), il Consiglio di amministrazione DEla lo escludeva dalla compagine Parte_2 sociale per morosità, sussistente, a dire DE suddetto CdA, in relazione a costi unilateralmente e arbitrariamente addebitategli dalle Società Cooperative, non ricompresi in alcuna DEle voci di cui al citato preliminare DE 1999;
- a fronte di tale esclusione e, soprattutto, DEl'ingente somma già integralmente corrisposta in favore DE ZI AS DE ZI e DEle cooperative consorziate
AN RE e VE, conferiva mandato all'Avv. Parte_1 CP_1
di rappresentarlo e difenderlo in ogni sede, stragiudiziale e/o giudiziale,
[...] per la migliore difesa dei propri diritti;
- in ottemperanza al mandato ricevuto, l'avv. , con missiva datata 18.07.2004 CP_1
(doc. 9), facente seguito alla precedente DE 20.03.2003 (a firma di altro difensore), diffidava e contestualmente costituiva in mora la Soc. Coop. VE ed il
ZI AS DE ZI a procedere, in ossequio all'art. 15 DE contratto di prenotazione DE 18.05.1999, alla nomina di un Arbitro di parte. In assenza di alcun riscontro, con successiva diffida DE 02.11.2004 (doc.10), l'avv. reiterava la CP_1 richiesta di nomina di un arbitro di parte con assegnazione di un termine di 15 giorni per la relativa comunicazione, avvertendo che, in difetto di positivo riscontro nel termine indicato, si sarebbe proceduto ai sensi DE medesimo art. 15 DE preliminare DE 1999 e, quindi, mediante apposita istanza al Coordinatore DEl'Ufficio AS-settore 35 DEl'Assessorato Urbanistica e AS DEla Regione ZI;
- dalla documentazione ritirata da esso attore presso lo studio DEl'avv. , CP_1 non risultava che tale istanza fosse stata predisposta dal legale;
- stante la mancata costituzione DEla procedura arbitrale, l'avv. procedeva CP_1 alla vocatio in ius DEla Coop. VE e DE ZI AS ZI, giusto atto di citazione per l'esecuzione in forma specifica DE contratto preliminare ex art. 2932
c.c. (doc. 11), mentre non veniva formulata con l'atto introduttivo DE giudizio specifica domanda di restituzione DEle somme già versate, domanda spiegata tardivamente solo nella comparsa conclusionale;
- in data 02.03.2006 la causa veniva iscritta presso il Tribunale Ordinario di Roma, al n.r.g. 15178/2006 e in corso di causa l'avv. depositava un atto di sequestro CP_1 giudiziario DEl'immobile ex art. 670 c.p.c. (doc.12), dapprima accolto con provvedimento giudiziale DE 18.07.2006 e, successivamente, revocato in accoglimento DE reclamo al collegio preposto dalla VE e dal ZI AS DE ZI (procedimento di cui al n.r.g. 55814/2006 doc.13- estratto storico procedura rilasciato dal Tribunale di Roma in data 08.05.2017);
- il procedimento di merito era definito con sentenza n. 16154/2010 (doc. 14), emessa dal Tribunale di Roma, Giudice dott.ssa Lombardi, con la quale veniva dichiarata
4 l'inammissibilità DEla domanda ex art. 2932 c.c. La motivazione DEla sentenza ravvisava la mancata coltivazione DEla domanda arbitrale e, comunque, la mancata richiesta in sede giudiziale di modifica o revoca DE provvedimento di esclusione, aveva di fatto cristallizzato l'esclusione di esso attore come socio;
- con la medesima pronunzia (doc. 14) il Giudice dichiarava, altresì, tardiva la domanda relativa alla restituzione di quanto indebitamente percepito dagli allora convenuti ( e ZI AS DE ZI) in adempimento DE Controparte_4 preliminare DE 18.5.2019, poiché era stata formulata dall'Avv. solo con la CP_1 comparsa conclusionale;
- stante la pronunzia di cui sopra, l'avv. gli consigliava di intentare un CP_1 nuovo giudizio per la restituzione DEle somme corrisposte a titolo di prezzo DE prenotato alloggio, considerata la legittimità DEla decisione de qua in punto di dichiarata tardività DEla relativa domanda di restituzione (tardività processuale da imputare alla condotta professionale DE convenuto). Sconsigliava di conseguenza di proporre appello e quindi la sentenza passava in giudicato per spirare dei termini di impugnazione ex lege;
- esso attore, che dirigeva una piccola impresa di ristrutturazione edilizia, essendo totalmente a digiuno di competenze giuridiche si decideva a conferire un altro incarico all'Avv. , su consiglio di questi per convenire in altro giudizio le CP_1 cooperative al fine di ottenere la condanna DEle medesime alla restituzione, ai sensi e per gli effetti DEl'art. 10 DE contratto DE 18.5.1999, di quanto versato in adempimento DE preliminare di assegnazione, cioè di £ 174.184.412 (pari ad €
89.958,89), al netto DEle quote sociali e DEle spese annuali di gestione;
- l'avv. , però, iscriveva a ruolo presso il Tribunale di Roma, al n.r.g. CP_1
26465/2011, un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (doc. 15), con il quale operava la citazione DEla sola Coop. VE, circostanza tutt'ora incomprensibile. Infatti, la vocatio in ius DEla sola VE avveniva in spregio a qualsiasi logica processuale considerato che dalla documentazione depositata agli atti di questo secondo procedimento dallo stesso Avv. (effetti cambiari, assegni, Controparte_1 quietanze di pagamento), risultava chiaramente che le somme oggetto DEla predetta domanda giudiziale fossero state corrisposte dall'assegnatario in favore non solo DEla Coop. VE, ma anche DEla AN RE e DE ZI AS DE ZI (cfr. doc. 2, 3, 4, 6 e 7);
- con sentenza n. 17955/2014 (doc. 15), il Tribunale di Roma accoglieva solo parzialmente la domanda di parte ricorrente, condannando la VE al pagamento in favore DEl'esponente DEla somma pari ad € 17.927,50 a fronte DE maggior importo per cui era causa (€ 89.958,89);
5 - il mancato integrale accoglimento DEla domanda avanzata dall'esponente, come anticipato, risultava essere la specifica conseguenza DEla scelta DE legale di citare in giudizio la sola nonostante gli effetti cambiari, gli assegni e le Parte_2 quietanze di pagamento riportassero altri e diversi beneficiari (v. sent. 17955/2014
p.3);
- anche in questo caso l'avv. neppure consigliava di proporre appello CP_1 avverso la sentenza in rassegna che, quindi, passava in giudicato;
- inoltre, dalla documentazione ritirata presso lo studio DEl'avv. non CP_1 risultava neppure che quest'ultimo avesse svolto attività idonea ad interrompere i termini prescrizionali nei confronti DEla AN RE e DE ZI. Tale omissione determinava l'intervenuta prescrizione DE credito vantato nei confronti DEla AN RE e di AS DE ZI già dal 2013 (in pendenza di giudizio), considerato che l'azione di restituzione soggiace al termine prescrizionale decennale di cui all'art. 2946 c.c., decorrente dalla DEibera di esclusione DE 13.02.2003;
- alla luce di quanto sopra esposto, in data 24.7.2019, l'esponente inviava via PEC all'Avv. , a mezzo procuratore, una missiva (doc. 16 – missiva e PEC di CP_1 accettazione e consegna), con la quale formulava al convenuto profili di responsabilità contrattuale per i danni subiti in conseguenza DEla violazione degli obblighi scaturenti dal mandato professionale a suo tempo conferitogli, danni rappresentati, innanzitutto, dal parziale accoglimento DEla domanda di restituzione e dall'omessa attività interruttiva DEla prescrizione nei confronti DEle altre cooperative non chiamate in causa, ma beneficiarie dei pagamenti effettuati dal . Con la stessa lettera, l'Avv. era invitato, ai sensi e per gli Pt_1 CP_1 effetti DEl'art. 38, comma 1, DE Codice Deontologico, a prendere contatti al fine di addivenire ad una soluzione bonaria DEla controversia e, in ogni caso, a voler comunicare, gli estremi DEla polizza assicurativa professionale;
- l'avv. , in riscontro alla missiva, con lettera datata 23.09.2019 contestava CP_1 ogni addebito e con successiva PEC DE 24.09.2019 comunicava gli estremi DEla polizza contratta con le per la responsabilità civile;
Controparte_5
- con PEC DE 22.10.2019 indirizzava alla Compagnia assicurativa, veniva formulata richiesta di risarcimento dei danni patiti in conseguenza DEl'inadempimento professionale DEl'assicurato avv. , senza ottenere alcun riscontro. CP_1
L'istante, ritenendo di avere subito un pregiudizio in conseguenza DEl'attività espletata dall'avv. in esecuzione DE mandato conferitogli, promuoveva il presente CP_1 giudizio per ottenere l'accertamento DEla responsabilità professionale DEl'avv. CP_1
e la sua condanna al risarcimento dei danni.
[...]
In particolare, il censurava l'operato DE professionista Avv. per: Pt_1 CP_1
6 - non avere intentato tutti i rimedi per la costituzione DE collegio arbitrale, in ossequio alla disposizione contrattuale di cui all'art. 15 DE contratto di prenotazione DEl'alloggio, nonché il giudizio previsto dall'art. 2533 c.c. facendolo così decadere dal diritto all'impugnazione DEla DEibera di esclusione socio DEla
Società Cooperativa VE soc. coop. a responsabilità limitata emessa in data
13.02.2003 con conseguente inammissibilità, poi dichiarata, DEla domanda di esecuzione in forma specifica di cui all'art. 2932 c.c. DE contratto preliminare di
“prenotazione di alloggio” stipulato in data 18.05.1999 (cfr. doc. 5) e con l'integrazione DE 19.02.2001. Infatti, il contratto in esame prevedeva, quale condizione per l'assegnazione, il mantenimento DEla qualità di socio prenotatario sino al momento DEla stipula DE definitivo di assegnazione, qualità di socio che invece era venuta meno con la DEibera di esclusione per la quale non era stata coltivata la domanda di arbitrato, né chiesto la revoca o la modifica DE provvedimento emesso all'esito DE reclamo avverso il provvedimento di sequestro e senza neppure informarlo DEl'esito presumibilmente sfavorevole DElo stesso giudizio.
Inoltre, solo con la comparsa conclusionale e, per questo, dichiarata tardiva e inammissibile dal Giudice con la sentenza sopra richiamata (cfr. doc. 14), veniva formulata una apposita domanda di restituzione DEle somme percepite dalla
Società Cooperativa VE soc. coop. a responsabilità limitata e dal ZI
Cooperative AS ZI coatta amministrativa. Non vi è Controparte_6 dubbio che qualora l'Avv. avesse correttamente valutato i fatti di cui CP_1 sopra di cui era a conoscenza (in particolare, la circostanza che il non Pt_1 ricopriva più la qualifica di socio), lo stesso avrebbe dovuto formulare sin da subito la domanda diretta alla restituzione degli importi.
L'attore ritiene che la negligente condotta DE convenuto si pone in nesso causale con il conseguente danno economico patito dal , il quale, integralmente Pt_1 soccombente nel giudizio in questione, non solo non aveva ottenuto la consegna DEl'immobile e poi non recuperava rapidamente le somme a lui dovute, ma era anche condannato alla refusione DEle spese di lite di questo primo giudizio nei confronti degli allora convenuti (cfr. doc. 14), avendo già retribuito anche l'Avv.
; CP_1
- avere intentato un nuovo giudizio (n. R.G. 26465/2011) per la restituzione degli importi nel frattempo versati per l'acquisto DEl'alloggio che, oltre a comportare una duplicazione DEle spese a favore DE proprio legale, l'azione veniva intrapresa nei confronti DEla Coop. VE, ma non anche DEla AN RE e DE
7 ZI AS DE ZI, a cui anche erano state corrisposte le somme oggetto di domanda, con ciò determinato un accoglimento parziale DEla stessa.
Secondo l'attore la negligente condotta DE convenuto si pone in nesso causa con il conseguente danno economico patito dal che non poteva conseguire Pt_1
l'importo DE credito vantato ex art. 10 DE contratto preliminare di assegnazione, nonostante la documentazione in possesso che attestava il pagamento in favore degli altri enti;
- non avere compiuto atti interruttivi dei termini prescrizionali nei confronti DEle medesime, così determinando, già dal 2013, l'intervenuta prescrizione (decennale) DE credito vantato nei confronti DEla AN RE e DE ZI, ai sensi e per gli effetti DEl'art. 2946 c.c., così realizzando l'irreversibilità DEla perdita patrimoniale DE . Pt_1
Pertanto, l'attore chiedeva il risarcimento DE danno patrimoniale da liquidarsi: - in
€72.031,89, pari alla differenza tra l'importo di cui alla domanda attorea formulata con il ricorso ex art. 702 c.p.c. (€ 89.958,89) e l'importo riconosciuto dal Tribunale di Roma in parziale accoglimento DEla citata domanda (€ 17.927,5), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- in una somma pari alle spese di lite sostenute da a Parte_1 seguito DEla sentenza di condanna n. 16154/2010 unitamente a interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia;
- in un importo pari a tutte le somme versate all'Avv. , a titolo di onorari CP_1 professionali, di cui chiedeva la restituzione.
2. Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio l'avv. contestando Controparte_1 quanto dedotto da parte attrice in quanto infondato in fatto ed in diritto, chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in causa DEla propria Compagnia assicurativa
[...] per essere dalla stessa garantita e manlevato. Infine, chiedeva disporsi la CP_2 condanna di parte attrice ai sensi DEl'art. 96 c.p.c.
In particolare, l'Avv. contestava le avverse deduzioni affermando che: CP_1
- a seguito DEla lettera DE 20.02.2003 con cui la stigmatizzava il Controparte_4 comportamento a suo dire inadempiente DE socio – odierno attore – al quale comunicava l'esclusione DEla compagine sociale con la correlata perdita DEl'effetto prenotativo per non avere pagato €18.000,00 a titolo di prestito infruttifero, il si rivolgeva a due Pt_1 diversi avvocati prima all'Avv. Marco Gonella e poi all'Avv. Marco Cappelleri prima, (cfr. docc. nn. 1 e 2 in atti), entrambi concordi nell'eccepire l'illegittimità DEl'esclusione, reputato tamquat non esset per assenza di sottoscrizioni. Solo a distanza di oltre un anno da tali avvenimenti senza alcun ulteriore impulso da parte DEl'odierno attore, nel corso
8 DE 2004 e si rivolgevano all'Avv. , peraltro dopo Pt_1 Persona_2 Controparte_1 aver raccolto l'apposito consenso DE difensore precedentemente incaricato (cfr. doc. n. 3 in atti), evidentemente, quindi, allorquando il termine di 60 giorni previsto dall'art. 2533, c.c. per l'impugnativa di DEibere di tal fatta era già abbondantemente scaduto.
Aggiungeva che, siccome la DEibera di esclusione DE socio doveva considerarsi inesistente per l'assenza di sottoscrizione, il poteva considerarsi ancora socio DEla Pt_1
Tuttavia, l'attore invece di orientarsi per la prosecuzione DEla Controparte_4 procedura prevista in contratto come in realtà consigliato dal difensore, si determinava a adire la giustizia ordinaria con l'azione di cui all'art. 2932 c.c., nel cui ambito veniva altresì esperito il ricorso ex art. 670, c.p.c. per il sequestro giudiziario DEl'immobile, sottoscrivendo la procura posta a margine DEla citazione notificata il 07 febbraio 2006 (cfr. doc. n. 4).
Quanto poi alla scelta DE di non proporre appello avverso la sentenza emessa dal Pt_1
Tribunale di Roma, il convenuto evidenziava che l'attore ritirò la documentazione e gli atti DE proprio fascicolo non solo in corso di causa (e segnatamente in data 12.12.2006) ma altresì in data 07.10.2010, a seguito DEl'emissione DEla sentenza DE 20.09.2010 da parte DE Tribunale di Roma (cfr. docc. nn. 5 e 14 in atti). In quel momento, infatti, il cliente faceva salvo solo il residuo compito di rappresentare alla la Controparte_4 possibilità di una chiusura bonaria DE contenzioso a seguito DE mutato interesse DE
, quello di vedersi restituito il prezzo pagato in luogo DE trasferimento Pt_1 DEl'immobile. Ed è sulla scorta di tali basi che faceva seguito la predisposizione e l'invio DEla lettera DE 24.01.2011 (cfr. doc. n. 15, in atti), in cui il difensore, benché esonerato da tale incarico, a salvaguardia dei diritti DE cliente, comunque formulava ogni più ampia riserva di appello avverso la pronuncia. La già richiamata lettera veniva inviata sia alla sia al ZI AS ZI in quanto entrambi i soggetti erano Controparte_4 parti DE giudizio e come tali avrebbero potuto svelare un proprio interesse ad evitare ulteriori contenziosi (tra cui per l'appunto il procedimento di appello) nell'ambito di eventuali soluzioni conciliative che tuttavia il in corso di causa aveva recisamente Pt_1 rifiutato, mentre il figlio , analogamente rappresentato e difeso dallo stesso Avv. Per_2
, nel maggio 2007 sottoscriveva l'accordo redatto alla presenza DE mediatore CP_1
Avv. F.A. ANtini, accettando una diversa assegnazione ma altresì una decurtazione DE prezzo versato (cfr. doc. n. 13, in atti);
- la domanda di risarcimento dei danni e di restituzione degli importi versati, avanzata in sede di comparsa conclusionale, traeva origine dalle specifiche e sopravvenute circostanze emerse nell'ambito DE procedimento cautelare. Invero, non era più chiara la titolarità DEl'immobile, oggetto di esecuzione in forma specifica e di cui era stato chiesto il
9 sequestro, avendo la Cooperativa Edilizia VE dichiarato che l'immobile faceva capo alla Cooperativa AS DE ZI come da lettera DE 19.02.2001 e che il ZI AS
ZI aveva negato di avere la disponibilità DEl'immobile allo stato in possesso DEla Scab
Società di Costruzioni AB srl;
- il riconoscimento nell'ambito DE successivo giudizio avviato ex art. 702 bis, c.p.c. DEl'esclusiva somma di euro 17.927,52 non derivava dalla mancata evocazione in giudizio di altre cooperative, ma dalla contabilità depositata in atti dalla convenuta in cui i versamenti DE erano stati inaspettatamente annotati solo in minima parte. Inoltre, Pt_1
l'appello DEla sentenza veniva escluso dal cliente, il quale peraltro aveva conferito mandato all'Avv. a rappresentarlo e difenderlo esclusivamente “in ogni sua CP_1 fase” DE giudizio e non in ogni eventuale grado, come evincibile dalla procura posta in calce all'atto (cfr. doc. 15, in atti di controparte); una volta emessa la pronuncia n.
17955/2014, ciò non esimeva l'odierno deducente dal ricevere il Gonella unitamente all'Avv. Cintio proprio “dietro richiesta DE Sig. fare il punto DEla Persona_3 situazione” e su invito DE difensore aggiunto (cfr. doc. n. 18, in atti);
- nessun ulteriore risultato utile avrebbe potuto conseguire l'attore in aggiunta alla condanna al pagamento a carico DEla poiché sulla base DEle Controparte_4 evidenze raccolte nel procedimento penale, avviato nel 2010 e conclusosi in appello nel
2018 erano emerse plurime responsabilità a carico dei vertici DE ZI AS ZI, cui aderivano numerosissime cooperative, tra cui la AN RE, la VE e la AS DE
ZI), per reati di truffa aggravata e bancarotta fraudolenta ovvero per aver distratto i fondi provenienti sia dai finanziamenti pubblici sia dai soci iscritti alle varie cooperative. È emerso, inoltre, che le casse DEle cooperative aderenti al programma edilizio era state DE tutto svuotate già nel 2004 DEle somme incassate e che gli alloggi erano rimasti nelle fasi iniziali di costruzione.
3. All'udienza DE 15.06.2021 il Giudice autorizzava la chiamata in causa DE terzo.
4. Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la impugnando e Controparte_2 contestando tutto quanto ex adverso dedotto.
Nel merito DEle contestazioni attoree, faceva proprie le difese spiegate dall'assicurato avv.
. Con riguardo al rapporto assicurativo evidenziava l'inoperatività DEle polizze CP_1 richiamate dall'assicurato poiché decorrenti entrambe dal 28.01.2021 e sottoscritte in data successiva alla prima richiesta di risarcimento danni inoltrata da parte attrice in data
24.07.2019. Tuttavia, evidenziava l'operatività DEla polizza n. 371064984 vigente a tale data decorrente dal 31.10.2017 operante in regime di claims made e nei limiti DEle
10 condizioni previste dal contratto assicurativo, DE massimale indicato, previa applicazione DElo scoperto DE 5% per ogni sinistro, con il minimo assoluto di € 500,00.
5. Assegnati i termini per il deposito DEle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il processo veniva istruito documentalmente.
6. Dopo alcuni rinvii e mutato il Giudice, all'udienza DE 28.05.2025 di discussione orale ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. In punto di diritto si premette che la responsabilità DEl'avvocato non può affermarsi per il solo fatto DE suo non corretto adempimento DEl'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo DE pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta DE primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento DEle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti (Cass. civ. 33442/2022).
In particolare, nel caso di attività DEl'avvocato, l'affermazione di responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole DEl'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita. Sul punto, va, quindi, ribadito che "in tema di responsabilità professionale DEl'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola DEla preponderanza DEl'evidenza o DE "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento DE nesso di causalità fra l'omissione e
l'evento di danno, ma anche all'accertamento DE nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo DEla fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa DEl'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa" (Cass. sez. 3,
24/10/2017, n. 25112; Cass., sez. 3, 20/11/2020, n. 26516; Cass., sez. 2, 12/03/2021, n. 7064).
Ciò comporta che il cliente non può limitarsi a dimostrare la condotta asseritamente colpevole, dovendo dare la prova che, in assenza di quella condotta, si sarebbe probabilmente verificato un esito diverso e favorevole DEla lite (Cass., sez. 3, 10/11/2016,
n. 22882; Cass., sez. 3, 16/05/2017, n. 12038).
Infatti, la responsabilità DE prestatore d'opera intellettuale nei confronti DE proprio cliente presuppone, quindi, la prova DE danno e DE nesso causale tra il fatto omesso, conseguente alla negligente condotta DE professionista, ed il pregiudizio DE cliente.
Chiarito, infatti, che la prestazione prestata dal professionista consiste in un'obbligazione di mezzi e non di risultato, non potendo il professionista garantire l'esito, comunque,
11 favorevole auspicato dal cliente, il danno può dirsi ravvisabile solo laddove – sulla base di criteri necessariamente probabilistici – si accerti che senza quella omissione il risultato sperato sarebbe stato conseguito nel relativo giudizio (ex pluribus Cass. civ. n. 6967/2006;
Cass. civ. n. 25112/2017; Cass. civ. n. 13873/2020).
8. Passando all'esame di quanto allegato e provato dall'attore sulla circostanza che ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento DEle proprie ragioni, la domanda attorea non merita accoglimento.
8.1 Quanto al primo profilo di censura relativo, l'avv. , ad avviso DEl'attore, CP_1 avrebbe dovuto promuovere il giudizio arbitrale, in ossequio alla disposizione contrattuale di cui all'art. 15 DE contratto di prenotazione DEl'alloggio, nonché il giudizio previsto dall'art. 2533 c.c. al fine di evitare la decadenza dal diritto all'impugnazione DEla DEibera di esclusione DElo stesso quale socio DEla Società Cooperativa VE soc. coop. a responsabilità limitata.
Dagli atti di causa è emerso che, a seguito DEla lettera DE 20.02.2003 ricevuta dal Pt_1 in data 24.02.2003, con cui la stigmatizzava il comportamento a suo Controparte_4 dire inadempiente DE socio – odierno attore – al quale comunicava l'esclusione DEla compagine sociale con la correlata perdita DEl'effetto prenotativo per non avere pagato
€18.000,00 a titolo di prestito infruttifero, il si rivolgeva a due diversi avvocati, Pt_1 prima all'Avv. Marco Gonella e poi all'Avv. Marco Cappelleri (cfr. docc. nn. 1 e 2 DE fascicolo Avv. ). CP_1
Solo nel 2004, quando era ampiamente decorso il termine per l'impugnativa DEla DEibera di esclusione previsto dall'art. 2533, comma terzo, c.c. (sessanta giorni dalla comunicazione DEla DEibera avvenuta in data 24.02.2003), l'attore si rivolgeva al convenuto, peraltro dopo aver raccolto l'apposito consenso DE difensore precedentemente incaricato (cfr. lettera DE 16.12.2003 con cui l'avv. Cappelli non aveva espresso riserve circa l'affidamento DEl'incarico ad altro professionista).
In particolare, con lettera DE 18.07.2004 l'avv. , pur associandosi alle eccezioni CP_1 già sollevate dei legali precedenti sull'inesistenza DEla DEibera di esclusione DE socio per mancata sottoscrizione, diffidava la alla nomina di arbitro, Controparte_4 contestualmente comunicando che i avevano individuato il proprio nella persona Pt_1 DEl'Avv. Angelo Schillaci DE Foro di Messina (cfr. doc. n. 9 DE fascicolo di parte attrice).
A seguito DE mancato riscontro, sempre l'Avv. diffidava nuovamente la CP_1 di nominare un arbitro (cfr. atto giudiziale di diffida e messa in Controparte_4 mora DE 02.11.2004) (cfr. doc. n. 10 fascicolo di parte attrice).
12 Ciò posto, ritiene il Tribunale che, al momento DE conferimento DEl'incarico all'Avv.
, non vi erano più i termini per impugnare la DEibera di esclusione DE CP_1 Pt_1 quale socio DEla cooperativa, essendo ampiamente decorso il termine previsto dall'art. 2533, comma terzo, c.c.
A ciò si aggiunge che non vi era anche l'interesse DE ad impugnarla per le ragioni Pt_1 di seguito evidenziate che qui si richiamano.
8.2 In secondo luogo, l'attore censura l'operato DE convenuto per avere intrapreso l'azione di esecuzione in forma specifica, pur dovendo sapere che la mancanza DEla qualità di socio sarebbe stata ostativa all'assegnazione DEl'immobile.
Per il convenuto, invece, il poteva considerarsi ancora socio DEla Pt_1 CP_4 in quanto la DEibera di esclusione DE contenuta nel verbale DE CDA
[...] Pt_1 DE 13 febbraio 2003 doveva considerare inesistente per l'assenza di sottoscrizione.
Invero, dalla lettura DEla citata DEibera consiliare si può osservare l'assenza di sottoscrizione da parte DE segretario e DE suo presidente (cfr. doc. 8 di parte attrice).
È evidente che il verbale, al pari di qualsiasi atto scritto cui l'ordinamento giuridico riconosca una qualche funzione, deve recare la firma di chi in tal modo se ne attribuisce la paternità; e che l'atto corrisponderà al moDElo legale solo a condizione che la sottoscrizione provenga dalla persona a ciò legittimata.
Lasciando da parte i riferimenti ai verbali degli atti DE processo civile, la cui distanza tipologica dalla fattispecie in esame appare troppo grande perché si possa utilmente invocarne la disciplina, e rimanendo invece nel settore dei verbali destinati a rappresentare l'attività di organi collegiali di enti, è principio generale che essi siano formati e sottoscritti dal segretario, questa essendo appunto la principale funzione di tale soggetto. È tuttavia possibile che la legge, o altra fonte normativa cui la legge rinvia o che comunque l'ordinamento riconosce a tal fine idonea, richieda anche la sottoscrizione di ulteriori soggetti, ed in particolare DE presidente.
Il verbale DEla DEiberazione consiliare in esame, tuttavia, non reca alcuna sottoscrizione
(né DE presidente né DE segretario).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ritiene che “E' vero che in tal senso - nel senso cioè DEl'equiparazione DE valore essenziale DEle firme DE presidente e DE segretario ai fini DEl'esistenza giuridica DE verbale - parrebbe ora deporre il disposto DEl'art. 2379 c.c., comma
3 (come novellato dal D.Lgs. n. 6 DE 2003); si tratta però di disposizione non soltanto successiva ai fatti di causa e relativa a DEiberazioni assembleari (non già consiliari) di società azionarie di diritto
13 privato, ma che difficilmente può considerarsi espressione di un principio di ordine generale da cui sia dato ricavare l'attribuzione DEla paternità DE verbale inscindibilmente al segretario ed a chi ha presieduto l'organo DEiberante, posta altresì l'ulteriore (per alcuni aspetti singolare) previsione DEla medesima norma secondo cui, anzichè dal presidente DEl'assemblea, la firma in calce al verbale potrebbe essere apposta anche dal presidente DEl'organo di amministrazione DEla società (il quale potrebbe però, eventualmente, anche non aver presenziato all'adunanza dei soci). In realtà, poichè la verbalizzazione è funzione caratterizzante DEla figura DE segretario, e non già DE presidente, cui naturalmente competono altre incombenze in ordine all'attività DEl'organo collegiale ed allo svolgimento DEla relative sedute, appare assai più logico ipotizzare che - ove non si rintraccino in specifiche disposizioni di legge o di statuto indicazioni di segno differente - la necessità che il verbale di un organo collegiale sia sottoscritto anche dal presidente non implica (pur se nell'ambito di un ente pubblico) che costui ne assuma la paternità al pari DE segretario. Come una parte DEla dottrina non ha mancato di osservare, la sottoscrizione DE presidente - o eventualmente di altri soggetti partecipanti alla riunione - ha invece di regola, in tali casi, una funzione di mero controllo DEla feDEtà e DEla completezza DEla verbalizzazione operata dal segretario (e da lui soltanto), ovvero, come da altri s'è detto, ha "il valore di una dichiarazione di scienza testimoniale", ma senza che ciò determini l'assunzione di paternità DE verbale da parte DE presidente medesimo. Ne derivano due conseguenze, l'una all'altra connessa. In primo luogo, che la mancanza DEla firma presidenziale non può comportare l'inesistenza giuridica DE verbale, che è atto formato dal segretario e prende vita con la sola sottoscrizione di quest'ultimo. In secondo luogo, che tale mancanza, pur di per sé implicando certamente una difformità DEla fattispecie concreta rispetto a quella in astratto disegnata dalla legge, può incidere sulla validità DE verbale e DEla DEiberazione collegiale verbalizzata, anziché restare a livello di mera irregolarità formale, solo a condizione che
l'omessa sottoscrizione DE presidente sia espressione DE suo dissenso in ordine (non, ovviamente, al contenuto DE DEiberato, bensì) all'effettiva corrispondenza tra quanto verbalizzato e quanto in realtà accaduto nella seduta collegiale. Se così non fosse, si verrebbe inammissibilmente a riconoscere al presidente un potere, tanto discrezionale quanto arbitrario, di dare o meno vita giuridica ed esteriore rilevanza a ciò che l'organo collegiale ha DEiberato” (Cass. civ. 6444/2009).
In applicazione dei citati principi giurisprudenziali, la DEibera consiliare in esame deve considerarsi inesistente per la mancanza di firma DE presidente e DE segretario.
Pertanto, non è censurabile la scelta DE professionista di domandare l'esecuzione in forma specifica DE contratto preliminare di prenotazione stipulato con la Controparte_4 il 18 maggio 1999, facendo valere l'inesistenza DEla DEibera di esclusione DE socio che tuttavia non è stata apprezzata dal giudice investito DEla causa.
14 8.3 È destituita di fondamento la censura circa l'omessa richiesta di modifica/revoca DE provvedimento cautelare che ha accolto il reclamo avverso il provvedimento di sequestro originariamente concesso sull'immobile.
In realtà, il socio non aveva alcun interesse ad impugnare la DEibera di esclusione, non generando la stessa alcun pregiudizio al suo diritto tale da legittimarne la pretesa ad un diverso contenuto DEla decisione (cfr, Cass. civ. 1367/2023), in quanto doveva considerarsi inesistente.
8.4 Del pari, nessun rilievo assume la circostanza che la sentenza di rigetto DEla domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. non sia stata appellata, essendo ormai incontrovertibile la non utilità di una pronuncia ex art. 2932, c.c. nei confronti di soggetti non titolari né detentori DEl'immobile originariamente in prenotazione.
Infatti, all'udienza DE 14 giugno 2006 DE giudizio in esame comparivano personalmente l'attore e all'epoca legale rappresentante DEla da Testimone_1 Controparte_4 poco subentrato. Ebbene, in tale sede dopo aver ascoltato le Testimone_1 dichiarazioni DEl'attore affermava che “E' il ZI che ha indicato il terreno su cui erigere le costruzioni. Ma il terreno non esiste. So che è stato trasferito dalla VE al ZI AS DE ZI. Non so il motivo”. E quanto agli importi corrisposti dal socio dichiarava: Pt_1
“Le somme versate sono rimaste a di fronte ad una truffa che ha causato danni per CP_7 oltre 100 milioni di euro.. per questa vicenda e per il presidente consorzio casa ZI c'è un procedimento per ancora in fase di istruttoria. Il presidente è il signor . Preciso anche che le Pt_3 case in contestazione sono attualmente oggetto di vendita forzata. La nostra posizione nei confronti dei soci estromessi è quella di sostenere DEle posizioni anche economiche o alloggio alternativo ”
(Doc. n. 8, verbale di udienza DE 14 giugno 2006 nel proc. NRG 15178/2006).
Ebbene, nessuna utilità poteva avere l'appello avverso il rigetto DEla domanda di esecuzione in forma specifica non potendosi più trasferire l'immobile oggetto di causa.
8.5 Non è altresì criticabile la scelta DE difensore di richiedere tardivamente (i.e. in comparsa conclusionale) la restituzione DEle somme versate (oltreché di risarcimento DE danno) in adempimento DEle clausole previste nel contratto preliminare DE 18 maggio
1999 in caso di esclusione DE socio, tenuto conto di quanto emerso nel corso DE processo.
A ciò si aggiunge che nessun danno ha determinato questa scelta dal momento che la relativa domanda è stata dichiarata inammissibile con conseguente possibilità di riproporla come poi avvenuto.
8.6 Con riguardo all'ulteriore censura di avere intentato un nuovo giudizio (n. R.G.
26465/2011) per la restituzione degli importi nel frattempo versati per l'acquisto
15 DEl'alloggio che, oltre a comportare una duplicazione DEle spese a favore DE proprio legale, l'azione veniva intrapresa nei confronti DEla sola ma non Controparte_4 anche DEla AN RE e DE ZI AS DE ZI, a cui anche erano state corrisposte le somme oggetto di domanda, con ciò determinato un accoglimento parziale DEla stessa.
Giova premettere che il provvedimento DE Tribunale di Roma (sentenza n. 17955/2014), emesso all'esito DE giudizio iscritto al n. 26465/2011, ha accolto parzialmente la pretesa DE
, che aveva chiesto la restituzione DEla somma di euro 89.958,89 (o la minore o Pt_1 maggiore somma risultante dagli atti decurtata di eventuali importi che concernono il versamento di quote sociali). Infatti, dalla lettura DEle scritture contabili DEla CP_4 era emerso che quest'ultima aveva ricevuto dal l'importo di euro
[...] Pt_1
17.927,52, mentre la restante documentazione (fotocopie di cambiali, assegni e ricevute nella maggior parte DEle quali non era desumibile l'imputazione e risultava indicato un creditore diverso dalla cooperativa convenuta) non è stata ritenuta idonea a dimostrare il pagamento DEle somme per l'assegnazione DEl'alloggio.
Fatta questa premessa, deve osservarsi che la documentazione prodotta dal ha ad Pt_1 oggetto assegni bancari tratti su Banca Credito Italiano DE 20.10.1997 e 30.10.1997 e ricevuta rilasciata per quietanza, effetti cambiari mesi di novembre 1997 – agosto 1999 ed effetti cambiari DE 30.8.1999 intestati alla AN RE;
effetti cambiari intestati alla
VE 30.9.1999 – 30.12.2000 e ricevute rilasciate per quietanza (doc. 6), nonché effetti cambiari intestati al ZI AS DE ZI e relative ricevute rilasciate per quietanza
(doc. 7).
Detta documentazione (fotocopie di cambiali, assegni e ricevute relative alla mera consegna di effetti cambiari anche in rinnovo dei precedenti in scadenza) non è idonea a fornire la dimostrazione DEle somme pagate per l'assegnazione DEl'alloggio oggetto di causa.
A ciò si aggiunge che, con riguardo alla Cooperativa AN RE dal preliminare di prenotazione DE 18.05.1999 stipulato con la si ricava che l'importo Controparte_4 versato alla AN RE era stato imputato a beneficio DEla Infatti, Controparte_4 nel citato contratto è espressamente indicato che il Socio proveniva dalla AN RE e nella quietanza rilasciata dalla VE il 10.06.1999, oltre a leggersi la dicitura “Rinuncia effetto scadente il 30.08.99 per un importo di L. 24.712.512” a suo tempo rilasciato alla AN
RE, si legge “passato quote da AN RE a VE”.
16 Pertanto, non era insostenibile dedurre che il beneficiario di quei versamenti effettuati alla
Cooperativa AN RE fossero andati a beneficio DEla e che Controparte_4 quest'ultima fosse l'ente tenuto alla sua restituzione.
Con riguardo al ZI AS DE ZI le censure di parte attrice sono destituite di fondamento in quanto non vi è prova DE danno dal momento che le copie DEle cambiali non dimostrano il pagamento che promettono e le ricevute prodotte dall'attore non contengono alcuna specificazione utile alla loro imputazione al prezzo di acquisto. Infatti, due ricevute, leggibili, si riferiscono a spese di gestione non rimborsabili in caso di esclusione DE socio (art. 10 DE contratto di prenotazione DEl'alloggio), mentre le altre tre ricevute, meno leggibili, appaiono in ogni caso riferibili al pagamento di spese per il rinnovo di cambiali in scadenza.
Per le ragioni sovra evidenziata è altresì infondata la censura relativa alla prescrizione DE credito nei confronti DEla Cooperativa AN RE e DE ZI AS DE ZI.
9. Infine, deve rigettarsi la domanda di restituzione degli onorari versati all'odierno convenuto in adempimento DEl'attività svolta.
In primo luogo, si osserva che l'attore non ha formulato alcuna domanda di risoluzione DE contratto d'opera per inadempimento, ma solo di risarcimento DE danno. A tal riguardo si rammenta che “Nel contratto d'opera intellettuale, qualora li committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo DEla prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento DE contratto e le ragioni DE committente trovano in essa adeguata tutela” (Cass. civ. 27042/2024; Cass. civ. 18086/2018; Cass. civ. 6886/2014).
In secondo luogo, alcuna prova DE pagamento (né DEla preventiva richiesta) è stata fornita dall'attore, il quale non ha neppure quantificato gli importi domandati in restituzione.
10. Alla luce di quanto sovra esposto la domanda attorea di accertamento DEla responsabilità professionale e di condanna al risarcimento dei danni devono essere rigettate.
11. La regolamentazione DEle spese di lite segue la soccombenza di parte attrice e si liquidano come in dispositivo sulla base DEle tariffe medie di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/22, per tutte e quattro le fasi, tenuto conto DE valore DEla causa.
Devono invece essere compensate le spese di lite tra parte attrice e la terza chiamata, considerato che la compagnia assicurativa si è limitata, sostanzialmente, a far proprie le
17 difese DEl'assicurato e a chiedere l'esclusione o il contenimento DEla garanzia secondo le condizioni di polizza.
Rimangono assorbite le questioni relative alla domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti DEla compagnia assicuratrice. Anche in questo caso le spese di giudizio vanno compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda risarcitoria di parte attrice;
- Condanna a rifondere all'avv. le spese di lite che Parte_1 Controparte_1 si liquidano in euro 14.103,00 per onorari oltre al rimborso DEle spese generali al
15%, CPA e IVA come per legge;
- Compensa interamente le spese di lite tra parte attrice e la terza chiamata
[...]
e tra l'avv. e la terza chiamata . CP_2 Controparte_1 Controparte_2
Così deciso in Roma, in data 26.06.2025
Il Giudice
UC BR
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona DE Giudice
UC BR, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 39152 DE ruolo generale per gli affari contenziosi DEl'anno 2020 vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Parte_1 C.F._1 DEla Libertà n. 20, presso lo studio DEl'avv. Fabrizio BR che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata all'atto di citazione
attore
E
AVV. (c.f. ) rappresentato e difeso ex Controparte_1 C.F._2 art. 86, c.p.c. da sé stesso, nonché congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Ferdinando
ON ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Pietro da Cortona n. 8, presso lo studio degli stessi, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
convenuto
(c.f. in persona DE legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Giuseppe Ferrari n. 35, presso lo studio DEl'avv. Marco Vincenti che la rappresenta e difende giusta procura per atto Notaio di Treviso racc. 30367 rep. 186905 DE 18.12.2014 allegata alla Persona_1 comparsa di costituzione e risposta
Terza chiamata
1
oggetto: responsabilità professionale avvocato.
conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza DE 28.05.2025 da intendersi qui riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 avanti l'intestato Tribunale, l'avv. per ivi sentire accertare la Controparte_1 responsabilità professionale DElo stesso in occasione DE mandato conferitogli con conseguente condanna di parte convenuta al risarcimento di tutti i danni quantificati in
€ 72.031,89, pari alla differenza tra l'importo di cui alla domanda formulata con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. di €89.958,89 e l'importo riconosciuto dal Tribunale di Roma in parziale accoglimento DEla citata domanda di € 17.927,5 con interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre alle spese di lite sostenute a seguito DEla sentenza di condanna n. 16154/2010.
A sostegno DEla domanda parte attrice esponeva che:
- in data 21.10.1997 conferiva formale incarico alla OG (doc. 1) di CP_3 espletare le pratiche necessarie per la propria iscrizione sociale alla Cooperativa AN
RE a.r.l. - aderente al ZI Regionale Cooperative di abitazione Coop.
AS ZI S.c.a.r.l. – con diritto alla prenotazione di un'unità immobiliare di futura realizzazione (Edificio 7 – int. 13 – piano terzo), sita nel complesso di edilizia residenziale denominato “La Muratella”, in Roma, individuato con DEibera DE
Consiglio Comunale di Roma n. 110 DE 4.7.1997;
- con la medesima proposta irrevocabile DE 21.10.1997, l'esponente si impegnava a rispettare il piano finanziario predisposto dalla Cooperativa AN RE e, quindi, si obbligava a corrispondere: “quota sociale £ 1.000.000; quota gestione annua £
500.000,00; prezzo DEl'alloggio “1666.130.000 di cui modalità di pagamento: 24 rate da £
1.029.688 a partire da settembre 1997; 25° rata da £ 24.712.512; mutuo ordinario £
116.705.000” (doc. 1);
- con assegni bancari tratti su Banca Credito Italiano, rispettivamente in data
20.10.1997 e 30.10.1997 (doc. 2), versava in favore DEla AN RE la rata relativa al mese di settembre e ottobre 1997, oltre i costi di gestione DEl'anno corrente
(1997). Inoltre, corrispondeva in favore DEla citata Cooperativa, mediante 24 effetti cambiari, le rate relative ai mesi di novembre 1997 – agosto 1999, pari ciascuna a £
1.029.688 (doc. 3), oltreché la somma pari a £ 24.712.512, in due effetti cambiari scadenti il 30.8.1999 DE valore di 12.356.256 ciascuno (doc. 4);
2 - nel mese di maggio 1999 accettava la proposta di iscriversi ad altra società cooperativa aderente al medesimo ZI Regionale Cooperative di abitazione
Coop. AS DE ZI S.c.a.r.l., fatti salvi i pagamenti già effettuati in favore DEla
AN RE (docc. 2, 3 e 4) che sarebbero stati decurtati dal prezzo DE nuovo alloggio;
- il 18.05.1999 sottoscriveva con la Coop. VE un contratto preliminare di assegnazione di un'unità immobiliare di futura realizzazione (doc. 5), sita nello stesso complesso di edilizia residenziale sopra specificato (“La Muratella”). In forza di tale contratto, la Cooperativa prometteva di assegnargli in proprietà l'alloggio n.
17 (Ed. n.
2 - piano quarto), avente una superficie calpestabile di mq. 75,03, con due balconi di mq. 21,2, una cantina (n. 13) di mq. 4,45 e una soffitta (n. 7) di mq. 18,75, facente parte DE comparto H, edificio B, Scala A DE citato complesso residenziale;
- il costo di prenotazione DE suddetto alloggio, ai sensi DEl'art. 3 DE contratto in oggetto, era pattuito in £169.657.411 (a fronte di £166.130.000 di cui alla prenotazione DE primo alloggio), di cui £120.456.762 a titolo di mutuo edilizio - che esso attore si obbligava ad accollarsi - e £49.200.649 a titolo di autofinanziamento DE Socio, già integralmente corrisposti in favore DEla AN RE, a mezzo di assegni e cambiali (docc. da 2 a 4);
- adempiva regolarmente alle obbligazioni assunte in forza DE predetto contratto di prenotazione DE 18.5.1999, mediante corresponsione in favore DEla VE DEle rate mensili (residue) a titolo di acquisto DEl'immobile e DEle quote annuali dovute a titolo di costi di gestione, come previste all'art. 4 DE contratto in parola (doc. 6 – effetti cambiari intestati alla VE 30.9.1999 - 30.12.2000 e relative ricevute rilasciate per quietanza);
- non si sottraeva al pagamento DE dovuto neppure quando alla Soc. Coop. VE si sostituiva il ZI Cooperativa AS DE ZI S.r.l. Ed invero, dall'anno 2001, esso attore corrispondeva a quest'ultimo la restante somma dovuta a titolo di acquisto DEl'immobile sopra citato, continuando ad adempiere alle altre obbligazioni scaturenti dal contratto di prenotazione DE 1999, ad esempio a titolo di spese annuali di gestione ex art. 4 (doc.
7 - effetti cambiari intestati al ZI
AS DE ZI e relative ricevute rilasciate per quietanza);
- pertanto, come risultante dalla produzione documentale versata in atti (docc. 2, 3, 4,
6 e 7), in adempimento agli accordi contrattuali intercorsi prima con la AN RE
(anno 1997) e, successivamente, con la VE (anno 1999) e con il ZI AS DE ZI (anno 2001), corrispondeva integralmente il prezzo pattuito di vendita DEl'immobile in parola, per la somma complessiva, al netto DEle quote sociali e DEle spese di gestioni annuali, pari a £174.184.412;
3 - nonostante tale evidenza, con DEibera DE 13.02.2003 (doc. 8), il Consiglio di amministrazione DEla lo escludeva dalla compagine Parte_2 sociale per morosità, sussistente, a dire DE suddetto CdA, in relazione a costi unilateralmente e arbitrariamente addebitategli dalle Società Cooperative, non ricompresi in alcuna DEle voci di cui al citato preliminare DE 1999;
- a fronte di tale esclusione e, soprattutto, DEl'ingente somma già integralmente corrisposta in favore DE ZI AS DE ZI e DEle cooperative consorziate
AN RE e VE, conferiva mandato all'Avv. Parte_1 CP_1
di rappresentarlo e difenderlo in ogni sede, stragiudiziale e/o giudiziale,
[...] per la migliore difesa dei propri diritti;
- in ottemperanza al mandato ricevuto, l'avv. , con missiva datata 18.07.2004 CP_1
(doc. 9), facente seguito alla precedente DE 20.03.2003 (a firma di altro difensore), diffidava e contestualmente costituiva in mora la Soc. Coop. VE ed il
ZI AS DE ZI a procedere, in ossequio all'art. 15 DE contratto di prenotazione DE 18.05.1999, alla nomina di un Arbitro di parte. In assenza di alcun riscontro, con successiva diffida DE 02.11.2004 (doc.10), l'avv. reiterava la CP_1 richiesta di nomina di un arbitro di parte con assegnazione di un termine di 15 giorni per la relativa comunicazione, avvertendo che, in difetto di positivo riscontro nel termine indicato, si sarebbe proceduto ai sensi DE medesimo art. 15 DE preliminare DE 1999 e, quindi, mediante apposita istanza al Coordinatore DEl'Ufficio AS-settore 35 DEl'Assessorato Urbanistica e AS DEla Regione ZI;
- dalla documentazione ritirata da esso attore presso lo studio DEl'avv. , CP_1 non risultava che tale istanza fosse stata predisposta dal legale;
- stante la mancata costituzione DEla procedura arbitrale, l'avv. procedeva CP_1 alla vocatio in ius DEla Coop. VE e DE ZI AS ZI, giusto atto di citazione per l'esecuzione in forma specifica DE contratto preliminare ex art. 2932
c.c. (doc. 11), mentre non veniva formulata con l'atto introduttivo DE giudizio specifica domanda di restituzione DEle somme già versate, domanda spiegata tardivamente solo nella comparsa conclusionale;
- in data 02.03.2006 la causa veniva iscritta presso il Tribunale Ordinario di Roma, al n.r.g. 15178/2006 e in corso di causa l'avv. depositava un atto di sequestro CP_1 giudiziario DEl'immobile ex art. 670 c.p.c. (doc.12), dapprima accolto con provvedimento giudiziale DE 18.07.2006 e, successivamente, revocato in accoglimento DE reclamo al collegio preposto dalla VE e dal ZI AS DE ZI (procedimento di cui al n.r.g. 55814/2006 doc.13- estratto storico procedura rilasciato dal Tribunale di Roma in data 08.05.2017);
- il procedimento di merito era definito con sentenza n. 16154/2010 (doc. 14), emessa dal Tribunale di Roma, Giudice dott.ssa Lombardi, con la quale veniva dichiarata
4 l'inammissibilità DEla domanda ex art. 2932 c.c. La motivazione DEla sentenza ravvisava la mancata coltivazione DEla domanda arbitrale e, comunque, la mancata richiesta in sede giudiziale di modifica o revoca DE provvedimento di esclusione, aveva di fatto cristallizzato l'esclusione di esso attore come socio;
- con la medesima pronunzia (doc. 14) il Giudice dichiarava, altresì, tardiva la domanda relativa alla restituzione di quanto indebitamente percepito dagli allora convenuti ( e ZI AS DE ZI) in adempimento DE Controparte_4 preliminare DE 18.5.2019, poiché era stata formulata dall'Avv. solo con la CP_1 comparsa conclusionale;
- stante la pronunzia di cui sopra, l'avv. gli consigliava di intentare un CP_1 nuovo giudizio per la restituzione DEle somme corrisposte a titolo di prezzo DE prenotato alloggio, considerata la legittimità DEla decisione de qua in punto di dichiarata tardività DEla relativa domanda di restituzione (tardività processuale da imputare alla condotta professionale DE convenuto). Sconsigliava di conseguenza di proporre appello e quindi la sentenza passava in giudicato per spirare dei termini di impugnazione ex lege;
- esso attore, che dirigeva una piccola impresa di ristrutturazione edilizia, essendo totalmente a digiuno di competenze giuridiche si decideva a conferire un altro incarico all'Avv. , su consiglio di questi per convenire in altro giudizio le CP_1 cooperative al fine di ottenere la condanna DEle medesime alla restituzione, ai sensi e per gli effetti DEl'art. 10 DE contratto DE 18.5.1999, di quanto versato in adempimento DE preliminare di assegnazione, cioè di £ 174.184.412 (pari ad €
89.958,89), al netto DEle quote sociali e DEle spese annuali di gestione;
- l'avv. , però, iscriveva a ruolo presso il Tribunale di Roma, al n.r.g. CP_1
26465/2011, un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (doc. 15), con il quale operava la citazione DEla sola Coop. VE, circostanza tutt'ora incomprensibile. Infatti, la vocatio in ius DEla sola VE avveniva in spregio a qualsiasi logica processuale considerato che dalla documentazione depositata agli atti di questo secondo procedimento dallo stesso Avv. (effetti cambiari, assegni, Controparte_1 quietanze di pagamento), risultava chiaramente che le somme oggetto DEla predetta domanda giudiziale fossero state corrisposte dall'assegnatario in favore non solo DEla Coop. VE, ma anche DEla AN RE e DE ZI AS DE ZI (cfr. doc. 2, 3, 4, 6 e 7);
- con sentenza n. 17955/2014 (doc. 15), il Tribunale di Roma accoglieva solo parzialmente la domanda di parte ricorrente, condannando la VE al pagamento in favore DEl'esponente DEla somma pari ad € 17.927,50 a fronte DE maggior importo per cui era causa (€ 89.958,89);
5 - il mancato integrale accoglimento DEla domanda avanzata dall'esponente, come anticipato, risultava essere la specifica conseguenza DEla scelta DE legale di citare in giudizio la sola nonostante gli effetti cambiari, gli assegni e le Parte_2 quietanze di pagamento riportassero altri e diversi beneficiari (v. sent. 17955/2014
p.3);
- anche in questo caso l'avv. neppure consigliava di proporre appello CP_1 avverso la sentenza in rassegna che, quindi, passava in giudicato;
- inoltre, dalla documentazione ritirata presso lo studio DEl'avv. non CP_1 risultava neppure che quest'ultimo avesse svolto attività idonea ad interrompere i termini prescrizionali nei confronti DEla AN RE e DE ZI. Tale omissione determinava l'intervenuta prescrizione DE credito vantato nei confronti DEla AN RE e di AS DE ZI già dal 2013 (in pendenza di giudizio), considerato che l'azione di restituzione soggiace al termine prescrizionale decennale di cui all'art. 2946 c.c., decorrente dalla DEibera di esclusione DE 13.02.2003;
- alla luce di quanto sopra esposto, in data 24.7.2019, l'esponente inviava via PEC all'Avv. , a mezzo procuratore, una missiva (doc. 16 – missiva e PEC di CP_1 accettazione e consegna), con la quale formulava al convenuto profili di responsabilità contrattuale per i danni subiti in conseguenza DEla violazione degli obblighi scaturenti dal mandato professionale a suo tempo conferitogli, danni rappresentati, innanzitutto, dal parziale accoglimento DEla domanda di restituzione e dall'omessa attività interruttiva DEla prescrizione nei confronti DEle altre cooperative non chiamate in causa, ma beneficiarie dei pagamenti effettuati dal . Con la stessa lettera, l'Avv. era invitato, ai sensi e per gli Pt_1 CP_1 effetti DEl'art. 38, comma 1, DE Codice Deontologico, a prendere contatti al fine di addivenire ad una soluzione bonaria DEla controversia e, in ogni caso, a voler comunicare, gli estremi DEla polizza assicurativa professionale;
- l'avv. , in riscontro alla missiva, con lettera datata 23.09.2019 contestava CP_1 ogni addebito e con successiva PEC DE 24.09.2019 comunicava gli estremi DEla polizza contratta con le per la responsabilità civile;
Controparte_5
- con PEC DE 22.10.2019 indirizzava alla Compagnia assicurativa, veniva formulata richiesta di risarcimento dei danni patiti in conseguenza DEl'inadempimento professionale DEl'assicurato avv. , senza ottenere alcun riscontro. CP_1
L'istante, ritenendo di avere subito un pregiudizio in conseguenza DEl'attività espletata dall'avv. in esecuzione DE mandato conferitogli, promuoveva il presente CP_1 giudizio per ottenere l'accertamento DEla responsabilità professionale DEl'avv. CP_1
e la sua condanna al risarcimento dei danni.
[...]
In particolare, il censurava l'operato DE professionista Avv. per: Pt_1 CP_1
6 - non avere intentato tutti i rimedi per la costituzione DE collegio arbitrale, in ossequio alla disposizione contrattuale di cui all'art. 15 DE contratto di prenotazione DEl'alloggio, nonché il giudizio previsto dall'art. 2533 c.c. facendolo così decadere dal diritto all'impugnazione DEla DEibera di esclusione socio DEla
Società Cooperativa VE soc. coop. a responsabilità limitata emessa in data
13.02.2003 con conseguente inammissibilità, poi dichiarata, DEla domanda di esecuzione in forma specifica di cui all'art. 2932 c.c. DE contratto preliminare di
“prenotazione di alloggio” stipulato in data 18.05.1999 (cfr. doc. 5) e con l'integrazione DE 19.02.2001. Infatti, il contratto in esame prevedeva, quale condizione per l'assegnazione, il mantenimento DEla qualità di socio prenotatario sino al momento DEla stipula DE definitivo di assegnazione, qualità di socio che invece era venuta meno con la DEibera di esclusione per la quale non era stata coltivata la domanda di arbitrato, né chiesto la revoca o la modifica DE provvedimento emesso all'esito DE reclamo avverso il provvedimento di sequestro e senza neppure informarlo DEl'esito presumibilmente sfavorevole DElo stesso giudizio.
Inoltre, solo con la comparsa conclusionale e, per questo, dichiarata tardiva e inammissibile dal Giudice con la sentenza sopra richiamata (cfr. doc. 14), veniva formulata una apposita domanda di restituzione DEle somme percepite dalla
Società Cooperativa VE soc. coop. a responsabilità limitata e dal ZI
Cooperative AS ZI coatta amministrativa. Non vi è Controparte_6 dubbio che qualora l'Avv. avesse correttamente valutato i fatti di cui CP_1 sopra di cui era a conoscenza (in particolare, la circostanza che il non Pt_1 ricopriva più la qualifica di socio), lo stesso avrebbe dovuto formulare sin da subito la domanda diretta alla restituzione degli importi.
L'attore ritiene che la negligente condotta DE convenuto si pone in nesso causale con il conseguente danno economico patito dal , il quale, integralmente Pt_1 soccombente nel giudizio in questione, non solo non aveva ottenuto la consegna DEl'immobile e poi non recuperava rapidamente le somme a lui dovute, ma era anche condannato alla refusione DEle spese di lite di questo primo giudizio nei confronti degli allora convenuti (cfr. doc. 14), avendo già retribuito anche l'Avv.
; CP_1
- avere intentato un nuovo giudizio (n. R.G. 26465/2011) per la restituzione degli importi nel frattempo versati per l'acquisto DEl'alloggio che, oltre a comportare una duplicazione DEle spese a favore DE proprio legale, l'azione veniva intrapresa nei confronti DEla Coop. VE, ma non anche DEla AN RE e DE
7 ZI AS DE ZI, a cui anche erano state corrisposte le somme oggetto di domanda, con ciò determinato un accoglimento parziale DEla stessa.
Secondo l'attore la negligente condotta DE convenuto si pone in nesso causa con il conseguente danno economico patito dal che non poteva conseguire Pt_1
l'importo DE credito vantato ex art. 10 DE contratto preliminare di assegnazione, nonostante la documentazione in possesso che attestava il pagamento in favore degli altri enti;
- non avere compiuto atti interruttivi dei termini prescrizionali nei confronti DEle medesime, così determinando, già dal 2013, l'intervenuta prescrizione (decennale) DE credito vantato nei confronti DEla AN RE e DE ZI, ai sensi e per gli effetti DEl'art. 2946 c.c., così realizzando l'irreversibilità DEla perdita patrimoniale DE . Pt_1
Pertanto, l'attore chiedeva il risarcimento DE danno patrimoniale da liquidarsi: - in
€72.031,89, pari alla differenza tra l'importo di cui alla domanda attorea formulata con il ricorso ex art. 702 c.p.c. (€ 89.958,89) e l'importo riconosciuto dal Tribunale di Roma in parziale accoglimento DEla citata domanda (€ 17.927,5), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- in una somma pari alle spese di lite sostenute da a Parte_1 seguito DEla sentenza di condanna n. 16154/2010 unitamente a interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia;
- in un importo pari a tutte le somme versate all'Avv. , a titolo di onorari CP_1 professionali, di cui chiedeva la restituzione.
2. Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio l'avv. contestando Controparte_1 quanto dedotto da parte attrice in quanto infondato in fatto ed in diritto, chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in causa DEla propria Compagnia assicurativa
[...] per essere dalla stessa garantita e manlevato. Infine, chiedeva disporsi la CP_2 condanna di parte attrice ai sensi DEl'art. 96 c.p.c.
In particolare, l'Avv. contestava le avverse deduzioni affermando che: CP_1
- a seguito DEla lettera DE 20.02.2003 con cui la stigmatizzava il Controparte_4 comportamento a suo dire inadempiente DE socio – odierno attore – al quale comunicava l'esclusione DEla compagine sociale con la correlata perdita DEl'effetto prenotativo per non avere pagato €18.000,00 a titolo di prestito infruttifero, il si rivolgeva a due Pt_1 diversi avvocati prima all'Avv. Marco Gonella e poi all'Avv. Marco Cappelleri prima, (cfr. docc. nn. 1 e 2 in atti), entrambi concordi nell'eccepire l'illegittimità DEl'esclusione, reputato tamquat non esset per assenza di sottoscrizioni. Solo a distanza di oltre un anno da tali avvenimenti senza alcun ulteriore impulso da parte DEl'odierno attore, nel corso
8 DE 2004 e si rivolgevano all'Avv. , peraltro dopo Pt_1 Persona_2 Controparte_1 aver raccolto l'apposito consenso DE difensore precedentemente incaricato (cfr. doc. n. 3 in atti), evidentemente, quindi, allorquando il termine di 60 giorni previsto dall'art. 2533, c.c. per l'impugnativa di DEibere di tal fatta era già abbondantemente scaduto.
Aggiungeva che, siccome la DEibera di esclusione DE socio doveva considerarsi inesistente per l'assenza di sottoscrizione, il poteva considerarsi ancora socio DEla Pt_1
Tuttavia, l'attore invece di orientarsi per la prosecuzione DEla Controparte_4 procedura prevista in contratto come in realtà consigliato dal difensore, si determinava a adire la giustizia ordinaria con l'azione di cui all'art. 2932 c.c., nel cui ambito veniva altresì esperito il ricorso ex art. 670, c.p.c. per il sequestro giudiziario DEl'immobile, sottoscrivendo la procura posta a margine DEla citazione notificata il 07 febbraio 2006 (cfr. doc. n. 4).
Quanto poi alla scelta DE di non proporre appello avverso la sentenza emessa dal Pt_1
Tribunale di Roma, il convenuto evidenziava che l'attore ritirò la documentazione e gli atti DE proprio fascicolo non solo in corso di causa (e segnatamente in data 12.12.2006) ma altresì in data 07.10.2010, a seguito DEl'emissione DEla sentenza DE 20.09.2010 da parte DE Tribunale di Roma (cfr. docc. nn. 5 e 14 in atti). In quel momento, infatti, il cliente faceva salvo solo il residuo compito di rappresentare alla la Controparte_4 possibilità di una chiusura bonaria DE contenzioso a seguito DE mutato interesse DE
, quello di vedersi restituito il prezzo pagato in luogo DE trasferimento Pt_1 DEl'immobile. Ed è sulla scorta di tali basi che faceva seguito la predisposizione e l'invio DEla lettera DE 24.01.2011 (cfr. doc. n. 15, in atti), in cui il difensore, benché esonerato da tale incarico, a salvaguardia dei diritti DE cliente, comunque formulava ogni più ampia riserva di appello avverso la pronuncia. La già richiamata lettera veniva inviata sia alla sia al ZI AS ZI in quanto entrambi i soggetti erano Controparte_4 parti DE giudizio e come tali avrebbero potuto svelare un proprio interesse ad evitare ulteriori contenziosi (tra cui per l'appunto il procedimento di appello) nell'ambito di eventuali soluzioni conciliative che tuttavia il in corso di causa aveva recisamente Pt_1 rifiutato, mentre il figlio , analogamente rappresentato e difeso dallo stesso Avv. Per_2
, nel maggio 2007 sottoscriveva l'accordo redatto alla presenza DE mediatore CP_1
Avv. F.A. ANtini, accettando una diversa assegnazione ma altresì una decurtazione DE prezzo versato (cfr. doc. n. 13, in atti);
- la domanda di risarcimento dei danni e di restituzione degli importi versati, avanzata in sede di comparsa conclusionale, traeva origine dalle specifiche e sopravvenute circostanze emerse nell'ambito DE procedimento cautelare. Invero, non era più chiara la titolarità DEl'immobile, oggetto di esecuzione in forma specifica e di cui era stato chiesto il
9 sequestro, avendo la Cooperativa Edilizia VE dichiarato che l'immobile faceva capo alla Cooperativa AS DE ZI come da lettera DE 19.02.2001 e che il ZI AS
ZI aveva negato di avere la disponibilità DEl'immobile allo stato in possesso DEla Scab
Società di Costruzioni AB srl;
- il riconoscimento nell'ambito DE successivo giudizio avviato ex art. 702 bis, c.p.c. DEl'esclusiva somma di euro 17.927,52 non derivava dalla mancata evocazione in giudizio di altre cooperative, ma dalla contabilità depositata in atti dalla convenuta in cui i versamenti DE erano stati inaspettatamente annotati solo in minima parte. Inoltre, Pt_1
l'appello DEla sentenza veniva escluso dal cliente, il quale peraltro aveva conferito mandato all'Avv. a rappresentarlo e difenderlo esclusivamente “in ogni sua CP_1 fase” DE giudizio e non in ogni eventuale grado, come evincibile dalla procura posta in calce all'atto (cfr. doc. 15, in atti di controparte); una volta emessa la pronuncia n.
17955/2014, ciò non esimeva l'odierno deducente dal ricevere il Gonella unitamente all'Avv. Cintio proprio “dietro richiesta DE Sig. fare il punto DEla Persona_3 situazione” e su invito DE difensore aggiunto (cfr. doc. n. 18, in atti);
- nessun ulteriore risultato utile avrebbe potuto conseguire l'attore in aggiunta alla condanna al pagamento a carico DEla poiché sulla base DEle Controparte_4 evidenze raccolte nel procedimento penale, avviato nel 2010 e conclusosi in appello nel
2018 erano emerse plurime responsabilità a carico dei vertici DE ZI AS ZI, cui aderivano numerosissime cooperative, tra cui la AN RE, la VE e la AS DE
ZI), per reati di truffa aggravata e bancarotta fraudolenta ovvero per aver distratto i fondi provenienti sia dai finanziamenti pubblici sia dai soci iscritti alle varie cooperative. È emerso, inoltre, che le casse DEle cooperative aderenti al programma edilizio era state DE tutto svuotate già nel 2004 DEle somme incassate e che gli alloggi erano rimasti nelle fasi iniziali di costruzione.
3. All'udienza DE 15.06.2021 il Giudice autorizzava la chiamata in causa DE terzo.
4. Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la impugnando e Controparte_2 contestando tutto quanto ex adverso dedotto.
Nel merito DEle contestazioni attoree, faceva proprie le difese spiegate dall'assicurato avv.
. Con riguardo al rapporto assicurativo evidenziava l'inoperatività DEle polizze CP_1 richiamate dall'assicurato poiché decorrenti entrambe dal 28.01.2021 e sottoscritte in data successiva alla prima richiesta di risarcimento danni inoltrata da parte attrice in data
24.07.2019. Tuttavia, evidenziava l'operatività DEla polizza n. 371064984 vigente a tale data decorrente dal 31.10.2017 operante in regime di claims made e nei limiti DEle
10 condizioni previste dal contratto assicurativo, DE massimale indicato, previa applicazione DElo scoperto DE 5% per ogni sinistro, con il minimo assoluto di € 500,00.
5. Assegnati i termini per il deposito DEle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il processo veniva istruito documentalmente.
6. Dopo alcuni rinvii e mutato il Giudice, all'udienza DE 28.05.2025 di discussione orale ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. In punto di diritto si premette che la responsabilità DEl'avvocato non può affermarsi per il solo fatto DE suo non corretto adempimento DEl'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo DE pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta DE primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento DEle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti (Cass. civ. 33442/2022).
In particolare, nel caso di attività DEl'avvocato, l'affermazione di responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole DEl'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita. Sul punto, va, quindi, ribadito che "in tema di responsabilità professionale DEl'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola DEla preponderanza DEl'evidenza o DE "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento DE nesso di causalità fra l'omissione e
l'evento di danno, ma anche all'accertamento DE nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo DEla fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa DEl'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa" (Cass. sez. 3,
24/10/2017, n. 25112; Cass., sez. 3, 20/11/2020, n. 26516; Cass., sez. 2, 12/03/2021, n. 7064).
Ciò comporta che il cliente non può limitarsi a dimostrare la condotta asseritamente colpevole, dovendo dare la prova che, in assenza di quella condotta, si sarebbe probabilmente verificato un esito diverso e favorevole DEla lite (Cass., sez. 3, 10/11/2016,
n. 22882; Cass., sez. 3, 16/05/2017, n. 12038).
Infatti, la responsabilità DE prestatore d'opera intellettuale nei confronti DE proprio cliente presuppone, quindi, la prova DE danno e DE nesso causale tra il fatto omesso, conseguente alla negligente condotta DE professionista, ed il pregiudizio DE cliente.
Chiarito, infatti, che la prestazione prestata dal professionista consiste in un'obbligazione di mezzi e non di risultato, non potendo il professionista garantire l'esito, comunque,
11 favorevole auspicato dal cliente, il danno può dirsi ravvisabile solo laddove – sulla base di criteri necessariamente probabilistici – si accerti che senza quella omissione il risultato sperato sarebbe stato conseguito nel relativo giudizio (ex pluribus Cass. civ. n. 6967/2006;
Cass. civ. n. 25112/2017; Cass. civ. n. 13873/2020).
8. Passando all'esame di quanto allegato e provato dall'attore sulla circostanza che ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento DEle proprie ragioni, la domanda attorea non merita accoglimento.
8.1 Quanto al primo profilo di censura relativo, l'avv. , ad avviso DEl'attore, CP_1 avrebbe dovuto promuovere il giudizio arbitrale, in ossequio alla disposizione contrattuale di cui all'art. 15 DE contratto di prenotazione DEl'alloggio, nonché il giudizio previsto dall'art. 2533 c.c. al fine di evitare la decadenza dal diritto all'impugnazione DEla DEibera di esclusione DElo stesso quale socio DEla Società Cooperativa VE soc. coop. a responsabilità limitata.
Dagli atti di causa è emerso che, a seguito DEla lettera DE 20.02.2003 ricevuta dal Pt_1 in data 24.02.2003, con cui la stigmatizzava il comportamento a suo Controparte_4 dire inadempiente DE socio – odierno attore – al quale comunicava l'esclusione DEla compagine sociale con la correlata perdita DEl'effetto prenotativo per non avere pagato
€18.000,00 a titolo di prestito infruttifero, il si rivolgeva a due diversi avvocati, Pt_1 prima all'Avv. Marco Gonella e poi all'Avv. Marco Cappelleri (cfr. docc. nn. 1 e 2 DE fascicolo Avv. ). CP_1
Solo nel 2004, quando era ampiamente decorso il termine per l'impugnativa DEla DEibera di esclusione previsto dall'art. 2533, comma terzo, c.c. (sessanta giorni dalla comunicazione DEla DEibera avvenuta in data 24.02.2003), l'attore si rivolgeva al convenuto, peraltro dopo aver raccolto l'apposito consenso DE difensore precedentemente incaricato (cfr. lettera DE 16.12.2003 con cui l'avv. Cappelli non aveva espresso riserve circa l'affidamento DEl'incarico ad altro professionista).
In particolare, con lettera DE 18.07.2004 l'avv. , pur associandosi alle eccezioni CP_1 già sollevate dei legali precedenti sull'inesistenza DEla DEibera di esclusione DE socio per mancata sottoscrizione, diffidava la alla nomina di arbitro, Controparte_4 contestualmente comunicando che i avevano individuato il proprio nella persona Pt_1 DEl'Avv. Angelo Schillaci DE Foro di Messina (cfr. doc. n. 9 DE fascicolo di parte attrice).
A seguito DE mancato riscontro, sempre l'Avv. diffidava nuovamente la CP_1 di nominare un arbitro (cfr. atto giudiziale di diffida e messa in Controparte_4 mora DE 02.11.2004) (cfr. doc. n. 10 fascicolo di parte attrice).
12 Ciò posto, ritiene il Tribunale che, al momento DE conferimento DEl'incarico all'Avv.
, non vi erano più i termini per impugnare la DEibera di esclusione DE CP_1 Pt_1 quale socio DEla cooperativa, essendo ampiamente decorso il termine previsto dall'art. 2533, comma terzo, c.c.
A ciò si aggiunge che non vi era anche l'interesse DE ad impugnarla per le ragioni Pt_1 di seguito evidenziate che qui si richiamano.
8.2 In secondo luogo, l'attore censura l'operato DE convenuto per avere intrapreso l'azione di esecuzione in forma specifica, pur dovendo sapere che la mancanza DEla qualità di socio sarebbe stata ostativa all'assegnazione DEl'immobile.
Per il convenuto, invece, il poteva considerarsi ancora socio DEla Pt_1 CP_4 in quanto la DEibera di esclusione DE contenuta nel verbale DE CDA
[...] Pt_1 DE 13 febbraio 2003 doveva considerare inesistente per l'assenza di sottoscrizione.
Invero, dalla lettura DEla citata DEibera consiliare si può osservare l'assenza di sottoscrizione da parte DE segretario e DE suo presidente (cfr. doc. 8 di parte attrice).
È evidente che il verbale, al pari di qualsiasi atto scritto cui l'ordinamento giuridico riconosca una qualche funzione, deve recare la firma di chi in tal modo se ne attribuisce la paternità; e che l'atto corrisponderà al moDElo legale solo a condizione che la sottoscrizione provenga dalla persona a ciò legittimata.
Lasciando da parte i riferimenti ai verbali degli atti DE processo civile, la cui distanza tipologica dalla fattispecie in esame appare troppo grande perché si possa utilmente invocarne la disciplina, e rimanendo invece nel settore dei verbali destinati a rappresentare l'attività di organi collegiali di enti, è principio generale che essi siano formati e sottoscritti dal segretario, questa essendo appunto la principale funzione di tale soggetto. È tuttavia possibile che la legge, o altra fonte normativa cui la legge rinvia o che comunque l'ordinamento riconosce a tal fine idonea, richieda anche la sottoscrizione di ulteriori soggetti, ed in particolare DE presidente.
Il verbale DEla DEiberazione consiliare in esame, tuttavia, non reca alcuna sottoscrizione
(né DE presidente né DE segretario).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ritiene che “E' vero che in tal senso - nel senso cioè DEl'equiparazione DE valore essenziale DEle firme DE presidente e DE segretario ai fini DEl'esistenza giuridica DE verbale - parrebbe ora deporre il disposto DEl'art. 2379 c.c., comma
3 (come novellato dal D.Lgs. n. 6 DE 2003); si tratta però di disposizione non soltanto successiva ai fatti di causa e relativa a DEiberazioni assembleari (non già consiliari) di società azionarie di diritto
13 privato, ma che difficilmente può considerarsi espressione di un principio di ordine generale da cui sia dato ricavare l'attribuzione DEla paternità DE verbale inscindibilmente al segretario ed a chi ha presieduto l'organo DEiberante, posta altresì l'ulteriore (per alcuni aspetti singolare) previsione DEla medesima norma secondo cui, anzichè dal presidente DEl'assemblea, la firma in calce al verbale potrebbe essere apposta anche dal presidente DEl'organo di amministrazione DEla società (il quale potrebbe però, eventualmente, anche non aver presenziato all'adunanza dei soci). In realtà, poichè la verbalizzazione è funzione caratterizzante DEla figura DE segretario, e non già DE presidente, cui naturalmente competono altre incombenze in ordine all'attività DEl'organo collegiale ed allo svolgimento DEla relative sedute, appare assai più logico ipotizzare che - ove non si rintraccino in specifiche disposizioni di legge o di statuto indicazioni di segno differente - la necessità che il verbale di un organo collegiale sia sottoscritto anche dal presidente non implica (pur se nell'ambito di un ente pubblico) che costui ne assuma la paternità al pari DE segretario. Come una parte DEla dottrina non ha mancato di osservare, la sottoscrizione DE presidente - o eventualmente di altri soggetti partecipanti alla riunione - ha invece di regola, in tali casi, una funzione di mero controllo DEla feDEtà e DEla completezza DEla verbalizzazione operata dal segretario (e da lui soltanto), ovvero, come da altri s'è detto, ha "il valore di una dichiarazione di scienza testimoniale", ma senza che ciò determini l'assunzione di paternità DE verbale da parte DE presidente medesimo. Ne derivano due conseguenze, l'una all'altra connessa. In primo luogo, che la mancanza DEla firma presidenziale non può comportare l'inesistenza giuridica DE verbale, che è atto formato dal segretario e prende vita con la sola sottoscrizione di quest'ultimo. In secondo luogo, che tale mancanza, pur di per sé implicando certamente una difformità DEla fattispecie concreta rispetto a quella in astratto disegnata dalla legge, può incidere sulla validità DE verbale e DEla DEiberazione collegiale verbalizzata, anziché restare a livello di mera irregolarità formale, solo a condizione che
l'omessa sottoscrizione DE presidente sia espressione DE suo dissenso in ordine (non, ovviamente, al contenuto DE DEiberato, bensì) all'effettiva corrispondenza tra quanto verbalizzato e quanto in realtà accaduto nella seduta collegiale. Se così non fosse, si verrebbe inammissibilmente a riconoscere al presidente un potere, tanto discrezionale quanto arbitrario, di dare o meno vita giuridica ed esteriore rilevanza a ciò che l'organo collegiale ha DEiberato” (Cass. civ. 6444/2009).
In applicazione dei citati principi giurisprudenziali, la DEibera consiliare in esame deve considerarsi inesistente per la mancanza di firma DE presidente e DE segretario.
Pertanto, non è censurabile la scelta DE professionista di domandare l'esecuzione in forma specifica DE contratto preliminare di prenotazione stipulato con la Controparte_4 il 18 maggio 1999, facendo valere l'inesistenza DEla DEibera di esclusione DE socio che tuttavia non è stata apprezzata dal giudice investito DEla causa.
14 8.3 È destituita di fondamento la censura circa l'omessa richiesta di modifica/revoca DE provvedimento cautelare che ha accolto il reclamo avverso il provvedimento di sequestro originariamente concesso sull'immobile.
In realtà, il socio non aveva alcun interesse ad impugnare la DEibera di esclusione, non generando la stessa alcun pregiudizio al suo diritto tale da legittimarne la pretesa ad un diverso contenuto DEla decisione (cfr, Cass. civ. 1367/2023), in quanto doveva considerarsi inesistente.
8.4 Del pari, nessun rilievo assume la circostanza che la sentenza di rigetto DEla domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. non sia stata appellata, essendo ormai incontrovertibile la non utilità di una pronuncia ex art. 2932, c.c. nei confronti di soggetti non titolari né detentori DEl'immobile originariamente in prenotazione.
Infatti, all'udienza DE 14 giugno 2006 DE giudizio in esame comparivano personalmente l'attore e all'epoca legale rappresentante DEla da Testimone_1 Controparte_4 poco subentrato. Ebbene, in tale sede dopo aver ascoltato le Testimone_1 dichiarazioni DEl'attore affermava che “E' il ZI che ha indicato il terreno su cui erigere le costruzioni. Ma il terreno non esiste. So che è stato trasferito dalla VE al ZI AS DE ZI. Non so il motivo”. E quanto agli importi corrisposti dal socio dichiarava: Pt_1
“Le somme versate sono rimaste a di fronte ad una truffa che ha causato danni per CP_7 oltre 100 milioni di euro.. per questa vicenda e per il presidente consorzio casa ZI c'è un procedimento per ancora in fase di istruttoria. Il presidente è il signor . Preciso anche che le Pt_3 case in contestazione sono attualmente oggetto di vendita forzata. La nostra posizione nei confronti dei soci estromessi è quella di sostenere DEle posizioni anche economiche o alloggio alternativo ”
(Doc. n. 8, verbale di udienza DE 14 giugno 2006 nel proc. NRG 15178/2006).
Ebbene, nessuna utilità poteva avere l'appello avverso il rigetto DEla domanda di esecuzione in forma specifica non potendosi più trasferire l'immobile oggetto di causa.
8.5 Non è altresì criticabile la scelta DE difensore di richiedere tardivamente (i.e. in comparsa conclusionale) la restituzione DEle somme versate (oltreché di risarcimento DE danno) in adempimento DEle clausole previste nel contratto preliminare DE 18 maggio
1999 in caso di esclusione DE socio, tenuto conto di quanto emerso nel corso DE processo.
A ciò si aggiunge che nessun danno ha determinato questa scelta dal momento che la relativa domanda è stata dichiarata inammissibile con conseguente possibilità di riproporla come poi avvenuto.
8.6 Con riguardo all'ulteriore censura di avere intentato un nuovo giudizio (n. R.G.
26465/2011) per la restituzione degli importi nel frattempo versati per l'acquisto
15 DEl'alloggio che, oltre a comportare una duplicazione DEle spese a favore DE proprio legale, l'azione veniva intrapresa nei confronti DEla sola ma non Controparte_4 anche DEla AN RE e DE ZI AS DE ZI, a cui anche erano state corrisposte le somme oggetto di domanda, con ciò determinato un accoglimento parziale DEla stessa.
Giova premettere che il provvedimento DE Tribunale di Roma (sentenza n. 17955/2014), emesso all'esito DE giudizio iscritto al n. 26465/2011, ha accolto parzialmente la pretesa DE
, che aveva chiesto la restituzione DEla somma di euro 89.958,89 (o la minore o Pt_1 maggiore somma risultante dagli atti decurtata di eventuali importi che concernono il versamento di quote sociali). Infatti, dalla lettura DEle scritture contabili DEla CP_4 era emerso che quest'ultima aveva ricevuto dal l'importo di euro
[...] Pt_1
17.927,52, mentre la restante documentazione (fotocopie di cambiali, assegni e ricevute nella maggior parte DEle quali non era desumibile l'imputazione e risultava indicato un creditore diverso dalla cooperativa convenuta) non è stata ritenuta idonea a dimostrare il pagamento DEle somme per l'assegnazione DEl'alloggio.
Fatta questa premessa, deve osservarsi che la documentazione prodotta dal ha ad Pt_1 oggetto assegni bancari tratti su Banca Credito Italiano DE 20.10.1997 e 30.10.1997 e ricevuta rilasciata per quietanza, effetti cambiari mesi di novembre 1997 – agosto 1999 ed effetti cambiari DE 30.8.1999 intestati alla AN RE;
effetti cambiari intestati alla
VE 30.9.1999 – 30.12.2000 e ricevute rilasciate per quietanza (doc. 6), nonché effetti cambiari intestati al ZI AS DE ZI e relative ricevute rilasciate per quietanza
(doc. 7).
Detta documentazione (fotocopie di cambiali, assegni e ricevute relative alla mera consegna di effetti cambiari anche in rinnovo dei precedenti in scadenza) non è idonea a fornire la dimostrazione DEle somme pagate per l'assegnazione DEl'alloggio oggetto di causa.
A ciò si aggiunge che, con riguardo alla Cooperativa AN RE dal preliminare di prenotazione DE 18.05.1999 stipulato con la si ricava che l'importo Controparte_4 versato alla AN RE era stato imputato a beneficio DEla Infatti, Controparte_4 nel citato contratto è espressamente indicato che il Socio proveniva dalla AN RE e nella quietanza rilasciata dalla VE il 10.06.1999, oltre a leggersi la dicitura “Rinuncia effetto scadente il 30.08.99 per un importo di L. 24.712.512” a suo tempo rilasciato alla AN
RE, si legge “passato quote da AN RE a VE”.
16 Pertanto, non era insostenibile dedurre che il beneficiario di quei versamenti effettuati alla
Cooperativa AN RE fossero andati a beneficio DEla e che Controparte_4 quest'ultima fosse l'ente tenuto alla sua restituzione.
Con riguardo al ZI AS DE ZI le censure di parte attrice sono destituite di fondamento in quanto non vi è prova DE danno dal momento che le copie DEle cambiali non dimostrano il pagamento che promettono e le ricevute prodotte dall'attore non contengono alcuna specificazione utile alla loro imputazione al prezzo di acquisto. Infatti, due ricevute, leggibili, si riferiscono a spese di gestione non rimborsabili in caso di esclusione DE socio (art. 10 DE contratto di prenotazione DEl'alloggio), mentre le altre tre ricevute, meno leggibili, appaiono in ogni caso riferibili al pagamento di spese per il rinnovo di cambiali in scadenza.
Per le ragioni sovra evidenziata è altresì infondata la censura relativa alla prescrizione DE credito nei confronti DEla Cooperativa AN RE e DE ZI AS DE ZI.
9. Infine, deve rigettarsi la domanda di restituzione degli onorari versati all'odierno convenuto in adempimento DEl'attività svolta.
In primo luogo, si osserva che l'attore non ha formulato alcuna domanda di risoluzione DE contratto d'opera per inadempimento, ma solo di risarcimento DE danno. A tal riguardo si rammenta che “Nel contratto d'opera intellettuale, qualora li committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo DEla prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento DE contratto e le ragioni DE committente trovano in essa adeguata tutela” (Cass. civ. 27042/2024; Cass. civ. 18086/2018; Cass. civ. 6886/2014).
In secondo luogo, alcuna prova DE pagamento (né DEla preventiva richiesta) è stata fornita dall'attore, il quale non ha neppure quantificato gli importi domandati in restituzione.
10. Alla luce di quanto sovra esposto la domanda attorea di accertamento DEla responsabilità professionale e di condanna al risarcimento dei danni devono essere rigettate.
11. La regolamentazione DEle spese di lite segue la soccombenza di parte attrice e si liquidano come in dispositivo sulla base DEle tariffe medie di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/22, per tutte e quattro le fasi, tenuto conto DE valore DEla causa.
Devono invece essere compensate le spese di lite tra parte attrice e la terza chiamata, considerato che la compagnia assicurativa si è limitata, sostanzialmente, a far proprie le
17 difese DEl'assicurato e a chiedere l'esclusione o il contenimento DEla garanzia secondo le condizioni di polizza.
Rimangono assorbite le questioni relative alla domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti DEla compagnia assicuratrice. Anche in questo caso le spese di giudizio vanno compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda risarcitoria di parte attrice;
- Condanna a rifondere all'avv. le spese di lite che Parte_1 Controparte_1 si liquidano in euro 14.103,00 per onorari oltre al rimborso DEle spese generali al
15%, CPA e IVA come per legge;
- Compensa interamente le spese di lite tra parte attrice e la terza chiamata
[...]
e tra l'avv. e la terza chiamata . CP_2 Controparte_1 Controparte_2
Così deciso in Roma, in data 26.06.2025
Il Giudice
UC BR
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