Articolo 2 della Legge 24 maggio 1952, n. 564
Articolo 1Articolo 3
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22 giugno 1952
Art. 2.
Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, della marina mercantile, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste del commercio con l'estero, per l'esercizio finanziario 1951-52, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella B.
Entrata in vigore il 22 giugno 1952