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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 26/03/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 792 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato IL BIGNOTTO
e
, C.F. , nata ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Teresa RIGO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono che codesto Ill.mo Tribunale Voglia accogliere le seguenti
“CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e Parte_1
, tra i quali è già intervenuta la citata sentenza di separazione, oggi passata in Controparte_1
giudicato (matrimonio concordatario del 03 maggio 2008 in NO (VI), scegliendo il regime della separazione dei beni, atto trascritto al Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
NO (VI) al N.6, Parte II, serie A, Anno 2008);
1
2. Confermarsi l'assegnazione della casa coniugale ubicata nel Comune di NO (VI), in Via
Trento n°59/d int.9, di proprietà esclusiva del sig. , unitamente ai mobili, arredi e Parte_1
Per_ pertinenze, alla sig.ra , la quale sta continuando ad abitarvi con le LI Controparte_1
(NO – VI il 17/07/2010) ed IL (NO – VI il 23/09/2012), in virtù di quanto richiesto con il ricorso di separazione e confermato con sentenza di codesto Tribunale, onerandosi, ella stessa, di provvedere al pagamento delle spese ordinarie relative all'immobile nonché alle utenze domestiche. La sig.ra potrà continuare ad abitarvi nell'interesse delle LI minori fino CP_1
a quando le medesime LI non avranno raggiunto l'autosufficienza economica. Per_ 3. Confermare l'affido delle LI ed IL ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Riconoscere al padre il diritto di visita delle LI quando lo riterrà opportuno, previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludico sportivi delle minori e, in ogni caso, secondo la seguente tempistica, già in atto tra le parti ed accolta a mezzo della citata sentenza di separazione:
a) una sera a settimana per cena da concordarsi con la madre e con le minori e compatibilmente con le trasferte lavorative del sig. , indicativamente dalle ore 18 alle ore 21.30. Il sig. Parte_1 Parte_1
provvederà a recuperare le minori direttamente presso l'abitazione della madre, o nel luogo in cui si troveranno, e le riaccompagnerà presso la casa materna a conclusione della cena;
b) fine settimana alternati dal venerdì sera prima dell'orario di cena alla domenica sera dopo cena.
Il padre provvederà al recupero delle LI minori direttamente presso l'abitazione della sig.ra
e le riporterà dalla medesima a conclusione del week end;
CP_1
c) vacanze estive: ogni genitore trascorrerà con le LI un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, nonché un'ulteriore settimana, sempre durante le vacanze scolastiche estive;
tali periodi dovranno essere concordati tra i genitori con reciproche comunicazioni entro il giorno 30 aprile di ogni anno, o altra data che gli stessi concorderanno tale da consentire ad entrambi i genitori di poter pianificare le vacanze estive con congruo anticipo;
d) durante le seguenti festività Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, Ultimo dell'anno, Capodanno,
Pasqua e Pasquetta, ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza annuale.
5. Confermare che il sig. versi alla sig.ra , tramite accredito in c/c, entro e Parte_1 CP_1
non oltre il giorno dieci di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario, l'assegno di
2 mantenimento per le LI pari ad € 400,00/cad, nel complesso ad € 800,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dalla sentenza di separazione. Tale contributo si ritiene dovuto fino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle LI.
6. Disporsi che le spese straordinarie nell'interesse delle LI siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo quanto previsto nel Protocollo in uso all'intestato Tribunale, che le parti hanno dichiarato di aver letto e compreso. Tali spese dovranno essere rimborsate, pro- quota, alla parte che le abbia sostenute interamente e documentate, entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui sono state sostenute.
7. Nulla chiedono i coniugi a titolo di mantenimento personale, posto che gli stessi si dichiarano economicamente autosufficienti (docc.3/4: dichiarazione reddituale anno 2024 riferita al periodo
2023 - ) e confermano di aver risolto ogni questione patrimoniale in sede di Parte_1 CP_1
separazione.
8. I coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti, nonché a quello dei figli minori.
9. Spese legali compensate, con rinuncia da parte dei legali al vincolo della solidarietà ex art. 13
L.P.
10. Le parti dichiarano di rinunciare sin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza a cui, quindi, prestano acquiescenza chiedendo il passaggio in giudicato della stessa”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. ha espresso parere favorevole in data 9.4.2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 01/03/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione personale nonché, ai sensi dell'art. 473 bis.49
c.p.c., decorso il termine previsto dalla legge, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in NO (VI) in data 3/05/2008.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui alle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 1/05/2024 in sostituzione dell'udienza del 9/05/2024, veniva omologata con sentenza n.
139/2024 pubblicata in data 24/05/2024 e passata in giudicato, non essendo stata proposta impugnazione nei termini di legge.
All'esito dell'udienza del 21/01/2025 dinanzi al Giudice relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice relatore nella
3 presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale omologata con sentenza n.
139/2024 pubblicata in data 24/05/2024 e la data di comparizione delle parti davanti al Giudice relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle LI minori, alla prevalente collocazione delle stesse presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle LI a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze delle minori;
-le spese straordinarie relative alle LI minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in NO (VI), via
Trento n. 59/d, int.9, in favore di quale genitore convivente con le LI minori Controparte_1
Per_ ed IL;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti, nonché a quello delle LI minori;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in
4 epigrafe, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
da in NO (VI) il 3/05/2008 alle condizioni in epigrafe riportate;
Controparte_1
b) ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di NO (VI) al n. 6, parte II, serie A, anno 2008;
c) DICHIARA la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25/03/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 792 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato IL BIGNOTTO
e
, C.F. , nata ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Teresa RIGO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono che codesto Ill.mo Tribunale Voglia accogliere le seguenti
“CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e Parte_1
, tra i quali è già intervenuta la citata sentenza di separazione, oggi passata in Controparte_1
giudicato (matrimonio concordatario del 03 maggio 2008 in NO (VI), scegliendo il regime della separazione dei beni, atto trascritto al Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
NO (VI) al N.6, Parte II, serie A, Anno 2008);
1
2. Confermarsi l'assegnazione della casa coniugale ubicata nel Comune di NO (VI), in Via
Trento n°59/d int.9, di proprietà esclusiva del sig. , unitamente ai mobili, arredi e Parte_1
Per_ pertinenze, alla sig.ra , la quale sta continuando ad abitarvi con le LI Controparte_1
(NO – VI il 17/07/2010) ed IL (NO – VI il 23/09/2012), in virtù di quanto richiesto con il ricorso di separazione e confermato con sentenza di codesto Tribunale, onerandosi, ella stessa, di provvedere al pagamento delle spese ordinarie relative all'immobile nonché alle utenze domestiche. La sig.ra potrà continuare ad abitarvi nell'interesse delle LI minori fino CP_1
a quando le medesime LI non avranno raggiunto l'autosufficienza economica. Per_ 3. Confermare l'affido delle LI ed IL ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Riconoscere al padre il diritto di visita delle LI quando lo riterrà opportuno, previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludico sportivi delle minori e, in ogni caso, secondo la seguente tempistica, già in atto tra le parti ed accolta a mezzo della citata sentenza di separazione:
a) una sera a settimana per cena da concordarsi con la madre e con le minori e compatibilmente con le trasferte lavorative del sig. , indicativamente dalle ore 18 alle ore 21.30. Il sig. Parte_1 Parte_1
provvederà a recuperare le minori direttamente presso l'abitazione della madre, o nel luogo in cui si troveranno, e le riaccompagnerà presso la casa materna a conclusione della cena;
b) fine settimana alternati dal venerdì sera prima dell'orario di cena alla domenica sera dopo cena.
Il padre provvederà al recupero delle LI minori direttamente presso l'abitazione della sig.ra
e le riporterà dalla medesima a conclusione del week end;
CP_1
c) vacanze estive: ogni genitore trascorrerà con le LI un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, nonché un'ulteriore settimana, sempre durante le vacanze scolastiche estive;
tali periodi dovranno essere concordati tra i genitori con reciproche comunicazioni entro il giorno 30 aprile di ogni anno, o altra data che gli stessi concorderanno tale da consentire ad entrambi i genitori di poter pianificare le vacanze estive con congruo anticipo;
d) durante le seguenti festività Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, Ultimo dell'anno, Capodanno,
Pasqua e Pasquetta, ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza annuale.
5. Confermare che il sig. versi alla sig.ra , tramite accredito in c/c, entro e Parte_1 CP_1
non oltre il giorno dieci di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario, l'assegno di
2 mantenimento per le LI pari ad € 400,00/cad, nel complesso ad € 800,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dalla sentenza di separazione. Tale contributo si ritiene dovuto fino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle LI.
6. Disporsi che le spese straordinarie nell'interesse delle LI siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo quanto previsto nel Protocollo in uso all'intestato Tribunale, che le parti hanno dichiarato di aver letto e compreso. Tali spese dovranno essere rimborsate, pro- quota, alla parte che le abbia sostenute interamente e documentate, entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui sono state sostenute.
7. Nulla chiedono i coniugi a titolo di mantenimento personale, posto che gli stessi si dichiarano economicamente autosufficienti (docc.3/4: dichiarazione reddituale anno 2024 riferita al periodo
2023 - ) e confermano di aver risolto ogni questione patrimoniale in sede di Parte_1 CP_1
separazione.
8. I coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti, nonché a quello dei figli minori.
9. Spese legali compensate, con rinuncia da parte dei legali al vincolo della solidarietà ex art. 13
L.P.
10. Le parti dichiarano di rinunciare sin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza a cui, quindi, prestano acquiescenza chiedendo il passaggio in giudicato della stessa”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. ha espresso parere favorevole in data 9.4.2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 01/03/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione personale nonché, ai sensi dell'art. 473 bis.49
c.p.c., decorso il termine previsto dalla legge, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in NO (VI) in data 3/05/2008.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui alle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 1/05/2024 in sostituzione dell'udienza del 9/05/2024, veniva omologata con sentenza n.
139/2024 pubblicata in data 24/05/2024 e passata in giudicato, non essendo stata proposta impugnazione nei termini di legge.
All'esito dell'udienza del 21/01/2025 dinanzi al Giudice relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice relatore nella
3 presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale omologata con sentenza n.
139/2024 pubblicata in data 24/05/2024 e la data di comparizione delle parti davanti al Giudice relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle LI minori, alla prevalente collocazione delle stesse presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle LI a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze delle minori;
-le spese straordinarie relative alle LI minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in NO (VI), via
Trento n. 59/d, int.9, in favore di quale genitore convivente con le LI minori Controparte_1
Per_ ed IL;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti, nonché a quello delle LI minori;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in
4 epigrafe, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
da in NO (VI) il 3/05/2008 alle condizioni in epigrafe riportate;
Controparte_1
b) ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di NO (VI) al n. 6, parte II, serie A, anno 2008;
c) DICHIARA la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25/03/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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