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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 14/03/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2016 218
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CALTAGIRONE
Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giulia Ferratini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 218/2016 promossa da:
nata a [...] il [...], c.f. , ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata a Gela in via Ragonesi, 10 presso lo studio dell'avv. Scicolone Orazio Maurizio, che lo rappresenta e difende;
ATTRICE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in , via S. Maria la Grande n.5, C.F./P.I. , CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Filippa Morina;
e
di Caltagirone, in persona suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore
CONVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni con note di trattazione in modalità cartolare per l'udienza fissata in data 4.12.2024, come da verbale in atti.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per le memorie finali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12.02.2016, la signora Pt_1
conveniva in giudizio l' , in persona
[...] Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, al fine di sentirla condannare, in solido con il
, in persona del suo legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, anch'egli convenuto, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, asseritamente riportati dalla stessa attrice a causa di una erronea diagnosi di “sospetto polipo endometriale” ed erronea esecuzione di isteroscopia operativa praticata in data 21.05.2010.
Ed invero, secondo ricostruzione di parte attrice, la sig.ra in data Parte_1
21.05.2010, veniva ricoverata presso il Day Hospital Ginecologico dell'Ospedale
“Gravina” di Caltagirone con la diagnosi di “sospetto polipo endometriale” formulata senza previo accertamento ecografico trans vaginale, così come richiesto dalle linee guida di riferimento, che avrebbe escluso la sussistenza di un polipo endometriale rendendo inutile l'effettuazione di una isteroscopia. Sulla base di tale errata diagnosi, dunque, l'attrice fu sottoposta ad isteroscopia operativa e biopsia endometriale che causò la perforazione dell'utero, intervento che fu eseguito dal dott. con inizio Per_1
ore 9.30 e conclusione ore 10.00.
Alle ore 16.00 dello stesso giorno, a seguito di forti dolori avvertiti dalla sig.ra CP_4
alla fossa iliaca destra dopo l'isteroscopia operativa praticata e dell'evidenziazione ecografica di versamento di liquido nel Douglas, veniva praticato un ulteriore intervento chirurgico, in anestesia generale, per via laparotomica con asportazione della tuba e dell'ovaio di destra e riparazione della perforazione uterina.
2 A questo punto la paziente veniva dimessa con la diagnosi di “Ematoma del ligamento largo con infarcimento emorragico della tuba e del mesosalpinge destro da perforazione uterina in paziente sottoposta a isteroscopia operativa. Addome acuto”.
Espone ancora parte attrice che, in data 27.05.2010, la sig.ra a seguito di Pt_1
consulenza chirurgica richiesta d'urgenza diagnosticante “subocclusione intestinale da briglia aderenziale, versamento peritoneale siero – ematico (1,5 lt)”, veniva eseguito ulteriore intervento chirurgico, ancora in anestesia generale, di “Rilaparotomia LSPO.
Toilette peritoneale. Controllo dell'emostasi” eseguita dal direttore CP_5
dell'U.O.C. di dell'Ospedale di Caltagirone, Dr. , per Controparte_6 Per_2
ripristinare il normale transito intestinale. Tale intervento si rese necessario dalla predetta subocclusione intestinale aderenziale quale complicanza della vicenda medica in questione.
Così ricostruita la vicenda, parte attrice incoava dunque il presente giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito di responsabilità medica da intervento chirurgico della struttura sanitaria coinvolta, quantificati in: euro 156.775,50 per danno da invalidità permanente (comprensivo di aumento per sofferenze), euro 20.560,88 per danno invalidità temporanea (comprensivo di aumento per sofferenze), euro 5.000,00 per spese sostenute, aggiuntive, forfettarie da determinarsi in via equitativa e probabilistica, per l'importo complessivo pari a euro 182.336,38.
Si costituiva in giudizio contestando Controparte_1
integralmente la domanda di parte attrice in virtù di una diversa considerazione e valutazione dei fatti oggetto di causa.
In via preliminare parte convenuta rilevava come il Distretto Ospedaliero CP_2
di Caltagirone non avesse alcuna personalità giuridica autonoma in
[...]
quanto facente parte dell' e dunque non poteva Controparte_1
essere citato in giudizio.
Nel merito, parte convenuta eccepiva l'infondatezza della domanda sulla base della considerazione che la perforazione uterina è complicanza nota e non rara 3 dell'intervento chirurgico di isteroscopia, essendo anche specificato nel consenso informato firmato dalla Rilevava ancora che la paziente era già cesarizzata e Pt_1
con lateroversione destra dell'utero per tenaci aderenze di pregressi interventi di appendicectomia e TC.
Sulla base di tali considerazioni, secondo parte convenuta, il riconoscimento della complicanza relativa alla perforazione dell'utero è stata tempestivamente individuata e trattata evitando danni maggiori. Lo stesso dicasi della complicanza relativa alla formazione di briglia aderenziale. Dunque, nessun profilo di responsabilità potrebbe ascriversi ai sanitari che ebbero in cura l'odierna attrice.
In subordine, l eccepiva che, qualora venisse Controparte_1
riconosciuto un risarcimento, questo dovrebbe essere limitato al solo danno differenziale relativo al più lungo periodo di inabilità che la attrice ha dovuto sopportare.
La causa veniva chiamata in data 21.09.2017, ove le parti riportandosi ai propri scritti difensivi chiedevano ed ottenevano i termini ex art.183 comma 6°.
In data 20.11.2017 veniva depositata solo da parte attrice la memoria ex art.183 comma
6° n.2 dove si chiedeva l'interrogatorio formale del dott. , la prova testimoniale Per_1
con i testi dott.ssa le sig.re e . Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
All'udienza del 27.09.2018 il Giudice si riservava sui mezzi istruttori. Riserva sciolta con relativa ordinanza, in data 05.10.2018, con la quale si rigettava l'interrogatorio formale del dott. in quanto non citato, quindi non poteva essere parte del Per_1
giudizio de quo, e si nominava quale CTU il dott. il quale, all'udienza Persona_3
del 12.12.2018 prestava rituale giuramento. Parte attrice nominava come proprio CTP la dott.ssa Il CTU depositava ritualmente la relazione in data Persona_4
28.05.2019.
Dopo una serie di rinvii a causa del carico di ruolo, le parti precisavano le conclusioni con note di trattazione in modalità cartolare per l'udienza fissata in data 04.12.2024.
4 La causa, pertanto, veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
§
In via del tutto preliminare si osserva che deve ritenersi correttamente evocato in giudizio, oltre all (unico soggetto costituitosi), anche il distretto CP_7
ospedaliero di Caltagirone, rimasto contumace, non condividendosi sul CP_2
Contr punto la deduzione della convenuta secondo la quale l'ente ospedaliero sarebbe privo di legittimazione passiva.
Va sul punto rammentato che, come anche chiarito di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di responsabilità medica, la presa in carico di un paziente da parte di una struttura sanitaria inserita nella rete del SSN, per la sottoposizione ad un trattamento medico chirurgico, determina l'instaurazione di un rapporto contrattuale atipico a prestazioni corrispettive – il c.d. contratto di spedalità – idoneo a fondare, in caso di esito infausto dell'intervento, la legittimazione passiva dell'ente in relazione all'azione di responsabilità proposta dal paziente o dai suoi eredi, essendo a tal fine irrilevante che, nella organizzazione interna del Servizio Sanitario regionale, la struttura stessa e il suo personale siano stati posti sotto la direzione amministrativa e medica di un'altra istituzione pubblica, la cui responsabilità può eventualmente aggiungersi a quella della struttura sanitaria adita, senza però eliderne la titolarità del rapporto dal lato passivo.”(cfr. Cassazione civile , sentenza n. 16272 del 2023).
Nel merito, la domanda attorea è fondata e può pertanto trovare accoglimento per le seguenti motivazioni.
Sull'an della domanda di risarcimento danni
L'istruttoria svolta nel corso del giudizio ha confermato la responsabilità per malpractice medica del medico ginecoloco, Dott. operante presso l'Ospedale Per_1
“Gravina” di Caltagirone e, dunque, in via solidale della stessa struttura sanitaria e dell , convenute in giudizio. CP_7
5 Le doglianze esposte da parte attrice, in ordine agli esiti dell'intervento chirurgico a cui era stata inopinatamente sottoposta, hanno trovato alfine conferma nelle valutazioni espresse dal CTU incaricato dal Tribunale, dalle cui conclusioni non si ritiene di doversi discostare, essendo peraltro state sostenute da un puntuale percorso motivazionale e da adeguati riscontri scientifici.
Vale la pena soffermarsi brevemente sulla cronologia degli eventi che avevano interessato la diagnosi e poi l'intervento della sig.ra così come in primo luogo Pt_1
emerge dalla stessa documentazione sanitaria, versata in atti.
Da tale documentazione, infatti, si evince chiaramente che la paziente fu visitata dallo specialista ostetrico – ginecologo, che emise diagnosi di “sospetto polipo endometriale”, suggerendo un intervento di polipectomia. Con tale indicazione la sig.ra in data 21.05.2010, veniva ricoverata presso il Day Hospital Ginecologico Pt_1
dell'Ospedale di Caltagirone con la diagnosi di cui sopra e sottoposta ad CP_2
intervento di polipectomia in anestesia generale mediante resettoscopia con inizio alle ore 9.30 e conclusione alle ore 10.00.
Lo stesso giorno, successivamente a tale intervento, la paziente iniziava ad accusare forti dolori addominali per cui si procedeva ad ulteriore esame ecografico e, con diagnosi di addome acuto da perforazione dell'utero, veniva sottoposta, alle ore 16.00, ad intervento di laparatomia in anestesia generale. Tuttavia, dopo questo intervento, la paziente andava incontro ad una sub occlusione intestinale a seguito della quale si doveva intervenire, in data 27.05.2010, ancora una volta con una laparatomia per sbrigliare l'intestino dalle aderenze provocate dai fatti precedenti.
Inoltre, l'esame istologico del materiale prelevato durante l'isteroscopia operatoria del
21.05.2010 dava il seguente risultato: “Cisti di muco cervicale, sangue e rare cellule endometriali”.
Orbene, la errata diagnosi preoperatoria che portò dunque al cosiddetto “over- treatment”, ossia alla sottoposizione della paziente a un intervento chirurgico che, non solo si è poi rivelato foriero di danni, ma era anche ab origine inutile, è emersa in modo 6 inequivocabile dalla CTU, sulle cui valutazioni pare opportuno soffermarsi per quanto qui interessa.
In primo luogo, il Ctu dott. , ha riferito, in punto di responsabilità del Persona_3
medico ginecologo già con riferimento alla diagnosi pre-operatoria “che non fu seguita con diligenza una corretta indagine diagnostica sul piano strumentale poiché non venne praticata una ecografia ginecologica transvaginale, come da linee guida. Tale ecografia avrebbe certamente evidenziato la normalità dello spessore della mucosa uterina, in questo escludendo l'esistenza di una formazione polipoide dell'endometrio.
E' appena il caso di sottolineare che la corretta arte medica, così come previsto nella comune trattatistica, richiede l'esecuzione di una ecografia trans vaginale al fine di porre la corretta diagnosi di polipo endometriale. Tale ecografia trans vaginale rappresenta il gold standard per tale patologia come un polipo endometriale.
In ogni caso, qualora la diagnosi si fosse prestata ad eventuale dubbio, seguendo un corretto e diligente iter diagnostico terapeutico si sarebbe dovuto procedere alla esecuzione di una isteroscopia diagnostica con un isteroscopio di 3 – 4 mm. che non richiede alcuna dilatazione della cervice uterina. L'esecuzione di tale indagine non prevede anestesia generale, ma può eseguirsi senza alcun trattamento anestesiologico
o, al più, con la somministrazione di un tranquillante. Tale indagine avrebbe sicuramente dimostrato la presenza o meno della formazione poliposa e delle sue caratteristiche quali la grandezza e l'impianto sessile o peduncolato al fine di potere scegliere la strumentazione adatta al caso. Quanto testé riportato consente di censurare fortemente la scelta di iniziare l'intervento sia con anestesia generale, sia eseguendo una dilatazione cervicale fino al n° 9 degli (corrispondente a 9 mm.) Pt_2
che è richiesta per l'uso dell'elettoresettore destinato agli interventi endoscopici maggiori.
L'approccio terapeutico alla paziente pertanto è stato praticato con tecnica assolutamente sproporzionata anche in relazione alla diagnosi (errata) di
7 polipectomia qualora questa si fosse rivelata corretta: si è trattato, con termine anglosassone, di cosiddetto over treatment.”
Concludeva quindi il Consulente che “Attesa la mancata diligenza diagnostico terapeutica, l'utilizzo improprio dell'elettro - resettore ha provocato, data anche
l'assenza del polipo da resecare, nella ricerca di un inesistente neo formazione poliposa, una verosimile insistenza operativa da parte del ginecologo. Da qui è derivata la perforazione del viscere nel suo angolo uterino destro con conseguente emorragia e grave sintomatologia dolorosa e irritazione pelviperitoneale. Per tale motivo si è reso necessario il successivo intervento laparotomico con riscontro di infarcimento emorragico della tuba e del mesosalpinge costringendo l'operatore alla annessiectomia destra.
Unitamente, poi, alla erroneità della diagnosi, il CTU ha anche accertato che lo stesso intervento chirurgico non era stato eseguito correttamente, specie considerando le linee-guida vigenti in casi simili e tenuto conto che l'operazione in sé non era certo di particolare complessità e non esulava dunque dal perimetro di operatività delle normali regole di perizia.
Si legge, infatti, nella consulenza che “quanto praticato alla data del 21/05/2010 non
è stato eseguito in conformità alla corretta arte medica. Oltre alla mancata e doverosa indagine ecografica trans vaginale preliminare, l'isteroscopia venne condotta in anestesia generale e con una dilatazione (Hegar 9), come un intervento di endoscopia per maggiore chirurgia resettoscopica, cosa che non può considerarsi per un semplice polipo endometriale. Nella fattispecie della ammessa la esistenza di un polipo Pt_1
endometriale, si sarebbe dovuto procedere ad una isteroscopia somministrando al più un semplice sedativo, ed introducendo lo strumento senza la necessità di una dilatazione così ampia: sarebbe bastata l'introduzione di un Hegar tra 2 e 5, che non comporta necessità di dilatazione dolorosa alla paziente. - L'intervento va ritenuto non conforme alla corretta arte medica per l'errato ed incompleto approccio al caso della paziente né erano presenti particolari difficoltà originarie o sopravvenute”.
8 Neppure può dirsi in dubbio il nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e i danni patiti dalla attrice, giacchè “la complicanza lamentata da Parte_1
(perforazione uterina) è in diretto nesso di causa con la erronea diagnosi e l'erronea esecuzione della isteroscopia operativa praticata. Un corretto approccio diagnostico avrebbe evitato l'inutile ed eccessiva isteroscopia operativa, Seguendo le regole prescritte dalla buona tecnica medica si sarebbero evitate le successive conseguenze in modo pressoché assoluto, risparmiando alla paziente le due laparatomie” (cfr. CTU pag. 20).
In conclusione, allora, sulla scorta delle risultanze eseguite, nessun dubbio può esservi in ordine all'an della responsabilità dei sanitari e dunque alla fondatezza della domanda di risarcimento dei danni, avanzata dalla attrice.
Sul quantum
Per quanto attiene alla quantificazione del risarcimento dei danni, si ritiene di poter sostanzialmente aderire alle valutazioni espresse dal CTU, nella misura in cui è stata accertata in capo alla attrice, ovverosia:
1)Inabilità temporanea assoluta: giorni 30;
inabilità temporanea parziale al 50% :giorni 30.
2) Danno biologico nella misura del 12% relativo alla perdita dell'annesso e della tuba di destra, alle sequele delle due laparotomie cui la paziente è stata sottoposta con diastasi dei retti addominali.
Non si ritiene invece di poter riconoscere la c.d. personalizzazione del danno biologico, invece invocata dall'attrice e riconosciuta anche dal CTU nella parte in cui aveva suggerito un ulteriore aumento in via equitativa, quale titolo per un ulteriore aumento del danno da liquidare.
Come noto, infatti, per la liquidazione del danno non patrimoniale (di cui il danno biologico costituisce una voce), spetta al giudice far emergere e valorizzare le specifiche circostanze di fatto emerse nel processo, peculiari al caso sottoposto ad 9 esame, tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento, ai fini della c.d. personalizzazione del danno forfettariamente individuato in termini monetari attraverso i meccanismi tabellari. In termini generali, una lesione alla salute può comportare conseguenze diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due fattispecie: conseguenze comuni a tutte le persone che hanno patìto quel tipo di lesione e conseguenze peculiari, che hanno provocato un danno diverso e maggiore rispetto alla normalità dei casi.
Entrambe le ipotesi rientrano nel danno non patrimoniale, ma mentre le prime presuppongono la semplice prova del danno, le seconde esigono la dimostrazione del maggior pregiudizio sofferto da quel singolo danneggiato nel caso specifico, che potrà giustificare un aumento percentuale del risarcimento di base del danno biologico.
Di per sé, infatti, i criteri di liquidazione tabellari considerano già la maggior parte degli aspetti dinamico relazionali che vengono inficiati da pregiudizi fisici sicché nella quantificazione del danno biologico sono ricomprese le conseguenze ordinarie dell'illecito: spetta, quindi, al danneggiato allegare e provare le ulteriori conseguenze eccezionali che i punteggi tabellari potrebbero non aver preso in considerazione, circostanze tuttavia che non sono state adeguatamente e specificamente provate dall'attrice nel caso di specie.
In definitiva, ritiene questo Giudice che l'attrice abbia diritto a ottenere il risarcimento del danno biologico patito in conseguenza dell'intervento medico cui è stata sottoposta, nella misura accertata dal CTU, sub specie di danno biologico temporaneo e permanente e tuttavia senza alcuna personalizzazione, tenuto conto che il danno biologico già comunque ricomprende anche gli aspetti dinamico-relazionali, evocati dalla attrice.
Facendo dunque applicazione dei parametri indicati dalle Tabelle di Milano, così come ritenuti dal CTU, si perviene alla seguente liquidazione complessiva:
10 Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 53 anni
Percentuale di invalidità permanente 12% Punto danno biologico € 2.851,87 Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno non patrimoniale risarcibile € 25.325,00 Invalidità temporanea totale € 3.450,00 Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00 Totale danno biologico temporaneo € 5.175,00
Spese mediche € 151,81
Totale generale: € 30.651,81
Poiché l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella, la somma liquidata a titolo di danno biologico dovrà essere devalutata e su tale somma andranno poi corrisposti la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
Il calcolo della rivalutazione e di questi interessi c.d. compensativi si arresta alla data della presente pronuncia, perché, come costantemente affermato dalla Corte Suprema,
«gli interessi compensativi relativi a debiti di valore, destinati a coprire una componente del danno globale da risarcire e dovuti dalla data dell'evento dannoso a quella della pronuncia giudiziale di liquidazione, anche se comprensiva della rivalutazione monetaria, non sono in realtà veri e propri interessi ma soltanto uno dei possibili mezzi tecnici pretoriamente adottato dalla giurisprudenza per ristorare il danneggiato della perdita delle utilità economicamente apprezzabili che, nell'intervallo tra la consumazione dell'illecito e la liquidazione finale, il medesimo
(danneggiato) avrebbe potuto trarre dal bene (se non ne fosse stato privato e alla cui restituzione in natura avrebbe diritto) o dall'equivalente monetario del bene stesso se tempestivamente conseguito» (Cass. Sez. I, 1 dicembre 1992, n. 12839) e, quindi, «la
11 sentenza che liquidi il danno per fatto illecito, attribuendo gli interessi cosiddetti compensativi a partire dal fatto stesso, costituisce un 'obbligazione di valuta, come tale produttiva degli interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, anche con riguardo all'importo rappresentato da detti interessi compensativi i quali rappresentano una componente del debito complessivo, non un autonomo debito di interessi e, quindi, si sottraggono alle disposizioni dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo» (Cass. Sez. III, 14 dicembre
1991, n. 13508).
Le spese di lite
In omaggio al generale principio della soccombenza, si ritiene che l'
[...]
(soccombente rispetto alla domanda attorea) debba essere Controparte_1
condannata alla refusione delle spese del giudizio sostenute da parte attrice. Per la determinazione delle spese del giudizio si tengono in considerazione i parametri minimi di cui al D.M. 55 del 2014. Ne consegue che l'importo complessivo che l' dovrà rifondere è così determinato: Controparte_1
Valore della Causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.453,00
Compenso tabellare € 4.712,00
12
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, così dispone:
1. ACCOGLIE la domanda azionata dall'attrice, sig.ra e per Parte_1
l'effetto:
2. ON l' in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore e il Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante pro
[...]
tempore, in solido tra loro, al pagamento a favore di parte attrice della somma di
€ 30.651,81a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione, come specificato in parte motiva;
3. ON parte convenuta soccombente alla refusione delle spese e degli onorari del presente giudizio a favore di parte attrice che si liquidano complessivamente in: euro 4.712,00 per compensi;
oltre al 15% per spese generali sulla somma che precede, euro 786, 00 per spese specifiche;
IVA e CPA come per legge, distraendo il complessivo importo a favore dell'Avv. Scicolone
Orazio Maurizio il quale ha dichiarato di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
Si comunichi.
Caltagirone, 12.3.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giulia Ferratini
13 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CALTAGIRONE
Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giulia Ferratini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 218/2016 promossa da:
nata a [...] il [...], c.f. , ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata a Gela in via Ragonesi, 10 presso lo studio dell'avv. Scicolone Orazio Maurizio, che lo rappresenta e difende;
ATTRICE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in , via S. Maria la Grande n.5, C.F./P.I. , CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Filippa Morina;
e
di Caltagirone, in persona suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore
CONVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni con note di trattazione in modalità cartolare per l'udienza fissata in data 4.12.2024, come da verbale in atti.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per le memorie finali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12.02.2016, la signora Pt_1
conveniva in giudizio l' , in persona
[...] Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, al fine di sentirla condannare, in solido con il
, in persona del suo legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, anch'egli convenuto, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, asseritamente riportati dalla stessa attrice a causa di una erronea diagnosi di “sospetto polipo endometriale” ed erronea esecuzione di isteroscopia operativa praticata in data 21.05.2010.
Ed invero, secondo ricostruzione di parte attrice, la sig.ra in data Parte_1
21.05.2010, veniva ricoverata presso il Day Hospital Ginecologico dell'Ospedale
“Gravina” di Caltagirone con la diagnosi di “sospetto polipo endometriale” formulata senza previo accertamento ecografico trans vaginale, così come richiesto dalle linee guida di riferimento, che avrebbe escluso la sussistenza di un polipo endometriale rendendo inutile l'effettuazione di una isteroscopia. Sulla base di tale errata diagnosi, dunque, l'attrice fu sottoposta ad isteroscopia operativa e biopsia endometriale che causò la perforazione dell'utero, intervento che fu eseguito dal dott. con inizio Per_1
ore 9.30 e conclusione ore 10.00.
Alle ore 16.00 dello stesso giorno, a seguito di forti dolori avvertiti dalla sig.ra CP_4
alla fossa iliaca destra dopo l'isteroscopia operativa praticata e dell'evidenziazione ecografica di versamento di liquido nel Douglas, veniva praticato un ulteriore intervento chirurgico, in anestesia generale, per via laparotomica con asportazione della tuba e dell'ovaio di destra e riparazione della perforazione uterina.
2 A questo punto la paziente veniva dimessa con la diagnosi di “Ematoma del ligamento largo con infarcimento emorragico della tuba e del mesosalpinge destro da perforazione uterina in paziente sottoposta a isteroscopia operativa. Addome acuto”.
Espone ancora parte attrice che, in data 27.05.2010, la sig.ra a seguito di Pt_1
consulenza chirurgica richiesta d'urgenza diagnosticante “subocclusione intestinale da briglia aderenziale, versamento peritoneale siero – ematico (1,5 lt)”, veniva eseguito ulteriore intervento chirurgico, ancora in anestesia generale, di “Rilaparotomia LSPO.
Toilette peritoneale. Controllo dell'emostasi” eseguita dal direttore CP_5
dell'U.O.C. di dell'Ospedale di Caltagirone, Dr. , per Controparte_6 Per_2
ripristinare il normale transito intestinale. Tale intervento si rese necessario dalla predetta subocclusione intestinale aderenziale quale complicanza della vicenda medica in questione.
Così ricostruita la vicenda, parte attrice incoava dunque il presente giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito di responsabilità medica da intervento chirurgico della struttura sanitaria coinvolta, quantificati in: euro 156.775,50 per danno da invalidità permanente (comprensivo di aumento per sofferenze), euro 20.560,88 per danno invalidità temporanea (comprensivo di aumento per sofferenze), euro 5.000,00 per spese sostenute, aggiuntive, forfettarie da determinarsi in via equitativa e probabilistica, per l'importo complessivo pari a euro 182.336,38.
Si costituiva in giudizio contestando Controparte_1
integralmente la domanda di parte attrice in virtù di una diversa considerazione e valutazione dei fatti oggetto di causa.
In via preliminare parte convenuta rilevava come il Distretto Ospedaliero CP_2
di Caltagirone non avesse alcuna personalità giuridica autonoma in
[...]
quanto facente parte dell' e dunque non poteva Controparte_1
essere citato in giudizio.
Nel merito, parte convenuta eccepiva l'infondatezza della domanda sulla base della considerazione che la perforazione uterina è complicanza nota e non rara 3 dell'intervento chirurgico di isteroscopia, essendo anche specificato nel consenso informato firmato dalla Rilevava ancora che la paziente era già cesarizzata e Pt_1
con lateroversione destra dell'utero per tenaci aderenze di pregressi interventi di appendicectomia e TC.
Sulla base di tali considerazioni, secondo parte convenuta, il riconoscimento della complicanza relativa alla perforazione dell'utero è stata tempestivamente individuata e trattata evitando danni maggiori. Lo stesso dicasi della complicanza relativa alla formazione di briglia aderenziale. Dunque, nessun profilo di responsabilità potrebbe ascriversi ai sanitari che ebbero in cura l'odierna attrice.
In subordine, l eccepiva che, qualora venisse Controparte_1
riconosciuto un risarcimento, questo dovrebbe essere limitato al solo danno differenziale relativo al più lungo periodo di inabilità che la attrice ha dovuto sopportare.
La causa veniva chiamata in data 21.09.2017, ove le parti riportandosi ai propri scritti difensivi chiedevano ed ottenevano i termini ex art.183 comma 6°.
In data 20.11.2017 veniva depositata solo da parte attrice la memoria ex art.183 comma
6° n.2 dove si chiedeva l'interrogatorio formale del dott. , la prova testimoniale Per_1
con i testi dott.ssa le sig.re e . Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
All'udienza del 27.09.2018 il Giudice si riservava sui mezzi istruttori. Riserva sciolta con relativa ordinanza, in data 05.10.2018, con la quale si rigettava l'interrogatorio formale del dott. in quanto non citato, quindi non poteva essere parte del Per_1
giudizio de quo, e si nominava quale CTU il dott. il quale, all'udienza Persona_3
del 12.12.2018 prestava rituale giuramento. Parte attrice nominava come proprio CTP la dott.ssa Il CTU depositava ritualmente la relazione in data Persona_4
28.05.2019.
Dopo una serie di rinvii a causa del carico di ruolo, le parti precisavano le conclusioni con note di trattazione in modalità cartolare per l'udienza fissata in data 04.12.2024.
4 La causa, pertanto, veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
§
In via del tutto preliminare si osserva che deve ritenersi correttamente evocato in giudizio, oltre all (unico soggetto costituitosi), anche il distretto CP_7
ospedaliero di Caltagirone, rimasto contumace, non condividendosi sul CP_2
Contr punto la deduzione della convenuta secondo la quale l'ente ospedaliero sarebbe privo di legittimazione passiva.
Va sul punto rammentato che, come anche chiarito di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di responsabilità medica, la presa in carico di un paziente da parte di una struttura sanitaria inserita nella rete del SSN, per la sottoposizione ad un trattamento medico chirurgico, determina l'instaurazione di un rapporto contrattuale atipico a prestazioni corrispettive – il c.d. contratto di spedalità – idoneo a fondare, in caso di esito infausto dell'intervento, la legittimazione passiva dell'ente in relazione all'azione di responsabilità proposta dal paziente o dai suoi eredi, essendo a tal fine irrilevante che, nella organizzazione interna del Servizio Sanitario regionale, la struttura stessa e il suo personale siano stati posti sotto la direzione amministrativa e medica di un'altra istituzione pubblica, la cui responsabilità può eventualmente aggiungersi a quella della struttura sanitaria adita, senza però eliderne la titolarità del rapporto dal lato passivo.”(cfr. Cassazione civile , sentenza n. 16272 del 2023).
Nel merito, la domanda attorea è fondata e può pertanto trovare accoglimento per le seguenti motivazioni.
Sull'an della domanda di risarcimento danni
L'istruttoria svolta nel corso del giudizio ha confermato la responsabilità per malpractice medica del medico ginecoloco, Dott. operante presso l'Ospedale Per_1
“Gravina” di Caltagirone e, dunque, in via solidale della stessa struttura sanitaria e dell , convenute in giudizio. CP_7
5 Le doglianze esposte da parte attrice, in ordine agli esiti dell'intervento chirurgico a cui era stata inopinatamente sottoposta, hanno trovato alfine conferma nelle valutazioni espresse dal CTU incaricato dal Tribunale, dalle cui conclusioni non si ritiene di doversi discostare, essendo peraltro state sostenute da un puntuale percorso motivazionale e da adeguati riscontri scientifici.
Vale la pena soffermarsi brevemente sulla cronologia degli eventi che avevano interessato la diagnosi e poi l'intervento della sig.ra così come in primo luogo Pt_1
emerge dalla stessa documentazione sanitaria, versata in atti.
Da tale documentazione, infatti, si evince chiaramente che la paziente fu visitata dallo specialista ostetrico – ginecologo, che emise diagnosi di “sospetto polipo endometriale”, suggerendo un intervento di polipectomia. Con tale indicazione la sig.ra in data 21.05.2010, veniva ricoverata presso il Day Hospital Ginecologico Pt_1
dell'Ospedale di Caltagirone con la diagnosi di cui sopra e sottoposta ad CP_2
intervento di polipectomia in anestesia generale mediante resettoscopia con inizio alle ore 9.30 e conclusione alle ore 10.00.
Lo stesso giorno, successivamente a tale intervento, la paziente iniziava ad accusare forti dolori addominali per cui si procedeva ad ulteriore esame ecografico e, con diagnosi di addome acuto da perforazione dell'utero, veniva sottoposta, alle ore 16.00, ad intervento di laparatomia in anestesia generale. Tuttavia, dopo questo intervento, la paziente andava incontro ad una sub occlusione intestinale a seguito della quale si doveva intervenire, in data 27.05.2010, ancora una volta con una laparatomia per sbrigliare l'intestino dalle aderenze provocate dai fatti precedenti.
Inoltre, l'esame istologico del materiale prelevato durante l'isteroscopia operatoria del
21.05.2010 dava il seguente risultato: “Cisti di muco cervicale, sangue e rare cellule endometriali”.
Orbene, la errata diagnosi preoperatoria che portò dunque al cosiddetto “over- treatment”, ossia alla sottoposizione della paziente a un intervento chirurgico che, non solo si è poi rivelato foriero di danni, ma era anche ab origine inutile, è emersa in modo 6 inequivocabile dalla CTU, sulle cui valutazioni pare opportuno soffermarsi per quanto qui interessa.
In primo luogo, il Ctu dott. , ha riferito, in punto di responsabilità del Persona_3
medico ginecologo già con riferimento alla diagnosi pre-operatoria “che non fu seguita con diligenza una corretta indagine diagnostica sul piano strumentale poiché non venne praticata una ecografia ginecologica transvaginale, come da linee guida. Tale ecografia avrebbe certamente evidenziato la normalità dello spessore della mucosa uterina, in questo escludendo l'esistenza di una formazione polipoide dell'endometrio.
E' appena il caso di sottolineare che la corretta arte medica, così come previsto nella comune trattatistica, richiede l'esecuzione di una ecografia trans vaginale al fine di porre la corretta diagnosi di polipo endometriale. Tale ecografia trans vaginale rappresenta il gold standard per tale patologia come un polipo endometriale.
In ogni caso, qualora la diagnosi si fosse prestata ad eventuale dubbio, seguendo un corretto e diligente iter diagnostico terapeutico si sarebbe dovuto procedere alla esecuzione di una isteroscopia diagnostica con un isteroscopio di 3 – 4 mm. che non richiede alcuna dilatazione della cervice uterina. L'esecuzione di tale indagine non prevede anestesia generale, ma può eseguirsi senza alcun trattamento anestesiologico
o, al più, con la somministrazione di un tranquillante. Tale indagine avrebbe sicuramente dimostrato la presenza o meno della formazione poliposa e delle sue caratteristiche quali la grandezza e l'impianto sessile o peduncolato al fine di potere scegliere la strumentazione adatta al caso. Quanto testé riportato consente di censurare fortemente la scelta di iniziare l'intervento sia con anestesia generale, sia eseguendo una dilatazione cervicale fino al n° 9 degli (corrispondente a 9 mm.) Pt_2
che è richiesta per l'uso dell'elettoresettore destinato agli interventi endoscopici maggiori.
L'approccio terapeutico alla paziente pertanto è stato praticato con tecnica assolutamente sproporzionata anche in relazione alla diagnosi (errata) di
7 polipectomia qualora questa si fosse rivelata corretta: si è trattato, con termine anglosassone, di cosiddetto over treatment.”
Concludeva quindi il Consulente che “Attesa la mancata diligenza diagnostico terapeutica, l'utilizzo improprio dell'elettro - resettore ha provocato, data anche
l'assenza del polipo da resecare, nella ricerca di un inesistente neo formazione poliposa, una verosimile insistenza operativa da parte del ginecologo. Da qui è derivata la perforazione del viscere nel suo angolo uterino destro con conseguente emorragia e grave sintomatologia dolorosa e irritazione pelviperitoneale. Per tale motivo si è reso necessario il successivo intervento laparotomico con riscontro di infarcimento emorragico della tuba e del mesosalpinge costringendo l'operatore alla annessiectomia destra.
Unitamente, poi, alla erroneità della diagnosi, il CTU ha anche accertato che lo stesso intervento chirurgico non era stato eseguito correttamente, specie considerando le linee-guida vigenti in casi simili e tenuto conto che l'operazione in sé non era certo di particolare complessità e non esulava dunque dal perimetro di operatività delle normali regole di perizia.
Si legge, infatti, nella consulenza che “quanto praticato alla data del 21/05/2010 non
è stato eseguito in conformità alla corretta arte medica. Oltre alla mancata e doverosa indagine ecografica trans vaginale preliminare, l'isteroscopia venne condotta in anestesia generale e con una dilatazione (Hegar 9), come un intervento di endoscopia per maggiore chirurgia resettoscopica, cosa che non può considerarsi per un semplice polipo endometriale. Nella fattispecie della ammessa la esistenza di un polipo Pt_1
endometriale, si sarebbe dovuto procedere ad una isteroscopia somministrando al più un semplice sedativo, ed introducendo lo strumento senza la necessità di una dilatazione così ampia: sarebbe bastata l'introduzione di un Hegar tra 2 e 5, che non comporta necessità di dilatazione dolorosa alla paziente. - L'intervento va ritenuto non conforme alla corretta arte medica per l'errato ed incompleto approccio al caso della paziente né erano presenti particolari difficoltà originarie o sopravvenute”.
8 Neppure può dirsi in dubbio il nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e i danni patiti dalla attrice, giacchè “la complicanza lamentata da Parte_1
(perforazione uterina) è in diretto nesso di causa con la erronea diagnosi e l'erronea esecuzione della isteroscopia operativa praticata. Un corretto approccio diagnostico avrebbe evitato l'inutile ed eccessiva isteroscopia operativa, Seguendo le regole prescritte dalla buona tecnica medica si sarebbero evitate le successive conseguenze in modo pressoché assoluto, risparmiando alla paziente le due laparatomie” (cfr. CTU pag. 20).
In conclusione, allora, sulla scorta delle risultanze eseguite, nessun dubbio può esservi in ordine all'an della responsabilità dei sanitari e dunque alla fondatezza della domanda di risarcimento dei danni, avanzata dalla attrice.
Sul quantum
Per quanto attiene alla quantificazione del risarcimento dei danni, si ritiene di poter sostanzialmente aderire alle valutazioni espresse dal CTU, nella misura in cui è stata accertata in capo alla attrice, ovverosia:
1)Inabilità temporanea assoluta: giorni 30;
inabilità temporanea parziale al 50% :giorni 30.
2) Danno biologico nella misura del 12% relativo alla perdita dell'annesso e della tuba di destra, alle sequele delle due laparotomie cui la paziente è stata sottoposta con diastasi dei retti addominali.
Non si ritiene invece di poter riconoscere la c.d. personalizzazione del danno biologico, invece invocata dall'attrice e riconosciuta anche dal CTU nella parte in cui aveva suggerito un ulteriore aumento in via equitativa, quale titolo per un ulteriore aumento del danno da liquidare.
Come noto, infatti, per la liquidazione del danno non patrimoniale (di cui il danno biologico costituisce una voce), spetta al giudice far emergere e valorizzare le specifiche circostanze di fatto emerse nel processo, peculiari al caso sottoposto ad 9 esame, tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento, ai fini della c.d. personalizzazione del danno forfettariamente individuato in termini monetari attraverso i meccanismi tabellari. In termini generali, una lesione alla salute può comportare conseguenze diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due fattispecie: conseguenze comuni a tutte le persone che hanno patìto quel tipo di lesione e conseguenze peculiari, che hanno provocato un danno diverso e maggiore rispetto alla normalità dei casi.
Entrambe le ipotesi rientrano nel danno non patrimoniale, ma mentre le prime presuppongono la semplice prova del danno, le seconde esigono la dimostrazione del maggior pregiudizio sofferto da quel singolo danneggiato nel caso specifico, che potrà giustificare un aumento percentuale del risarcimento di base del danno biologico.
Di per sé, infatti, i criteri di liquidazione tabellari considerano già la maggior parte degli aspetti dinamico relazionali che vengono inficiati da pregiudizi fisici sicché nella quantificazione del danno biologico sono ricomprese le conseguenze ordinarie dell'illecito: spetta, quindi, al danneggiato allegare e provare le ulteriori conseguenze eccezionali che i punteggi tabellari potrebbero non aver preso in considerazione, circostanze tuttavia che non sono state adeguatamente e specificamente provate dall'attrice nel caso di specie.
In definitiva, ritiene questo Giudice che l'attrice abbia diritto a ottenere il risarcimento del danno biologico patito in conseguenza dell'intervento medico cui è stata sottoposta, nella misura accertata dal CTU, sub specie di danno biologico temporaneo e permanente e tuttavia senza alcuna personalizzazione, tenuto conto che il danno biologico già comunque ricomprende anche gli aspetti dinamico-relazionali, evocati dalla attrice.
Facendo dunque applicazione dei parametri indicati dalle Tabelle di Milano, così come ritenuti dal CTU, si perviene alla seguente liquidazione complessiva:
10 Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 53 anni
Percentuale di invalidità permanente 12% Punto danno biologico € 2.851,87 Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno non patrimoniale risarcibile € 25.325,00 Invalidità temporanea totale € 3.450,00 Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00 Totale danno biologico temporaneo € 5.175,00
Spese mediche € 151,81
Totale generale: € 30.651,81
Poiché l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella, la somma liquidata a titolo di danno biologico dovrà essere devalutata e su tale somma andranno poi corrisposti la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
Il calcolo della rivalutazione e di questi interessi c.d. compensativi si arresta alla data della presente pronuncia, perché, come costantemente affermato dalla Corte Suprema,
«gli interessi compensativi relativi a debiti di valore, destinati a coprire una componente del danno globale da risarcire e dovuti dalla data dell'evento dannoso a quella della pronuncia giudiziale di liquidazione, anche se comprensiva della rivalutazione monetaria, non sono in realtà veri e propri interessi ma soltanto uno dei possibili mezzi tecnici pretoriamente adottato dalla giurisprudenza per ristorare il danneggiato della perdita delle utilità economicamente apprezzabili che, nell'intervallo tra la consumazione dell'illecito e la liquidazione finale, il medesimo
(danneggiato) avrebbe potuto trarre dal bene (se non ne fosse stato privato e alla cui restituzione in natura avrebbe diritto) o dall'equivalente monetario del bene stesso se tempestivamente conseguito» (Cass. Sez. I, 1 dicembre 1992, n. 12839) e, quindi, «la
11 sentenza che liquidi il danno per fatto illecito, attribuendo gli interessi cosiddetti compensativi a partire dal fatto stesso, costituisce un 'obbligazione di valuta, come tale produttiva degli interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, anche con riguardo all'importo rappresentato da detti interessi compensativi i quali rappresentano una componente del debito complessivo, non un autonomo debito di interessi e, quindi, si sottraggono alle disposizioni dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo» (Cass. Sez. III, 14 dicembre
1991, n. 13508).
Le spese di lite
In omaggio al generale principio della soccombenza, si ritiene che l'
[...]
(soccombente rispetto alla domanda attorea) debba essere Controparte_1
condannata alla refusione delle spese del giudizio sostenute da parte attrice. Per la determinazione delle spese del giudizio si tengono in considerazione i parametri minimi di cui al D.M. 55 del 2014. Ne consegue che l'importo complessivo che l' dovrà rifondere è così determinato: Controparte_1
Valore della Causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.453,00
Compenso tabellare € 4.712,00
12
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, così dispone:
1. ACCOGLIE la domanda azionata dall'attrice, sig.ra e per Parte_1
l'effetto:
2. ON l' in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore e il Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante pro
[...]
tempore, in solido tra loro, al pagamento a favore di parte attrice della somma di
€ 30.651,81a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione, come specificato in parte motiva;
3. ON parte convenuta soccombente alla refusione delle spese e degli onorari del presente giudizio a favore di parte attrice che si liquidano complessivamente in: euro 4.712,00 per compensi;
oltre al 15% per spese generali sulla somma che precede, euro 786, 00 per spese specifiche;
IVA e CPA come per legge, distraendo il complessivo importo a favore dell'Avv. Scicolone
Orazio Maurizio il quale ha dichiarato di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
Si comunichi.
Caltagirone, 12.3.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giulia Ferratini
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