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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 05/11/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
---------------------
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dott. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Alberto Lo Giudice Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 266/2022 R.G., posta in decisione nell'udienza collegiale del 29/05/2025 e promossa in questo grado
Da
, con sede in Villarosa (EN), (P. IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata a Enna presso lo studio dell'Avv. Andrea Vigiano, rappresentata e difesa dall'Avv. F. Gervasi del Foro di Catania, come da procura in atti;
APPELLANTE
Contro con sede legale in Torino (p.i. , capogruppo Controparte_1 P.IVA_2
del in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, elettivamente domiciliata a Enna presso lo studio dell'Avv. RI Forno, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATA
E
con socio unico, con sede legale in Conegliano (TV), Controparte_3
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, cessionaria del P.IVA_3
rapporto di conto corrente n° 1000 -376 vantato da nei confronti Controparte_1
della , rappresentata nel presente giudizio da on sede Pt_1 Controparte_4
in Milano, (p.i. n. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_4 rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente tra loro, in forza di procura generale alle liti, dall'Avvocato TE Menghini e dall'Avv. Giulia Galati dello studio legale i-law, con sede in Milano, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Di
TE DO AN RI;
INTERVENIENTE IN APPELLO
* * * * * *
All'udienza del 29.05.2025 le parti costituite, mediante il deposito di note di trattazione scritta, hanno così concluso: ( ) “L'avv. Francesco Gervasi precisa le conclusioni Pt_1
riportandosi espressamente a quelle formulate nei precedenti atti e verbali di causa che, in questa sede, devono intendersi integralmente richiamati e trascritti, chiede che la causa venga posta in decisione con i termini di legge, insiste infine nella richiesta di condanna di al pagamento delle spese legali relative al doppio grado di Controparte_5 giudizio, ex DM 147 / 2022, da distrarsi, ai sensi e per gli effetti dell' art. 93 c.p.c, in favore del sottoscritto procuratore e difensore antistatario”.
( “La sottoscritta Avv. RI Forno, procuratore costituita in Controparte_1
giudizio, come in atti, di contro conclude per il Controparte_6 Parte_1 rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi di causa. Si riporta a tutti i suoi scritti difensivi da intendersi qui riportati e trascritti.
Chiede che la causa venga posta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di note conclusionali e di replica”.
( rappresentata da , impugna e Controparte_3 Controparte_3 Controparte_4
contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito, riportandosi integralmente alla comparsa di risposta e insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni di seguito precisate: In via principale e nel merito: rigettare le doglianze proposte da controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto e confermare la sentenza di primo grado impugnata relativamente alla linea di credito n. 376, in ogni caso, escludere la compensazione tra la linea di credito n. 376 e la linea di credito n. 470 di cui è titolare altro soggetto giuridico.
In via istruttoria: ci si oppone sin da ora alla rinnovazione della CTU richiesta da
controparte, in quanto è evidente che già nel primo grado sono state esperite tutte le indagini necessarie sulle linee di credito impugnate.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, rimborso forfettario e oneri di legge”. I FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione regolarmente notificato nel corso dell'anno 2014, la Parte_1
anche nella qualità di cessionaria dei rapporti facenti capo alla GFA Costruzioni
[...]
s.r.l., evocava in giudizio la e, premettendo di avere intrattenuto due Controparte_1
rapporti di conto corrente con apertura di credito, contrassegnati rispettivamente dai nn°
1000/470 ( ) e 1000/376 (GFA Costruzioni), proponeva dinanzi al Tribunale di Enna Pt_1 un giudizio di rideterminazione del “saldo” dei precisati rapporti bancari.
La società attrice, in particolare, denunciava l'illegittimità dell'operato della banca sostenendo che “l'apparente esposizione debitoria nei confronti dell'istituto di credito de quo era stata negativamente influenzata dal comportamento dello stesso il quale aveva applicato spese di gestione, costo per ogni singola operazione, costo di scritturazione, costo di invio dell'estratto conto, assicurazione ed altri costi o commissioni dalla variegata denominazione, non preventivamente pattuiti in modo chiaro e sufficientemente determinato o determinabile, e comunque ingiustificati;
applicato interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, commissioni istruttoria veloce, commissioni disponibilità fondi, commissioni utilizzi oltre la disponibilità, spese e valute bancarie prive di specifica e valida pattuizione scritta;
etc…”.
Chiedeva altresì la condanna della controparte al risarcimento del danno, quantificato in
€ 25.000,00, derivante dall'applicazione di clausole nulle e dall'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi.
Accettava il contraddittorio l'istituto di credito convenuto il quale, in via preliminare, eccepiva la prescrizione delle partite solutorie che erano state annotate sui conti nel decennio precedente, e, nel merito, l'infondatezza di tutte le domande proposte e l'inammissibilità delle stesse per via del riconoscimento del debito operato ai sensi dell'art. 2720 c.c. dalla società attrice con atto del 26/03/2013.
Radicatosi il contraddittorio si dava luogo alla fase istruttoria, la quale si sostanziava nella produzione di documentazione conferente e nell'espletamento di una c.t.u. contabile, affidata inizialmente alle cure del dr.ssa e successivamente, a seguito della Per_1
disposta rinnovazione delle operazioni peritali, al dr. Per_2
All'esito la causa trovava il proprio epilogo nella sentenza n° 148/2022 dal seguente dispositivo: “dichiara che con riferimento al c/c n. 470 il saldo debitorio rielaborato dal
C.T.U. alla data del 3/03/2011 è pari 13.693,95; con riferimento al c/c n. 376 il saldo debitorio rielaborato dal C.T.U. alla data del 31/03/2014 è pari a - 32.476,00 e pertanto che la Banca rimane creditrice nei confronti della società attrice per euro 18.782,05. - compensa le spese di lite e le spese di ctu”.
Avverso la succitata statuizione ha interposto gravame lamentandone Parte_1
l'ingiustizia e l'erroneità; ne ha chiesto l'integrale riforma.
Nel giudizio di appello si sono costituiti la nonché la Controparte_1 CP_3
divenuta frattanto cessionaria del rapporto di conto corrente contrassegnato dal n°
[...]
1000 -376, inizialmente vantato dalla prima nei confronti della . Pt_1
Entrambe hanno contestato tutte le argomentazioni avversarie volte a sovvertire il verdetto di prime cure e ne hanno chiesto il rigetto. La parte intervenuta, in particolare, ha richiesto di “escludere la compensazione tra la linea di credito n. 376 e la linea di credito n. 470”, in dipendenza della sopravvenuta diversa titolarità dei rapporti in contestazione.
Con ordinanza del 21.03.2023 la Corte ha rigettato la richiesta di rinnovo della c.t.u. avanzata dalla parte impugnante ed ha rinviato la causa per le conclusioni.
All'udienza del 29.05.2025, attraverso il deposito di note di trattazione scritta, sono state raccolte le conclusioni delle parti e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di scritti difensivi.
RAGIONI DELLA DECISIONI
Con il primo motivo di gravame la società impugnante denuncia l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale per avere recepito le conclusioni assunte dal nominato c.t.u. nella relazione definitiva, dalle quali invece avrebbe dovuto discostarsi per aderire a quelle formulate dall'ausiliare nella “bozza di relazione” che era stata trasmessa alle parti.
A suo dire, infatti;
“Il Tribunale avrebbe dovuto sposare l' ipotesi di ricalcolo sviluppata nelle conclusioni della bozza della relazione peritale inviata alle parti dal CTU ( capitolo sesto – conclusioni bozza - pagina 25 e 26 ) perché aderente ai dettami delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, sentenza n° 24418 / 2010, piuttosto che sposare la diversa ipotesi di ricalcolo, sviluppata dal CTU nella relazione definitiva del 15-10-2021, utilizzando la diversa metodologia di calcolo richiamata dal CTP della nelle CP_7
osservazioni alla bozza di CTU, secondo cui, al fine di individuare le rimesse solutorie, si deve tenere conto del saldo banca apparente dagli estratti conto.”.
Il motivo è infondato e non può essere favorevolmente apprezzato.
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il c.t.u., nella relazione definiva, non ha affatto disatteso “il metodo di cui alla Cass civ 24418/2010” in favore di quello enunciato con la successiva sentenza n° 3858/2021, dal momento che quest'ultima pronuncia condivide pienamente il principio elaborato della richiamata sentenza delle Sezioni Unite
(n. 24418/2010), secondo cui costituiscono pagamento in senso tecnico (determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca) solo le rimesse c.d. solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso oppure su un conto corrente ab origine non affidato.
Quanto, invece, alle rimesse c.d. ripristinatorie, che affluiscono su un conto non scoperto ma solo passivo - non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento - non può parlarsi -puntualizza la Corte- tecnicamente di pagamento, atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista: in siffatte ipotesi, invero, non si determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo il correntista riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell'affidamento.
Detto questo, si osserva che il “revirement” dell'ausiliare non ha affatto riguardato la determinazione del saldo iniziale - saldo reale o saldo apparente - ma la metodologia di computo della prescrizione.
Il predetto, infatti, nel rideterminare il saldo finale dei rapporti, non aveva tenuto conto della prescrizione delle rimesse solutorie rispetto al conto corrente n. 376 e, sebbene il mandato che gli era stato conferito prevedesse un'analisi in merito a tutte le linee di credito, non aveva provveduto ad espungerle correttamente.
Giova infatti ricordare che in ipotesi in cui in cui il conto non è affidato, ovvero il saldo debitorio del conto corrente eccede i limiti dell'affidamento, gli anzidetti pagamenti, secondo la corretta metodologia di calcolo, devono essere imputati agli interessi, alle spese e poi al capitale, sicché l'ausiliare, dopo avere ammesso l'errore in cui era incorso nella redazione della bozza, nella perizia finale ha correttamente rilevato che il conteggio della prescrizione si sarebbe dovuto effettuare anche sul conto n. 1000/376 avente saldo positivo in favore dell'Istituto Bancario, in quanto tale ultima circostanza non lo aveva affatto esonerato dall'eseguire le dovute verifiche anche su questa linea di credito.
E al riguardo va senz'altro ricordato che, in linea con la pronuncia delle Sezioni Unite n°
24418/2010, la Suprema Corte nella sentenza n. 3858 del 2021 ha espressamente affermato che: “Nei contratti di conto corrente bancario cui acceda un'apertura di credito, il meccanismo di imputazione del pagamento agli interessi, di cui all'art. 1194
c.c., comma 2, trova applicazione solo ove sia configurabile un pagamento in senso tecnico-giuridico, ovvero in presenza di un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell'affidamento.”
Ne deriva che in un conto corrente avente un saldo debitorio extra fido i pagamenti operati dal correntista devono essere imputati, in via prioritaria, agli interessi e alle spese, e quindi al capitale.
Nessun errore è pertanto ravvisabile nell'operato del c.t.u. nominato e men che meno nelle statuizioni assunte dal giudice di prime cure.
Non colgono nel segno, infine, le doglianze relative alla disposta compensazione delle spese per la piana considerazione che, all'esito del giudizio di primo grado, è stata accertata l'esistenza di un credito a favore della banca.
Se si tiene conto, da un lato, dell'accoglimento solo parziale della domanda di accertamento spiegata dall'attrice e del rigetto di quella risarcitoria, e, dall'altro lato, dell'accertamento di un credito in favore della banca anche se in misura ridotta rispetto al saldo determinato da quest'ultima, sussisteva nella fattispecie una chiara soccombenza reciproca delle parti che, a norma dell'art. 92 c.p.c., ha giustificato l'esercizio da parte del
Tribunale del suo potere discrezionale di compensare le spese.
Di qui il rigetto dell'impugnazione.
Infine, con riferimento al credito oggetto di cessione, non può accedersi alla richiesta di estromissione della banca per non essere stata congiuntamente Controparte_1
avanzata da tutte le parti, così come deve altresì respingersi l'istanza di esclusione della compensazione tra le due linee di credito (n. 376 e n. 470), dal momento che l'anzidetta cessione costituisce un fatto sopravvenuto rispetto alla sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessive € 2.200,00, oltre compenso forfetario ed accessori di legge se dovuti, in favore della sola Controparte_1
mentre se ne dispone la compensazione tra la parte appellante e quella intervenuta.
[...]
Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n° 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo da porre a carico della parte appellante, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da in Parte_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza n° 148/2022, che conferma, emessa dal Tribunale di Enna e pubblicata il 24.02.2022. Condanna la parte appellante a rifondere le spese processuali, liquidate come in parte motiva, alla Controparte_1
Dispone la compensazione delle spese tra la e la Parte_1 Controparte_8
Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n°
115/2002, per il versamento di un ulteriore importo da porre a carico della parte appellante, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio della Sezione civile della Corte, addì 25.09.2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Rezzonico
L'EN (Mag. Aus.)
Avv. Alberto Lo Giudice