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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/02/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 15340/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.02.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15340/2023 R.G. LAVORO
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Antonio Brancaccio, come da procura generale alle liti
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , rapp.to e difeso CP_1 C.F._1 dagli avv.ti Raffaele Ciccarelli e Alessandro Di Genova, come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.12.2023 l'istante proponeva, ai sensi dell'art. 445 CP_1 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico preventivo per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, prestazione richiesta con domanda del 02.03.2022 e respinta per carenza del requisito sanitario.
Il c.t.u. nominato in tale sede concludeva la sua relazione ritenendo il ricorrente invalido con diritto all'indennità di accompagnamento dal 31.05.2023 (data di svolgimento delle operazioni peritali). CP_ L' che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 06.12.2023, proponeva rituale opposizione, deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda per insussistenza del requisito sanitario legittimante la pretesa, nonché per carenza degli ulteriori requisiti di legge per beneficiare della prestazione.
Si costituiva in giudizio l'opposto , che chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del CP_1 ricorso in opposizione per carenza della specifica contestazione alle valutazioni espresse dal CTU, nonché nel merito il rigetto del ricorso con conseguente riconoscimento in suo favore del requisito sanitario idoneo a beneficiare della prestazione richiesta, vinte le spese di lite.
All'odierna udienza, disposta la riunione con il procedimento per ATP recante n. R.G. 10199/2022, visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso occorre precisare in via generale che sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 13.10.2023 e la dichiarazione di dissenso è stata depositata tempestivamente il 13.11.2023 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Inoltre, ai sensi del comma 6 è previsto che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il ricorso in opposizione è stato depositato tempestivamente il 6.12.2023, ossia entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del dissenso.
Venendo all'esame del merito va osservato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
La specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione
(l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle motivazioni puntuali per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa.
Nel ricorso introduttivo sono stati evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda deve ritenersi ammissibile.
Sulla base delle contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio questo Tribunale ha ritenuto di dover disporre nuovo accertamento peritale. Orbene dalla nuova perizia medico-legale disposta nel corso della presente fase del giudizio (cfr. Ctu dott. del 27.12.2024), qui da intendersi integralmente trascritta il consulente ha Persona_1 riconosciuto l'istante affetto da “Cardiopatia ischemica;
Artrosi diffusa;
Diabete CP_1 mellito di tipo II non insulino dipendente;
Ipoacusia percettiva bilaterale;
Incontinenza urinaria esiti di adenectomia per carcinoma della prostata e TURB per carcinoma vescicale” e nelle conclusioni ha dichiarato che il ricorrente è ancora in grado di deambulare autonomamente e di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua, non sussistendo i requisiti biologici richiesti dalla normativa vigente per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
In merito all'indennità di accompagnamento, come precisato dal consulente “la normativa in materia prevede che, l'indennità di accompagnamento venga riconosciuta quando l'inabile si trova nella condizione di non deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure non sia in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua. Nel caso di specie, la deambulazione autonoma è possibile in maniera autonoma, anche se la stessa avviene con appoggio a bastone, ed in relazione alla capacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua, si ritiene che tutte le attività alla base dei sette “momenti” essenziali dell'esistenza quotidiana (alimentazione, vestizione e svestizione, comunicazione, igiene personale, controllo sfinterico, spostamenti intramurari, spostamenti extramurari) possano essere effettuate in autosufficienza, in quanto si precisa non sia presente alcun decadimento cognitivo, ma solo un lieve rallentamento ideo-motorio. (…)”. Pertanto, non risultano soddisfatti i requisiti medico-legali necessari per il riconoscimento indennità di accompagnamento.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico, trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Il ricorso in opposizione va, pertanto, accolto.
Le spese di lite del giudizio di ATP, determinate in ossequio alle disposizioni contenute nella recente sentenza della Corte di Cassazione n. 9878/19 e decurtato l'importo del compenso spettante agli CP_ avvocati ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., (considerato che l' si è costituito in giudizio con l'assistenza dei propri funzionari) e del presente giudizio di opposizione si liquidano nella misura complessivamente indicata nel dispositivo. Le spese di consulenza tecnica, anche relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo sono a carico della parte opposta . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara invalido senza il CP_1 requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento;
CP_
- condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite nei confronti dell' che CP_1 liquida per la fase dell'accertamento tecnico preventivo nella misura complessiva di € 960,00 e per la fase di opposizione nella misura di € 1.100,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge. Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della parte opposta e liquidate come da separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 11/02/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.02.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15340/2023 R.G. LAVORO
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Antonio Brancaccio, come da procura generale alle liti
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , rapp.to e difeso CP_1 C.F._1 dagli avv.ti Raffaele Ciccarelli e Alessandro Di Genova, come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.12.2023 l'istante proponeva, ai sensi dell'art. 445 CP_1 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico preventivo per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, prestazione richiesta con domanda del 02.03.2022 e respinta per carenza del requisito sanitario.
Il c.t.u. nominato in tale sede concludeva la sua relazione ritenendo il ricorrente invalido con diritto all'indennità di accompagnamento dal 31.05.2023 (data di svolgimento delle operazioni peritali). CP_ L' che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 06.12.2023, proponeva rituale opposizione, deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda per insussistenza del requisito sanitario legittimante la pretesa, nonché per carenza degli ulteriori requisiti di legge per beneficiare della prestazione.
Si costituiva in giudizio l'opposto , che chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del CP_1 ricorso in opposizione per carenza della specifica contestazione alle valutazioni espresse dal CTU, nonché nel merito il rigetto del ricorso con conseguente riconoscimento in suo favore del requisito sanitario idoneo a beneficiare della prestazione richiesta, vinte le spese di lite.
All'odierna udienza, disposta la riunione con il procedimento per ATP recante n. R.G. 10199/2022, visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso occorre precisare in via generale che sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 13.10.2023 e la dichiarazione di dissenso è stata depositata tempestivamente il 13.11.2023 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Inoltre, ai sensi del comma 6 è previsto che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il ricorso in opposizione è stato depositato tempestivamente il 6.12.2023, ossia entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del dissenso.
Venendo all'esame del merito va osservato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
La specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione
(l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle motivazioni puntuali per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa.
Nel ricorso introduttivo sono stati evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda deve ritenersi ammissibile.
Sulla base delle contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio questo Tribunale ha ritenuto di dover disporre nuovo accertamento peritale. Orbene dalla nuova perizia medico-legale disposta nel corso della presente fase del giudizio (cfr. Ctu dott. del 27.12.2024), qui da intendersi integralmente trascritta il consulente ha Persona_1 riconosciuto l'istante affetto da “Cardiopatia ischemica;
Artrosi diffusa;
Diabete CP_1 mellito di tipo II non insulino dipendente;
Ipoacusia percettiva bilaterale;
Incontinenza urinaria esiti di adenectomia per carcinoma della prostata e TURB per carcinoma vescicale” e nelle conclusioni ha dichiarato che il ricorrente è ancora in grado di deambulare autonomamente e di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua, non sussistendo i requisiti biologici richiesti dalla normativa vigente per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
In merito all'indennità di accompagnamento, come precisato dal consulente “la normativa in materia prevede che, l'indennità di accompagnamento venga riconosciuta quando l'inabile si trova nella condizione di non deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure non sia in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua. Nel caso di specie, la deambulazione autonoma è possibile in maniera autonoma, anche se la stessa avviene con appoggio a bastone, ed in relazione alla capacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua, si ritiene che tutte le attività alla base dei sette “momenti” essenziali dell'esistenza quotidiana (alimentazione, vestizione e svestizione, comunicazione, igiene personale, controllo sfinterico, spostamenti intramurari, spostamenti extramurari) possano essere effettuate in autosufficienza, in quanto si precisa non sia presente alcun decadimento cognitivo, ma solo un lieve rallentamento ideo-motorio. (…)”. Pertanto, non risultano soddisfatti i requisiti medico-legali necessari per il riconoscimento indennità di accompagnamento.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico, trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Il ricorso in opposizione va, pertanto, accolto.
Le spese di lite del giudizio di ATP, determinate in ossequio alle disposizioni contenute nella recente sentenza della Corte di Cassazione n. 9878/19 e decurtato l'importo del compenso spettante agli CP_ avvocati ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., (considerato che l' si è costituito in giudizio con l'assistenza dei propri funzionari) e del presente giudizio di opposizione si liquidano nella misura complessivamente indicata nel dispositivo. Le spese di consulenza tecnica, anche relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo sono a carico della parte opposta . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara invalido senza il CP_1 requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento;
CP_
- condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite nei confronti dell' che CP_1 liquida per la fase dell'accertamento tecnico preventivo nella misura complessiva di € 960,00 e per la fase di opposizione nella misura di € 1.100,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge. Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della parte opposta e liquidate come da separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 11/02/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano