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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/12/2025, n. 4447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4447 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6082/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, II sezione civile, in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Matilde Boccia, preso atto delle note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza fissata per la data 27.11.2025, ai sensi degli artt.. 281 sexies e 281 undecies c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 6082/2024, pendente
TRA
, C.F. , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 il 01/04/1962 e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto introduttivo dall'avvocato stabilito Nicola Nappa C.F.: (iscritto al Collegio de abogados de Madrid C.F._2 al numero 136.597) che agisce di intesa con l'avv. Michele Costanzo del Foro di Napoli Nord e con lui elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Aversa (CE) alla Via F. Saporito n 58 (81031); RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , in persona del Sindaco legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'AVV. DOMENICO PIGNETTI (c.f. e Avv. Giuseppe Nerone, cod. fisc. C.F._3 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e C.F._4 risposta, tutti elettivamente domiciliati in Aversa alla Piazza Municipio
RESISTENTE
E quale CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE Controparte_2
COATTIVA DEL , in persona del legale rapp.te p. t. Controparte_1
con sede in Grumo Nevano (Na) Piazza Cirillo n. 5, codice Controparte_3 fiscale n. e Partita Iva n. , rappresentata e difesa nel P.IVA_2 P.IVA_3 presente giudizio dall'Avv. Roberto Russo, del Foro di Napoli Nord, (Cod fis IVA )(giusta procura in calce all'atto di CodiceFiscale_5 P.IVA_4 costituzione ) presso il cui studio in via Gramsci n. 35, 80023 – Caivano (NA) elettivamente domicilia;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Con ricorso ex art. 281 decies e segg. c.p.c. depositato in data 18.7.2024 il ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di Parte_1 accertamento entrate patrimoniali n° 2024/157 Cod.Ident. 135 del 21/05/24, notificato in data 22/06/24 dalla nella dispiegata qualità di affidataria della CP_2 riscossione coattiva del quale ente impositore. All'uopo Controparte_1 rappresentava di essere erede/convivente al momento della morte della sig.ra (madre) nata ad [...] il [...] e ivi deceduta in data Persona_1
01/01/2017; che la sig.ra in virtù di contratto di locazione regolarmente Per_1 sottoscritto con il Comune di Aversa in data 24/08/1989, risultava essere conduttrice con il rispettivo nucleo familiare, dell'alloggio comunale avente caratteristiche di edilizia economica e popolare, ubicato in Aversa (CE) alla via San Lorenzo Fabb. D scala H – interno n° 4, giusta contratto che prevedeva il pagamento di un canone annuale pari a £ 2.054.256 da versarsi in 12 rate mensili
£ 171.188; che nello stesso era previsto il versamento della quota condominiale di £ 42.800. Precisava che il contratto de quo era soggetto esclusivamente ad adeguamento ISTAT e che alcuna raccomandata con richiesta di rilascio dell'immobile gli era mai pervenuta dal 1989 nella dispiegata qualità di erede della titolare di regolare contratto di locazione, ovvero la di lui madre sig.ra Per_1
Eccepiva che in data 30/10/2018 gli perveniva pro manibus diffida e messa in mora da parte dell' n° prot 4750/100- Controparte_4
PM del 23/10/2018, con cui lo stesso veniva diffidato al pagamento della somma di € 14.790,36 “per l'occupazione dell'alloggio dal 01/01/2004 al 31/08/2018”. Sul punto contestava l'errore in cui era incorso l'Ente nel classificare la somma richiesta quale indennità di occupazione e non canone di locazione, essendo il ricorrente erede conduttore, giusto contratto di cui sopra, e non occupante dell'immobile suddetto.
Eccepiva altresì che, perpetrando nell'errore il con una nuova richiesta CP_1 di pagamento prot° 664/17-PM del 07/02/2019, che integrava e contraddiceva la precedente datata 23/10/2018, diffidava il sig. al pagamento Parte_1 dell'importo di € 32.458,34 e che dunque che veniva richiesta una integrazione rispetto ai € 14.790,36 di ulteriori € 32.548,34per un totale di € 48.768,70. Pertanto, che in data 30/06/2021 il sig. a mezzo pec inoltrava al Parte_1
Comune di Aversa- Ufficio protocollo- “Istanza di regolarizzazione rapporto locativo ai sensi del Regolamento Regionale n° 11 del 28/10/2019”, che contestava mai essere stata regolarmente protocollata dal Comune convenuto. Ancora che in data 05/12/2022 il di Aversa, con una ulteriore diffida prot n° 52862/22 CP_1 giustificava le somme precedentemente richieste ad integrazione dei canoni di locazione previsti da contratto sulla base di un presunto ricalcolo del canone di locazione secondo i parametri dell'Osservatorio Mercato Immobiliare “OMI”, non previsto da contratto e mai comunicato alle parti, che avrebbe comportato una triplicazione del canone mensile, per un importo pari ad € 269,88, con un'integrazione delle somme precedenti per il periodo 2018-2021 di un ulteriore importo di € 7.132,44. Rappresentava che in data 24/03/2023, dopo aver ricevuto le diffide di cui sopra, i conduttori degli alloggi popolari di “San Lorenzo”, si recavano presso l' Comune di Aversa dove Controparte_4 consegnavano pro manibus una contestazione per l'adeguamento dei canoni di locazione, in virtù della vetustà dello stato degli immobili;
che la stessa veniva regolarmente protocollata al n° 17780 del 2023, mediante la quale si richiedeva l'intervento di un tecnico Comunale onde verificare il reale stato dei singoli immobili con conseguente richiesta di riquantificazione del nuovo canone di locazione che tenesse conto di tutte le problematiche in cui versano gli alloggi;
istanza tuttavia inevasa.
Stante quanto premesso, il ricorrente deduceva che in data 05/06/23 vedeva notificarsi dalla n.q. di affidataria della riscossione coattiva del CP_2 quale ente impositore, l'accertamento esecutivo per le entrate Controparte_1 patrimoniale n° 2023/96 del 29/05/23 Cod. Ident. 135 avente ad oggetto la richiesta di riscossione delle Entrate Patrimoniali 2018 relative al Complesso Immobiliare sito in Via I San Lorenzo per il periodo 2018-2021- Fabb.D Scala H avv. prot. 4750/100 del 23/10/2018 e con prot. 664/17 del 07/02/2019, per la somma di € 46.768.70 oltre € 1.897,15 di interessi ed € 11,55 per le spese di notifica per un totale di € 48.677,40; che mediante il patrocinio dell'avv. Antonio Vitale effettuava ricorso in opposizione al suddetto accertamento ricevuto, provvedendo ad iscrivere a ruolo il giudizio dinanzi all'intestato Tribunale con numero di Ruolo Generale 6408/23- che veniva assegnata al dott che CP_5 alla prima udienza veniva sospesa l'efficacia esecutiva “ dell'atto di accertamento n° 2023/96 del 29/05/23….”.(All.n 7); precisando che nelle more della notificazione del ricorso in opposizione al summenzionato avviso di accertamento, il CP_1 per il tramite del Dirigente al patrimonio p.t. effettuava in autotutela uno sgravio parziale dell'avviso di accertamento notificato decurtando dalla somma richiesta, 10 (dieci) anni di canoni di locazione perché prescritti, e precisamente dal 2003 al 2013. Tuttavia, deduceva ancora il ricorrente, che nonostante la sospensione dell'atto di accertamento e pedissequamente del credito oggetto di quell'avviso, e nonostante il giudizio ancora pendente, la in data 22/06/24 CP_2 provvedeva a notificare al sig. un nuovo avviso di accertamento entrate Parte_1 patrimoniali n° 2024/157 Cod.Ident. 135 del 21/05/24 avente ad oggetto la richiesta di riscossione delle Entrate Patrimoniali 2018 relative al Complesso Immobiliare sito in Via I San Lorenzo per il periodo 2018-2021- Fabb. D Scala H- messa in mora n° 52862 del 20/10/22 notificato il 05/12/22, per la somma di
€7.537,25 comprensiva di interessi e spese di notifica relativamente al quale proponeva opposizione previa istanza di sospensione dell'accertamento esecutivo per le entrate patrimoniali n° 2024/157 del 21/05/24 Cod. Ident.135. All'uopo eccepiva che con riguardo all'accertamento entrate patrimoniali n° 157/2024, oggetto di odierna opposizione l'ente impositore richiedeva il pagamento della somma di € 7.132,44, relativo alle annualità 2018/2021, già richiesto con l'avviso di accertamento entrate patrimoniali n° 2023/96, opposto e sospeso con giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Nord- recante RG 6408/23.
In merito evidenziava che l'avviso faceva riferimento alla messa in mora del 05/12/22 prot n° 0052862 di € 7.132,44, atto prodromico a cui faceva menzione la con il nuovo avviso di accertamento, dunque eccepiva la duplicazione CP_2 del credito, attuata con la notificazione del nuovo avviso di accertamento: in altri termini, sosteneva il ricorrente che gli erano state formalmente richieste due volte le stesse somme relative al periodo 2018-2021, la prima volta inglobandole all'interno della richiesta degli € 48.677,40 con l'avviso n°96/2023, e la seconda volta con l'avviso di accertamento n° 157/2024. In virtù di ciò chiedeva di disporre la sospensione immediata dell'avviso di accertamento n° 157/2024, sostenendo un abusivo frazionamento del credito per aver il creditore richiesto il pagamento dell'intera obbligazione con l'avviso di accertamento n° 96/2023, opposto e sospeso, per poi frazionare, senza alcuna ragione evidente, la richiesta di adempimento in una pluralità di avvisi di accertamento con conseguenti ulteriori opposizioni davanti ai giudici competenti per diverse annualità richieste. In virtù di ciò, chiedeva la condanna del e della in Controparte_1 CP_2 solido ex art 96 cpc per lite temeraria.
Tanto premesso, concludeva, rassegnando le seguenti conclusioni: In via pregiudiziale, si chiede l'immediata sospensione dell'accertamento esecutivo per le entrate patrimoniale n° 2024/157 del 21/05/24 Cod. Ident. 135, inaudita altera parte, per tutto quanto evidenziato in parte motiva, con pedissequa condanna alle spese delle parti convenute in solido; - In via preliminare, si chiede di disporre la nullità dell'accertamento esecutivo per le entrate patrimoniale n° 2024/157 del 21/05/24 Cod. Ident. 135 così come notificato, poiché del tutto illegittimo, per i motivi spiegati nel presente giudizio. -Nel merito, si chiede di condannare le parti resistente per abuso del diritto e frazionamento del credito così come richiesto per i motivi spiegati nel presente giudizio… -Sempre nel merito si chiede la condanna per lite temeraria ex art 96 cpc delle parti avversa per i motivi dedotti in narrativa. -In ogni caso, con condanna delle parti convenute alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio con attribuzione al procuratore.
Si costituiva in giudizio il convenuto in persona del suo legale Controparte_1 rapp.te p.t, come sopra rapp.to e difeso, il quale impugnava e contestava in toto l'atto di citazione, unitamente alla documentazione richiamata ed allegata alla produzione di parte attrice, poiché inammissibile, improcedibile e comunque infondato in fatto e in diritto ed insisteva per il suo rigetto. Eccepiva la mancanza di qualsiasi responsabilità relativamente alle doglianze di controparte sollevate nell'atto introduttivo che rivendicava al più riconducibili ad attività di competenza del concessionario, atteso che il procedimento invocato da parte attrice era a conoscenza della Il rilevava che quale ente impositore CP_2 Controparte_1 aveva provveduto regolarmente alla notificazione delle messe in mora su cui si basava l'accertamento esecutivo. Di contro, l'impugnato accertamento atto proprio del concessionario ed adottato discrezionalmente da questi nell'esplicazione delle sue funzioni. Concludeva : Rigettare la richiesta di sospensiva poiché infondata;
Rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto;
Rigettare la domanda nei confronti del non sussistendo alcuna Controparte_1 responsabilità in capo ad esso Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente CP_1 giudizio
Si costituiva in giudizio la eccependo in via pregiudiziale CP_2
l'incompetenza per valore dell'adito tribunale, violazione e falsa applicazione dell'art. 7 c.p.c., all'uopo rilevava che essendo l'accertamento del valore di
€7.537,25, fosse competente il Giudice di pace, in applicazione della richiamata norma codicistica. In via subordinata, la concessionaria deduceva di accettare il contraddittorio unicamente in riscontro alle contestazioni formulate dagli attori in ordine alla propria attività, pertanto non in relazione a errori e/o omissioni riferibili all'attività di accertamento dei presupposti oggettivi e soggettivi della pretesa, giacché effettuata dal prima della determinazione di Controparte_1 affidamento. In via preliminare eccepiva l'inammissibilità della domanda per tardività ai sensi dell'art. 1 comma 792 L.160/2019(legge di bilancio 2020), in quanto contestava nella specie decorso il termine di 60 giorni dall'avviso di accertamento esecutivo, notificato in data 22/6/2024, per la proposizione dell'opposizione ai sensi dell'art. 32 D.lgs. n. 150/2011, mentre il ricorso depositato e poi successivamente notificato decorsi i predetti termini.
Nel merito eccepiva l'inammissibilità della domanda sul merito della pretesa e l'irretrattabilità del credito per omessa impugnazione degli atti sottesi all'accertamento impugnato. All'uopo deduceva che la pretesa di cui all'accertamento era divenuta definitiva e incontestabile poiché all'opponente era stato notificato l'atto prodromico (messa in mora da parte dell'ente), per cui il credito divenuto certo, liquido ed esigibile e in questa sede fossero inammissibili le contestazioni sugli atti presupposti.
Riguardo ai motivi di opposizione relativi al merito della pretesa creditoria, eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva, in riferimento alle contestazioni di merito sulla esistenza e/o sulla quantificazione della pretesa creditoria, giacchè mero concessionario e dunque esecutore con l'obbligo per legge di mettere in riscossione il credito affidatogli con la consegna dei ruoli e/ liste di carico dall'ente creditore, senza potere di effettuare alcuna verifica sul merito del credito vantato dagli enti impositori, soli responsabili dei ruoli e/o liste iscritti e da essi formati.
Quanto al motivo di opposizione relativo alla pendenza del giudizio su altro accertamento, deduceva che tale contestazione fosse destituita di fondamento in quanto l'accertamento oggetto di odierna impugnativa atteneva la riscossione delle annualità dal 2018 al 2021, mentre l'avviso di accertamento n. 96/2023 opposto in altro giudizio, pur riportando l'indicazione delle annualità 2018- 2021, riferirsi agli importi di cui ai solleciti di messa in mora n. 4750/100 del 23/10/2018 e n. 664/17 del 7/2/2019, ovvero alle annualità antecedenti al 2018, pertanto riferirsi pertanto a periodi di imposta differenti. Resisteva da ultimo alla richiesta di condanna ex art 96 cpc ed eccepiva l'insussistenza dei presupposti per la richiesta sospensione dell'atto impugnato. Concludeva : - In via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività dell'atto non ricorrendone i presupposti Ancora in via preliminare - In accoglimento delle pregiudiziali eccezioni esposte dalla scrivente difesa, riconoscere e, per l'effetto, dichiarare il proprio difetto di competenza per valore indicandosi sin d'ora quale Foro competente a conoscere la causa il Giudice di Pace territorialmente competente - Dichiarare l'opposizione inammissibile per mancata impugnazione degli atti presupposti - Dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per tardività ex art 617 cpc ovvero oltre i 20 gg. dalla notifica dell'atto oggi opposto. Nel merito
-accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del concessionario in riferimento alle contestazioni di merito esposte dalle parti debitrici riferibili al solo Ente impositore;
- rigettare la richiesta di risarcimento del danno in quanto infondata e non provata.- In subordine, in caso di accoglimento della opposizione -compensare le spese di lite della presente procedura nei confronti del concessionario della riscossione per palese carenza di legittimazione passiva in ordine ai motivi di opposizione opponibili al solo ente impositore.
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in base all'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza resa a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.1.2025, rilevato essere sussistenti gravi motivi per sospendere l'efficacia dell'atto di accertamento esecutivo opposto, visti gli artt. 4 e 5, D.Lgs. 150/2011, nonché gli artt. 183, 171-ter c.p.c., con ordinanza del 19.1.2025 veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto di accertamento esecutivo per le entrate patrimoniale n° 2024/157 del 21/05/24 Cod. Ident. 135 e disposto il mutamento del rito introdotto in ordinario di cognizione e fissata all'uopo l'udienza ex art. 183 c.p.c. alla data del 12.6.2025. Alla data da ultimo indicata, ritenuta la controversia matura per la decisione, letto l'art. 281 quinquies c.p.c. veniva fissata l'udienza del 27.11.2025 per la rimessione in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
2. In via pregiudiziale va disattesa l'incompetenza per valore, sollevata dalla convenuta CP_2
Fermo restando la competenza del Giudice ordinario in ipotesi di opposizione a un avviso di accertamento relativo ai canoni per l'occupazione di suolo pubblico, stante la natura di questi canoni considerata patrimoniale e non tributaria, il Giudice di Pace del luogo in cui risiede il ricorrente o ha sede l'ente è competente per le controversie di valore fino a euro 5.000; nelle altre ipotesi, come quella che qui si discute, in virtù del valore dell'opposta pretesa, la competenza spetta al Tribunale Ordinario. Ed invero le modifiche apportate all'art. 7 c.p.c., richiamato dalla convenuta, entreranno in vigore fino al 31 ottobre 2026.
Sul punto la Cassazione civile Sez. III con ordinanza n. 15639 del 4 giugno 2024 ha dichiarato: In relazione alle pretese creditorie che hanno fonte in un contratto di locazione, ancorché di importo non eccedente il limite di cinquemila euro di cui all'art. 7, comma 1, c.p.c., deve escludersi la competenza del giudice di pace, trattandosi di materia da ritenersi riservata alla competenza del tribunale. (Nella specie, la S.C. ha affermato la competenza del tribunale in relazione ad azione di ripetizione di indebito relativa a oneri condominiali versati dal conduttore). Di guisa che, ratione temporis ( ricorso depositato in data 18.7.2024) questo Tribunale si dichiara competente a decidere l'opposizione de quo.
3.In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata dalla , in virtù della modifica apportata dal Controparte_6
d.lgs. n. 150 del 2011 al disposto dell'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 (il quale, nella originaria formulazione, fissava all'uopo un termine di trenta giorni dalla notifica dell'ingiunzione) non è previsto un termine per la proposizione dell'opposizione.
4. Sul merito.
Giova sin da subito evidenziare che non si dubita della natura “extra-fiscale” e privatistica del credito ingiunto dall'ente locale attraverso l'intimazione di pagamento avversata.
Orbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, lo speciale procedimento disciplinato dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 è utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di auto- accertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti (cfr. Cass., Sez. Un., n. 11992/2009; conf. Cass. n. 7076/2016; Cass. n. 1226/2007, Cass. n. 2965/1981; Cass. n. 11368/2002; Cass. n. 16855/2004).
Il Tribunale ritiene che nel caso di specie non sussistano i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità, atteso che l'identificazione e la quantificazione del credito ingiunto non è stata effettuata dal in base alla fonte Controparte_1 negoziale (contratto di locazione stipulato tra la dante causa e il Persona_1
sottoscritto in data 24 agosto 1989, cfr. produzione CP_1 CP_1 ricorrente), ma secondo i parametri dell'Osservatorio Mercato Immobiliare (OMI), non applicabili nella fattispecie in esame in presenza di un valido ed efficace contratto.
Invero, dall'esame del contratto di locazione allegato dalla parte ricorrente (cfr. contratto pdf produzione ricorrente depositata in data 18.7.24) si evince che il Comune di Aversa concedeva alla dante causa - l'alloggio sito in Aversa alla via San Lorenzo, Fabb. D scala H – interno n° 4, per la durata di un anno con decorrenza dall'1.9.1989, con rinnovazione di anno in anno in mancanza di disdetta comunicata alla controparte con lettera raccomandata da inviare quattro mesi prima della scadenza (cfr. art. 1 del contratto di locazione).
Nel caso di specie, non risulta che il contratto in oggetto sia stato oggetto di alcuna disdetta e, pertanto, risulta ancora in vigore tra le parti. In punto di legittimazione attiva in capo al ricorrente, peraltro e per incidens, se ne rileva la sussistenza stante la prova della convivenza con la de cuius anche in ragione della ricezione Per_1
a mani da parte dello stesso degli atti successivi al decesso della stessa.
Pertanto, il avrebbe dovuto quantificare il credito in base a Controparte_1 quanto concordato nel contratto di locazione, ossia £ 171.188 mensili, con adeguamento Istat a partire dall'anno successivo e non in base ai parametri OMI. A fronte di tale decisivo rilievo, va parzialmente accolta l'opposizione con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento in oggetto, in considerazione dell'illegittimità dell'ingiunzione di cui al R.D. n. 639 del 1910.
Secondo l'orientamento assolutamente costante e consolidato della Corte di legittimità, nel procedimento monitorio apprestato per la spedita riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici (r.d. 14 aprile 1910 n. 639), l'atto formale dell'ingiunzione cumula le caratteristiche dal titolo esecutivo stragiudiziale e del precetto, di guisa che l'opposizione del debitore costituisca la domanda giudiziale che apre un ordinario processo cognitivo, diretto a contestare il diritto all'esecuzione e ad ottenere un accertamento negativo a favore del debitore stesso, che viene ad assumere vera e propria veste di attore (così sin da Cass., Sez. Un., n. 2339/1967; conf. tutte le successive, tra cui Cass. n. 9421/2003; Cass. n. 6487/2004; Cass. n. 14051/2006; Cass. n. 3341/2009).
In altri termini, “con l'impugnazione del titolo esecutivo stragiudiziale, l'opponente invoca l'accertamento negativo della pretesa ivi manifestata, sicché il giudice ha il potere/dovere di accertare il rapporto sostanziale, nonostante l'eventuale accertata illegittimità dell'ingiunzione” (conf. Cass. n. 2355/2019).
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la P.A. convenuta in giudizio di opposizione ex art. 3 r.d. n. 639 del 1910 (oggi art. 32 D.lgs. n. 150/2011) è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi.
Non rileva al riguardo che la menzionata ingiunzione cumula in sé la natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla P.A. nell'esercizio del suo peculiare potere di auto-accertamento e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, poiché ciò non implica che nel giudizio di opposizione l'ingiunzione sia assistita da una presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta alla P.A. sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso - perché del tutto ingiustificato in riferimento a dati testuali e ad un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111 Cost. - che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie (cfr. Cass. n. 9381/2021; conf. Cass. n. 9989/2016; Cass. n. 23346/2022).
Pertanto, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, il Tribunale è tenuto a valutare la pretesa sostanziale dell'amministrazione comunale.
Orbene, l'accertamento esecutivo opposto ha ad oggetto le somme dovute a titolo di canone dall' 01.09.2018 al 31.12.2021, come emerge dal sollecito di pagamento sotteso e richiamato nell'avviso di accertamento (nota prot. n° 52862 del 20/10/22 notificato il 05/12/22) e, trattandosi di un contratto di locazione, era obbligo del conduttore provvedere al pagamento del canone. In ordine al quantum, non può essere tuttavia condiviso l'importo richiesto dall'Ente e calcolato sulla scorta dei parametri “OMI”. Difatti, il canone è indicato nel contratto e solamente tale importo può essere pretesto dal locatore secondo l'adeguamento Istat.
Orbene, tenuto conto che il canone è stato pattuito in lire 171.188 (euro 88,41) e che era previsto l'adeguamento automatico dello stesso a partire dell'anno successivo, il canone mensile rivalutato, a partire dal mese di settembre di ogni anno (tenuto conto del termine iniziale), era pari ad € 168,66 per il 2018, € 166,99 per l'anno 2019, € 171,34 per l'anno 2020, € 172,37 per l'anno 2021.
Per l'effetto, tenuto conto delle 40 mensilità (settembre 2018 -dicembre 2021) lo
è tenuto al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1 dell'importo di € 6.753,04, oltre interessi legali maturati dalle singole scadenze e sino all'effettivo soddisfo.
Ed invero non può essere accolta l'eccepita duplicazione del credito, in quanto l'accertamento oggetto dell'impugnazione risolta con la menzionata sentenza n.136/2025, relativa all'impugnativa della riscossione patrimoniale n° 2023/96 del 29/05/23 Cod. Ident. 135 aveva ad oggetto importo relativo alle somme dovute fino al 2018, come rilevabile dagli atti prodromici dallo stesso richiamati, ed invero pur se vi è riferimento al periodo 2018/2021 deve intendersi che si tratta del lasso temporale dell'accertamento ma non a quello cui attengono le somme asseritamente dovute.
Occorre in ogni caso rammentare che la Suprema Corte di Cassazione, seppur nella diversa casistica del frazionamento dei crediti risarcitori aquiliani (ma con principio di diritto certamente applicabile anche in tema di frazionamento del credito scaturente da un titolo contrattuale), ha precisato che “La violazione del divieto di promuovere separati giudizi per domandare il risarcimento di danni differenti causati dal medesimo fatto illecito ha per conseguenza l'inammissibilità della sola domanda di risarcimento proposta per seconda, mentre è sempre ammissibile la domanda di risarcimento proposta per prima, anche se abbia ad oggetto una parte soltanto del pregiudizio patito dalla vittima, in quanto è sempre facoltà del creditore chiedere l'adempimento parziale dell'obbligazione.” (cfr. Cass. 22503/2016; Cass. 17019/2018). Ed invero, ciò che intende sanzionare tutta l'elaborazione giurisprudenziale in materia di abuso del processo è proprio la proliferazione inutile di giudizi per pretese creditorie che, invece, avrebbero potuto essere azionate tutte nell'ambito di uno stesso processo;
appare, pertanto, evidente che è sempre ammissibile la domanda proposta per prima (nell'ambito della quale la parte creditrice ben può modulare la propria pretesa creditoria secondo le proprie insindacabili scelte difensive), potendosi porre, di contro, un astratto problema di ammissibilità della sola domanda proposta per seconda (la quale, per non essere considerata espressione di un illegittimo abuso del processo, deve essere vagliata sotto il versante della sussistenza — o meno — in capo al creditore di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata). Tuttavia, nella specie l'eccezione, per quanto innanzi precisato risulta infondata, di guisa che alla stessa conclusione di infondatezza può giungersi in riferimento alla richiesta condanna delle convenute ex art 96 cpc.
Va, infine, disattesa l'eccezione di inadempimento sollevata dal conduttore rispetto agli obblighi di manutenzione incombenti sul Controparte_1
Sul punto oltre ad essere rimasta del tutto generica ed indimostrata tale allegazione
– così da non rendere ipotizzabile un eventuale approfondimento a mezzo C.T.U., che avrebbe chiaramente assunto una valenza esplorativa - giova altresì ricordare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della S.C. (che il Tribunale condivide e fa proprio), in tema di inadempimento contrattuale vale la regola che l'exceptio non rite adimpleti contractus, di cui all'art. 1460 c.c., che si fonda su due presupposti: l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva;
in applicazione di tale principio, conseguentemente, qualora un conduttore abbia continuato a godere dell'immobile locato (come nel caso di specie) pur in presenza di vizi, non è legittima la sospensione da parte sua del pagamento del canone, perché tale comportamento non sarebbe proporzionale all'inadempimento del locatore (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8425 del 11/04/2006).
5. Infine, tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della reciproca soccombenza delle parti, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna Parte_1 al pagamento in favore del della somma di euro € 6.753,04, Controparte_1 oltre interessi legali così come indicati in motivazione e sino al soddisfo
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Aversa, 16/12/2025
il Giudice
dott.ssa Matilde Boccia
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, II sezione civile, in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Matilde Boccia, preso atto delle note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza fissata per la data 27.11.2025, ai sensi degli artt.. 281 sexies e 281 undecies c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 6082/2024, pendente
TRA
, C.F. , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 il 01/04/1962 e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto introduttivo dall'avvocato stabilito Nicola Nappa C.F.: (iscritto al Collegio de abogados de Madrid C.F._2 al numero 136.597) che agisce di intesa con l'avv. Michele Costanzo del Foro di Napoli Nord e con lui elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Aversa (CE) alla Via F. Saporito n 58 (81031); RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , in persona del Sindaco legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'AVV. DOMENICO PIGNETTI (c.f. e Avv. Giuseppe Nerone, cod. fisc. C.F._3 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e C.F._4 risposta, tutti elettivamente domiciliati in Aversa alla Piazza Municipio
RESISTENTE
E quale CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE Controparte_2
COATTIVA DEL , in persona del legale rapp.te p. t. Controparte_1
con sede in Grumo Nevano (Na) Piazza Cirillo n. 5, codice Controparte_3 fiscale n. e Partita Iva n. , rappresentata e difesa nel P.IVA_2 P.IVA_3 presente giudizio dall'Avv. Roberto Russo, del Foro di Napoli Nord, (Cod fis IVA )(giusta procura in calce all'atto di CodiceFiscale_5 P.IVA_4 costituzione ) presso il cui studio in via Gramsci n. 35, 80023 – Caivano (NA) elettivamente domicilia;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Con ricorso ex art. 281 decies e segg. c.p.c. depositato in data 18.7.2024 il ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di Parte_1 accertamento entrate patrimoniali n° 2024/157 Cod.Ident. 135 del 21/05/24, notificato in data 22/06/24 dalla nella dispiegata qualità di affidataria della CP_2 riscossione coattiva del quale ente impositore. All'uopo Controparte_1 rappresentava di essere erede/convivente al momento della morte della sig.ra (madre) nata ad [...] il [...] e ivi deceduta in data Persona_1
01/01/2017; che la sig.ra in virtù di contratto di locazione regolarmente Per_1 sottoscritto con il Comune di Aversa in data 24/08/1989, risultava essere conduttrice con il rispettivo nucleo familiare, dell'alloggio comunale avente caratteristiche di edilizia economica e popolare, ubicato in Aversa (CE) alla via San Lorenzo Fabb. D scala H – interno n° 4, giusta contratto che prevedeva il pagamento di un canone annuale pari a £ 2.054.256 da versarsi in 12 rate mensili
£ 171.188; che nello stesso era previsto il versamento della quota condominiale di £ 42.800. Precisava che il contratto de quo era soggetto esclusivamente ad adeguamento ISTAT e che alcuna raccomandata con richiesta di rilascio dell'immobile gli era mai pervenuta dal 1989 nella dispiegata qualità di erede della titolare di regolare contratto di locazione, ovvero la di lui madre sig.ra Per_1
Eccepiva che in data 30/10/2018 gli perveniva pro manibus diffida e messa in mora da parte dell' n° prot 4750/100- Controparte_4
PM del 23/10/2018, con cui lo stesso veniva diffidato al pagamento della somma di € 14.790,36 “per l'occupazione dell'alloggio dal 01/01/2004 al 31/08/2018”. Sul punto contestava l'errore in cui era incorso l'Ente nel classificare la somma richiesta quale indennità di occupazione e non canone di locazione, essendo il ricorrente erede conduttore, giusto contratto di cui sopra, e non occupante dell'immobile suddetto.
Eccepiva altresì che, perpetrando nell'errore il con una nuova richiesta CP_1 di pagamento prot° 664/17-PM del 07/02/2019, che integrava e contraddiceva la precedente datata 23/10/2018, diffidava il sig. al pagamento Parte_1 dell'importo di € 32.458,34 e che dunque che veniva richiesta una integrazione rispetto ai € 14.790,36 di ulteriori € 32.548,34per un totale di € 48.768,70. Pertanto, che in data 30/06/2021 il sig. a mezzo pec inoltrava al Parte_1
Comune di Aversa- Ufficio protocollo- “Istanza di regolarizzazione rapporto locativo ai sensi del Regolamento Regionale n° 11 del 28/10/2019”, che contestava mai essere stata regolarmente protocollata dal Comune convenuto. Ancora che in data 05/12/2022 il di Aversa, con una ulteriore diffida prot n° 52862/22 CP_1 giustificava le somme precedentemente richieste ad integrazione dei canoni di locazione previsti da contratto sulla base di un presunto ricalcolo del canone di locazione secondo i parametri dell'Osservatorio Mercato Immobiliare “OMI”, non previsto da contratto e mai comunicato alle parti, che avrebbe comportato una triplicazione del canone mensile, per un importo pari ad € 269,88, con un'integrazione delle somme precedenti per il periodo 2018-2021 di un ulteriore importo di € 7.132,44. Rappresentava che in data 24/03/2023, dopo aver ricevuto le diffide di cui sopra, i conduttori degli alloggi popolari di “San Lorenzo”, si recavano presso l' Comune di Aversa dove Controparte_4 consegnavano pro manibus una contestazione per l'adeguamento dei canoni di locazione, in virtù della vetustà dello stato degli immobili;
che la stessa veniva regolarmente protocollata al n° 17780 del 2023, mediante la quale si richiedeva l'intervento di un tecnico Comunale onde verificare il reale stato dei singoli immobili con conseguente richiesta di riquantificazione del nuovo canone di locazione che tenesse conto di tutte le problematiche in cui versano gli alloggi;
istanza tuttavia inevasa.
Stante quanto premesso, il ricorrente deduceva che in data 05/06/23 vedeva notificarsi dalla n.q. di affidataria della riscossione coattiva del CP_2 quale ente impositore, l'accertamento esecutivo per le entrate Controparte_1 patrimoniale n° 2023/96 del 29/05/23 Cod. Ident. 135 avente ad oggetto la richiesta di riscossione delle Entrate Patrimoniali 2018 relative al Complesso Immobiliare sito in Via I San Lorenzo per il periodo 2018-2021- Fabb.D Scala H avv. prot. 4750/100 del 23/10/2018 e con prot. 664/17 del 07/02/2019, per la somma di € 46.768.70 oltre € 1.897,15 di interessi ed € 11,55 per le spese di notifica per un totale di € 48.677,40; che mediante il patrocinio dell'avv. Antonio Vitale effettuava ricorso in opposizione al suddetto accertamento ricevuto, provvedendo ad iscrivere a ruolo il giudizio dinanzi all'intestato Tribunale con numero di Ruolo Generale 6408/23- che veniva assegnata al dott che CP_5 alla prima udienza veniva sospesa l'efficacia esecutiva “ dell'atto di accertamento n° 2023/96 del 29/05/23….”.(All.n 7); precisando che nelle more della notificazione del ricorso in opposizione al summenzionato avviso di accertamento, il CP_1 per il tramite del Dirigente al patrimonio p.t. effettuava in autotutela uno sgravio parziale dell'avviso di accertamento notificato decurtando dalla somma richiesta, 10 (dieci) anni di canoni di locazione perché prescritti, e precisamente dal 2003 al 2013. Tuttavia, deduceva ancora il ricorrente, che nonostante la sospensione dell'atto di accertamento e pedissequamente del credito oggetto di quell'avviso, e nonostante il giudizio ancora pendente, la in data 22/06/24 CP_2 provvedeva a notificare al sig. un nuovo avviso di accertamento entrate Parte_1 patrimoniali n° 2024/157 Cod.Ident. 135 del 21/05/24 avente ad oggetto la richiesta di riscossione delle Entrate Patrimoniali 2018 relative al Complesso Immobiliare sito in Via I San Lorenzo per il periodo 2018-2021- Fabb. D Scala H- messa in mora n° 52862 del 20/10/22 notificato il 05/12/22, per la somma di
€7.537,25 comprensiva di interessi e spese di notifica relativamente al quale proponeva opposizione previa istanza di sospensione dell'accertamento esecutivo per le entrate patrimoniali n° 2024/157 del 21/05/24 Cod. Ident.135. All'uopo eccepiva che con riguardo all'accertamento entrate patrimoniali n° 157/2024, oggetto di odierna opposizione l'ente impositore richiedeva il pagamento della somma di € 7.132,44, relativo alle annualità 2018/2021, già richiesto con l'avviso di accertamento entrate patrimoniali n° 2023/96, opposto e sospeso con giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Nord- recante RG 6408/23.
In merito evidenziava che l'avviso faceva riferimento alla messa in mora del 05/12/22 prot n° 0052862 di € 7.132,44, atto prodromico a cui faceva menzione la con il nuovo avviso di accertamento, dunque eccepiva la duplicazione CP_2 del credito, attuata con la notificazione del nuovo avviso di accertamento: in altri termini, sosteneva il ricorrente che gli erano state formalmente richieste due volte le stesse somme relative al periodo 2018-2021, la prima volta inglobandole all'interno della richiesta degli € 48.677,40 con l'avviso n°96/2023, e la seconda volta con l'avviso di accertamento n° 157/2024. In virtù di ciò chiedeva di disporre la sospensione immediata dell'avviso di accertamento n° 157/2024, sostenendo un abusivo frazionamento del credito per aver il creditore richiesto il pagamento dell'intera obbligazione con l'avviso di accertamento n° 96/2023, opposto e sospeso, per poi frazionare, senza alcuna ragione evidente, la richiesta di adempimento in una pluralità di avvisi di accertamento con conseguenti ulteriori opposizioni davanti ai giudici competenti per diverse annualità richieste. In virtù di ciò, chiedeva la condanna del e della in Controparte_1 CP_2 solido ex art 96 cpc per lite temeraria.
Tanto premesso, concludeva, rassegnando le seguenti conclusioni: In via pregiudiziale, si chiede l'immediata sospensione dell'accertamento esecutivo per le entrate patrimoniale n° 2024/157 del 21/05/24 Cod. Ident. 135, inaudita altera parte, per tutto quanto evidenziato in parte motiva, con pedissequa condanna alle spese delle parti convenute in solido; - In via preliminare, si chiede di disporre la nullità dell'accertamento esecutivo per le entrate patrimoniale n° 2024/157 del 21/05/24 Cod. Ident. 135 così come notificato, poiché del tutto illegittimo, per i motivi spiegati nel presente giudizio. -Nel merito, si chiede di condannare le parti resistente per abuso del diritto e frazionamento del credito così come richiesto per i motivi spiegati nel presente giudizio… -Sempre nel merito si chiede la condanna per lite temeraria ex art 96 cpc delle parti avversa per i motivi dedotti in narrativa. -In ogni caso, con condanna delle parti convenute alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio con attribuzione al procuratore.
Si costituiva in giudizio il convenuto in persona del suo legale Controparte_1 rapp.te p.t, come sopra rapp.to e difeso, il quale impugnava e contestava in toto l'atto di citazione, unitamente alla documentazione richiamata ed allegata alla produzione di parte attrice, poiché inammissibile, improcedibile e comunque infondato in fatto e in diritto ed insisteva per il suo rigetto. Eccepiva la mancanza di qualsiasi responsabilità relativamente alle doglianze di controparte sollevate nell'atto introduttivo che rivendicava al più riconducibili ad attività di competenza del concessionario, atteso che il procedimento invocato da parte attrice era a conoscenza della Il rilevava che quale ente impositore CP_2 Controparte_1 aveva provveduto regolarmente alla notificazione delle messe in mora su cui si basava l'accertamento esecutivo. Di contro, l'impugnato accertamento atto proprio del concessionario ed adottato discrezionalmente da questi nell'esplicazione delle sue funzioni. Concludeva : Rigettare la richiesta di sospensiva poiché infondata;
Rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto;
Rigettare la domanda nei confronti del non sussistendo alcuna Controparte_1 responsabilità in capo ad esso Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente CP_1 giudizio
Si costituiva in giudizio la eccependo in via pregiudiziale CP_2
l'incompetenza per valore dell'adito tribunale, violazione e falsa applicazione dell'art. 7 c.p.c., all'uopo rilevava che essendo l'accertamento del valore di
€7.537,25, fosse competente il Giudice di pace, in applicazione della richiamata norma codicistica. In via subordinata, la concessionaria deduceva di accettare il contraddittorio unicamente in riscontro alle contestazioni formulate dagli attori in ordine alla propria attività, pertanto non in relazione a errori e/o omissioni riferibili all'attività di accertamento dei presupposti oggettivi e soggettivi della pretesa, giacché effettuata dal prima della determinazione di Controparte_1 affidamento. In via preliminare eccepiva l'inammissibilità della domanda per tardività ai sensi dell'art. 1 comma 792 L.160/2019(legge di bilancio 2020), in quanto contestava nella specie decorso il termine di 60 giorni dall'avviso di accertamento esecutivo, notificato in data 22/6/2024, per la proposizione dell'opposizione ai sensi dell'art. 32 D.lgs. n. 150/2011, mentre il ricorso depositato e poi successivamente notificato decorsi i predetti termini.
Nel merito eccepiva l'inammissibilità della domanda sul merito della pretesa e l'irretrattabilità del credito per omessa impugnazione degli atti sottesi all'accertamento impugnato. All'uopo deduceva che la pretesa di cui all'accertamento era divenuta definitiva e incontestabile poiché all'opponente era stato notificato l'atto prodromico (messa in mora da parte dell'ente), per cui il credito divenuto certo, liquido ed esigibile e in questa sede fossero inammissibili le contestazioni sugli atti presupposti.
Riguardo ai motivi di opposizione relativi al merito della pretesa creditoria, eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva, in riferimento alle contestazioni di merito sulla esistenza e/o sulla quantificazione della pretesa creditoria, giacchè mero concessionario e dunque esecutore con l'obbligo per legge di mettere in riscossione il credito affidatogli con la consegna dei ruoli e/ liste di carico dall'ente creditore, senza potere di effettuare alcuna verifica sul merito del credito vantato dagli enti impositori, soli responsabili dei ruoli e/o liste iscritti e da essi formati.
Quanto al motivo di opposizione relativo alla pendenza del giudizio su altro accertamento, deduceva che tale contestazione fosse destituita di fondamento in quanto l'accertamento oggetto di odierna impugnativa atteneva la riscossione delle annualità dal 2018 al 2021, mentre l'avviso di accertamento n. 96/2023 opposto in altro giudizio, pur riportando l'indicazione delle annualità 2018- 2021, riferirsi agli importi di cui ai solleciti di messa in mora n. 4750/100 del 23/10/2018 e n. 664/17 del 7/2/2019, ovvero alle annualità antecedenti al 2018, pertanto riferirsi pertanto a periodi di imposta differenti. Resisteva da ultimo alla richiesta di condanna ex art 96 cpc ed eccepiva l'insussistenza dei presupposti per la richiesta sospensione dell'atto impugnato. Concludeva : - In via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività dell'atto non ricorrendone i presupposti Ancora in via preliminare - In accoglimento delle pregiudiziali eccezioni esposte dalla scrivente difesa, riconoscere e, per l'effetto, dichiarare il proprio difetto di competenza per valore indicandosi sin d'ora quale Foro competente a conoscere la causa il Giudice di Pace territorialmente competente - Dichiarare l'opposizione inammissibile per mancata impugnazione degli atti presupposti - Dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per tardività ex art 617 cpc ovvero oltre i 20 gg. dalla notifica dell'atto oggi opposto. Nel merito
-accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del concessionario in riferimento alle contestazioni di merito esposte dalle parti debitrici riferibili al solo Ente impositore;
- rigettare la richiesta di risarcimento del danno in quanto infondata e non provata.- In subordine, in caso di accoglimento della opposizione -compensare le spese di lite della presente procedura nei confronti del concessionario della riscossione per palese carenza di legittimazione passiva in ordine ai motivi di opposizione opponibili al solo ente impositore.
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in base all'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza resa a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.1.2025, rilevato essere sussistenti gravi motivi per sospendere l'efficacia dell'atto di accertamento esecutivo opposto, visti gli artt. 4 e 5, D.Lgs. 150/2011, nonché gli artt. 183, 171-ter c.p.c., con ordinanza del 19.1.2025 veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto di accertamento esecutivo per le entrate patrimoniale n° 2024/157 del 21/05/24 Cod. Ident. 135 e disposto il mutamento del rito introdotto in ordinario di cognizione e fissata all'uopo l'udienza ex art. 183 c.p.c. alla data del 12.6.2025. Alla data da ultimo indicata, ritenuta la controversia matura per la decisione, letto l'art. 281 quinquies c.p.c. veniva fissata l'udienza del 27.11.2025 per la rimessione in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
2. In via pregiudiziale va disattesa l'incompetenza per valore, sollevata dalla convenuta CP_2
Fermo restando la competenza del Giudice ordinario in ipotesi di opposizione a un avviso di accertamento relativo ai canoni per l'occupazione di suolo pubblico, stante la natura di questi canoni considerata patrimoniale e non tributaria, il Giudice di Pace del luogo in cui risiede il ricorrente o ha sede l'ente è competente per le controversie di valore fino a euro 5.000; nelle altre ipotesi, come quella che qui si discute, in virtù del valore dell'opposta pretesa, la competenza spetta al Tribunale Ordinario. Ed invero le modifiche apportate all'art. 7 c.p.c., richiamato dalla convenuta, entreranno in vigore fino al 31 ottobre 2026.
Sul punto la Cassazione civile Sez. III con ordinanza n. 15639 del 4 giugno 2024 ha dichiarato: In relazione alle pretese creditorie che hanno fonte in un contratto di locazione, ancorché di importo non eccedente il limite di cinquemila euro di cui all'art. 7, comma 1, c.p.c., deve escludersi la competenza del giudice di pace, trattandosi di materia da ritenersi riservata alla competenza del tribunale. (Nella specie, la S.C. ha affermato la competenza del tribunale in relazione ad azione di ripetizione di indebito relativa a oneri condominiali versati dal conduttore). Di guisa che, ratione temporis ( ricorso depositato in data 18.7.2024) questo Tribunale si dichiara competente a decidere l'opposizione de quo.
3.In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata dalla , in virtù della modifica apportata dal Controparte_6
d.lgs. n. 150 del 2011 al disposto dell'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 (il quale, nella originaria formulazione, fissava all'uopo un termine di trenta giorni dalla notifica dell'ingiunzione) non è previsto un termine per la proposizione dell'opposizione.
4. Sul merito.
Giova sin da subito evidenziare che non si dubita della natura “extra-fiscale” e privatistica del credito ingiunto dall'ente locale attraverso l'intimazione di pagamento avversata.
Orbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, lo speciale procedimento disciplinato dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 è utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di auto- accertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti (cfr. Cass., Sez. Un., n. 11992/2009; conf. Cass. n. 7076/2016; Cass. n. 1226/2007, Cass. n. 2965/1981; Cass. n. 11368/2002; Cass. n. 16855/2004).
Il Tribunale ritiene che nel caso di specie non sussistano i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità, atteso che l'identificazione e la quantificazione del credito ingiunto non è stata effettuata dal in base alla fonte Controparte_1 negoziale (contratto di locazione stipulato tra la dante causa e il Persona_1
sottoscritto in data 24 agosto 1989, cfr. produzione CP_1 CP_1 ricorrente), ma secondo i parametri dell'Osservatorio Mercato Immobiliare (OMI), non applicabili nella fattispecie in esame in presenza di un valido ed efficace contratto.
Invero, dall'esame del contratto di locazione allegato dalla parte ricorrente (cfr. contratto pdf produzione ricorrente depositata in data 18.7.24) si evince che il Comune di Aversa concedeva alla dante causa - l'alloggio sito in Aversa alla via San Lorenzo, Fabb. D scala H – interno n° 4, per la durata di un anno con decorrenza dall'1.9.1989, con rinnovazione di anno in anno in mancanza di disdetta comunicata alla controparte con lettera raccomandata da inviare quattro mesi prima della scadenza (cfr. art. 1 del contratto di locazione).
Nel caso di specie, non risulta che il contratto in oggetto sia stato oggetto di alcuna disdetta e, pertanto, risulta ancora in vigore tra le parti. In punto di legittimazione attiva in capo al ricorrente, peraltro e per incidens, se ne rileva la sussistenza stante la prova della convivenza con la de cuius anche in ragione della ricezione Per_1
a mani da parte dello stesso degli atti successivi al decesso della stessa.
Pertanto, il avrebbe dovuto quantificare il credito in base a Controparte_1 quanto concordato nel contratto di locazione, ossia £ 171.188 mensili, con adeguamento Istat a partire dall'anno successivo e non in base ai parametri OMI. A fronte di tale decisivo rilievo, va parzialmente accolta l'opposizione con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento in oggetto, in considerazione dell'illegittimità dell'ingiunzione di cui al R.D. n. 639 del 1910.
Secondo l'orientamento assolutamente costante e consolidato della Corte di legittimità, nel procedimento monitorio apprestato per la spedita riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici (r.d. 14 aprile 1910 n. 639), l'atto formale dell'ingiunzione cumula le caratteristiche dal titolo esecutivo stragiudiziale e del precetto, di guisa che l'opposizione del debitore costituisca la domanda giudiziale che apre un ordinario processo cognitivo, diretto a contestare il diritto all'esecuzione e ad ottenere un accertamento negativo a favore del debitore stesso, che viene ad assumere vera e propria veste di attore (così sin da Cass., Sez. Un., n. 2339/1967; conf. tutte le successive, tra cui Cass. n. 9421/2003; Cass. n. 6487/2004; Cass. n. 14051/2006; Cass. n. 3341/2009).
In altri termini, “con l'impugnazione del titolo esecutivo stragiudiziale, l'opponente invoca l'accertamento negativo della pretesa ivi manifestata, sicché il giudice ha il potere/dovere di accertare il rapporto sostanziale, nonostante l'eventuale accertata illegittimità dell'ingiunzione” (conf. Cass. n. 2355/2019).
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la P.A. convenuta in giudizio di opposizione ex art. 3 r.d. n. 639 del 1910 (oggi art. 32 D.lgs. n. 150/2011) è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi.
Non rileva al riguardo che la menzionata ingiunzione cumula in sé la natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla P.A. nell'esercizio del suo peculiare potere di auto-accertamento e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, poiché ciò non implica che nel giudizio di opposizione l'ingiunzione sia assistita da una presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta alla P.A. sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso - perché del tutto ingiustificato in riferimento a dati testuali e ad un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111 Cost. - che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie (cfr. Cass. n. 9381/2021; conf. Cass. n. 9989/2016; Cass. n. 23346/2022).
Pertanto, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, il Tribunale è tenuto a valutare la pretesa sostanziale dell'amministrazione comunale.
Orbene, l'accertamento esecutivo opposto ha ad oggetto le somme dovute a titolo di canone dall' 01.09.2018 al 31.12.2021, come emerge dal sollecito di pagamento sotteso e richiamato nell'avviso di accertamento (nota prot. n° 52862 del 20/10/22 notificato il 05/12/22) e, trattandosi di un contratto di locazione, era obbligo del conduttore provvedere al pagamento del canone. In ordine al quantum, non può essere tuttavia condiviso l'importo richiesto dall'Ente e calcolato sulla scorta dei parametri “OMI”. Difatti, il canone è indicato nel contratto e solamente tale importo può essere pretesto dal locatore secondo l'adeguamento Istat.
Orbene, tenuto conto che il canone è stato pattuito in lire 171.188 (euro 88,41) e che era previsto l'adeguamento automatico dello stesso a partire dell'anno successivo, il canone mensile rivalutato, a partire dal mese di settembre di ogni anno (tenuto conto del termine iniziale), era pari ad € 168,66 per il 2018, € 166,99 per l'anno 2019, € 171,34 per l'anno 2020, € 172,37 per l'anno 2021.
Per l'effetto, tenuto conto delle 40 mensilità (settembre 2018 -dicembre 2021) lo
è tenuto al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1 dell'importo di € 6.753,04, oltre interessi legali maturati dalle singole scadenze e sino all'effettivo soddisfo.
Ed invero non può essere accolta l'eccepita duplicazione del credito, in quanto l'accertamento oggetto dell'impugnazione risolta con la menzionata sentenza n.136/2025, relativa all'impugnativa della riscossione patrimoniale n° 2023/96 del 29/05/23 Cod. Ident. 135 aveva ad oggetto importo relativo alle somme dovute fino al 2018, come rilevabile dagli atti prodromici dallo stesso richiamati, ed invero pur se vi è riferimento al periodo 2018/2021 deve intendersi che si tratta del lasso temporale dell'accertamento ma non a quello cui attengono le somme asseritamente dovute.
Occorre in ogni caso rammentare che la Suprema Corte di Cassazione, seppur nella diversa casistica del frazionamento dei crediti risarcitori aquiliani (ma con principio di diritto certamente applicabile anche in tema di frazionamento del credito scaturente da un titolo contrattuale), ha precisato che “La violazione del divieto di promuovere separati giudizi per domandare il risarcimento di danni differenti causati dal medesimo fatto illecito ha per conseguenza l'inammissibilità della sola domanda di risarcimento proposta per seconda, mentre è sempre ammissibile la domanda di risarcimento proposta per prima, anche se abbia ad oggetto una parte soltanto del pregiudizio patito dalla vittima, in quanto è sempre facoltà del creditore chiedere l'adempimento parziale dell'obbligazione.” (cfr. Cass. 22503/2016; Cass. 17019/2018). Ed invero, ciò che intende sanzionare tutta l'elaborazione giurisprudenziale in materia di abuso del processo è proprio la proliferazione inutile di giudizi per pretese creditorie che, invece, avrebbero potuto essere azionate tutte nell'ambito di uno stesso processo;
appare, pertanto, evidente che è sempre ammissibile la domanda proposta per prima (nell'ambito della quale la parte creditrice ben può modulare la propria pretesa creditoria secondo le proprie insindacabili scelte difensive), potendosi porre, di contro, un astratto problema di ammissibilità della sola domanda proposta per seconda (la quale, per non essere considerata espressione di un illegittimo abuso del processo, deve essere vagliata sotto il versante della sussistenza — o meno — in capo al creditore di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata). Tuttavia, nella specie l'eccezione, per quanto innanzi precisato risulta infondata, di guisa che alla stessa conclusione di infondatezza può giungersi in riferimento alla richiesta condanna delle convenute ex art 96 cpc.
Va, infine, disattesa l'eccezione di inadempimento sollevata dal conduttore rispetto agli obblighi di manutenzione incombenti sul Controparte_1
Sul punto oltre ad essere rimasta del tutto generica ed indimostrata tale allegazione
– così da non rendere ipotizzabile un eventuale approfondimento a mezzo C.T.U., che avrebbe chiaramente assunto una valenza esplorativa - giova altresì ricordare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della S.C. (che il Tribunale condivide e fa proprio), in tema di inadempimento contrattuale vale la regola che l'exceptio non rite adimpleti contractus, di cui all'art. 1460 c.c., che si fonda su due presupposti: l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva;
in applicazione di tale principio, conseguentemente, qualora un conduttore abbia continuato a godere dell'immobile locato (come nel caso di specie) pur in presenza di vizi, non è legittima la sospensione da parte sua del pagamento del canone, perché tale comportamento non sarebbe proporzionale all'inadempimento del locatore (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8425 del 11/04/2006).
5. Infine, tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della reciproca soccombenza delle parti, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna Parte_1 al pagamento in favore del della somma di euro € 6.753,04, Controparte_1 oltre interessi legali così come indicati in motivazione e sino al soddisfo
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Aversa, 16/12/2025
il Giudice
dott.ssa Matilde Boccia
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..