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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/04/2025, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. e est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 5930/2024 R.G. avente ad oggetto: “divorzio contenzioso”
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Sparano, presso il cui studio Parte_1
elett.mente domicilia in Santa Maria Capua Vetere, al corso Ugo De Carolis, n. 3
RICORRENTE
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Frezza, presso il cui studio Controparte_1
elett.mente domicilia in Trentola Ducenta, alla via Ambra, n. 4
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 12.7.2024, parte ricorrente chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
Parte resistente si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, a mezzo della quale contestava in fatto e in diritto le avverse pretese, e chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui alla comparsa.
All'udienza del 26.2.2025 i coniugi raggiungevano un accordo e, sulle conclusioni delle parti, la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologa (depositato il 24.3.2009), ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In merito ai provvedimenti accessori, le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni di cui alla nota depositata in data 24.1.2025, qui da intendersi integralmente trascritto e recepito.
Le predette condizioni non sono contrarie a norme imperative, e pertanto possono essere poste a fondamento della presente decisione.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, lo scioglimento del matrimonio celebrato in Aversa, in data 8.1.2001, tra i coniugi
(nato ad [...] il [...]) e (nata ad Controparte_1 Parte_1
Aversa il 6.7.1981) - atto n. 4, parte I, serie A, anno 2001;
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Aversa per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 19.3.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. e est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 5930/2024 R.G. avente ad oggetto: “divorzio contenzioso”
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Sparano, presso il cui studio Parte_1
elett.mente domicilia in Santa Maria Capua Vetere, al corso Ugo De Carolis, n. 3
RICORRENTE
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Frezza, presso il cui studio Controparte_1
elett.mente domicilia in Trentola Ducenta, alla via Ambra, n. 4
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 12.7.2024, parte ricorrente chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
Parte resistente si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, a mezzo della quale contestava in fatto e in diritto le avverse pretese, e chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui alla comparsa.
All'udienza del 26.2.2025 i coniugi raggiungevano un accordo e, sulle conclusioni delle parti, la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologa (depositato il 24.3.2009), ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In merito ai provvedimenti accessori, le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni di cui alla nota depositata in data 24.1.2025, qui da intendersi integralmente trascritto e recepito.
Le predette condizioni non sono contrarie a norme imperative, e pertanto possono essere poste a fondamento della presente decisione.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, lo scioglimento del matrimonio celebrato in Aversa, in data 8.1.2001, tra i coniugi
(nato ad [...] il [...]) e (nata ad Controparte_1 Parte_1
Aversa il 6.7.1981) - atto n. 4, parte I, serie A, anno 2001;
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Aversa per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 19.3.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro