Sentenza breve 20 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 20/01/2022, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/01/2022
N. 00106/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01760/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1760 del 2021, proposto da
TA TO, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosamaria Berloco, Pietro Falcicchio, Diego Squicciarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Centrale Unica di Committenza c/o l'Unione dei Comuni "Montedoro", in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
- Unione dei Comuni “Montedoro”, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
- Comune di Manduria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Annalisa Di Giovanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di:
- Geo.Ga Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Mastrolia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Acca Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum :
LD OR, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Meo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determinazione n. reg. gen. 1035 del 23.11.2021, di aggiudicazione, in via definitiva, dell'appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e della realizzazione dei lavori di riqualificazione e ristrutturazione dell'ex Palazzo municipale da adibire a biblioteca e sala convegni (delibera CIPE 57/2016) CIG: 8814048E7E, CUP: I83G180000100001, CPV: 45454000-4, 71356000-8, 39150000-8, sito nel Comune di Manduria (TA) e del correlato “avviso esito gara – comunicazione aggiudicazione definitiva ex art. 76, co. 5, d.lgs. 50/2016” del 23.11.2021;
- in parte qua ed ove occorrer possa:
- del bando di gara, del disciplinare e relativi allegati, dei chiarimenti resi sulla gara di che trattasi;
- dei verbali di gara delle sedute pubbliche e riservate ed, in particolare, del verbale di verifica della documentazione amministrativa del 14.09.2021 e dei verbali di gara dei giorni 20.09.2021 (seduta pubblica), 6.10.2021 (seduta riservata), 14.10.2021 (seduta riservata), 20.10.2021 (seduta pubblica), 22.11.2021 (seduta verifica giustificazioni), così come richiamati nell'avviso esito gara – comunicazione aggiudicazione definitiva ex art. 76, co. 5, d.lgs. 50/2016 e s.m.i. del 23.11.2021, a mezzo dei quali è stata ammessa alla gara la Geo.Ga. Costruzioni S.r.l. e la Acca Costruzioni S.r.l.;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale, compresi quelli concernenti il subprocedimento di verifica delle giustificazioni rese e di verifica del possesso di tutti i requisiti di ordine generale e speciale;
- nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto d'appalto eventualmente nelle more stipulato (nonché degli eventuali contratti/atti esecutivi dello stesso) con l'illegittimo costituendo raggruppamento temporaneo composto dalle imprese Geo.Ga. Costruzioni S.r.l. (capogruppo – mandataria) e Ferrarese Costruzioni S.r.l. (C.F. 02551580737) (mandante) e per la condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento del danno in forma specifica, mediante aggiudicazione e subentro nel contratto di appalto (e nei contratti/atti esecutivi) eventualmente stipulato o in subordine per il risarcimento del danno per equivalente;
- per la declaratoria di meritevolezza dell'interesse strumentale alla riedizione della gara, previo accertamento dell'illegittimità della gara, con annullamento di tutti gli atti presupposti quali la determina a contrarre, il bando, il disciplinare (con i relativi allegati) nonché quelli conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune Manduria e di Geo.Ga Costruzioni S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2022 il dott. Andrea Vitucci e uditi, per le parti, i difensori avv.ti P. Falcicchio e M. Reale, quest'ultimo in sostituzione degli avv.ti R. Berloco e D. Squicciarino, per la parte ricorrente, avv. A. Di Giovanni per la P.A. e avv. D. Mastrolia per la controinteressata;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Parte ricorrente espone di aver partecipato all’appalto pubblico misto di lavori e forniture per la riqualificazione e ristrutturazione dell’ex palazzo municipale del Comune di Manduria, da assegnare con il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa, caratterizzato dalle seguenti attività con i relativi importi:
- a) attività di restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela OG2, classe IV, per euro 2.216.117,78 (pari al 75,137%);
- b) impianti tecnologici OG11, classe III, per euro 733.318,29 (pari al 24,863%);
- c) fornitura arredi euro 761.355,00.
2) La gara è stata aggiudicata al costituendo RTP composto da Geo.Ga Costruzioni s.r.l. e Ferrarese Costruzioni s.r.l. (di seguito solo “Geo.Ga”), con punteggio complessivo di 92,294. Si è classificato secondo il costituendo RTP composto da Acca Costruzioni s.r.l. e Stim s.r.l. (di seguito solo “Acca”), con punteggio complessivo 88,248.
3) La ditta ricorrente si è classificata terza, con punti complessivi 85,398.
4) Con il gravame in esame la ditta ricorrente si duole di tali esiti e deduce che le due concorrenti che la precedono avrebbero dovuto essere escluse. Deduce altresì l’illegittimità dell’aggiudicazione in favore della prima classificata e, in subordine, dell’intera gara.
5) Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2022, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso della possibile adozione della presente sentenza in forma semplificata.
6) Col primo motivo di ricorso vengono proposte censure rivolte contro i due concorrenti controinteressati:
- a) la ricorrente premette che l’art. 28, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, prevede che il concorrente debba possedere i requisiti di capacità e qualificazione per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture;
- b) trattandosi di un appalto misto di lavori e forniture, per la fornitura di arredi, Acca, nella propria dichiarazione di impegno (v. doc. 6.3 ricorrente del 29 dicembre 2021), si è impegnata alla fornitura del 100%, senza dimostrare un’abilitazione specifica al riguardo;
- c) sempre per gli arredi, Geo.Ga, nella propria dichiarazione di impegno (doc. 7.3 ricorrente del 29 dicembre 2021), nulla ha indicato;
- d) dalle visure camerali nessuna delle imprese dei due costituendi RTP reca in oggetto sociale la fornitura di arredi.
6.1) Il motivo è infondato perché, come si evince dall’oggetto dell’appalto e dai relativi importi, la fornitura di arredi è una prestazione accessoria dell’appalto di che trattasi, incentrato principalmente sui lavori di restauro e manutenzione e su impianti tecnologici, come emerge dalla descrizione dell’appalto al § 7 del bando (doc. 2 ricorrente del 29 dicembre 2021). Prova ne sia che lo stesso bando, all’art. 14, prevedeva – e ciò non è censurato dalla ricorrente – i requisiti in relazione ai lavori e ai servizi di progettazione, senza nulla dire in relazione agli arredi.
7) Col secondo motivo di ricorso, anche questo riferito a entrambi i controinteressati, si deduce che:
- a) al § 7.2.2, pagg. 17 ss., del bando si prevedeva, a pena di esclusione, la “ copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad € 1.500.000,00. La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione, in copia conforme, della relativa polizza in corso di validità ”;
- b) i professionisti facenti capo al sub-raggruppamento di Acca hanno allegato un unico documento per la dimostrazione del possesso del predetto requisito;
- c) con riferimento a Geo.Ga, il professionista capogruppo-mandatario ha prodotto una polizza che solo formalmente risponde alle prescrizioni di gara, mentre per gli altri professionisti la polizza è del tutto assente o riferita a soggetti terzi.
7.1) Il motivo, per come articolato, è generico e, pertanto, è infondato.
8) Col terzo motivo di ricorso, rivolto contro la prima classificata, si deduce che:
- a) Geo.Ga non ha assunto correttamente l’impegno contrattuale per l’esecuzione dei servizi tecnici, in quanto il progettista esecutore va individuato nei tre seguenti modi a) mandante in raggruppamento temporaneo “eterogeneo” con gli operatori economici che partecipano per l’appalto o alla concessione dei lavori e, in tal caso, assume anche la qualifica di offerente, b) indicato ma estraneo all’offerente, cosiddetto ausiliario che presta un “avvalimento atipico”, c) appartenente allo staff tecnico dell’offerente che concorre per i lavori (professionista contrattualizzato);
- b) nel caso di specie, non ricorre l’ipotesi sub “c” perché le due società del RTP costituendo hanno dichiarato di non avere i requisiti per l’esecuzione dei servizi tecnici;
- c) ove si dovesse inquadrare il caso di Geo.Ga nell’ipotesi sub “a”, l’offerta economica avrebbe dovuto essere sottoscritta anche dai mandanti professionisti e ciò non è avvenuto, non vi è l’impegno espresso a costituire il raggruppamento né vi è l’indicazione esplicita delle parti di servizi tecnici che verranno eseguite dai professionisti e la sola indicazione dei professionisti non è sufficiente a garantire la buona esecuzione dell’appalto;
- d) ove si dovesse inquadrare il caso di Geo.Ga nell’ipotesi sub “b”, il contratto di avvalimento è carente di specificità e determinatezza, perché non indica in cosa consistono le risorse materiali oggetto dell’ausilio né è possibile una mera indicazione del prestatore di servizi tecnici.
8.1) Il motivo è infondato, in quanto nel contratto di avvalimento (doc. 7.5 ricorrente del 29 dicembre 2021) è sufficientemente indicato che l’ausiliario, oltre a mettere a disposizione le risorse umane, organizzative, i titoli e le esperienze professionali, provvederà alla “ esecuzione diretta dei servizi di progettazione ”, al “ coordinamento sicurezza in fase di progettazione ” e a “ tutto quanto altro utile ai fini dell’esecuzione dei servizi tecnici di progettazione ” (v. pag. 3/3 del doc. 7.5 cit.). Il contratto di avvalimento è quindi sufficientemente determinato.
9) Col quarto motivo di ricorso, riferito a entrambi i soggetti controinteressati, si deduce che:
- a) con rifermento all’offerta tecnica di Acca, questa è carente di un approccio metodologico corretto dal punto di vista storico-critico-conservativo né l’utilizzo del software di uso del BIM in 4D è considerabile come miglioria, in quanto alla base di ogni software di progettazione;
- b) vi è una carente attenzione al tema della materia antica e vi è superficialità in relazione al restauro architettonico del convento;
- c) le attività migliorative sono lontane dai temi cari al restauro architettonico;
- d) è trascurata la valutazione della corretta integrazione di tutti gli apparati tecnologici con la preesistenza;
- e) con riferimento all’offerta tecnica di Geo.Ga, si trascura la natura conservativa dell’intervento, per i motivi indicati a pagg. 27-31 ricorso.
9.1) Il motivo è infondato, perché non vengono introdotti margini di inattendibilità delle offerte tecniche dei due soggetti controinteressati, le quali vengono censurate dalla ricorrente in termini di mera opinabilità.
10) Col quinto motivo di ricorso si deduce, in via subordinata, che:
- a) la P.A. non avrebbe potuto bandire la selezione per l’appalto integrato, in quanto non ricorre l’ipotesi di cui al comma 1- bis dell’art. 59 D. Lgs.n. 50/2016, che ammette una tale selezione se l’elemento tecnologico o innovativo è prevalente rispetto all’importo dei lavori;
- b) nel caso di specie si tratta infatti di lavori tradizionali, cui si aggiungono impianti tecnologici in misura del 24,863% e la P.A. non ha dato affatto conto delle ragioni per cui sarebbe prevalente l’aspetto tecnologico e innovativo nei lavori da eseguire;
- c) pertanto, l’intera gara andrebbe caducata.
10.1) Il motivo è infondato, perché il divieto posto dall’art. 59, comma 1, quarto periodo, D. Lgs. n. 50/2016 (secondo cui “ E' vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori…” ), è stato sospeso dall’art. 1, comma 1, lett. “b”, D.L. n. 32/2019 conv. in L. n. 55/2019, fino al 30 giugno 2023 (come da ultimo modificato dall'articolo 52, comma 1, lettera “a”, punto “1.2” del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108). Non vi è quindi motivo di verificare se il caso di specie possa inquadrarsi nel successivo comma 1- bis , in quanto tale comma prevede una deroga al divieto di cui al precedente comma 1, quarto periodo, e, quindi, presuppone l’operatività di quest’ultimo, operatività che, invece, non vi è allo stato attuale delle cose.
11) Per tutto quanto sopra il ricorso va respinto, ma le spese di lite possono essere compensate per la peculiarità del caso esaminato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO