CA
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 13/10/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott.ssa Rosella Silvestri -Presidente
Dott. Stefano Tarantola -Consigliere
Dott.ssa Francesca Traverso -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 647/2024 R.G. promossa da
Parte_1
elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA CECCARDI, 1/6, 16121,
GENOVA (GE) - rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2
1
[...] appellante nei confronti di
Controparte_1
elettivamente domiciliato presso il difensore in CORSO BUENOS AIRES, 7/12,
16129, GENOVA (GE) - rappresentato e difeso dall'Avv. RONCATO MARCO
GIULIO
appellato nonché nei confronti di
Controparte_2
elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA CAMILLO HAJECH 10,
MILANO (MI) - rappresentato e difeso dall'Avv. PERIN ILARIA
appellato
CONCLUSIONI
Per l'appellante : “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Parte_1
Genova, previi gli incombenti di rito e previo svolgimento di tutte le attività istruttorie dedotte in primo grado e da intendersi qui integralmente ritrascritte:
1) preliminarmente sospendere l'esecuzione dell'impugnata sentenza;
2) in totale riforma della sentenza 1586/2024 del Tribunale di Genova dichiarare tenuta e condannare la in persona Controparte_3
del legale rappresentante pro tempore al risarcimento dei danni subiti dal Sig. Pt_1
per l'importo di euro 164.097,80 oltre interessi;
[...]
3) con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio”;
Per l'appellato “Voglia l'Ill.ma Corte Controparte_1
d'Appello di Genova adita, ogni contraria istanza rigettata, previa reiezione dell'istanza di sospensione: 2 1) in via preliminare dichiarare l'appello manifestamente infondato ex art. 348 bis c.p.c. per tutto quanto sopra esposto;
2) nel merito respingere l'avversario appello per tutto quanto sopra esposto e confermare la gravata sentenza n. 1586/2024;
3) con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA
e C.P.A. come per legge”;
Per l'appellato : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Controparte_2
adita, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa:
Nel merito in via principale:
Rigettare l'appello proposto dal signor confermando la sentenza n. Parte_1
1586/2024, pronunciata dal Tribunale di Genova, in persona del Giudice dott.ssa
RA SS, nel giudizio avente R.G. n. 8103/2023 e pubblicata in data 21.05.2024.
Nel merito in via subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'appello proposto dal signor Parte_1
dovesse essere, anche parzialmente, accolto e Controparte_1
riformulasse la domanda di manleva avanzata in primo grado, accogliere le conclusioni già formulate in quella sede, vale a dire: Nel merito in via principale: *Accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo a Controparte_1
l'insussistenza dei danni lamentati dall'attore e/o del nesso di causalità fra
[...]
questi ultimi e la condotta dell'Assicurato, rigettando le domande avanzate nei suoi confronti dal signor *Accertare e dichiarare, per tutti i motivi meglio Parte_1
specificati in atti, la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo, nonché
l'inoperatività della polizza n. PI-78731923O1 e di qualsivoglia precedente o successivo certificato;
*conseguentemente, rigettare le domande da chiunque svolte nei confronti di . Nel merito in via subordinata: Nella non Controparte_2
creduta ipotesi in cui si accertasse e si provasse una responsabilità professionale di la sussistenza dei danni lamentati da parte attrice, Controparte_1
3 nonché del nesso di causalità, e si ritenesse operativa la copertura assicurativa, dichiarare tenuto a risarcire soltanto i danni dallo stesso Controparte_1
direttamente cagionati, precisamente provati e accertati, nonché esclusi e/o ridotti ex art. 1227 c.c., e, in ogni caso, dichiarare DAC tenuta a manlevare Controparte_2
per l'importo dovuto a sua esclusiva condotta colposa, Controparte_1
per l'importo eccedente la franchigia contrattuale di € 2.500,00 per sinistro, nel limite dei massimali di polizza, esclusa qualsivoglia posta restitutoria così come tutti i maggiori importi determinati dal ritardo nella denuncia di sinistro, quali, in via esemplificativa ma non esaustiva, le spese legali e processuali, e, comunque, con applicazione di tutte le condizioni generali, particolari e speciali di assicurazione, da intendersi integralmente richiamate.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata “ instaurava il presente giudizio Parte_1
contro l' Controparte_3
formulando la domanda di condanna della controparte al risarcimento dei danni subiti dall'attore per l'importo di euro 164.097,80 oltre interessi, alla luce dei seguenti rilievi:
sottoscriveva un contratto d'opera professionale con CP_4 [...]
cui conferiva gli incarichi di ricerca di imprese per Controparte_1
l'esecuzione dei lavori e le altre figure professionali necessarie, di presentazione delle pratiche amministrative prodromiche e necessarie per ristrutturare un immobile di proprietà dell'attore e per poter ottenere l'agevolazione fiscale (c.d Super Bonus) e la detrazione del 110% delle spese sostenute;
-in forza dell'inadempimento della convenuta subiva gravi danni, consistenti nella perdita del beneficio fiscale del cd. Super bonus.
4 i costituiva in giudizio e in via preliminare Controparte_1
instava per l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia assicurativa
[...]
; rilevava che il conferimento dell'incarico professionale concerneva solo CP_5
ed esclusivamente le prestazioni tecniche specificate nel contratto d'opera professionale, precisamente il progetto per la presentazione dell'istanza di autorizzazione paesaggistica ed edilizia per interventi di ristrutturazione dell'immobile di proprietà dell'attore e null'altro, come provato per tabulas;
che ulteriori incarichi per lo svolgimento delle pratiche relative al cd. Super bonus e per le attività ultronee rispetto alle prestazioni contrattuali non venivano assunti, nè pertanto realizzati dalla convenuta;
che anzi l'attore personalmente effettuava una cernita delle imprese e delle figure professionali cui affidare gli altri compiti oggetto di contestazione;
che nessun inadempimento contrattuale era imputabile alla convenuta.
Autorizzata la chiamata di , quest'ultima, così come Controparte_2
correttamente individuata nelle more quale compagnia assicurativa di
[...]
si costituiva, concludendo come segue: Controparte_1
rigettare le richieste attoree, in quanto sprovviste di allegazione e prova sia degli asseriti danni, sia del nesso di causalità tra questi ultimi e la condotta dell'assicurata, sia del conferimento dell'incarico in materia di cd. Super bonus a . CP_1
Precisava la terza chiamata che nessun inadempimento e/o responsabilità era ascrivibile a e che il convenuto era Controparte_1
decaduto dal diritto all'indennizzo e la polizza non era operativa in favore di
In subordine, chiedeva di dichiarare Controparte_1
tenuto a risarcire soltanto i danni dallo Controparte_1
stesso direttamente cagionati, precisamente provati e accertati, nonché esclusi e/o ridotti ex art. 1227 c.c., e, in ogni caso, dichiarare tenuta a Controparte_2
manlevare per l'importo dovuto a sua Parte_3
esclusiva condotta colposa, per l'importo eccedente la franchigia contrattuale di €
5 2.500,00 per sinistro nel limiti dei massimali di polizza, ovvero di accertare il grado di causazione dell'evento dannoso” (sentenza di primo grado, pagg. 2 ed s.).
Con sentenza definitiva n. 1586/2024 del 22/05/2024, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, così decideva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro così Parte_1 Controparte_1
dispone: rigetta la domanda della parte attrice;
dichiara assorbita la domanda di manleva;
condanna la parte attrice a rifondere alla parte convenuta Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in euro 7.052,00, oltre Controparte_1
rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
condanna la parte attrice a rifondere alla terza chiamata Parte_1 Controparte_2
le spese di lite, che si liquidano in euro 7.052,00, oltre rimborso forfetario
[...]
spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge”.
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte
[...]
, con atto notificato in data 21.06.2024, instando per la sospensione Pt_1
dell'esecutività della sentenza impugnata.
Con comparsa si costituiva che in via Controparte_1
preliminare eccepiva la manifesta infondatezza dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. instando per il rigetto dell'appello.
Con comparsa si costituiva altresì che instava Controparte_2
anch'esso per il rigetto dell'appello.
Con ordinanza in data 06.12.2024, la Corte respingeva l'istanza ex art. 283 c.p.c. e rinviava ex art. 351 co 3 c.p.c. all'udienza del 17.09.2025, per precisazione delle conclusioni e discussione orale.
All'esito della discussione orale, la Corte riservava il deposito della sentenza nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6 AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO È INFONDATO E DEVE ESSERE
RIGETTATO.
1) PRIMO MOTIVO: Erronea interpretazione del complessivo rapporto contrattuale tra il Sig. e la Parte_1 Controparte_1
Violazione degli artt. 1362-1363 c.c.
L'appellante che la sentenza impugnata lamenta che il Tribunale abbia erroneamente interpretato contratto concluso tra le parti (sub doc. 2 dell'attore) ritenendo che non fosse stato conferito alcun incarico a in relazione al c.d. Controparte_1
Superbonus.
L'appellante deduce invece che “è vero che la mera lettura del doc. 2 non indica un incarico per il Superbonus è altrettanto vero che detto incarico emerge dal complesso dei documenti contrattuali e della corrispondenza tra attore e convenuta prodotti in atti”. Per l'appellante, “il doc. 3 prodotto con la citazione indica chiaramente che le parti stavano organizzando l'accesso al Superbonus: si noti in particolare che il 27 settembre 2021 alle ore 13.57, dopo ampio scambio di messaggi, l'Arch. Per_1
scrive testualmente “anche se c'è da capire i tempi Superbonus 110 che poi
[...]
scadono a giugno e non perderei troppo tempo a cambiare impresa”. E il 6 ottobre 2021
l'Arch. invia al Sig. via whatsapp l'elenco dei “Bonus mobili Per_1 Parte_1
2021” aggiungendo “questi sono i bonus che possono esserci… bisogna vedere quali sono compatibili con 110”. (atto d'appello, pag. 5).
Tali documenti proverebbero dunque il conferimento di un incarico in relazione al
“superbonus” e “anche a voler escludere che sia stato conferito un incarico formale in tal senso, non è dubitale che l'arch. abbia svolto attività al fine di Persona_1
far ottenere il Superbonus al Sig. o quanto meno di studiare le possibilità Parte_1
di accesso ad esso. (sottolineature dell'estensore). In considerazione del fatto per cui l'incarico affidato a comprendeva opere che rientravano Controparte_1
nelle previsioni legislative del cd. Superbonus, delle due l'una: o Controparte_1
è stata incaricato di attivarsi per accedere al Superbonus e non ha eseguito il
[...]
7 compito affidatogli oppure, palesemente incaricato dal Sig. in tal senso Parte_1
come da messaggistica prodotta, non si è attivato in violazione, appunto, di tale incarico professionale” (atto d'appello, pag. 5).
2) SECONDO MOTIVO: ERRONEA DECISIONE IN PUNTO ISTANZE
ISTRUTTORIE. VIOLAZIONE DELL'ART. 2697 C.C.
Con il secondo motivo, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale non abbia ammesso le prove orali dedotte dall'attore ritenendole in parte inammissibili e in parte irrilevanti.
Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l'appellante afferma che
“Seguendo l'elencazione contenuta in sentenza, si osservi che il capitolo 5 non pare affatto generico solo che si consideri che il rapporto contrattuale fra le parti oggi in causa è stato pacificamente unico e ben inquadrato nel tempo.
Quanto ai capitoli 1, 2 e 3, potrà ricordarsi quanto dedotto al motivo 1 del presente appello e cioè che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, il doc. 3, che il
Tribunale di Genova ha ritenuto irrilevante, indica espressamente con messaggi provenienti dall'Arch. che l'attività di questa era tesa anche alla Persona_1
possibilità di ricorrere al Superbonus o, quanto meno, ad uno studio sull'esistenza in capo al Sig. dei presupposti per ricorrere a tale provvidenza legislativa. Parte_1
Da quanto sopra consegue che la sentenza impugnata dovrà essere riformata anche per tale capo e la Corte di Appello di Genova ben potrà dar sfogo alle prove orali erroneamente non ammesse” (atto d'appello pag. 6).
LA CORTE OSSERVA.
I motivi, da scrutinare unitariamente stante l'intima connessione che li unisce, non sono fondati.
I) Si legge nella sentenza impugnata che l'attore non ha provato il conferimento dell'incarico professionale a ed in particolare che le deduzioni attoree CP_6
sono smentite dai documenti prodotti a sostegno della domanda ed in particolare dal
8 documento n. 2 (contratto stipulato tra le parti) dal quale di evince che: i) “non vi è alcuna menzione del c.d. superbonus, né dell'attività di ricerca di imprese appaltatrici”;
ii) “Nulla prova poi il fatto che fra le attività previste vi fosse pure quella di predisporre uno “Schema di contratto con impresa” (art.2, punto c), attività che appare ben diversa da quella di ricerca di imprese appaltatrici.”; iii) “La parte attrice, a fronte della contestazione avversaria, avrebbe dovuto provare il conferimento degli incarichi ai quali fa riferimento, in ottemperanza ai noti principi sull'onere della prova, al quale tuttavia non ha assolto” (sentenza pag. 4); iv) quanto alle istanze istruttorie il giudice di prime cure ha ritenuto che le stesse erano state formulate in termini generici “Nella memoria istruttoria, ha dedotto un capitolo di prova volto a provare il Pt_1
conferimento dell'incarico di seguire la pratica relativa all'ecobonus. Tale capitolo, tuttavia, appare inammissibile in quanto è dedotto in termini generici (capitolo 5: “Vero che l'Arch. ha affidato a l'incarico per Pt_1 Controparte_1
l'espletamento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento degli sgravi fiscali previsti dal c.d. Superbonus”), difettando dell'indicazione specifica delle prestazioni rese, del tempo e del luogo dell'accordo”. Come insegnato dalla Giurisprudenza “La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa.
(Cass. Ordinanza n. 1808 del 02/02/2015, Rv. 634290 - 01)“L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 244 c.p.c. con riferimento sia alla genericità delle circostanze dedotte nei capitoli di prova sia alla indicazione delle persone indicate come testimoni, determina l'inammissibilità del mezzo istruttorio che, ove erroneamente ammesso ed espletato, non può essere tenuto in considerazione dal giudice” (Cass. Sez. 3,
08/02/2019, n. 3708, Rv. 652821 - 01) Si osserva al riguardo, che la disposizione dell'art. 244 c.p.c., con la quale è imposto alla parte di specificare i fatti da dedurre a prova in articoli separati, ha il duplice scopo di consentire all'avversario di formulare i capitoli di prova contraria indicando i propri testimoni e di dare modo al giudice di
9 valutare se la prova richiesta sia concludente e pertinente;
sicché, specie in relazione a tale ultimo scopo, la norma stessa deve considerarsi di carattere cogente, con la conseguenza che la sua inosservanza, da parte di chi propone la prova, determina l'inammissibilità del mezzo istruttorio e, se questo venga erroneamente ammesso ed espletato, deve considerarsi invalido e il giudice non può tenerne alcun conto. Ciò precisato si deve rilevare che “la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa, sicché è inammissibile il capitolo di prova per testimoni volto a dimostrare il compimento di una dichiarazione ammissiva fatta dal debitore ad un terzo, ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione, qualora non sia indicato nel capo di prova il giorno in cui tale dichiarazione sarebbe stata resa” (Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 20997 del 12/10/2011 e anche Cass. 22 aprile 2009 n. 9547).
v) Parimenti per gli altri capitoli di prova risultavano generici ed irrilevanti rispetto all'oggetto della domanda: “Irrilevanti risultano poi i capitoli di prova nn. 1, 2, 3 (1)
Vero che l'Arch. , in qualità di legale rappresentante protempore Persona_1
dell'associazione professionale ha ricevuto dall'Arch. Controparte_1
, tramite l'utenza telefonica 00491796728252 del predetto, ed inviato la Pt_1
messaggistica whatsapp che si rammostra inerente l'individuazione delle ditte che avrebbero dovuto incaricarsi dell'esecuzione lavori giovando del c.d. Superbonus
(prod. 3 in atti); 2) Vero che l'Arch. nel mese di ottobre 2021 si è Persona_1
prodigata nell'attività di ricerca e conseguente individuazione delle imprese per l'esecuzione dei lavori aderenti al c.d. Superbonus;
3) Vero che l'Arch. Per_1
ha partecipato ad uno e/o diversi incontri con le ditte candidate all'esecuzione
[...]
dei lavori nell'ottobre 2021 presso gli uffici della impresa ) nei Controparte_7
quali si deduce che ha preso contatti con imprese terze che avrebbero dovuto CP_1
essere incaricate dei lavori di ristrutturazione. Al di là della considerazione che i capitoli sono dedotti in termini generici e valutativi, essi sono anche irrilevanti: se
10 anche fosse dimostrato che avesse di fatto cercato delle imprese appaltatrici CP_1
per conto del , ciò non significa che le sia stato conferito un incarico in tal senso Pt_1
e che, quindi, parte convenuta fosse obbligata all'adempimento. Le ragioni in base alle quali la parte convenuta si può essere fatta carico di tali contatti possono essere tante e diverse, prima fra tutte la volontà di aiutare, pur senza esservi obbligato, l'attore, che si trovava fuori dall'Italia e lontano dall'immobile da ristrutturare. I capitoli articolati non indicano che si sia assunto questo incarico e che quindi fosse obbligato alla CP_1
relativa attività” (sentenza pag. 4).
II) L'odierno appellante deduce, contraddicendo quanto dallo stesso prospettato nell'atto di appello (e conformemente a quanto ritenuto dal Tribunale), che: a) il contratto stipulato non prevedeva alcun incarico relativo al superbonus (“è vero che la mera lettura del doc. 2 non indica un incarico per il Superbonus”; b) “anche a voler escludere che sia stato conferito un incarico formale in tal senso, non è dubitale che l'arch. abbia svolto attività al fine di far ottenere il Superbonus al Persona_1
Sig. o quanto meno di studiare le possibilità di accesso ad esso” “e Parte_1
dunque pur non avendo ricevuto l'incarico (sottolineatura dell'estensore) non si sarebbe attivato per rendere edotto l'odierno appellante dei vantaggi traibili dall'applicazione della speciale normativa inerente il “superbonus” (appello pag. 5), senza neppure allegare di avere successivamente svolto infruttuosamente alcuna pratica relativa ad ipotetici benefici.
III) L'appellante, peraltro, non si confronta con la motivazione della sentenza e con i puntuali rilievi del giudice limitandosi genericamente a reiterare le deduzioni e le istanze probatorie avanzate nel giudizio di prime cure insistendo che l'onere probatorio sarebbe stato assolto mediante la prova documentale e quella testimoniale giudicata irrilevante dal Tribunale, senza addurre alcun elemento dal quale evincere la rilevanza di tali istanze e senza censurare la motivazione della sentenza.
IV) Sul punto è sufficiente richiamare la Giurisprudenza della Suprema Corte che “a proposito del riesame della controversia di cui è ritualmente investito il giudice di
11 secondo grado, l'evoluzione giurisprudenziale è ferma ai principi dettati nella sentenza di queste Sezioni Unite 16 novembre 2017, n. 27199, secondo cui gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo risultante dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni nella l.
n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass. Sez.
U., 16/02/2023, n. 4835, Rv. 666889 - 05 in motivazione).
V) Nella specie tale onere di specificazione degli errori in cui sarebbe incorso in
Giudice di primo grado non è stato assolto da parte appellante, il che è di per sé ragione sufficiente a giustificare il rigetto dell'appello, in quanto palesemente infondato, al limite dell'inammissibilità.
SPESE
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte
[...]
le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in Pt_1
favore di ciascuna delle parti Controparte_1 CP_2
, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto Controparte_2
riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014 e successive modificazioni, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite ed in particolare:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
e quindi complessivamente € 14.317,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge
12
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1. rigetta l'appello;
2. condanna a rifondere le spese del presente grado di giudizio Parte_1
liquidate in € 14.317,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge in favore di ciascuna delle parti e Controparte_1
. INSURANCE(EU) DAC; Parte_4
3. si dà atto ai sensi dell'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'impugnazione è stata completamente rigettata.
Genova, 17.09.2025
Il Consigliere estensore
Dott. Francesca Traverso
La Presidente
Dott.ssa Rosella Silvestri
13