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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/07/2025, n. 5760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5760 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza in persona della dott.ssa Clara Ruggiero nella causa iscritta al n. 4859/2024 su ATP n. RG. 19794/21
R.G.L. promossa
DA
nata a [...] il [...] c.f. e Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] nella qualità di genitori esercenti Parte_2 la responsabilità genitoriale sul minore nato a [...] il Persona_1
20-02-2010, c.f. tutti residenti in [...], C.F._2 elett.te dom.ti in Napoli alla Via dei Greci n. 36 presso lo studio dell'Avv. Pasquale
Fuschino come in atti;
- ricorrenti –
Contro
, in persona del Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, come in atti dall' Avv. Maria Pia
Tedeschi;
- resistente -
All'udienza dell'11.07.2025 svoltasi mediante trattazione scritta ha pronunciato
S E N T E N Z A
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.02.2024 i ricorrenti, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentavano rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della loro pretesa per il figlio minore (Indennità di frequenza). Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l chiedendo CP_2 verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva delle parti ricorrenti non avendo, quest'ultimi, provato lo status di genitori del minore . Persona_1
In particolare, l eccepiva l'inammissibilità del ricorso siccome basato su CP_1 motivazioni non integranti il requisito della “specifica” contestazione rispetto alle valutazioni espresse dal CTU nell'ambito della fase sommaria.
Ad avviso della resistente, controparte si limitava, in buona sostanza, a richiamare le patologie indicate nel ricorso introduttivo della fase sommaria ed a contrapporre le sue valutazioni dell'allegato complesso morboso a quelle poste dal ctu a fondamento delle conclusioni, e, quindi, a richiedere la rinnovazione della consulenza nell'ambito di un giudizio a cognizione piena.
Deduceva inoltre l che non era ammissibile in questa sede la produzione di CP_2 documentazione sanitaria successiva ed ulteriore rispetto a quella già sottoposta all'esame del CTU. Infatti, lo strumento giuridico del ricorso di merito successivo all'ATP, ex articolo 445 bis comma 6, può essere utilizzato unicamente per contestare la valutazione del consulente tecnico e non per introdurre fatti nuovi.
All'udienza odierna, svoltasi mediante trattazione scritta, lette le note in atti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
Ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Orbene, nella specie, il primo c.t.u. dott. ha concluso il suo Persona_2 giudizio ritenendo “Il periziando non presenta difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età (L.289/90)”.
Gli opponenti impugnavano con ricorso in opposizione le conclusioni del primo ctu, ritenendo sottostimata la valutazione effettuata nella fase di atp. Ritenevano i ricorrenti, che il parere medico legale del CTU era manifestamente infondato.
Sulla scorta dell'esame della documentazione allegata, a giudizio degli opponenti, era possibile diagnosticare al minore: Disturbo misto delle capacità scolastiche. Disturbo del linguaggio e del comportamento. Tali patologie lo rendevano certamente “minore con difficoltà” rispetto a un soggetto di pari età e condizione sociale, sia nell'ambito scolastico, in particolare, che in quello relazionale in generale. I ricorrenti osservavano che anche la visita specialistica di neuropsichiatria infantile evidenziava un disturbo specifico e suggeriva un adeguato percorso terapeutico e riabilitativo da fare. Si evidenziava, quindi, con grande chiarezza, come il minore in questione manifestava un “gap” rispetto ai suoi coetanei. Il senso dell'assegno di frequenza, del resto, non era certo quello di valutare le residue capacità lavorative del minore ma quello di permettere a un minore “con difficoltà” di frequentare corsi di riabilitazione e colmare il suddetto “gap” rispetto ai coetanei.
Veniva pertanto nominato nel giudizio di opposizione il c.t.u. dott. ssa Persona_3 la quale, in questa sede, approfondiva le indagini giungendo alla conclusione, rettamente motivata e pertanto, pienamente condivisibile, che: il minore Persona_1
è affetto da Disturbo Specifico dell'Apprendimento (disgrafia, dislessia,
[...] discalculia), insorto in età scolare e per il quale sono stati attuati i provvedimenti della Legge 170; nel minore non sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati ( insuccesso scolastico e presa di coscienza delle difficoltà), con la comparsa di una condizione di Ansia generalizzata e la compromissione delle relazioni interpersonali tali da richiedere un supporto psicoterapeutico prescritto dallo specialista neuropsichiatra infantile. Tenuto conto dell'età (anni 15), del grado e della natura delle infermità si può affermare che il minore è Invalido, con difficoltà a svolgere le funzioni ed Persona_1
i compiti propri della sua età, rispetto ad un soggetto di pari età e sesso;
si può fare risalire il riconoscimento del beneficio - Indennità di frequenza presumibilmente, dall'epoca dell'inizio dell'anno scolastico 2024-2025 (settembre 2024) quando le prove scolastiche da affrontare (smisurate rispetto alle sue potenzialità) hanno inciso sullo stato psichico e sulle relazioni interpersonali del minore, con rivedibilità a 2 (due) anni per il possibile recupero delle competenze scolastiche, con il supporto di figure competenti e dei trattamenti riabilitativi intrapresi, e per il fisiologico processo di sviluppo e maturazione psichica del minore. Si precisa che il minore Persona_1
dall'epoca della domanda del 26-03-2021 deve ritenersi Non Invalido
[...] poiché affetto dal Disturbo Specifico dell'Apprendimento, già tutelato dai provvedimenti della L.170 e senza ulteriori manifestazioni psico-somatiche; sulla base della documentazione sanitaria in atti e della visita medica nel corso delle operazioni peritali.
In particolare, il nuovo ctu riscontrava le seguenti patologie:
“Disturbo specifico dell'apprendimento ( dislessia, disgrafia, discalculia), con Ansia generalizzata”. Tale disturbo è stato documentato dalle certificazioni Neuropsichiatriche Infantili rilasciate dalla U.O.C. di Neuro psichiatria Infantile del Presidio Sanitario Intermedio Elena d'Aosta.
Il c.t.u. della fase di opposizione forniva, quindi, un giudizio più attendibile avendo egli, peraltro, stato documentato dalle certificazioni Neuropsichiatriche Infantili rilasciate dalla U.O.C. di Neuro psichiatria Infantile del Presidio Sanitario Intermedio Elena d'Aosta che cristallizzavano le gravi patologie da cui era affetto il minore.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuto, conseguentemente, che l'opposizione vada accolta con condanna dell a corrispondere a CP_2
e ,nella qualità di genitori Parte_1 Parte_2 esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Persona_1
, la indennità di frequenza presumibilmente, dall'epoca
[...] dell'inizio dell'anno scolastico 2024-2025 (settembre 2024) quando le prove scolastiche da affrontare (smisurate rispetto alle sue potenzialità) hanno inciso sullo stato psichico e sulle relazioni interpersonali del minore, con rivedibilità a 2 (due) anni per il possibile recupero delle competenze scolastiche, con il supporto di figure competenti e dei trattamenti riabilitativi intrapresi, e per il fisiologico processo di sviluppo e maturazione psichica del minore.
Le spese di lite, in omaggio al principio di soccombenza, vanno poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
a) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, condanna l' al riconoscimento in CP_2 favore della e nella qualità di Parte_1 Parte_2 genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Persona_1
del beneficio dell'indennità di frequenza dal mese di Settembre
[...]
2024.
b) condanna altresì l alle spese del giudizio, che liquida in complessivi € CP_2
1.200,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione;
c) pone definitivamente a carico dell le spese delle consulenze tecniche CP_2 espletate, liquidate con separati decreti.
Si comunichi. Così deciso in Napoli, l' 11.07.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Clara Ruggiero.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza in persona della dott.ssa Clara Ruggiero nella causa iscritta al n. 4859/2024 su ATP n. RG. 19794/21
R.G.L. promossa
DA
nata a [...] il [...] c.f. e Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] nella qualità di genitori esercenti Parte_2 la responsabilità genitoriale sul minore nato a [...] il Persona_1
20-02-2010, c.f. tutti residenti in [...], C.F._2 elett.te dom.ti in Napoli alla Via dei Greci n. 36 presso lo studio dell'Avv. Pasquale
Fuschino come in atti;
- ricorrenti –
Contro
, in persona del Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, come in atti dall' Avv. Maria Pia
Tedeschi;
- resistente -
All'udienza dell'11.07.2025 svoltasi mediante trattazione scritta ha pronunciato
S E N T E N Z A
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.02.2024 i ricorrenti, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentavano rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della loro pretesa per il figlio minore (Indennità di frequenza). Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l chiedendo CP_2 verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva delle parti ricorrenti non avendo, quest'ultimi, provato lo status di genitori del minore . Persona_1
In particolare, l eccepiva l'inammissibilità del ricorso siccome basato su CP_1 motivazioni non integranti il requisito della “specifica” contestazione rispetto alle valutazioni espresse dal CTU nell'ambito della fase sommaria.
Ad avviso della resistente, controparte si limitava, in buona sostanza, a richiamare le patologie indicate nel ricorso introduttivo della fase sommaria ed a contrapporre le sue valutazioni dell'allegato complesso morboso a quelle poste dal ctu a fondamento delle conclusioni, e, quindi, a richiedere la rinnovazione della consulenza nell'ambito di un giudizio a cognizione piena.
Deduceva inoltre l che non era ammissibile in questa sede la produzione di CP_2 documentazione sanitaria successiva ed ulteriore rispetto a quella già sottoposta all'esame del CTU. Infatti, lo strumento giuridico del ricorso di merito successivo all'ATP, ex articolo 445 bis comma 6, può essere utilizzato unicamente per contestare la valutazione del consulente tecnico e non per introdurre fatti nuovi.
All'udienza odierna, svoltasi mediante trattazione scritta, lette le note in atti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
Ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Orbene, nella specie, il primo c.t.u. dott. ha concluso il suo Persona_2 giudizio ritenendo “Il periziando non presenta difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età (L.289/90)”.
Gli opponenti impugnavano con ricorso in opposizione le conclusioni del primo ctu, ritenendo sottostimata la valutazione effettuata nella fase di atp. Ritenevano i ricorrenti, che il parere medico legale del CTU era manifestamente infondato.
Sulla scorta dell'esame della documentazione allegata, a giudizio degli opponenti, era possibile diagnosticare al minore: Disturbo misto delle capacità scolastiche. Disturbo del linguaggio e del comportamento. Tali patologie lo rendevano certamente “minore con difficoltà” rispetto a un soggetto di pari età e condizione sociale, sia nell'ambito scolastico, in particolare, che in quello relazionale in generale. I ricorrenti osservavano che anche la visita specialistica di neuropsichiatria infantile evidenziava un disturbo specifico e suggeriva un adeguato percorso terapeutico e riabilitativo da fare. Si evidenziava, quindi, con grande chiarezza, come il minore in questione manifestava un “gap” rispetto ai suoi coetanei. Il senso dell'assegno di frequenza, del resto, non era certo quello di valutare le residue capacità lavorative del minore ma quello di permettere a un minore “con difficoltà” di frequentare corsi di riabilitazione e colmare il suddetto “gap” rispetto ai coetanei.
Veniva pertanto nominato nel giudizio di opposizione il c.t.u. dott. ssa Persona_3 la quale, in questa sede, approfondiva le indagini giungendo alla conclusione, rettamente motivata e pertanto, pienamente condivisibile, che: il minore Persona_1
è affetto da Disturbo Specifico dell'Apprendimento (disgrafia, dislessia,
[...] discalculia), insorto in età scolare e per il quale sono stati attuati i provvedimenti della Legge 170; nel minore non sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati ( insuccesso scolastico e presa di coscienza delle difficoltà), con la comparsa di una condizione di Ansia generalizzata e la compromissione delle relazioni interpersonali tali da richiedere un supporto psicoterapeutico prescritto dallo specialista neuropsichiatra infantile. Tenuto conto dell'età (anni 15), del grado e della natura delle infermità si può affermare che il minore è Invalido, con difficoltà a svolgere le funzioni ed Persona_1
i compiti propri della sua età, rispetto ad un soggetto di pari età e sesso;
si può fare risalire il riconoscimento del beneficio - Indennità di frequenza presumibilmente, dall'epoca dell'inizio dell'anno scolastico 2024-2025 (settembre 2024) quando le prove scolastiche da affrontare (smisurate rispetto alle sue potenzialità) hanno inciso sullo stato psichico e sulle relazioni interpersonali del minore, con rivedibilità a 2 (due) anni per il possibile recupero delle competenze scolastiche, con il supporto di figure competenti e dei trattamenti riabilitativi intrapresi, e per il fisiologico processo di sviluppo e maturazione psichica del minore. Si precisa che il minore Persona_1
dall'epoca della domanda del 26-03-2021 deve ritenersi Non Invalido
[...] poiché affetto dal Disturbo Specifico dell'Apprendimento, già tutelato dai provvedimenti della L.170 e senza ulteriori manifestazioni psico-somatiche; sulla base della documentazione sanitaria in atti e della visita medica nel corso delle operazioni peritali.
In particolare, il nuovo ctu riscontrava le seguenti patologie:
“Disturbo specifico dell'apprendimento ( dislessia, disgrafia, discalculia), con Ansia generalizzata”. Tale disturbo è stato documentato dalle certificazioni Neuropsichiatriche Infantili rilasciate dalla U.O.C. di Neuro psichiatria Infantile del Presidio Sanitario Intermedio Elena d'Aosta.
Il c.t.u. della fase di opposizione forniva, quindi, un giudizio più attendibile avendo egli, peraltro, stato documentato dalle certificazioni Neuropsichiatriche Infantili rilasciate dalla U.O.C. di Neuro psichiatria Infantile del Presidio Sanitario Intermedio Elena d'Aosta che cristallizzavano le gravi patologie da cui era affetto il minore.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuto, conseguentemente, che l'opposizione vada accolta con condanna dell a corrispondere a CP_2
e ,nella qualità di genitori Parte_1 Parte_2 esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Persona_1
, la indennità di frequenza presumibilmente, dall'epoca
[...] dell'inizio dell'anno scolastico 2024-2025 (settembre 2024) quando le prove scolastiche da affrontare (smisurate rispetto alle sue potenzialità) hanno inciso sullo stato psichico e sulle relazioni interpersonali del minore, con rivedibilità a 2 (due) anni per il possibile recupero delle competenze scolastiche, con il supporto di figure competenti e dei trattamenti riabilitativi intrapresi, e per il fisiologico processo di sviluppo e maturazione psichica del minore.
Le spese di lite, in omaggio al principio di soccombenza, vanno poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
a) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, condanna l' al riconoscimento in CP_2 favore della e nella qualità di Parte_1 Parte_2 genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Persona_1
del beneficio dell'indennità di frequenza dal mese di Settembre
[...]
2024.
b) condanna altresì l alle spese del giudizio, che liquida in complessivi € CP_2
1.200,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione;
c) pone definitivamente a carico dell le spese delle consulenze tecniche CP_2 espletate, liquidate con separati decreti.
Si comunichi. Così deciso in Napoli, l' 11.07.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Clara Ruggiero.