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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 30/05/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 242/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott. Miro Santangelo - Presidente
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Giudice Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 242/2025 R.G. posta in decisione all'udienza del 21/05/2025 e promossa da
elettivamente domiciliato in Busto Arsizio presso lo studio dell'avv. Francesca Parte_1
Porcari, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente domiciliata in Varese Controparte_1 presso lo studio dell'avv. Romana Perin, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: Le parti aderiscono alla seguente proposta di pagina 1 di 3 bonario componimento:
ON potrà pernottare dal padre la domenica sera a partire dal primo luglio;
-il secondo pernottamento (quello del martedì) verrà introdotto dal primo ottobre;
- per le festività natalizie 2025 il padre potrà tenere con sé dalla mattina del 24 alla sera di Natale Pt_2
(ore 21), nonché dalla mattina del 31 dicembre alla mattina dell'01 gennaio (ore 10);
-per le festività pasquali, il padre potrà tenere con sé dal sabato santo mattina alla domenica di Pt_2
Pasqua ore 21 o dalle ore 21 del giorno di Pasqua alla mattina del successivo martedì;
-le altre festività da calendario ed il compleanno di verranno trascorse con ciascun genitore in via Pt_2
alternata di anno in anno con pernottamento;
-per le vacanze estive 2026, il padre potrà tenere con sé il figlio due settimane con pernottamento non consecutive (salvi diversi accordi); a partire dal 2027, le settimane potranno essere consecutive;
-100% dell'AU alla madre (€ 220 in tutto);
-riduzione del contributo a € 630, oltre il 100% dell'assegno unico e fermo il 50% delle spese straordinarie.
-spese di lite compensate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 23/01/2025 il ricorrente chiedeva la modifica del decreto reso l'11/10/2017 da questo
Tribunale nel senso di meglio regolamentare i tempi di permanenza presso di sé del minore (di Pt_2 anni 10) e di ridurre il contributo al suo mantenimento da € 700 a € 500 mensili.
Si costituiva in giudizio la convenuta, opponendosi alla richiesta riduzione del contributo per il figlio e chiedendo sia di rideterminare le modalità di permanenza del minore presso il padre, sia di attribuire a sé il 100% dell'assegno unico.
Deve prendersi atto che all'udienza di prima comparizione le parti, su sollecitazione del Giudice
Delegato, sono pervenute ad un accordo sulle condizioni di regolamentazione del loro rapporto con il figlio, che può essere recepito in quanto conforme all'interesse del minore e adeguato alla situazione reddituale dei genitori.
In considerazione dell'intervenuto accordo, deve disporsi la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) In parziale modifica del decreto dell'11/10/2017, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti secondo le conclusioni sopra riportate, che qui si intendono trascritte, recepite ed pagina 2 di 3 omologate;
2) Conferma per il resto le disposizioni del decreto dell'11/10/2017;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 23/05/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
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