Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 09/04/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
RG 483 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei signori:
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CIARDIELLO LAURA
FENZI AR ) con il patrocinio dell'Avv. CodiceFiscale_2
CIARDIELLO LAURA ricorrenti PUBBLICO MINISTERO intervenuto
Oggetto: separazione consensuale ex art. 473 – bis. 51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: Il figlio maggiorenne continuerà a vivere presso Per_1
l'abitazione familiare sita in Ferrara in via Chiesa 213/A (risultante al Catasto fabbricati di Ferrara in via Castelletto, foglio 283, particella 186, sub.48 e foglio 283, particella
186, sub.64), il quale sarà libero di scegliere in autonomia i modi ed i tempi degli incontri con i genitori;
2. a casa familiare sita in Ferrara, via Chiesa 213/A sarà assegnata alla sig.ra RB ZI che, ivi, vivrà col figlio;
3. Il sig. Per_1 [...]
verserà alla sig.ra RB ZI, a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 del figlio la somma di €250,00 somma che sarà versata alla sig.ra RB ZI Per_1 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di marzo 2025 a mezzo bonifico sul conto intestato alla stessa: IBAN [...];
4. I genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio non economicamente autosufficiente secondo le tipologie e le modalità indicate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Ferrara.
5. Le spese extra di cui al punto che precede e quelle anticipate da uno dei genitori verranno in ogni caso rimborsate alla presentazione di giustificativi di spesa, con conteggio a fine mese e con rimborso entro il giorno 10 del mese successivo.
6. Si precisa in particolare che, con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve esprimere il proprio motivato dissenso attraverso comunicazione e-mail ovvero messaggio whatsapp entro un tempo massimo di giorni dieci, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
7. Le Parti
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le Parti dichiarano, inoltre, di non avere altre pendenze economiche sussistenti tra loro. 8.
Attesa l'autosufficienza di entrambi i coniugi, gli stessi rinunciano reciprocamente al riconoscimento di un assegno di mantenimento.
9. Le Parti dichiarano che la sig.ra
RB ZI si prenderà cura in maniera esclusiva dei due gatti domestici
Conclusioni del PM: si pronunci la separazione con l'adozione dei migliori provvedimenti nell'interesse della prole
IL TRIBUNALE
ritenuto che le condizioni concordate non sono in contrasto con l'interesse del figlio
, maggiorenne ma non indipendente sotto il profilo economico;
Per_1
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Dichiara la separazione personale dei coniugi.
Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici coniugali.
Prende atto delle ulteriori statuizioni concordate dalle parti.
Dispone che la cancelleria provveda all'invio della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ferrara.
Ferrara, 8 aprile 2025
il presidente estensore
Stefano Scati
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