Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 112
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 bis st. contr. (abuso del diritto)

    La Corte ha ritenuto fondata la doglianza del contribuente, accogliendo il principio della "ragione più liquida". Ha escluso l'abuso del diritto, basandosi su un precedente della Cassazione e sull'atto di indirizzo del MEF, ritenendo che l'operazione avesse una valida ragione economica nella gestione patrimoniale familiare e nell'uscita di un socio, e non fosse finalizzata unicamente al risparmio fiscale. La Corte ha altresì evidenziato che la fusione da sola non avrebbe raggiunto lo scopo di estromettere il socio desideroso di uscire.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 112
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
    Numero : 112
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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