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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 09/10/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2896/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per modifica condizioni di divorzio instaurato da con l'Avv. BIASETTI DAVID Parte_1
e VICENTINILIANA, con l'Avv. FRANZINI ENRICA RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte. Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO Il Sig. e la Sig.ra premesso di aver contatto Parte_2 Parte_3 matrimonio civile in Trento, in data 02.09.2000, in costanza del quale non sono nati figli, con ricorso depositato in data 23.06.2025, esponevano che il Tribunale di Trento, con sentenza n. 600/2012, del 13.06.2012, depositata il 18.06.2012,
R.G. n. 522/2010, dichiarava lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“Dichiara tenuto a corrispondere a , entro il 5 di Parte_2 Parte_3 ogni mese, la somma mensile di euro 500,00, con rivalutazione Istat annuale dall'anno prossimo, a titolo di assegno divorzile, con decorrenza dal mese successivo al deposito del ricorso. condanna a rifondere a le spese di giudizio, Parte_2 Parte_3 liquidate per spese vive in euro 103,90 e, per diritti ed onorari, nella complessiva somma di euro 4.858,00 oltre iva, cpa e spese generali” I ricorrenti esponevano altresì che con sentenza n. 60/2013, del 07.02.2013, depositata il 22.02.2023, R.G. 250/12 la Corte d'Appello di Trento, così stabiliva:
“Respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_2 di Trento n.600/12 emessa in data 13.6.2012 condanna infine a Parte_2 rifondere a le spese del grado liquidate in complessivi Euro Parte_3
3.700 per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, oltre ad accessori come e se per legge previsti.” Le parti in ricorso rappresentavano che a distanza di anni, si rende necessaria una modifica delle condizioni statuite all'epoca e, pertanto, chiedevano congiuntamente la modifica della sentenza del Tribunale di Trento n. 600/2012, del 13.06.2012, depositata il 18.06.2012, R.G. 522/2010, alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare tenuto il sig. alla corresponsione della sig.ra a Pt_2 Parte_3 titolo di assegno divorzile, dell'importo di € 400 mensili, con decorrenza maggio
2025 compreso, da versarsi in via anticipata entro il quinto giorno di ogni mese, con annuale rivalutazione secondo gli indici Istat, prima rivalutazione aprile
2026.
2) Il sig. corrisponderà alla sig.ra l'importo di € 950 quale Pt_2 Parte_3 quota di TFR dallo stesso già incassato e di spettanza della stessa, entro il mese di maggio 2025.
3) Spese compensate, con rinuncia dei procuratori ai benefici di cui all'art. 13
L.P. Le parti dichiaravano di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Il Presidente del Tribunale, con provvedimento dell'01.07.2025, assegnava il termine di giorni 45 per il deposito telematico di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c.
Con note depositate il 16.07.2025, i ricorrenti dichiaravano di essere edotte delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza e di rinunciare liberamente e coscientemente a comparire personalmente dinanzi al Presidente del tribunale;
ribadivano la volontà di non volersi riconciliare e confermavano integralmente le conclusioni rassegnate in ricorso.
Pag. 2 di 3 La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note di trattazione scritta. Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti provvede in conformità, atteso che risultano rispettati tutti i presupposti di legge per la richiesta modifica delle condizioni di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti circa la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Trento n.600/2012, del 13.06.2012, depositata il 18.06.2012, R.G. n. 522/2010, come in conclusioni congiunte e nel presente provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge. Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio dell'8 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2896/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per modifica condizioni di divorzio instaurato da con l'Avv. BIASETTI DAVID Parte_1
e VICENTINILIANA, con l'Avv. FRANZINI ENRICA RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte. Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO Il Sig. e la Sig.ra premesso di aver contatto Parte_2 Parte_3 matrimonio civile in Trento, in data 02.09.2000, in costanza del quale non sono nati figli, con ricorso depositato in data 23.06.2025, esponevano che il Tribunale di Trento, con sentenza n. 600/2012, del 13.06.2012, depositata il 18.06.2012,
R.G. n. 522/2010, dichiarava lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“Dichiara tenuto a corrispondere a , entro il 5 di Parte_2 Parte_3 ogni mese, la somma mensile di euro 500,00, con rivalutazione Istat annuale dall'anno prossimo, a titolo di assegno divorzile, con decorrenza dal mese successivo al deposito del ricorso. condanna a rifondere a le spese di giudizio, Parte_2 Parte_3 liquidate per spese vive in euro 103,90 e, per diritti ed onorari, nella complessiva somma di euro 4.858,00 oltre iva, cpa e spese generali” I ricorrenti esponevano altresì che con sentenza n. 60/2013, del 07.02.2013, depositata il 22.02.2023, R.G. 250/12 la Corte d'Appello di Trento, così stabiliva:
“Respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_2 di Trento n.600/12 emessa in data 13.6.2012 condanna infine a Parte_2 rifondere a le spese del grado liquidate in complessivi Euro Parte_3
3.700 per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, oltre ad accessori come e se per legge previsti.” Le parti in ricorso rappresentavano che a distanza di anni, si rende necessaria una modifica delle condizioni statuite all'epoca e, pertanto, chiedevano congiuntamente la modifica della sentenza del Tribunale di Trento n. 600/2012, del 13.06.2012, depositata il 18.06.2012, R.G. 522/2010, alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare tenuto il sig. alla corresponsione della sig.ra a Pt_2 Parte_3 titolo di assegno divorzile, dell'importo di € 400 mensili, con decorrenza maggio
2025 compreso, da versarsi in via anticipata entro il quinto giorno di ogni mese, con annuale rivalutazione secondo gli indici Istat, prima rivalutazione aprile
2026.
2) Il sig. corrisponderà alla sig.ra l'importo di € 950 quale Pt_2 Parte_3 quota di TFR dallo stesso già incassato e di spettanza della stessa, entro il mese di maggio 2025.
3) Spese compensate, con rinuncia dei procuratori ai benefici di cui all'art. 13
L.P. Le parti dichiaravano di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Il Presidente del Tribunale, con provvedimento dell'01.07.2025, assegnava il termine di giorni 45 per il deposito telematico di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c.
Con note depositate il 16.07.2025, i ricorrenti dichiaravano di essere edotte delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza e di rinunciare liberamente e coscientemente a comparire personalmente dinanzi al Presidente del tribunale;
ribadivano la volontà di non volersi riconciliare e confermavano integralmente le conclusioni rassegnate in ricorso.
Pag. 2 di 3 La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note di trattazione scritta. Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti provvede in conformità, atteso che risultano rispettati tutti i presupposti di legge per la richiesta modifica delle condizioni di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti circa la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Trento n.600/2012, del 13.06.2012, depositata il 18.06.2012, R.G. n. 522/2010, come in conclusioni congiunte e nel presente provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge. Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio dell'8 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
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