TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/04/2025, n. 2148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2148 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1936/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lidia Greco Presidente Estensore
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1936/2024
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in VIA GARIBALDI 231, MISTERBIANCO, presso lo studio dell'avvocato INDELICATO AGATA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nato il [...] a [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato a VIA CAPUANA 11 CAMPOROTONDO ETNEO, presso lo studio dell'avvocato ALTIERI VIVIANA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 26.02.2024, premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio in Acireale il 28/06/2000 con , unione dalla quale sono nati i figli Controparte_1
, a Catania il 17/01/2006, e a Catania il 21/04/2002, ha Persona_1 Persona_2
adito questo Tribunale per chiedere di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Parte ricorrente, oltre la pronuncia di separazione personale, ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale per ivi continuare a vivere con i figli;
di porre a carico del marito l'obbligo di versare un assegno di mantenimento nella misura di € 400,00 per figlio, oltre al 100% delle spese ordinarie e straordinarie e, infine, di disporre a carico del convenuto un assegno in favore della moglie di €
400,00.
Si è costituito in giudizio , il quale ha rappresentato l'avvenuto raggiungimento di Controparte_1
un accordo tra le parti, riservandosi di depositarlo successivamente.
All'udienza del 03.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno dichiarato di essersi riconciliate, rinunciando alla separazione e chiedendo congiuntamente dichiararsi l'improcedibilità del presente giudizio.
Quindi, il giudice Istruttore ha rimesso la causa al Collegio in decisione.
Alla luce di quanto sopra, va dichiarata l'estinzione del giudizio, atteso che entrambe le parti hanno dichiarato di volervi rinunciare.
Tenuto conto della rinuncia congiuntamente depositata dalle parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1936/2024 r.g.:
DICHIARA l'estinzione del giudizio;
COMPENSA le spese processuali.
Così deciso a Catania il giorno 14.02.2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale. IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lidia Greco Presidente Estensore
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1936/2024
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in VIA GARIBALDI 231, MISTERBIANCO, presso lo studio dell'avvocato INDELICATO AGATA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nato il [...] a [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato a VIA CAPUANA 11 CAMPOROTONDO ETNEO, presso lo studio dell'avvocato ALTIERI VIVIANA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 26.02.2024, premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio in Acireale il 28/06/2000 con , unione dalla quale sono nati i figli Controparte_1
, a Catania il 17/01/2006, e a Catania il 21/04/2002, ha Persona_1 Persona_2
adito questo Tribunale per chiedere di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Parte ricorrente, oltre la pronuncia di separazione personale, ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale per ivi continuare a vivere con i figli;
di porre a carico del marito l'obbligo di versare un assegno di mantenimento nella misura di € 400,00 per figlio, oltre al 100% delle spese ordinarie e straordinarie e, infine, di disporre a carico del convenuto un assegno in favore della moglie di €
400,00.
Si è costituito in giudizio , il quale ha rappresentato l'avvenuto raggiungimento di Controparte_1
un accordo tra le parti, riservandosi di depositarlo successivamente.
All'udienza del 03.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno dichiarato di essersi riconciliate, rinunciando alla separazione e chiedendo congiuntamente dichiararsi l'improcedibilità del presente giudizio.
Quindi, il giudice Istruttore ha rimesso la causa al Collegio in decisione.
Alla luce di quanto sopra, va dichiarata l'estinzione del giudizio, atteso che entrambe le parti hanno dichiarato di volervi rinunciare.
Tenuto conto della rinuncia congiuntamente depositata dalle parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1936/2024 r.g.:
DICHIARA l'estinzione del giudizio;
COMPENSA le spese processuali.
Così deciso a Catania il giorno 14.02.2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale. IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
2