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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 14/05/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 287/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel.
Dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 287/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], con il patrocinio dell'avv.
INTONATO MARIA SIMONETTA
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...], con il patrocinio dell'avv. CECCHI
SONIA con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
CHIEDONO
l'emissione di sentenza che pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Olgiate Molgora (LC) il 21.10.2006 tra i signori e e trascritto nei Parte_1 Parte_2 registri dello stato civile di quel comune al n. 27, Parte II, Serie A anno 2006, alle seguenti condizioni
Affidare i figli minori e ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso Per_1 Per_2 la madre, alla quale resta assegnata la casa coniugale sita in Monticello Brianza, via Monte Grappa
n. 16/A, con quanto la arreda.
Stabilire che il sig. terrà con sé e ogni qual volta i ragazzi lo chiederanno Parte_2 Per_1 Per_2
e, in ogni caso, a fine settimana alternati dall'uscita da scuola il venerdì sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola, oltre al martedì dall'uscita da scuola alla mattina dopo;
nella settimana nella quale i figli trascorrono il fine settimana con la madre, anche il giovedì dall'uscita da scuola al venerdì mattina, fatte salve diverse e maggiori frequentazioni sulla base degli impegni dei minori e dei genitori;
disporre che i figli trascorrano con ciascun genitore un uguale periodo di tempo durante le festività scolastiche natalizie alternando ogni anno il periodo dall'inizio delle vacanze scolastiche al 30 dicembre e dal 30 dicembre alla ripresa delle lezioni, nonché quelle pasquali ad anni alterni con ciascun genitore e così per i “ponti” e le altre festività nel corso dell'anno.
Prevedere che e trascorrano con ciascun genitore almeno due settimane consecutive Per_1 Per_2 in estate, in periodo che i genitori concorderanno entro il mese di aprile di ogni anno.
Determinare il contributo del padre al mantenimento dei figli nella misura complessiva di € 2.329,04 mensili, rivalutati, oltre aggiornamento Istat annuale a decorrere da aprile 2025 (base €.2.000,00= aprile 2020), somma che verrà versata sul conto corrente che la signora ha appositamente Pt_1 aperto a tal fine già dall'epoca della separazione entro il giorno 10 di ogni mese;
in aggiunta al concorso mensile, il sig. terrà a proprio carico il 70% delle spese extra Parte_2 assegno, determinate e regolamentate secondo il protocollo sottoscritto dal Tribunale di Lecco il
29.3.2018; tali spese verranno anticipate dal Sig. con rimborso mensile da parte della Parte_2 signora per la quota a suo carico del 30%. Pt_1
Dare atto che entrambe le parti sono economicamente indipendenti e non avanzano reciproche domande di assegno divorzile.
Le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio di passaporti e documenti d'identità validi per l'espatrio per loro stessi e per la prole.
Ordinare l'annotazione dell'emananda sentenza nei relativi registri dello stato civile.
Spese di giudizio compensate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario il 21/10/2006 a Olgiate Molgora e dalla loro unione sono nati due figli: Per_1 nato a [...] il [...], non economicamente indipendente, ma maggiorenne, per il quale dunque non si deve più disporre in ordine all'affido e al diritto di visita, e nata a Persona_3
Desio il 20/05/2010, minorenne.
Con sentenza n. 169/2020 pubblicata il 03/06/2020, n. 1615/2018 r.g., il Tribunale di Lecco ha dichiarato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite consensualmente tra le parti.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
24/02/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti. Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a
Olgiate Molgora il 21/10/2006 tra trascritto nei Parte_1 Parte_2 registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2006, parte II, serie A, numero 27;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte, con la precisazione che le disposizioni sull'affidamento e sul diritto di visita non sono da considerarsi disposte in relazione al figlio maggiorenne;
Per_1
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Olgiate Molgora per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 12/05/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel.
Dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 287/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], con il patrocinio dell'avv.
INTONATO MARIA SIMONETTA
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...], con il patrocinio dell'avv. CECCHI
SONIA con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
CHIEDONO
l'emissione di sentenza che pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Olgiate Molgora (LC) il 21.10.2006 tra i signori e e trascritto nei Parte_1 Parte_2 registri dello stato civile di quel comune al n. 27, Parte II, Serie A anno 2006, alle seguenti condizioni
Affidare i figli minori e ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso Per_1 Per_2 la madre, alla quale resta assegnata la casa coniugale sita in Monticello Brianza, via Monte Grappa
n. 16/A, con quanto la arreda.
Stabilire che il sig. terrà con sé e ogni qual volta i ragazzi lo chiederanno Parte_2 Per_1 Per_2
e, in ogni caso, a fine settimana alternati dall'uscita da scuola il venerdì sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola, oltre al martedì dall'uscita da scuola alla mattina dopo;
nella settimana nella quale i figli trascorrono il fine settimana con la madre, anche il giovedì dall'uscita da scuola al venerdì mattina, fatte salve diverse e maggiori frequentazioni sulla base degli impegni dei minori e dei genitori;
disporre che i figli trascorrano con ciascun genitore un uguale periodo di tempo durante le festività scolastiche natalizie alternando ogni anno il periodo dall'inizio delle vacanze scolastiche al 30 dicembre e dal 30 dicembre alla ripresa delle lezioni, nonché quelle pasquali ad anni alterni con ciascun genitore e così per i “ponti” e le altre festività nel corso dell'anno.
Prevedere che e trascorrano con ciascun genitore almeno due settimane consecutive Per_1 Per_2 in estate, in periodo che i genitori concorderanno entro il mese di aprile di ogni anno.
Determinare il contributo del padre al mantenimento dei figli nella misura complessiva di € 2.329,04 mensili, rivalutati, oltre aggiornamento Istat annuale a decorrere da aprile 2025 (base €.2.000,00= aprile 2020), somma che verrà versata sul conto corrente che la signora ha appositamente Pt_1 aperto a tal fine già dall'epoca della separazione entro il giorno 10 di ogni mese;
in aggiunta al concorso mensile, il sig. terrà a proprio carico il 70% delle spese extra Parte_2 assegno, determinate e regolamentate secondo il protocollo sottoscritto dal Tribunale di Lecco il
29.3.2018; tali spese verranno anticipate dal Sig. con rimborso mensile da parte della Parte_2 signora per la quota a suo carico del 30%. Pt_1
Dare atto che entrambe le parti sono economicamente indipendenti e non avanzano reciproche domande di assegno divorzile.
Le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio di passaporti e documenti d'identità validi per l'espatrio per loro stessi e per la prole.
Ordinare l'annotazione dell'emananda sentenza nei relativi registri dello stato civile.
Spese di giudizio compensate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario il 21/10/2006 a Olgiate Molgora e dalla loro unione sono nati due figli: Per_1 nato a [...] il [...], non economicamente indipendente, ma maggiorenne, per il quale dunque non si deve più disporre in ordine all'affido e al diritto di visita, e nata a Persona_3
Desio il 20/05/2010, minorenne.
Con sentenza n. 169/2020 pubblicata il 03/06/2020, n. 1615/2018 r.g., il Tribunale di Lecco ha dichiarato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite consensualmente tra le parti.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
24/02/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti. Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a
Olgiate Molgora il 21/10/2006 tra trascritto nei Parte_1 Parte_2 registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2006, parte II, serie A, numero 27;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte, con la precisazione che le disposizioni sull'affidamento e sul diritto di visita non sono da considerarsi disposte in relazione al figlio maggiorenne;
Per_1
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Olgiate Molgora per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 12/05/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada