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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/11/2024, n. 3496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3496 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati:
dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente
dott.ssa Francesca Caputo Giudice Estensore
dott. Alessandro Carra Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 2530/2024, avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale"
TRA
Parte 1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Mauro Falangone, come da mandato in atti
-RICORRENTE-
E
rappresentato e difeso dall' avv. Tommaso Valente, come da mandato in Controparte_1
atti;
-RESISTENTE-
Conclusioni come da verbale dell'udienza dell'8.10.2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
chiedeva che il rapporto genitoriale con la Con ricorso depositato in data 15.4.2024, Parte 1 figlia Per_1 nata in data [...], fosse regolamentato in ossequio alle condizioni articolate in ricorso.
,
Con comparsa depositata in data 13.9.2024 si costituiva
,Controparte 1 opponendosi alle richieste di controparte. All'udienza di comparizione dell'8.10.2024 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo sulle questioni controverse, come di seguito riportato e trascritto:
- Affido condiviso della minore, con collocazione prevalente presso la madre, cui viene assegnata la casa coniugale;
- Il padre potrà vedere e tenere con sé la minore il martedì e il giovedì dalle 18:00 alle 20:00; il sabato dalle 17:00 fino alla domenica alle 17:00, a fine settimana alternati;
giorni festivi alternati, ivi compresi Natale, Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo e tutte le altre festività. Per il periodo estivo la minore sarà con il padre per due settimane anche non consecutive la cui collocazione verrà concordata tra le parti entro il 30.06 di ogni anno;
- Entro il 15 di ogni mese il padre corrisponderà alla Parte 1 l'importo di € 200,00 oltre rivalutazione annuale Istat a titolo di contributo per il mantenimento della figlia e consentirà alla medesima la percezione dell'intero Assegno Unico;
- Spese straordinarie al 50%;
- Il CP_1 si impegna entro 3 mesi dall'udienza odierna a spostare la residenza dall'abitazione attualmente te assegnata alla Parte 1 ;
- spese di lite compensate.
La causa, pertanto, è stata immediatamente trattenuta per la decisione.
Rileva il Tribunale che le condizioni concordate tra le parti, sopra riportate, non siano in contrasto con i criteri di legge, sicché non vi è ragione per discostarsene, con la precisazione che con riferimento allespese straordinarie vengono in considerazione le previsioni contenute nel Protocollo in uso presso il
Tribunale di Lecce.
La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'avvenuta formulazione, ad opera delle parti, di conclusioni concordate giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.T.M.
- dispone che i rapporti tra le parti e la figlia minore vengano regolamentati in ossequio alle condizioni innanzi delineate;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 6.11.2024
La Presidente Il giudice estensore dott.ssa Francesca Caputo dott.ssa Cinzia Mondatore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati:
dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente
dott.ssa Francesca Caputo Giudice Estensore
dott. Alessandro Carra Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 2530/2024, avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale"
TRA
Parte 1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Mauro Falangone, come da mandato in atti
-RICORRENTE-
E
rappresentato e difeso dall' avv. Tommaso Valente, come da mandato in Controparte_1
atti;
-RESISTENTE-
Conclusioni come da verbale dell'udienza dell'8.10.2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
chiedeva che il rapporto genitoriale con la Con ricorso depositato in data 15.4.2024, Parte 1 figlia Per_1 nata in data [...], fosse regolamentato in ossequio alle condizioni articolate in ricorso.
,
Con comparsa depositata in data 13.9.2024 si costituiva
,Controparte 1 opponendosi alle richieste di controparte. All'udienza di comparizione dell'8.10.2024 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo sulle questioni controverse, come di seguito riportato e trascritto:
- Affido condiviso della minore, con collocazione prevalente presso la madre, cui viene assegnata la casa coniugale;
- Il padre potrà vedere e tenere con sé la minore il martedì e il giovedì dalle 18:00 alle 20:00; il sabato dalle 17:00 fino alla domenica alle 17:00, a fine settimana alternati;
giorni festivi alternati, ivi compresi Natale, Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo e tutte le altre festività. Per il periodo estivo la minore sarà con il padre per due settimane anche non consecutive la cui collocazione verrà concordata tra le parti entro il 30.06 di ogni anno;
- Entro il 15 di ogni mese il padre corrisponderà alla Parte 1 l'importo di € 200,00 oltre rivalutazione annuale Istat a titolo di contributo per il mantenimento della figlia e consentirà alla medesima la percezione dell'intero Assegno Unico;
- Spese straordinarie al 50%;
- Il CP_1 si impegna entro 3 mesi dall'udienza odierna a spostare la residenza dall'abitazione attualmente te assegnata alla Parte 1 ;
- spese di lite compensate.
La causa, pertanto, è stata immediatamente trattenuta per la decisione.
Rileva il Tribunale che le condizioni concordate tra le parti, sopra riportate, non siano in contrasto con i criteri di legge, sicché non vi è ragione per discostarsene, con la precisazione che con riferimento allespese straordinarie vengono in considerazione le previsioni contenute nel Protocollo in uso presso il
Tribunale di Lecce.
La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'avvenuta formulazione, ad opera delle parti, di conclusioni concordate giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.T.M.
- dispone che i rapporti tra le parti e la figlia minore vengano regolamentati in ossequio alle condizioni innanzi delineate;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 6.11.2024
La Presidente Il giudice estensore dott.ssa Francesca Caputo dott.ssa Cinzia Mondatore