Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 11/06/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
VERBALE DI UDIENZA EX ART 281 SEXIES CPC
Addì 11/6/2025, dinanzi al Giudice dott.ssa Nella Mori, è presente l'Avv. Criscenti Giacomo che precisa come in memoria n. 1 ex art 183 comma 6 cpc e si riporta a quant'altro dedotto e prodotto;
si riporta altresì alla nota conclusiva depositata. Il Giudice si ritira in camera di consiglio. Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, assente il Procuratore di parte attrice, pronuncia la seguente sentenza.
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In persona del giudice unico dott. Nella Mori
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 712/2022 tra
Parte_1
ATTRICE
Avv. ti Caretti Francesco e Criscenti Giacomo
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
1
ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_1 deducendo che in data 12/07/2021, alle ore 10,30 circa,
[...] allorchè si trovava ospite dello stabilimento balneare Debiross s.a.s. di Roberto sito in Ameglia, fraz. Bocca di CP_1
Magra, nel mentre si dirigeva verso le docce è scivolata rovinosamente sul primo dei cinque gradini che conducevano alle stesse e, per il forte impatto con il suolo, è svenuta. L'attrice ha dedotto che parte convenuta è responsabile dell'accaduto, ex art 2051 cc, in quanto la scaletta da cui essa attrice è caduta costituisce a tutti gli effetti una fonte di pericolo per i soggetti che si trovavano all'interno del lido, dal momento in cui esse presentano una pavimentazione irregolare e degli evidenti segni di usura, quali crepe, che contribuiscono a rendere i gradini sabbiosi e conseguentemente scivolosi. Ha, pertanto, chiesto di condannare la società convenuta al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti da essa attrice a seguito della rovinosa caduta. La società convenuta è rimasta contumace. La domanda attorea è inquadrabile nell'ipotesi di responsabilità da cosa in custodia di cui all'art 2051 cc;
detta domanda non può essere accolta per i seguenti motivi:
• La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla
2 cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (per es. scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
• I principi di cui sopra non sono mutati a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 20943/2022; le sezioni unite hanno, infatti, confermato la natura oggettiva della responsabilità ex art 2051 cc e così pure l'onere a carico del danneggiato di provare il nesso causale tra l'evento e la cosa in custodia.
• Nel caso di specie, sono stati escussi due testi (il terzo teste è stato rinunciato): il teste ha riferito di non Testimone_1 essere stato presente alla caduta;
di avere rinvenuto la a terra, ai piedi della scaletta, con la testa orientata Pt_1 verso il mare e sdraiata in modo parallelo ai gradini;
l'altro teste è il coniuge dell'attrice, il quale ha riferito Tes_2 che si trovava con la moglie e stavano andando al bagno;
che la moglie è caduta dopo il primo gradino a scendere perché, a parere di esso teste (e a quanto riferitogli dal coniuge), i gradini sono vecchi, sgretolati e scivolosi.
• Quand'anche dalle predette generiche deposizioni possa evincersi che la caduta dalla scaletta di cui alle foto Pt_1 prodotte come doc. 11 di parte attrice (sebbene sia dinamica non perfettamente coincidente con quella dichiarata al Pronto Soccorso ove è stato riferito che è caduta Pt_1 accidentalmente mentre camminava), ciò non è sufficiente per poter affermare la sussistenza della dedotta responsabilità del custode, ex art 2051 cc;
infatti, come sopra indicato nella richiamata giurisprudenza, ai fini della prova del nesso causale, occorre accertare e valutare lo stato della cosa in custodia (qui la scaletta) per verificare se esso sia connotato da una oggettiva pericolosità.
3 • la scaletta di cui trattasi è chiaramente riprodotta dalle due foto doc 11 di parte attrice;
si tratta scaletta in cemento che consta di cinque scalini con pedata ampia in profondità e del tutto normale (anzi relativamente bassa) in altezza. Dalle foto in atti non sono percepibili disconnessioni od altre alterazioni e caratteristiche di per sé idonee a giustificare la caduta dell'attrice; detto altrimenti non si ravvisano caratteristiche tali da fare fondatamente prevedere che il pedone che vi transita sopra abbia un'elevata probabilità di cadere. Anzi, la ruvidità del materiale che compone la scaletta (ictu oculi, cemento) pare maggiormente idoneo a produrre un trattenimento del piede anzicchè un suo scivolamento;
ciò quand'anche sui gradini vi fossero tracce di sabbia, trattandosi di sovrapposizione di materiali non scivolosi;
infatti, la ruvidità del cemento trattiene e fissa la eventuale presenza di sabbia.
• Detto altrimenti, la scaletta ove l'attrice è caduta è priva di adeguatezza casuale rispetto all'evento verificatosi.
• Né a diversa conclusione può pervenirsi in considerazione della circostanza che la scaletta è priva di corrimano;
invero, si è detto sopra, si tratta di scaletta composta da cinque gradini, con pedata ampia in profondità
e del tutto regolare (ed anzi bassa) in altezza;
sulla destra a scendere (lato percorso dall'attrice come dichiarato dal teste
è costeggiata da rigogliosa pianta di pitosforo, Tes_2 elemento che, all'occorrenza, può essere utilizzato come appoggio;
peraltro, ai fini che ci occupano, parte attrice ha allegato che la caduta è dipesa da scivolamento e non da assenza di corrimano. Quindi, dalla complessiva valutazione di tutti gli elementi che connotano la scaletta per cui è causa deve confermarsi il già espresso convincimento che la scala non può ritenersi intrinsecamente pericolosa e che avrebbe potuto scenderla senza rischi Parte_1 osservando le dovute cautele;
invero, ad abundantiam, deve rilevarsi che, come si evince da documentazione in atti, l'attrice conosceva i luoghi essendone abituale
4 frequentatrice potendosi, quindi, presumersi che la stessa abbia reiteratamente percorso quella scaletta per accedere alle docce ed ai bagni.
La domanda attorea è, pertanto, respinta.
Attesa la contumacia di parte convenuta le spese di parte attrice restano a suo carico e così pure la spesa della CTU.
PQM
Il Tribunale della Spezia, in persona del Giudice Unico dott.ssa Nella Mori, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così decide: rigetta la domanda attorea. Le spese legali di parte attrice restano a suo carico e così pure quelle della CTU. La Spezia, 11/6/2025 Il Giudice
Dott. Nella Mori
5