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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 242/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEI CORRADO, Presidente e Relatore
BAJARDI LAURA, Giudice
GHEDINI FERRI LUCA, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2662/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240254741772000 IRAP 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 15 gennaio 2025 all'Agenzia delle Entrate di Roma DP 2 ed all'Agenzia delle Entrate- ON ( di seguito ADER) il contribuente Ricorrente_1, esercente l'attività di agente di commercio, impugnava, innanzi a questa Corte – chiedendone l'annullamento con vittoria e distrazione di spese - la cartella di pagamento n.097 2024 0254741772 000, notificata il 27.11.2024, dall'importo complessivo di euro 7.431,78 (comprensivo di interessi, sanzioni e spese di notifica) per il mancato pagamento dell'IRAP relativa all'esercizio 2021.
In particolare il ricorrente contestava l'esistenza dei presupposti impositivi, soggettivi ed oggettivi, per l'applicazione dell'IRAP e richiamava la sentenza n. 313/25 di questa Corte che aveva annullato la presupposta comunicazione con richiesta di pagamento dell'IRAP per l'anno 2022 ( e non 2021)
n.0005371022101.
In data 24 febbraio 2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Roma DP 2, dando atto dell'intervenuto sgravio, in data 20 febbraio 2025, per mancanza del presupposto dell'autonoma organizzazione, dell'imposta IRAP per l'anno 2021, richiesta al contribuente Ricorrente_1 e, per l'effetto, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con spese compensate.
L'ADER restava contumace.
Con ordinanza del 26 settembre 2025 la Corte disponeva la conversione del rito (da monocratico a collegiale) per la trattazione della controversia.
Con successiva memoria del 27 ottobre 2025 il ricorrente si associava alla richiesta di cessazione della materia del contendere ma chiedeva le spese.
All'udienza del 28 novembre 2025, disertata da entrambe le parti costituite , la Corte, in composizione collegiale, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come concordemente richiesto dalle parti va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, a seguito del provvedimento di sgravio dell'IRAP 2021 emesso, nelle more del giudizio, a favore del contribuente.
Le spese di lite – liquidate come da dispositivo, ai minimi tariffari, tenuto conto del valore della controversia e della decisione in rito - seguono la soccombenza virtuale dell'Agenzia delle Entrate di Roma DP 2 che nelle proprie controdeduzioni ha riconosciuto che non esistevano in radice i presupposti impositivi per l'applicazione dell'IRAP all'agente di commercio Ricorrente_1, in assenza di una autonoma organizzazione.
Nulla per le spese relative all'ADER che si è limitata a notificare al contribuente la cartella impugnata su richiesta dell'ente impositore.
P.Q.M.
1) dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
2)condanna l'Agenzia delle Entrate di Roma DP 2 a rifondere al ricorrente Ricorrente_1 le spese di lite, liquidate in € 800,00 (ottocento/00) per compensi oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato;
3) distrae le somme indicate sub 2) in favore dell'Avv. Difensore_1, dichiaratosi procuratore antistatario;
4) nulla per le spese relative all'ADER.
Roma 28 novembre 2025 il Presidente relatore dott. Corrado Maffei
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEI CORRADO, Presidente e Relatore
BAJARDI LAURA, Giudice
GHEDINI FERRI LUCA, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2662/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240254741772000 IRAP 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 15 gennaio 2025 all'Agenzia delle Entrate di Roma DP 2 ed all'Agenzia delle Entrate- ON ( di seguito ADER) il contribuente Ricorrente_1, esercente l'attività di agente di commercio, impugnava, innanzi a questa Corte – chiedendone l'annullamento con vittoria e distrazione di spese - la cartella di pagamento n.097 2024 0254741772 000, notificata il 27.11.2024, dall'importo complessivo di euro 7.431,78 (comprensivo di interessi, sanzioni e spese di notifica) per il mancato pagamento dell'IRAP relativa all'esercizio 2021.
In particolare il ricorrente contestava l'esistenza dei presupposti impositivi, soggettivi ed oggettivi, per l'applicazione dell'IRAP e richiamava la sentenza n. 313/25 di questa Corte che aveva annullato la presupposta comunicazione con richiesta di pagamento dell'IRAP per l'anno 2022 ( e non 2021)
n.0005371022101.
In data 24 febbraio 2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Roma DP 2, dando atto dell'intervenuto sgravio, in data 20 febbraio 2025, per mancanza del presupposto dell'autonoma organizzazione, dell'imposta IRAP per l'anno 2021, richiesta al contribuente Ricorrente_1 e, per l'effetto, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con spese compensate.
L'ADER restava contumace.
Con ordinanza del 26 settembre 2025 la Corte disponeva la conversione del rito (da monocratico a collegiale) per la trattazione della controversia.
Con successiva memoria del 27 ottobre 2025 il ricorrente si associava alla richiesta di cessazione della materia del contendere ma chiedeva le spese.
All'udienza del 28 novembre 2025, disertata da entrambe le parti costituite , la Corte, in composizione collegiale, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come concordemente richiesto dalle parti va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, a seguito del provvedimento di sgravio dell'IRAP 2021 emesso, nelle more del giudizio, a favore del contribuente.
Le spese di lite – liquidate come da dispositivo, ai minimi tariffari, tenuto conto del valore della controversia e della decisione in rito - seguono la soccombenza virtuale dell'Agenzia delle Entrate di Roma DP 2 che nelle proprie controdeduzioni ha riconosciuto che non esistevano in radice i presupposti impositivi per l'applicazione dell'IRAP all'agente di commercio Ricorrente_1, in assenza di una autonoma organizzazione.
Nulla per le spese relative all'ADER che si è limitata a notificare al contribuente la cartella impugnata su richiesta dell'ente impositore.
P.Q.M.
1) dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
2)condanna l'Agenzia delle Entrate di Roma DP 2 a rifondere al ricorrente Ricorrente_1 le spese di lite, liquidate in € 800,00 (ottocento/00) per compensi oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato;
3) distrae le somme indicate sub 2) in favore dell'Avv. Difensore_1, dichiaratosi procuratore antistatario;
4) nulla per le spese relative all'ADER.
Roma 28 novembre 2025 il Presidente relatore dott. Corrado Maffei