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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 4632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4632 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 11/06/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7162/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata Parte_1 in alla via Pergolesi n.1 presso lo studio dell'avv. Gaetano Ruggiero che la Pt_1 rappresenta e difende come da procura in atti OPPONENTE E
in persona Controparte_1 CP_2 del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi con elezione di domicilio in alla via De Gasperi 55, come da procura in atti Pt_1
OPPOSTO NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_3
OPPOSTO CONTUMACE OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.03.2024, la società ricorrente ha Parte_1 promosso opposizione avverso l'avviso di addebito n. 37120240001678240000, notificatole il 18/03/2024, avente ad oggetto la somma di € 37.344,06, quale credito vantato dall a titolo di contributi previdenziali omessi nel periodo da 02/2023 a CP_4
03/2023.2023 nonché per correlate sanzioni civili ex L. n. 388/2000, art.116, comma 8, lett. a). Premesso di svolgere attività di handler aeroportuale presso l'Aeroporto di Capodichino in virtù di contratti di subconcessione o di appalto, per partecipare ai quali e ricevere i pagamenti dovuti dagli Enti pubblici è tenuta a dimostrare la propria regolarità contributiva, ha esposto che la pretesa creditoria incorporata nell'avviso di addebito opposto trae origine dall'omesso versamento del contributo addizionale, ritenuto dovuto dall in relazione ai periodi di Cassa Integrazione Guadagni CP_4 straordinaria (CIGS), autorizzati con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali n. 0001766 del 11/11/2022. Ha invocato a proprio favore la deroga di cui all'art. 8 co. 8 bis del d.l. 86/88, conv. in l. 160/88, in virtù della quale le imprese sottoposte a procedura concorsuale sono esonerate dal versamento del menzionato contributo addizionale CIGS. Ha affermato, invero, che essa società nel periodo di godimento della CIGS (30/10/2022 - 31/03/2023) andava considerata come impresa sottoposta a procedura concorsuale: ciò in quanto, dopo avere adempiuto alla transazione previdenziale stipulata con l di filiale di Napoli Camaldoli, ex art. 182 bis CP_4 Pt_1
e ter della L.F. e omologata dalla Corte di appello di Napoli in data 5.11.2014, nel periodo indicato aveva ancora in corso l'adempimento di analogo accordo di ristrutturazione concluso sempre nel 2014 con l , per il quale era CP_3 CP_3 prevista una rateazione decennale.
Ha concluso per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“In via preliminare e cautelare:
Sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 37120240001678240000, di euro 37.344,06, formato il 9/03/2024 e notificato il 18/03/2024, condannando l' e CP_4 Controparte_3
, per quanto di ragione, alla ripetizione delle somme nelle more
[...] incassate e collegate al titolo anzidetto, anche in esecuzione del piano di rateizzo in atti;
Nel merito
Accertare e dichiarare il diritto all'esonero contributivo dedotto in narrativa in favore della e per l'effetto annullare e dichiarare inefficace e Parte_1 comunque dichiarare che nulla è dovuto in merito alle somme di cui all'avviso di addebito n. 37120240001678240000, di euro 37.344,06, formato il 9/03/2024 e notificato il 18/03/2024, dichiarando inesigibili e non dovute le somme ivi indicate;
Condannare le resistenti, per quanto di ragione, alla ripetizione delle somme nelle more incassate e collegate al titolo anzidetto, anche in esecuzione al piano rateale accordato agli atti;
Rigettare tutte le eventuali richieste contrarie delle Resistenti;
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituto e antistatatio, con aumento del 30% ai sensi dall' art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55/2014, stante l'inserimento di collegamenti ipertestuali;
Condannare l' a corrispondere alla un risarcimento ex CP_4 Parte_1 art. 96 c.p.c., stante il comportamento temerario adottato”. L si costituiva in giudizio affermando la legittimità della pretesa contributiva CP_4 portata dall'AVA oggetto di opposizione;
sosteneva, in particolare, la natura eccezionale e non suscettibile di interpretazione analogica dell'art. 8 co. 8 bis del d.l. 86/88, conv. in l. 160/88, ricostruendo la ratio dell'istituto ex artt. 182 bis e ter LF nella esigenza di adottare misure protettive dell'impresa in deroga alle norme generali agevolando l'accordo di ristrutturazione con una percentuale qualificata di creditori, circoscrivendone, tuttavia, l'efficacia temporale alla pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese. Ha concluso per l'inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle somme che si riterranno dovute per le poste incorporate nel titolo opposto. L , benchè regolarmente citata, non si costituiva in Controparte_3 giudizio. All'odierna udienza il Tribunale osserva che: Preliminarmente, avuto riguardo ai motivi di opposizione ovvero all'unico motivo inerente la non debenza delle somme portate nel titolo opposto, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della , essendo l'ente Controparte_5 impositore l'unico soggetto legittimato a controdedurre sul punto. Nel merito, il ricorso è fondato nei limiti e secondo le motivazioni di seguito illustrate ritenendo il Tribunale pienamente condivisibili le argomentazioni espresse nella sentenza n. 2355/2025, allegata agli atti e resa in fattispecie totalmente sovrapponibile a quella di cui è causa, richiamata, in questa sede, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c. Costituiscono circostanze pacifiche tra le parti che, nel periodo dal 30.10.2022 al 31.03.2023, di fruizione della CIG da parte della società ricorrente, cui era ammessa con decreto del Min. Lavoro e Politiche Sociali del 11.11.2022, ancora erano in corso di esecuzione alcuni degli atti di transazione da essa stipulati, oggetto della omologa dalla Corte di Appello di Napoli in data 5 novembre 2014 come, in particolare, l'accordo di ristrutturazione del debito intervenuto con la Controparte_3
, contenente un piano di pagamenti decennale (cfr. All. 7 e 8 prod. ric)..
[...]
Con il ricorso la società ricorrente sostiene di non dovere il contributo addizionale in relazione alla GIGS autorizzata per i periodi 30/10/2022 - 31/03/2023 in virtù della deroga al pagamento di tale tipo di contribuzione prevista dall'art. 8 co. 8 bis del d.l. 86/88, conv. in l. 160/88, in favore delle imprese sottoposte a procedure concorsuali;
questo sulla base del fatto che ancora era “in corso”, nel periodo autorizzato di GIGS (30/10/2022 - 31/03/2023), un accordo di ristrutturazione ex art.li 182 bis e ter LF stipulato con in data 19/12/2013, pubblicato nel Registro delle Controparte_3
Imprese ed omologato dalla Corte di Appello di Napoli in data 5/11/2014, che prevedeva un piano di rateizzo decennale.
Ha dedotto a sostegno della propria tesi che le procedure di ristrutturazione dei debiti ex artt. 182 bis e ter LF vanno ad integrare procedure “concorsuali” cui l'impresa deve ritenersi “sottoposta” non soltanto per il periodo corrente dalla pubblicazione nel registro delle imprese dell'accordo di ristrutturazione alla data di emissione del provvedimento giudiziale di omologa, bensì anche per il periodo successivo al provvedimento di omologa, fino alla data dell'ultima scadenza di pagamento prevista dall'accordo ovvero fino alla sua risoluzione. La tesi appare condivisibile. Come chiarito in più occasioni dalla Suprema Corte, l'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui alla L. Fall., art. 182-bis, appartiene agli istituti del diritto concorsuale, come è dato desumere dalla sua disciplina che presuppone, da un lato, forme di controllo e di pubblicità sulla composizione negoziata (in punto di condizioni di ammissibilità, deposito presso il Tribunale competente, pubblicazione al Registro delle Imprese e necessità di omologazione) e, dall'altro, effetti protettivi (quali i meccanismi di protezione temporanea e l'esonero dalla revocabilità di atti, pagamenti e garanzie posti in essere in sua esecuzione), tipici dei procedimenti concorsuali (cfr Cass. n. 1182-18, Cass. n. 1896-18). L'appartenenza al novero delle procedure concorsuali è stata ancor più di recente ribadita in rapporto all'applicabilità della L. Fall., art. 162 (v. Cass. n. 9087-18). Essa trova conferma in dati normativi non equivoci: non solo nel D.L. n. 98 del 2011, art. 23, comma 43, convertito con modificazioni dalla L. n. 111 del 2011, che (come opportunamente evidenziato da Cass. n. 908718) consente agli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza l'accesso "alle procedure di cui alla L. Fall., artt. 182-bis e 182-ter", ma anche nel D.M. n. 140 del 2012, art. 27, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte dell'organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia. Questa norma, invero, prende in considerazione anche e proprio l'accordo di ristrutturazione nell'ambito delle attività di "assistenza in procedure concorsuali", imponendo di parametrare al valore della pratica in funzione del totale delle passività "la liquidazione di incarichi di assistenza al debitore nel periodo preconcorsuale e, altresì, nel corso di una procedura di concordato preventivo, accordo di ristrutturazione di debiti e di amministrazione straordinaria", secondo quanto indicato dal riquadro 9 della tabella C per i dottori commercialisti ed esperti contabili. Il dato normativo nazionale conforta, dunque, l'evoluzione dell'istituto, sempre più delineato sul piano degli strumenti procedimentali di regolazione della crisi di impresa alternativi al fallimento ed è coerente con quanto desumibile dal diritto dell'Unione Europea, oramai nettamente orientato a inscrivere a tutti gli effetti gli accordi di ristrutturazione tra le procedure concorsuali pubbliche (art. 1 del Regolamento (UE) 2015/848 sull'insolvenza transfrontaliera). Ciò in relazione alle caratteristiche della concorsualità considerate all'uopo rilevanti. Invero l'art. 2 del Regolamento (UE) 2015/848 stabilisce che è "procedura concorsuale" quella "che comprende tutti o una parte significativa dei creditori di un debitore a condizione che, nel secondo caso, la procedura non pregiudichi i crediti dei creditori non interessati dalla procedura" (Cassazione civile sez. I, 21/06/2018, (ud. 16/05/2018, dep. 21/06/2018), n.16347). Ciò posto e venendo alla questione controversa nella presente fattispecie e cioè se la società ricorrente possa invocare (o meno, come sostiene l ) la deroga alla CP_4 disciplina generale sul contributo addizionale prevista dall'art. 8 co. 8 bis del d.l. 86/88, conv. in l. 160/88, per periodi di CIGS che risultino autorizzati a distanza di circa 10 anni dal provvedimento di omologa di un accordo di ristrutturazione, osserva il giudicante che l'art. 8 cit., laddove subordina l'esonero dal pagamento del contributo addizionale alla circostanza che la azienda che chiede sia, nel periodo di godimento della Cigs, sottoposta alla procedura concorsuale, presuppone, con tutta evidenza, che la sottoposizione alla procedura concorsuale, formalmente avviata, perduri ancora e, dunque, non si sia conclusa. Inoltre, deve considerarsi che se gli accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 bis e art. 182 ter L.F., raggiunti da un debitore con i suoi creditori, integrano una procedura concorsuale, detta procedura non può considerarsi terminata – come erroneamente ritenuto dall - all'atto della emanazione del decreto di CP_4 omologa dell'accordo di ristrutturazione ma solo, logicamente, quando tutte le transazioni concluse siano state onorate con regolare esecuzione del piano di rateizzo, solo così venendosi a realizzare lo scopo della procedura . La disciplina degli accordi di ristrutturazione del debito, d'altro canto, fornisce un consistente riscontro alla opzione ermeneutica appena indicata (cioè quella secondo cui la società, in pendenza degli accordi, per tutto il periodo di pagamenti previsti, continui ad essere sottoposta a procedura concorsuale ed ai suoi effetti), prevedendo che nel caso di inadempimento dell'accordo, in analogia con l'art. 186 l. fall., andranno applicati i principi previsti per l'ipotesi di inadempimento di un concordato preventivo omologato, vicenda quest'ultima consolidatamente collocata quale accadimento eventuale della procedura (pendente) stessa, risolta dagli organi della procedura" ( così ordinanza Trib. Na Sez. Lav. GL dott. A. Lazzara, n. cronol. 5739/2023 del 06/03/2023, versata in atti a cura della ricorrente ). Nel caso concreto, pertanto, risultando ancora in corso, nel 2023, l'adempimento dell'accordo di ristrutturazione concluso con l nel 2013 ed Controparte_3 omologato nel 2014, con previsione di un rateizzo decennale, sussisteva il diritto della società a beneficiare della deroga al pagamento del contributo addizionale CIGS, prevista dall'art. 8 co. 8 bis del d.l. 86/88, conv. in l. 160/88, in favore delle imprese sottoposte a procedure concorsuali. Deve rilevarsi, tuttavia, che la nota di rettifica per il periodo 02/2023 è stata emessa soltanto in parte per il recupero della contribuzione addizionale su CIGS relativa al provvedimento di autorizzazione n. 510550083802 (all. 6), adottato in data 17/11/2022 per CIGS a conguaglio per il periodo 30/10/2022-31/03/2023. In particolare, del complessivo importo di € 20.440,63, individuato come differenza a debito dell'azienda, soltanto l'importo di € 13.225,20 è relativo alla contribuzione addizionale CIGS e deriva dalla differenza tra l'importo di € 41.004,53, calcolato da sistema a titolo di contribuzione addizionale e l'importo ricostruito dall'azienda di € 27.779,33 ed esposto in denuncia con codice E600, avente il significato di
“Contribuzione addizionale CIG Straordinaria”. Parimenti, la nota di rettifica per il periodo 03/2023 è stata emessa per il recupero della contribuzione addizionale su CIGS relativa al provvedimento di autorizzazione n. 510550083802.
In particolare, del complessivo importo di € 15.239,35, individuato come differenza a debito dell'azienda, soltanto l'importo di € 14.430,31 è relativo alla contribuzione addizionale CIGS e deriva dalla differenza tra l'importo di € 38.240,86, calcolato da sistema a titolo di contribuzione addizionale e l'importo ricostruito dall'azienda di € 23.810,55 ed esposto in denuncia con codice E600, avente il significato di
“Contribuzione addizionale CIG Straordinaria”. Gli altri importi contributivi individuati come differenza a debito per l'azienda sono dovuti, secondo la prospettazione dell , ad un'aliquota contributiva applicata CP_1 inferiore a quella dovuta, aggiornata in base a quanto previsto dalla riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui ai Titoli I e II del D.lgs.
148/2015, introdotta dalla legge 234/2021 e dalla circolare n. 76/2022. CP_4 Ne deriva che, in assenza di ogni contestazione in ricorso rispetto a tali rettifiche di aliquote, l'opposizione va accolta solo in parte, vale a dire limitatamente all'importo di
€ 27.655,51 richiesto a titolo di contributo addizionale con l'avviso di addebito n. 37120240001678240000. Nessuna rilevanza giuridica può riconoscersi al parere interno allegato dall in data CP_4
10.06.2025. In ogni caso, nel citato parere, quando si fa riferimento agli accordi di ristrutturazione, si assume che la decorrenza è fissata “….dalla data di pubblicazione degli accordi nel registro delle imprese ai sensi dell'art.182 bis L.F…..” (cfr. pg.2), per poi nella pagina successiva fissare il dies ad quem “…in caso di accordi di ristrutturazione, il contributo addizionale torma ad esser dovuto una volta intervenuta la omologa del piano di ristrutturazione…”, senza considerare che la omologa è precedente alla pubblicazione degli accordi, realizzando così un singolare caso in cui il dies ad quem è antecedente alla sua stessa decorrenza . L'accoglimento parziale dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese tra le parti nella misura di un terzo, ponendosi i residui due terzi a carico dell , tenuto CP_4 conto del valore della causa e dell'accoglimento della opposizione con riferimento alla maggiore posta creditoria.
Nulla per le spese processuali nei confronti dell . Controparte_3
PQM
Il Tribunale di Napoli così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della;
Controparte_3
- in parziale accoglimento del ricorso in opposizione, dichiara l'illegittimità della pretesa oggetto dell'avviso di addebito n. 37120240001678240000 limitatamente alla somma di € 27.655,51richiesta a titolo di contributo addizionale;
- rigetta nel resto l'opposizione;
- condanna al pagamento di due terzi delle spese di lite che liquida, in toto, in € CP_4
4.638,00 a titolo di onorario oltre contributo spese e oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
compensa nel residuo terzo le spese tra la società ricorrente e l;
CP_4
- nulla per le spese processuali nei confronti dell . Controparte_5
Così deciso in Napoli in data 11/06/2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Matilde Dell'Erario
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 11/06/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7162/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata Parte_1 in alla via Pergolesi n.1 presso lo studio dell'avv. Gaetano Ruggiero che la Pt_1 rappresenta e difende come da procura in atti OPPONENTE E
in persona Controparte_1 CP_2 del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi con elezione di domicilio in alla via De Gasperi 55, come da procura in atti Pt_1
OPPOSTO NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_3
OPPOSTO CONTUMACE OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.03.2024, la società ricorrente ha Parte_1 promosso opposizione avverso l'avviso di addebito n. 37120240001678240000, notificatole il 18/03/2024, avente ad oggetto la somma di € 37.344,06, quale credito vantato dall a titolo di contributi previdenziali omessi nel periodo da 02/2023 a CP_4
03/2023.2023 nonché per correlate sanzioni civili ex L. n. 388/2000, art.116, comma 8, lett. a). Premesso di svolgere attività di handler aeroportuale presso l'Aeroporto di Capodichino in virtù di contratti di subconcessione o di appalto, per partecipare ai quali e ricevere i pagamenti dovuti dagli Enti pubblici è tenuta a dimostrare la propria regolarità contributiva, ha esposto che la pretesa creditoria incorporata nell'avviso di addebito opposto trae origine dall'omesso versamento del contributo addizionale, ritenuto dovuto dall in relazione ai periodi di Cassa Integrazione Guadagni CP_4 straordinaria (CIGS), autorizzati con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali n. 0001766 del 11/11/2022. Ha invocato a proprio favore la deroga di cui all'art. 8 co. 8 bis del d.l. 86/88, conv. in l. 160/88, in virtù della quale le imprese sottoposte a procedura concorsuale sono esonerate dal versamento del menzionato contributo addizionale CIGS. Ha affermato, invero, che essa società nel periodo di godimento della CIGS (30/10/2022 - 31/03/2023) andava considerata come impresa sottoposta a procedura concorsuale: ciò in quanto, dopo avere adempiuto alla transazione previdenziale stipulata con l di filiale di Napoli Camaldoli, ex art. 182 bis CP_4 Pt_1
e ter della L.F. e omologata dalla Corte di appello di Napoli in data 5.11.2014, nel periodo indicato aveva ancora in corso l'adempimento di analogo accordo di ristrutturazione concluso sempre nel 2014 con l , per il quale era CP_3 CP_3 prevista una rateazione decennale.
Ha concluso per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“In via preliminare e cautelare:
Sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 37120240001678240000, di euro 37.344,06, formato il 9/03/2024 e notificato il 18/03/2024, condannando l' e CP_4 Controparte_3
, per quanto di ragione, alla ripetizione delle somme nelle more
[...] incassate e collegate al titolo anzidetto, anche in esecuzione del piano di rateizzo in atti;
Nel merito
Accertare e dichiarare il diritto all'esonero contributivo dedotto in narrativa in favore della e per l'effetto annullare e dichiarare inefficace e Parte_1 comunque dichiarare che nulla è dovuto in merito alle somme di cui all'avviso di addebito n. 37120240001678240000, di euro 37.344,06, formato il 9/03/2024 e notificato il 18/03/2024, dichiarando inesigibili e non dovute le somme ivi indicate;
Condannare le resistenti, per quanto di ragione, alla ripetizione delle somme nelle more incassate e collegate al titolo anzidetto, anche in esecuzione al piano rateale accordato agli atti;
Rigettare tutte le eventuali richieste contrarie delle Resistenti;
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituto e antistatatio, con aumento del 30% ai sensi dall' art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55/2014, stante l'inserimento di collegamenti ipertestuali;
Condannare l' a corrispondere alla un risarcimento ex CP_4 Parte_1 art. 96 c.p.c., stante il comportamento temerario adottato”. L si costituiva in giudizio affermando la legittimità della pretesa contributiva CP_4 portata dall'AVA oggetto di opposizione;
sosteneva, in particolare, la natura eccezionale e non suscettibile di interpretazione analogica dell'art. 8 co. 8 bis del d.l. 86/88, conv. in l. 160/88, ricostruendo la ratio dell'istituto ex artt. 182 bis e ter LF nella esigenza di adottare misure protettive dell'impresa in deroga alle norme generali agevolando l'accordo di ristrutturazione con una percentuale qualificata di creditori, circoscrivendone, tuttavia, l'efficacia temporale alla pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese. Ha concluso per l'inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle somme che si riterranno dovute per le poste incorporate nel titolo opposto. L , benchè regolarmente citata, non si costituiva in Controparte_3 giudizio. All'odierna udienza il Tribunale osserva che: Preliminarmente, avuto riguardo ai motivi di opposizione ovvero all'unico motivo inerente la non debenza delle somme portate nel titolo opposto, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della , essendo l'ente Controparte_5 impositore l'unico soggetto legittimato a controdedurre sul punto. Nel merito, il ricorso è fondato nei limiti e secondo le motivazioni di seguito illustrate ritenendo il Tribunale pienamente condivisibili le argomentazioni espresse nella sentenza n. 2355/2025, allegata agli atti e resa in fattispecie totalmente sovrapponibile a quella di cui è causa, richiamata, in questa sede, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c. Costituiscono circostanze pacifiche tra le parti che, nel periodo dal 30.10.2022 al 31.03.2023, di fruizione della CIG da parte della società ricorrente, cui era ammessa con decreto del Min. Lavoro e Politiche Sociali del 11.11.2022, ancora erano in corso di esecuzione alcuni degli atti di transazione da essa stipulati, oggetto della omologa dalla Corte di Appello di Napoli in data 5 novembre 2014 come, in particolare, l'accordo di ristrutturazione del debito intervenuto con la Controparte_3
, contenente un piano di pagamenti decennale (cfr. All. 7 e 8 prod. ric)..
[...]
Con il ricorso la società ricorrente sostiene di non dovere il contributo addizionale in relazione alla GIGS autorizzata per i periodi 30/10/2022 - 31/03/2023 in virtù della deroga al pagamento di tale tipo di contribuzione prevista dall'art. 8 co. 8 bis del d.l. 86/88, conv. in l. 160/88, in favore delle imprese sottoposte a procedure concorsuali;
questo sulla base del fatto che ancora era “in corso”, nel periodo autorizzato di GIGS (30/10/2022 - 31/03/2023), un accordo di ristrutturazione ex art.li 182 bis e ter LF stipulato con in data 19/12/2013, pubblicato nel Registro delle Controparte_3
Imprese ed omologato dalla Corte di Appello di Napoli in data 5/11/2014, che prevedeva un piano di rateizzo decennale.
Ha dedotto a sostegno della propria tesi che le procedure di ristrutturazione dei debiti ex artt. 182 bis e ter LF vanno ad integrare procedure “concorsuali” cui l'impresa deve ritenersi “sottoposta” non soltanto per il periodo corrente dalla pubblicazione nel registro delle imprese dell'accordo di ristrutturazione alla data di emissione del provvedimento giudiziale di omologa, bensì anche per il periodo successivo al provvedimento di omologa, fino alla data dell'ultima scadenza di pagamento prevista dall'accordo ovvero fino alla sua risoluzione. La tesi appare condivisibile. Come chiarito in più occasioni dalla Suprema Corte, l'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui alla L. Fall., art. 182-bis, appartiene agli istituti del diritto concorsuale, come è dato desumere dalla sua disciplina che presuppone, da un lato, forme di controllo e di pubblicità sulla composizione negoziata (in punto di condizioni di ammissibilità, deposito presso il Tribunale competente, pubblicazione al Registro delle Imprese e necessità di omologazione) e, dall'altro, effetti protettivi (quali i meccanismi di protezione temporanea e l'esonero dalla revocabilità di atti, pagamenti e garanzie posti in essere in sua esecuzione), tipici dei procedimenti concorsuali (cfr Cass. n. 1182-18, Cass. n. 1896-18). L'appartenenza al novero delle procedure concorsuali è stata ancor più di recente ribadita in rapporto all'applicabilità della L. Fall., art. 162 (v. Cass. n. 9087-18). Essa trova conferma in dati normativi non equivoci: non solo nel D.L. n. 98 del 2011, art. 23, comma 43, convertito con modificazioni dalla L. n. 111 del 2011, che (come opportunamente evidenziato da Cass. n. 908718) consente agli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza l'accesso "alle procedure di cui alla L. Fall., artt. 182-bis e 182-ter", ma anche nel D.M. n. 140 del 2012, art. 27, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte dell'organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia. Questa norma, invero, prende in considerazione anche e proprio l'accordo di ristrutturazione nell'ambito delle attività di "assistenza in procedure concorsuali", imponendo di parametrare al valore della pratica in funzione del totale delle passività "la liquidazione di incarichi di assistenza al debitore nel periodo preconcorsuale e, altresì, nel corso di una procedura di concordato preventivo, accordo di ristrutturazione di debiti e di amministrazione straordinaria", secondo quanto indicato dal riquadro 9 della tabella C per i dottori commercialisti ed esperti contabili. Il dato normativo nazionale conforta, dunque, l'evoluzione dell'istituto, sempre più delineato sul piano degli strumenti procedimentali di regolazione della crisi di impresa alternativi al fallimento ed è coerente con quanto desumibile dal diritto dell'Unione Europea, oramai nettamente orientato a inscrivere a tutti gli effetti gli accordi di ristrutturazione tra le procedure concorsuali pubbliche (art. 1 del Regolamento (UE) 2015/848 sull'insolvenza transfrontaliera). Ciò in relazione alle caratteristiche della concorsualità considerate all'uopo rilevanti. Invero l'art. 2 del Regolamento (UE) 2015/848 stabilisce che è "procedura concorsuale" quella "che comprende tutti o una parte significativa dei creditori di un debitore a condizione che, nel secondo caso, la procedura non pregiudichi i crediti dei creditori non interessati dalla procedura" (Cassazione civile sez. I, 21/06/2018, (ud. 16/05/2018, dep. 21/06/2018), n.16347). Ciò posto e venendo alla questione controversa nella presente fattispecie e cioè se la società ricorrente possa invocare (o meno, come sostiene l ) la deroga alla CP_4 disciplina generale sul contributo addizionale prevista dall'art. 8 co. 8 bis del d.l. 86/88, conv. in l. 160/88, per periodi di CIGS che risultino autorizzati a distanza di circa 10 anni dal provvedimento di omologa di un accordo di ristrutturazione, osserva il giudicante che l'art. 8 cit., laddove subordina l'esonero dal pagamento del contributo addizionale alla circostanza che la azienda che chiede sia, nel periodo di godimento della Cigs, sottoposta alla procedura concorsuale, presuppone, con tutta evidenza, che la sottoposizione alla procedura concorsuale, formalmente avviata, perduri ancora e, dunque, non si sia conclusa. Inoltre, deve considerarsi che se gli accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 bis e art. 182 ter L.F., raggiunti da un debitore con i suoi creditori, integrano una procedura concorsuale, detta procedura non può considerarsi terminata – come erroneamente ritenuto dall - all'atto della emanazione del decreto di CP_4 omologa dell'accordo di ristrutturazione ma solo, logicamente, quando tutte le transazioni concluse siano state onorate con regolare esecuzione del piano di rateizzo, solo così venendosi a realizzare lo scopo della procedura . La disciplina degli accordi di ristrutturazione del debito, d'altro canto, fornisce un consistente riscontro alla opzione ermeneutica appena indicata (cioè quella secondo cui la società, in pendenza degli accordi, per tutto il periodo di pagamenti previsti, continui ad essere sottoposta a procedura concorsuale ed ai suoi effetti), prevedendo che nel caso di inadempimento dell'accordo, in analogia con l'art. 186 l. fall., andranno applicati i principi previsti per l'ipotesi di inadempimento di un concordato preventivo omologato, vicenda quest'ultima consolidatamente collocata quale accadimento eventuale della procedura (pendente) stessa, risolta dagli organi della procedura" ( così ordinanza Trib. Na Sez. Lav. GL dott. A. Lazzara, n. cronol. 5739/2023 del 06/03/2023, versata in atti a cura della ricorrente ). Nel caso concreto, pertanto, risultando ancora in corso, nel 2023, l'adempimento dell'accordo di ristrutturazione concluso con l nel 2013 ed Controparte_3 omologato nel 2014, con previsione di un rateizzo decennale, sussisteva il diritto della società a beneficiare della deroga al pagamento del contributo addizionale CIGS, prevista dall'art. 8 co. 8 bis del d.l. 86/88, conv. in l. 160/88, in favore delle imprese sottoposte a procedure concorsuali. Deve rilevarsi, tuttavia, che la nota di rettifica per il periodo 02/2023 è stata emessa soltanto in parte per il recupero della contribuzione addizionale su CIGS relativa al provvedimento di autorizzazione n. 510550083802 (all. 6), adottato in data 17/11/2022 per CIGS a conguaglio per il periodo 30/10/2022-31/03/2023. In particolare, del complessivo importo di € 20.440,63, individuato come differenza a debito dell'azienda, soltanto l'importo di € 13.225,20 è relativo alla contribuzione addizionale CIGS e deriva dalla differenza tra l'importo di € 41.004,53, calcolato da sistema a titolo di contribuzione addizionale e l'importo ricostruito dall'azienda di € 27.779,33 ed esposto in denuncia con codice E600, avente il significato di
“Contribuzione addizionale CIG Straordinaria”. Parimenti, la nota di rettifica per il periodo 03/2023 è stata emessa per il recupero della contribuzione addizionale su CIGS relativa al provvedimento di autorizzazione n. 510550083802.
In particolare, del complessivo importo di € 15.239,35, individuato come differenza a debito dell'azienda, soltanto l'importo di € 14.430,31 è relativo alla contribuzione addizionale CIGS e deriva dalla differenza tra l'importo di € 38.240,86, calcolato da sistema a titolo di contribuzione addizionale e l'importo ricostruito dall'azienda di € 23.810,55 ed esposto in denuncia con codice E600, avente il significato di
“Contribuzione addizionale CIG Straordinaria”. Gli altri importi contributivi individuati come differenza a debito per l'azienda sono dovuti, secondo la prospettazione dell , ad un'aliquota contributiva applicata CP_1 inferiore a quella dovuta, aggiornata in base a quanto previsto dalla riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui ai Titoli I e II del D.lgs.
148/2015, introdotta dalla legge 234/2021 e dalla circolare n. 76/2022. CP_4 Ne deriva che, in assenza di ogni contestazione in ricorso rispetto a tali rettifiche di aliquote, l'opposizione va accolta solo in parte, vale a dire limitatamente all'importo di
€ 27.655,51 richiesto a titolo di contributo addizionale con l'avviso di addebito n. 37120240001678240000. Nessuna rilevanza giuridica può riconoscersi al parere interno allegato dall in data CP_4
10.06.2025. In ogni caso, nel citato parere, quando si fa riferimento agli accordi di ristrutturazione, si assume che la decorrenza è fissata “….dalla data di pubblicazione degli accordi nel registro delle imprese ai sensi dell'art.182 bis L.F…..” (cfr. pg.2), per poi nella pagina successiva fissare il dies ad quem “…in caso di accordi di ristrutturazione, il contributo addizionale torma ad esser dovuto una volta intervenuta la omologa del piano di ristrutturazione…”, senza considerare che la omologa è precedente alla pubblicazione degli accordi, realizzando così un singolare caso in cui il dies ad quem è antecedente alla sua stessa decorrenza . L'accoglimento parziale dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese tra le parti nella misura di un terzo, ponendosi i residui due terzi a carico dell , tenuto CP_4 conto del valore della causa e dell'accoglimento della opposizione con riferimento alla maggiore posta creditoria.
Nulla per le spese processuali nei confronti dell . Controparte_3
PQM
Il Tribunale di Napoli così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della;
Controparte_3
- in parziale accoglimento del ricorso in opposizione, dichiara l'illegittimità della pretesa oggetto dell'avviso di addebito n. 37120240001678240000 limitatamente alla somma di € 27.655,51richiesta a titolo di contributo addizionale;
- rigetta nel resto l'opposizione;
- condanna al pagamento di due terzi delle spese di lite che liquida, in toto, in € CP_4
4.638,00 a titolo di onorario oltre contributo spese e oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
compensa nel residuo terzo le spese tra la società ricorrente e l;
CP_4
- nulla per le spese processuali nei confronti dell . Controparte_5
Così deciso in Napoli in data 11/06/2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Matilde Dell'Erario