Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/05/2025, n. 3055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3055 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
TT ET LU de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2467 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
( ) Parte_1 CodiceFiscale_1
( ) Parte_2 CodiceFiscale_2
Elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to Pierpaolo Lucchese che li rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
E
( C.F. ) in persona della mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
[...]
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Pamela Schimperna che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Roma n. 6773/2020 resa nel procedimento 8178/2015 – opposizione a decreto ingiuntivo – contratti bancari -
1
Con decreto 28481/2014 il Tribunale di Roma ingiungeva a e in Parte_2 Parte_1 solido, di pagare a € 882.749,73 oltre accessori e spese in qualità di Controparte_1 fideiussori di in relazione al finanziamento chirografario n. 6114623 ( per Controparte_3
€ 327.779,91 ), al conto corrente 9501/304 ex ( per € 84.19,92 ) e al Controparte_4 conto corrente 9522/303 ex Linea Anticipo Fatture n. 3800/0007004 ( per € 470.774,40 ).
Gli ingiunti proponevano opposizione, riferivano che la s.r.l. garantita era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo e sostenevano: a) l'improcedibilità dell'azione creditoria per violazione dell'art. 184, comma 1, L. Fall. e dell'art. 1941 c.c., in quanto il decreto ingiuntivo era stato richiesto dopo il deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo cui la banca aveva espresso implicitamente voto favorevole, b) la mancata prestazione di una garanzia fideiussoria e comunque la nullità della fideiussione omnibus nonché la vessatorietà della clausola di estensione della precedente fideiussione,
c) l'estinzione della fideiussione ex art. 1957 c.c. essendo stati gli affidamenti revocati il quattordici gennaio 2014, d) la liberazione per violazione dell'art. 1956 c.c., e) l'applicazione illegittima nei conti correnti di tassi usurari, anatocismo, cms, f) per il finanziamento la indeterminatezza ed indeterminabilità degli interessi richiesti, g) l'illegittimità della segnalazione a sofferenza presso la Centrale di Rischi per violazione dell'art. 169 bis L. Fall.
L'opposta si costituiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale, espletata CTU con sentenza 6773/2020 così statuiva : “…in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna gli opponenti in solido al pagamento in favore della opposta della somma di € 327.779,91 per il finanziamento chirografario n. 61145623, oltre interessi al tasso contrattuale del 8,291% dal 09.10.2014 e della ulteriore somma di € 42.084,96, oltre interessi al tasso legale dal 30.09.14 ( per il rapporto n. 1897194, poi 9501/304 n.d.r. ) .; compensa integralmente le spese di lite;
pone definitivamente e per l'intero a carico di parte opposta le spese di CTU.”
e proponevano appello e concludevano chiedendo : Parte_1 Parte_2
”accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti ai fini della sospensione del processo ai sensi dell'art. 337 cod. proc. civ. Stante la pendenza, innanzi al Tribunale di Roma, sezione
2 XVII, dr. r.g. 54040/2019, del giudizio avente ad oggetto la domanda di nullità della CP_5 fidejussione del 7-12 ottobre 2010, stante la pregiudizialità logica tra i due procedimenti;
in via preliminare:
“”in riforma della sentenza impugnata, per i motivi tutti esposti, dichiarare l'improcedibilità/estinzione dell'iniziativa creditoria della p.a., anche in Controparte_1 relazione agli interessi nei confronti dei fidejussori, per violazione dell'art. 184, comma 1, Legge Fall. E dell'art. 1941 c.c.; sempre in via preliminare:
“”in riforma della sentenza impugnata, per i motivi tutti esposti, dichiarare l'inammissibilità della pretesa creditoria e/o del decreto ingiuntivo, stante la insussistenza di un contratto fidejussorio, nonché la nullità della fidejussione omnibus e la nullità stante la vessatorietà della clausola di estensione specifica della precedente “fidejussione”;
“”in via gradata, nella denegata ipotesi in cui la adìta Corte ritenesse di qualificare in termini di fidejussione specifica il documento di cui al n. 8 del fascicolo monitorio della CP_6
(allegato anche al documento n. 3 del presente fascicolo d'appello), accertare e dichiarare la nullità assoluta della medesima per violazione della normativa Antitrust, per i motivi tutti esposti e, conseguentemente accertare la intervenuta estinzione della fidejussione, con conseguente liberazione degli odierni appellanti da qualsivoglia obbligazione discendente da detto titolo, ancora in via preliminare:
“”previa riforma della sentenza impugnata, dichiarare l'estinzione della fidejussione prestata dagli odierni opponenti, stante la decadenza ex art. 1957 c.c. del Controparte_1 con conseguente nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito:
“”previa riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, stante il mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo alla Banca in ordine al preteso credito rivendicato in sede monitoria;
“”accertare e dichiarare la mancanza di prova scritta in ordine al contratto di finanziamento, stante la violazione dell'art. 117 T.U.B., per i motivi tutti espostie, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o inefficacia della pretesa creditoria azionata dalla Banca per mancanza di prova scritta ad substantiam,
“”a fronte della nullità del contratto di finanziamento per violazione dell'art. 117 T.U.B., accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli odierni appellanti, a titolo di interessi, spese e commissioni applicate all'anzidetto rapporto, ancora nel merito:
“”in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo e/o della pretesa creditoria della Banca, stante la violazione dell'art. 1956 c.c. – liberazione dei fidejussori per obbligazione futura contratta dalla Banca senza preventivo consenso dei medesimi, per i motivi tutti esposti;
“”previa riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'illegittima segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca di Italia del debitore principale e, per l'effetto, degli odierni opponenti, stante la violazione dell'art. 169 bis l.f., l'abuso del diritto, nonché l'illegittimità della pretesa creditoria fatta valere in sede monitoria per nullità della revoca per violazione dell'art. 169 bis l.f. e, per l'effetto, condannare la
[...] al risarcimento del danno pari ad € 500.000,00 ovvero nella misura maggiore Controparte_7
o minore ritenuta di giustizia, per i motivi tutti esposti, in ogni caso: Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, con conferma della sentenza per tutti i capi
3 non impugnati, ed espressa riserva di ogni diritto ed azione all'esito delle difese svolte dalla Banca“”.
L'appellata si costituiva e concludeva chiedendo : “In via preliminare e pregiudiziale -
Ritenere e dichiarare inammissibile l'avversario appello ex artt. 342 e 348 bis e ter cpc;
-
Ritenuta l'inesistenza e comunque il difetto di prova da parte degli appellanti di gravi e fondati motivi;
accertato e ritenuto che la sentenza di primo grado non è viziata da mancata, carente e/o erronea motivazione;
atteso che l'istanza è inammissibile, prima ancora che infondata, per essere fondata su una domanda nuova, inammissibile ex art. 345 CPC, rigettare l'istanza di inibitoria ex adverso spiegata ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c. e non sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza dichiarativa appellata, emettendo, se ritenuti,
i provvedimenti sanzionatori per inammissibilità di cui all'art. 283 II co. c.p.c.; Nel merito
Rigettare l'avversario appello perché, oltre che inammissibile, infondato in fatto e diritto e sfornito di prova, e per l'effetto confermare la Sentenza appellata perché ineccepibile e dettagliatamente motivata relativamente alla decisa condanna. In via incidentale - Ritenuta ammissibile la produzione documentale esplicativa, condannar Parte_1 Parte_2 al pagamento della complessiva somma di € 470.774,40 quale saldo debitore del conto anticipi su fatture n. 3800/00507004, oltre interessi successivi al 30/09/2014 e sino all'effettivo soddisfo;
- Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio, come per legge.”
La Corte all'esito dell'udienza del tre marzo 2025 riservava la decisione assegnando ex art. 190 c.p.c. termini di venti giorni per memorie conclusionali e venti per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda l'istanza di sospensione del presente processo nell'attesa della decisione in via definitiva di altro processo ove sono state impugnate le fideiussioni omnibus la stessa deve essere respinta per assenza di pregiudizialità logica in quanto nel presente processo la tesi principale è quella dell'essere dette garanzie in realtà lettere di patronage e comunque sono stati dedotti in questa sede come nell'altro processo analoghi profili di nullità.
4 Passando al merito in sintesi il Tribunale ha riconosciuto l'importo richiesto dalla banca per il finanziamento chirografario, ha decurtato di circa la metà quello per il conto corrente e ha respinto totalmente la domanda riguardo al conto anticipi.
Per quanto riguarda i motivi di appello.
Primo motivo :
“Improcedibilità e/o estinzione della iniziativa creditoria della banca, anche in relazione agli interessi per violazione dell'art 184, comma 1, legge fallimentare e dell'art. 1941 cod. civ.”
E' censurata la sentenza di primo grado laddove ha respinto l'eccezione di improcedibilità sollevata ai sensi dell'art. 184 L.F. comma 1 all'epoca vigente in relazione alla garantita
Controparte_3
In particolare detta società il sei agosto 2013 aveva depositato presso il Tribunale di Roma ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma VI, L.F. e successivamente, nel termine assegnato, la proposta definitiva. L'appellata in sede di adunanza dei creditori, tramite silenzio assenso, aveva votato favorevolmente senza contestare il credito così come ricostruito dal Commissario Giudiziale.
Si afferma che in tale ipotesi la banca non potrebbe esigere dai fideiussori se non l'eccedenza rispetto alla percentuale concordataria mentre nel caso si ammettesse la possibilità di agire per l'intero si verrebbe a pregiudicare il garante in violazione dell'art. 1941 c.c..
Viene richiamata a sostegno una sentenza di Cassazione ( n. 3588/1996 ) che sarebbe stata senza ragione ritenuta irrilevante dal Tribunale.
Il motivo è infondato.
L'art. 184 comma 1 L.F. stabilisce che i creditori, pur vincolati dal concordato omologato,
“conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso”.
La norma non pone alcuna improcedibilità di azioni già intraprese e tantomeno il creditore
è obbligato a non instaurarle nei confronti del fideiussore;
l'intervenuto pagamento, parziale o totale, estinguerà quindi il diritto del creditore secondo le comuni regole riguardanti le obbligazioni solidali.
5 Il principio è stato chiarito da Cass. 22382/2019 laddove, negando la possibilità di concordato con esdebitazione dei fideiussori, è stato condivisibilmente affermato:
“Nel concordato preventivo la proposta del debitore non può contenere una clausola che preveda l'estensione dell'effetto esdebitatorio del concordato anche ai fideiussori in caso di omologa del concordato, poiché l'art. 184, comma 1, l.fall., in deroga alla regola generale posta dall'art. 1301 c.c., assicura in ogni caso ai creditori la conservazione dell'azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso.”
Per quanto riguarda la sentenza richiamata dall'appellante, la stessa ha stabilito:
“Nel divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore a far tempo dalla data della presentazione del ricorso per concordato preventivo e fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, posto dall'art. 168 legge fallimentare, rientrano non soltanto le azioni proprie del processo di esecuzione (artt. 474 e segg. Cod. proc. Civ.), ma anche qualsiasi iniziativa del creditore volta a realizzare unilateralmente a al di fuori della procedura concorsuale il contenuto dell'obbligazione del debitore concordatario, e dunque anche il procedimento disciplinato dagli articoli 2796 e 2797 cod. civ.(nella specie, una banca aveva venduto i titoli ricevuti in pegno dal fideiussore del debitore, dopo che questi aveva presentato domanda di concordato preventivo con cessione dei beni del fideiussore).”
Ebbene detta statuizione, oltre ad essere stata contrastata da successive pronunce difformi comunque riguarda un caso in cui il patrimonio del fideiussore rientrava nell'ambito del concordato per cui faceva parte dei beni offerti alla massa concorsuale.
Nell'ipotesi invece all'attenzione di questa Corte il patrimonio dei fideiussori rimane distinto da quello del garantito e opera pienamente il principio di cui all'art. 184 L.F. come sopra indicato e come correttamente ritenuto dal Tribunale.
******
Secondo motivo di appello
“circa la inesistenza di un contratto di fidejussione: qualificazione dei documenti di cui ai numeri 7 e 8 del fascicolo monitorio della banca (doc. n. 2 e doc. n. 3 allegati al presente fascicolo) in termini di c.d. lettere di patronage – riforma della sentenza impugnata. in via gradata: nullità della fidejussione omnibus per genericità e vessatorietà della clausola di estensione specifica della precedente “fideiussione” – riforma della sentenza impugnata”.
Parte appellante sostiene in primo luogo che i documenti allegati sub 7 e 8 al fascicolo monitorio ( sottoscritti rispettivamente il primo, del sette ottobre 2010, da e il Parte_1 secondo, del dodici ottobre 2010, da ) sarebbero lettere di patronage e che Parte_2 erroneamente il Tribunale le avrebbe ritenute fideiussioni basandosi sulla sola intestazione
6 mentre al contrario rileverebbe lo stesso comportamento della banca che nel ricorso monitorio ha definito detti documenti “lettere” e comunque non sarebbe espressa una chiara volontà del garante di costituirsi fideiussore.
Il profilo di doglianza è infondato. Il Tribunale in primo luogo non ha fatto riferimento solo all'intestazione ma anche al contenuto complessivo del documento. In secondo luogo il fatto che il creditore abbia utilizzato il termine “lettere” non è rilevante in quanto conta il contenuto dell'atto; ebbene il testo indica espressamente la volontà degli appellanti di costituirsi fideiussori, compie analitici riferimenti solo alle disposizioni codicistiche in materia di fideiussione e utilizza sempre i termini “garanzia” con riferimento alle obbligazioni della s.r.l. per cui non vi è alcun dubbio in ordine alla correttezza di quanto ha ritenuto il Giudice di prime cure.
Parte appellante sostiene in secondo luogo che laddove si trattasse di fideiussioni omnibus le stesse sarebbero nulle per indeterminatezza dell'oggetto in violazione dell'art. 1346 c.c. e sarebbe erronea la statuizione di primo grado laddove è stato ritenuto sufficiente l'indicazione del tetto massimo garantito.
Il profilo di doglianza è infondato.
L'oggetto della garanzia è compiutamente indicato in quanto riguarda espressamente i rapporti tra banca e s.r.l. con l'indicazione di un tetto massimo. Come a tale proposito affermato condivisibilmente da Cass. 3326/2002 in motivazione:
“È principio di diritto costantemente affermato dalla Corte che tale tipo di fideiussione non è per sè incompatibile con la regola posta dall'art. 1346 cod. civ., secondo cui il contratto è nullo se il suo oggetto non è determinabile (Cass. 17 novembre 1999 n. 12743): ciò perché, mentre al fideiussore che presta la garanzia è nota l'attività del debitore, l'erogazione del credito a suo favore non è poi lasciata alla completa discrezione della banca, tenuta al rispetto di regole tecniche, rilevanti in rapporto alla vigilanza esercitata sugli istituti di credito”.
Parte appellante sostiene, riguardo alla fideiussione specifica, legata al finanziamento chirografario, sottoscritta da entrambi gli appellanti il ventitré marzo 2012, che la stessa sarebbe nulla per violazione della normativa antitrust in quanto corrispondente al modello ritenuto violativo della concorrenza con provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005.
Il Tribunale avrebbe omesso del tutto qualsiasi pronuncia a riguardo.
Il profilo di doglianza è infondato. La disposizione della Banca d'Italia riguarda le fideiussioni omnibus e non quelle specifiche come quella di specie per cui la mera coincidenza di alcune
7 clausole con quelle sanzionate non rileva. Si deve inoltre considerare come la fideiussione sia successiva di ben sette anni rispetto al periodo ( 2002/2005 ) considerato dalla Banca
d'Italia senza che sulla permanenza di intese concorrenziali anche successivamente sia stato dedotto alcunchè.
Come a tale proposito condivisibilmente affermato da Cass. 30383/2024:
“la rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto «a valle» dell'intesa anticoncorrenziale, nullità che, nell'ottica della pronuncia delle Sezioni Unite, si produce di default, ….. richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè:
i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia;
ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii)l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v)la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa”.
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8 Terzo motivo di appello
“circa la intervenuta decadenza ex art. 1957 cod. civ. della banca dal diritto di richiedere ai garanti il pagamento delle somme – decorso del termine previsto ex lege – inesistenza della fidejussione – riforma della sentenza impugnata”.
Gli appellanti sostengono che il Tribunale per tutte le fideiussioni avrebbe erroneamente ritenuta valida la clausola 6 di deroga al disposto dell'art. 1957 c.c.. mentre invece detta clausola sarebbe nulla per violazione della normativa antitrust.
Il motivo deve respingersi per le stesse motivazioni ( inapplicabilità dell'accertamento della
Banca D'Italia alle fideiussioni specifiche e a fideiussioni omnibus esulanti dal perimetro temporale esaminato dal provvedimento 55/2005 e comunque assenza di allegazioni per il periodo successivo ).
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Quarto motivo di appello
“circa la violazione dell'art. 1956 cod. civ.: estinzione delle obbligazioni dei garanti – liberazione dei medesimi: riforma della sentenza impugnata”.
Parte appellante sostiene che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto l'assenza di violazione dell'art. 1956 c.c. in quanto la banca avrebbe continuato a far credito alla s.r.l. pur in presenza di netto peggioramento della condizione economica tanto da stipulare il contratto di finanziamento chirografario nel 2012 quando già la correntista era in seria difficoltà economica.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha in primo luogo ritenuta generica l'allegazione e comunque ha dato rilevanza al fatto che entrambe le parti fossero socie della correntista.
Sul punto non vi è impugnazione specifica e comunque il rilievo del Giudice di prime cure è corretto.
La qualità di socio e, per anche di legale rappresentante ( tanto da aver Parte_1 sottoscritto per la società i contratti azionati ) comporta secondo l'id quod plerumque accidit che vi sia una consapevolezza costante in ordine all'andamento della società e comunque, rileva la Corte, all'atto della stipula del finanziamento chirografario nel 2012 il era Pt_1 colui che parimenti lo ha sottoscritto mentre la ha firmato una fideiussione specifica Pt_2 che comunque viene rilasciata secondo un criterio generale di comune diligenza sulla base
9 della consapevolezza della situazione della garantita, situazione, si ribadisce, di cui il Pt_1 in quanto legale rappresentante e la in quanto socia potevano avere facilmente Pt_2 contezza. Non è stato del resto allegato e tantomeno è emerso che la banca abbia occultato la posizione bancaria della CP_3
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Quinto motivo di appello.
circa il finanziamento chirografario n. 61145623: mancanza di prova scritta – violazione dell'art. 117 t.u.b. (violazione di norme imperative) – riforma della sentenza impugnata.
L'appellante, riguardo alla somma richiesta per il finanziamento, contesta le affermazioni del
Tribunale secondo cui : a) la questione della mancanza di forma scritta non sarebbe stata riproposta in memoria conclusionale ( mentre in realtà la stessa era stata riportata nelle conclusioni e nei precedenti scritti difensivi ), b) le allegazioni sarebbero state generiche
(mentre in realtà era stata compiuta un'ampia dissertazione sull'indeterminatezza e indeterminabilità degli interessi), c) la documentazione prodotta dalla banca sarebbe stata idonea a fondare la pretesa creditoria ( mentre in realtà mancava il contratto e comunque lo stesso era nullo avendo l'appellata prodotto solo un lettera, redatta su carta intestata contenente un rinvio ad altra lettera di proposta di finanziamento non Controparte_3 sottoscritta da , priva di clausole disciplinanti il rapporto e senza sottoscrizione del CP_3 documento di sintesi ).
Si afferma che comunque dette violazioni possono essere dedotte in ogni stato e grado riguardando nullità e che la conseguenza sarebbe la non debenza di interessi, commissioni e spese.
In via subordinata si afferma che mancherebbe qualsiasi specificazione del criterio utilizzato per il calcolo degli interessi in via monitoria e anche in sede di opposizione la banca si sarebbe limitata a indicare un tasso contrattuale pari a 8,291% senza altra specificazione riguardo il computo utilizzato per arrivare a richiedere la somma di € 327.779,91 e senza allegare un piano di ammortamento;
analoga indeterminabilità riguarderebbe il calcolo per le rate a scadere.
Il motivo è infondato.
10 E' stata infatti prodotta la lettera, sottoscritta, di accettazione del finanziamento con cui espressamente la società ha dichiarato di ricevere contestualmente la lettera di concessione del prestito che è stata prodotta unitamente al documento di sintesi ( contenente l'importo erogato, il tasso debitorio, il numero delle rate, le spese il tasso di mora i criteri di calcolo ) di cui alcune clausole sono state espressamente richiamate nella lettera di accettazione e sottoscritte specificamente;
il piano di ammortamento e tutti i documenti allegati sono stati poi siglati a margine dal legale rappresentante della finanziata.
In tale contesto la banca ha sufficientemente provato il proprio credito producendo il documento contrattuale e affermando l'inadempimento alla restituzione dell'importo che pacificamente è stato erogato;
gli odierni appellanti infine anche nel presente grado non hanno fornito alcun criterio specifico per individuare eventuali errori di conteggio.
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Sesto motivo di appello
“circa il risarcimento del danno da illegittima segnalazione – riforma della sentenza”
Viene censurato il passo motivazionale con cui il Tribunale ha respinto la richiesta di risarcimento del danno per illegittima segnalazione in centrale rischi del debito “ a sofferenza” anziché “ a incaglio” come invece, secondo gli appellanti avrebbe dovuto essere alla luce della comunicazione di Banca D'Italia del 7 febbraio 2014 “ Le novità in tema di concordato preventivo. Riflessi sulla classificazione per qualità del credito dei debitori”.
Il motivo è infondato.
In primo luogo parte appellante sostiene che il Tribunale avrebbe ritenuto “ che gli opponenti non avrebbero offerto elementi in base a i quali poter valutare l'insussistenza nei confronti della stess dei presupposti della segnalazione non avendo neppure allegato un danno Pt_3 specifico”
Il Tribunale ha affermato in realtà, con specifico riferimento ai garanti : “si deve osservare che gli opponenti non hanno documentato di essere stati segnalati in proprio, a sofferenza, avendo prodotto solo la segnalazione a carico di FERIB….”
Ebbene, sul punto, dirimente, della mancata produzione della segnalazione a carico dei garanti nulla ha contestato l'appellante per cui la motivazione del Giudice di prime cure è del tutto condivisibile in punto di mancata prova dell'assunto difensivo.
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Settimo motivo di appello.
“Circa la compensazione delle spese di lite”.
L'appellante sostiene che erroneamente il Tribunale avrebbe compensato le spese in quanto avrebbe invece dovuto condannare l'opposta al pagamento considerato l'importante abbattimento del credito. Il motivo è infondato.
Il Tribunale non avrebbe potuto comunque condannare l'appellata a pagare le spese di lite in quanto, seppur in somma minore rispetto a quella richiesta, gli appellanti sono stati condannati al pagamento dei saldi negativi relativi ai conti e al finanziamento.
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Primo motivo di appello incidentale
“Viene qui spiegata domanda di riforma parziale della sentenza, nella parte in cui, recependo le conclusioni del CTU, il Primo Giudice ha erroneamente ritenuto il credito di cui al conto anticipi su fatture n. 3800/00507004 da stralciare perché non provato”
In particolare, si afferma che, non trattandosi di conto corrente ma di conto anticipi su fatture non potrebbero esistere estratti conto analitici trimestrali da produrre e si tratterebbe quindi di un credito relativo ad insoluti su fatture anticipate.
Vengono prodotti solo nel presente grado: un prospetto con tutte le fatture anticipate insolute e dalle relative contabili e un prospetto riepilogativo di liquidazione degli interessi, ove si evincono gli insoluti.
Il motivo è infondato.
La documentazione depositata è infatti del tutto tardiva e dette argomentazioni riguardo alla natura del conto, all'erronea affermazione contenuta nella ctu, alla documentazione necessaria per la prova del credito è stata effettuata per la prima volta nel presente grado.
Del resto la ctu ha affermato non solo la mancanza degli estratti conto ma anche la frammentarietà della documentazione che comunque non consentiva la ricostruzione del
12 rapporto. Testualmente : “Conto corrente anticipi n. 507004 (poi n. 9522/303). Il saldo finale del conto anticipi n. 507004, desumibile dall'estratto conto prodotto dall (pag. CP_6
49 all.3), è pari a € 462.751,36 a debito del cliente alla data del 9/10/2014. Come evidenziato nel corso delle operazioni peritali e confermato dal CTP di Parte Opponente (cfr. all.1 e all.2) la non ha depositato gli estratti conto del conto anticipi. La frammentarietà della CP_6 documentazione in atti e la mancata produzione degli estratti conto non consente di espletare gli accertamenti disposti dal Giudice con riferimento al rapporto anticipi n.
507004.” La stessa ctp della banca del resto, come rilevato dal ctu non ha effettuato alcuna osservazione sul punto.
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Secondo motivo di appello incidentale
“Richiesta di liquidazione delle spese di lite per il primo grado di giudizio, ingiustamente compensate integralmente”.
L'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe utilizzato una formula di mero stile e che comunque non essendovi una piena soccombenza reciproca e avendo comunque la banca ottenuto una condanna la controparte avrebbe dovuto essere condannata quanto meno a due terzi delle spese.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha compensato interamente le spese considerando la “rilevante decurtazione dell'importo ingiunto” e detta rilevanza appare ictu oculi in quanto a fronte di € 882.749,73 oltre accessori e spese del decreto ingiuntivo è stata stabilita la revoca del decreto e quindi la decurtazione delle spese ivi relative, è stato totalmente respinta la domanda riguardante il conto anticipi e decurtata della metà la somma richiesta per il conto corrente ( riducendola a € 42.084,96 oltre interessi ) riconoscendo per l'intero solo l'importo del finanziamento (€
327.779,91 oltre interessi ) decurtando così di ben due terzi la somma ingiunta.
In tale contesto la motivazione del Tribunale è pienamente condivisibile;
l'art. 92 c.p.c. del resto non prevede una graduazione della compensazione rispetto al grado della soccombenza.
Il totale rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale giustificano la compensazione integrale delle spese del presente grado.
13 Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria. Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando respinge l'appello principale e l'appello incidentale e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di Roma n. 6773/2020.
Compensa interamente le spese del presente grado.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante e di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Controparte_1 da ciascuno dovuto per le rispettive impugnazioni ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del
2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria.
Roma, camera di consiglio del dodici maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci TT ET LU de Courtelary
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