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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/04/2025, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
In funzione di giudice di appello
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1682/2018 R.G., avente ad oggetto
“responsabilità civile”, promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Maria Filippa Leone, e Parte_1 Pt_2
, con il patrocinio dell'Avv. Giovanni Digiesi,
[...]
Appellanti contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. Chiara Malerba,
Appellata nonché contro
e ,contumaci, Controparte_2 CP_3
Appellati
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 2.4.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno Parte_2 Parte_1
interposto appello avverso la sentenza n. 358/2017 del Giudice di Pace di Altamura, emessa in seno al procedimento di I grado n. 25/2015 R.G. e depositata l'1.9.2017, con cui sono state rigettate le domande risarcitorie avanzate da e Parte_2 Parte_1 ai sensi dell'art. 141 D. lgs. n. 209/2005 nei confronti di ,
[...] CP_3 [...]
e rispettivamente proprietario, conducente e compagnia CP_2 Controparte_1
garante per la R.C. dell'autovettura Fiat Punto tg. AV354SH, quantificate nella misura di euro 19.519,35 da e di euro 17.467,71 da , per le lesioni subite da Pt_2 Pt_1
questi ultimi in conseguenza del sinistro verificatosi in data 5.5.2013 alle ore 17.15, allorquando mentre percorreva, a velocità non moderata, la S.P. Controparte_2
Pomarico-Matera in località “Le Baracche”, in agro di Matera, affrontando la curva volgente a destra, sbandava e finiva nella cunetta di destra con adiacente terrapieno, ove si adagiava con la fincata destra.
In particolare, gli odierni appellanti hanno censurato la sentenza di I grado lamentando il vizio di motivazione, ad opera del primo giudice, per illogicità dell'iter decisionale in merito alla verificazione del fatto dannoso e per aver interpretato in maniera errata le risultanze istruttorie;
nello specifico, hanno censurato i seguenti aspetti posti alla base della decisione:
- il ritenuto contrasto con la comune esperienza circa il fatto che, nonostante le rilevanti lesioni patite, non sia stato chiesto l'intervento della Pubblica Autorità e di un'ambulanza, né ci siano riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi e delle cose;
- aver privilegiato la testimonianza del testimone indicato dalla compagnia di assicurazioni, stante l'irrilevanza delle dichiarazioni rese;
- aver ritenuto il teste inattendibile, in quanto non sarebbe stato Testimone_1
chiarito il modo in cui sia stato citato, avendo questi dichiarato di non conoscere alcuna delle persone a bordo del veicolo;
- aver omesso di valutare l'efficacia probatoria della denuncia di sinistro a firma del conducente, del suo mancato interrogatorio, del referto del pronto soccorso e della C.T.U. medico legale.
Inoltre, in ordine al quantum, gli appellanti hanno contestato la valutazione dei danni quantificati dalla C.T.U. medico legale espletata in I grado, per cui hanno chiesto la rinnovazione della stessa.
Pertanto, gli appellanti, in riforma della sentenza gravata, hanno chiesto la condanna di
, e al pagamento, in solido tra loro, dei CP_3 Controparte_2 Controparte_1
danni patrimoniali e non patrimoniali pari ad euro 19.519,35 in favore di Pt_2
e pari ad euro 17.467,71 in favore di , ovvero in quella minore
[...] Parte_1
ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio. si è costituita il 25.5.2018 contestando gli avversi assunti ed Controparte_1
instando per il rigetto del gravame e per la condanna degli appellanti ex art. 96 c.p.c.
e non si sono costituiti nel presente giudizio. CP_3 Controparte_2
L'appellante in data 7.7.2022 ha depositato atto di rinuncia Parte_2 all'azione e agli atti del giudizio con relativa accettazione della anche Controparte_1
in ordine alla compensazione delle spese di lite.
Acquisito il fascicolo di I grado, all'esito la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., in ultimo per l'udienza del 2.4.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato l'11.3.2025.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia degli appellati e CP_3
i quali non si sono costituiti in giudizio, nonostante la ritualità della Controparte_2 notificazione dell'atto di citazione in appello nei loro confronti.
Sempre in via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Sempre in via preliminare, in virtù della rinuncia agli atti ed all'azione dell'appellante e della accettazione della rinunzia da parte della Parte_2
compagnia di assicurazioni anche in ordine alla compensazione delle spese processuali, nei rapporti tra le predette parti va dichiarata l'estinzione del giudizio di appello con conseguente compensazione delle spese.
Scendendo al merito della questione, occorre esaminare la posizione dell'appellante . Parte_1
Va premesso che l'azione diretta prevista dall'art. 141 del D.lgs. n. 209/2005 in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito. La tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile. Ne consegue che nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, il terzo trasportato pur non potendo esercitare l'azione ex art. 141 del
D.lgs. n. 209/2005 per le ragioni esposte, non rimane sprovvisto di tutela, in quanto egli potrà sempre ricorrere all'azione diretta di cui all'art. 144 del D.lgs. n. 209/2005, da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, secondo il dettato di cui all'art. 2054, 1 comma, c.c. il quale esprime principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni e, quindi, anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto;
in particolare, in tal caso, alla luce dell'art. 2054 c. 1 c.c., l'onere probatorio gravante sul trasportato sarebbe analogo a quello previsto all'art. 144 del D.lgs. n. 209/2005, spettando al vettore che voglia andare esente da responsabilità provare “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, ipotesi sostanzialmente analoga all'esimente del caso fortuito (cfr. Cass. SS.UU. n.
35318/2022).
Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra citato (peraltro confermato anche da
Cass. n. 1044/2024) la domanda risarcitoria proposta da deve essere Parte_1 correttamente riqualificata ai sensi dell'art. 144 del D.lgs. n. 209/2005 avendo egli nella specie evocato in giudizio – oltre alla compagnia di assicurazioni del veicolo su cui era a bordo – anche il proprietario del veicolo, (litisconsorte necessario), ed il CP_3
conducente chiedendo la condanna di questi in solido con la compagnia Controparte_2
assicuratrice.
Peraltro, stando ai principi generali di conservazione degli effetti degli atti giudiziari e di ragionevole durata del processo, l'insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 141 del
D.lgs. n. 209/2005, in ragione del coinvolgimento nel sinistro di un unico veicolo, non giustifica il rigetto della domanda, come chiesto dalla compagnia di assicurazioni, ma impone di verificare se questa presenti comunque i presupposti di fatto e di diritto richiesti dagli artt. 2054 c.c. o 144 del D.lgs. n. 209/2005 (cfr. Cass. SS.UU. n.
35318/2022).
Ne consegue che il terzo trasportato che agisca per il risarcimento del danno subito a causa di un sinistro stradale deve tuttavia fornire la prova in giudizio, in applicazione degli ordinari criteri ex art. 2697 c.c., della effettiva verificazione del sinistro, del danno concretamente subito e del nesso di causalità tra il primo ed il secondo elemento.
Ciò posto, l'appello è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto nei limiti e per le ragioni che seguono.
I motivi di censura alla sentenza di I grado possono esaminarsi congiuntamente, essendo tra loro intimamente connessi.
Esaminando le doglianze dell'appellante, il convincimento del Giudice di Pace risulta fondato su aspetti contraddetti dalle evidenze, tenuto conto della documentazione in atti e delle risultanze istruttorie;
in particolare: - la circostanza che nell'immediatezza dei fatti non sia stato richiesto l'intervento della
Pubblica Autorità e di un'ambulanza è stata erroneamente apprezzata dal primo giudice per mettere in dubbio, sostanzialmente escludendola, la veridicità dei fatti esposti dall'appellante, risultando, invece, del tutto verosimile che considerati gli esiti delle lesioni riportate da , non affatto gravi e da codice verde, come attestato nel Pt_1 referto del pronto soccorso dell' del 5.5.2013, non era Parte_3 necessario, quindi, attendere i tempi di intervento dell'autorità di P.S. e dell'ambulanza;
- in riferimento alla testimonianza di (escusso all'udienza del Testimone_2
23.5.2016), indicato dalla compagnia di assicurazioni, la stessa non può assumere valenza probatoria ai fini del giudizio, atteso che, come evidenziato dall'appellante, il predetto teste (titolare dell'Agenzia di Investigazioni) ha dichiarato di aver “ispezionato la strada nella quale si sarebbe verificato il sinistro nel mese di maggio-giugno 2013.
Non saprei essere più preciso”, per cui è probabile che la circostanza relativa al mancato rinvenimento dei detriti su quel tratto di strada sia dovuta dal transito degli altri veicoli che ne hanno causato l'allontanamento; inoltre, il veicolo su cui viaggiava l'appellante fu recuperato dal soccorso stradale, come confermato dallo stesso teste “ricordo anche che mi fu messa a disposizione una fattura di soccorso stradale”, per cui è possibile che i detriti relativi al veicolo de quo siano stati rimossi dallo stesso operatore del soccorso stradale;
- in ordine al teste (escusso all'udienza dell'1.4.2016), la sua Testimone_1
deposizione, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, risulta coerente e conforme alla descrizione dei fatti contenuta nell'atto introduttivo, nonché priva di contraddizioni intrinseche;
infatti, non solo il testimone ha confermato l'effettivo accadimento del sinistro secondo la dinamica esposta da ma ha, altresì, riferito Pt_1
di aver assistito al ribaltamento della Fiat Punto sulla sua parte destra, in corrispondenza della curva, trovandosi dietro;
inoltre, ha confermato indirettamente la presenza di nel veicolo, dichiarando che a bordo dell'auto vi erano tre persone, due avanti Pt_1
e uno dietro;
sul punto, la valutazione di inattendibilità del teste prospettata dal Giudice di prime cure si è fondata, invece, su valutazioni di carattere soggettivo e prive di riscontri oggettivi e scientifici e non riconducibili a massime di comune esperienza;
tra l'altro, la presenza di nel veicolo in qualità di trasportato trova riscontro anche nel verbale Pt_1 di Pronto Soccorso del 5.5.2013, ove è riportato appunto che il paziente era “passeggero posteriore di auto che usciva fuori strada per perdita di controllo”, indice di una raccolta dettagliata delle informazioni che riguardavano il paziente e che coincidono con la rappresentazione dei fatti di causa.
In considerazione di quanto dichiarato dal teste oculare e tenuto conto del Tes_1
verbale di pronto soccorso, deve concludersi che il fatto storico è stato adeguatamente provato. Inoltre, deve considerarsi provata anche la colpa del conducente del veicolo, tenuto conto della denuncia di sinistro a sua firma e della mancata giustificata presentazione a rendere l'interrogatorio formale deferitogli con le conseguenze di cui all'art. 232 c.p.c., oltre all'assenza di prova da parte dello stesso di non aver fatto il possibile per evitare il sinistro.
Passando ad analizzare i profili connessi al quantum debeatur, va evidenziato che la consulenza tecnica di ufficio espletata in I grado dal Dott. va Persona_1
condivisa in ogni suo aspetto, in quanto condotta con perizia e priva di vizi logici, anche con riferimento alle repliche puntuali alle osservazioni sollevate dell'appellante (avendo il perito adeguatamente confutato le osservazioni dell'appellante in quanto non corroborate da elementi clinico-obiettivi raccolti nel corso delle operazioni di consulenza né da argomentazioni medico-legali specifiche), per cui va rigettata la richiesta di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dall'appellante.
Il C.T.U. ha consentito di accertare che:
- a seguito delle lesioni, compatibili con il sinistro oggetto di causa, ha Parte_1 riportato “una distorsione del rachide cervicale e della caviglia sinistra e contusione prerotulea omolaterale”;
- dalla documentazione esaminata e dai rilievi medico-legali effettuati, il Parte_1 ha riportato un'I.T.P. al 75% di giorni 4, un'I.T.P. al 50% di giorni 20 e un'I.T.P. al 25% di giorni 40;
- il danno biologico permanente complessivo è pari al 2%;
- le spese mediche documentate, ritenute congrue, ammontano ad euro 397,71.
Orbene, relativamente alla liquidazione del danno non patrimoniale e trattandosi di microlesioni (ossia fino al 9%), deve farsi riferimento alla tabella per le lesioni di lieve entità di cui all'art. 139 D. lgs. n. 209/2005, come da ultimo aggiornate con D.M.
16.7.2024.
In applicazione, dunque, delle citate tabelle - considerati l'età (35 anni) di al Pt_1 momento del fatto e i punti d'invalidità riconducibili all'evento lesivo (2%) - va liquidato il danno biologico da invalidità permanente in complessivi euro 1.823,55, al valore attuale;
a tale importo va aggiunto il danno temporaneo pari a complessivi euro 1.270,52, al valore attuale;
il tutto, per un totale di euro 3.094,07 al valore attuale. Sulla somma come sopra liquidata non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché, come visto, la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali, mentre vanno riconosciuti gli interessi legali previa devalutazione al momento del fatto
(5.5.2013) e rivalutazione di anno in anno secondo gli indici I.S.T.A.T. dal fatto alla data della presente pronuncia (cfr. Cass. n. 1712/1995), oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia al soddisfo.
Non può poi riconoscersi alcuna ulteriore somma a titolo di danno morale come separata voce di danno in quanto non è stata fornita la relativa prova.
Sul punto, giova rilevare che il danno morale conseguente alle lesioni va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito, specie nel caso di lesioni micropermanenti, laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare (cfr., ex multis, Cass. n. 7753/2020, secondo cui, in materia di responsabilità extracontrattuale, il danno da sofferenza morale deve essere allegato e provato specificamente, anche a mezzo di presunzioni, ma senza che queste, eludendo gli oneri assertivi e probatori, si traducano in automatismi che finiscano per determinare anche un'erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella legale).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbite nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale (cfr., ex multis, Cass. n. 6444/2023).
Nella specie, trattandosi di lesione di lieve entità, l'appellante non ha chiesto di provare il danno in questione né, comunque, ha fornito alcun elemento concreto atto a far presumere la sussistenza del danno morale.
Va, poi, riconosciuto – a titolo di danno patrimoniale (costituente debito di valuta) –
l'importo di euro 397,71 per spese mediche sostenute e documentate nonché ritenute congrue dal C.T.U., oltre interessi legali dal dì dell'esborso al soddisfo. Alla luce di quanto esposto, in accoglimento dell'appello ed in parziale accoglimento della domanda risarcitoria, gli appellati vanno condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei sopraindicati danni in favore di , con conseguente Parte_1
condanna della compagnia di assicurazioni alla richiesta restituzione di quanto eventualmente percepito dal predetto in esecuzione della sentenza appellata. Pt_1
In considerazione dell'accoglimento del gravame, le spese processuali seguono la soccombenza degli appellati, in solido tra loro, per ambedue i gradi di giudizio (cfr., sul punto, Cass. n. 6369/2013, secondo cui il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole) e sono liquidate come da dispositivo in base al
D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. (per il giudizio di I grado: tabella n. 1; valori medi dello scaglione n. 2, in considerazione del valore del decisum; per il presente giudizio di appello: tabella n. 2; valori medi dello scaglione n. 2, in considerazione del valore del decisum; in entrambi i casi, con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della non particolare difficoltà delle questioni affrontate), fermo restando che gli esborsi del I e del II grado vanno riconosciuti nella misura del
50%, limitatamente alla posizione del solo . Parte_1
Inoltre, in considerazione della soccombenza, le spese della C.T.U. esperita in I grado devono seguire la soccombenza degli appellati, in solido tra loro.
P.Q.M.
il Tribunale, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di e CP_3 Controparte_2
- dichiara estinto il giudizio di appello nei rapporti tra e Parte_2 CP_1
con compensazione delle spese processuali;
[...]
- in riforma della sentenza n. 358/2017 del Giudice di Pace di Altamura ed in parziale accoglimento della domanda risarcitoria avanzata da , condanna Parte_1 CP_1
e in solido tra loro, al risarcimento in favore di
[...] CP_3 Controparte_2
della somma di euro 3.094,07, al valore attuale a titolo di danno non Parte_1
patrimoniale, e di euro 397,71 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi come da parte motiva, ed ordina ad di restituire in favore di Controparte_1
le somme eventualmente percepite in esecuzione della sentenza impugnata;
Parte_1 - rigetta nel resto l'appello;
- condanna e in solido tra loro, alla Controparte_1 CP_3 Controparte_2
rifusione delle spese processuali di ambo i gradi di giudizio in favore di , Parte_1
liquidate in euro 1.908,50 per compensi professionali ed in euro 594,35 per esborsi documentati, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, da versarsi direttamente in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente in capo ad e in Controparte_1 CP_3 Controparte_2
solido tra loro, le spese della C.T.U. esperita in I grado.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 2.4.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore