Articolo 5 della Legge 4 novembre 1950, n. 888
Articolo 4Articolo 6
Versione
19 novembre 1950
Art. 5.
A ciascuno dei membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi per esami oppure per titoli ed esami, per l'ammissione di personale di gruppo A e B o equiparato nelle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo e' corrisposto un compenso di lire 50 per ogni prova scritta esaminata. Per le prove pratiche il compenso e' stabilito in lire 30.
Per i concorsi per titoli ed esami e' corrisposto inoltre, a ciascun membro, un compenso di lire 40 per l'esame dei titoli di ogni concorrente ammesso al concorso.
Quando si tratti di concorsi per soli titoli e' corrisposto a ciascun membro, per ogni concorrente ammesso al concorso, un compenso di lire 60.
Per le prove orali e' corrisposto a ciascun membro, per ogni concorrente che abbia sostenuto la prova, un compenso di lire 80.
Le retribuzioni suddette assorbono i gettoni di presenza.
Entrata in vigore il 19 novembre 1950