Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/02/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 145 / 2023 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 16.2.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
25 Febbraio 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 25/02/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 145/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: cancellazione giornate di lavoro agricolo;
T R A
(C.F. ), rappresentata e difesa in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli Avv. Margherita Accardo e Francesca Accardo;
Ricorrente
CONTRO
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Maria Laganà, in virtù di procura in atti;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.01.2023 la ricorrente ha lamentato la cancellazione dall'elenco dei lavoratori agricoli del Comune di Cardeto (RC) per gli anni 2017,2018,2019,2020 avvenute rispettivamente con protocollo .6700.08/11/2022.0490506, protocollo CP_1
.6700.08/11/2022.0490508, protocollo .6700.08/11/2022.0490512, CP_1 CP_1
protocolloINPS.6700.08/11/2022.0490515.
Nel merito, contestando il disconoscimento delle giornate di lavoro, ha sostenuto di aver prestato la propria attività lavorativa a tempo determinato nel periodo tra agosto e dicembre quale bracciante agricola presso l'azienda intestata a e gestita dal padre Controparte_2 Persona_1
(sede c/o Frazione Gumeno Via Ravagnese 69 Reggio Calabria) per un periodo di 103 giornate lavorative nel 2017, 99 giornate lavorative nel 2018, 102 giornate lavorative nel 2019 e 90 giornate lavorative nel 2020
Quanto all'oggetto e all'organizzazione della prestazione lavorativa, ha riferito che l'attività si svolgeva presso i terreni dell'impresa ubicati nei Comuni di Palizzi (oliveti) e Reggio Calabria
Frazione Cataforio (orto irriguo e castagneto), per otto ore al giorno e dietro pagamento di regolare retribuzione.
Specificando di aver svolto la propria attività seguendo le indicazioni impartite dal Sig.
e di aver svolto svariate mansioni, ha eccepito l'illegittimità della cancellazione dagli elenchi CP_2
dei lavoratori agricoli per gli anni sopra menzionati
Ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare nullo il provvedimento impugnato e, per l'effetto, il riconoscimento delle giornate lavorative nel corso degli anni 2017,2018,2019,2020, con conseguente ripristinando gli elenchi originari nonché l'annotazione sull'estratto conto previdenziale.
Si è costituito in giudizio l' che, oltre ad eccepire la decadenza ex art. 22, comma 1, CP_1
d.lgs. 7/1970 convertito con modifiche nella legge 11.3.1970 n. 83, e l'inammissibilità dell'azione giudiziaria per intervenuta decadenza nonché l'improcedibilità della domanda ex art. 443 c.p.c., nel merito ha sostenuto, alla luce del verbale unico di accertamento allegato in atti, la legittimità della cancellazione della ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2017,2018,2019,2020, evidenziando come la prova del contrario ricada sull'attrice. Ha concluso chiedendo la declaratoria di intervenuta decadenza e, nel merito, il rigetto del ricorso.
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Il ricorso risulta fondato.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di decadenza dalla domanda, posto che è documentale la prova dell'esperimento del ricorso amministrativo al CISOA in data 29.11.2022 e il rispetto dei termini decadenziali previsti dal d.lgs. 7/1970.
Ciò premesso, nel merito, giova richiamare, in tema di ripartizione dell'onere della prova di un rapporto di lavoro a seguito di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui (ex multis Cass. civ., sez. lav., 11/02/2016, n.
2739; ma anche Cass. 14296/2011, Cass. 8281/2015), “Nelle cause scaturenti dalla cancellazione dell'interessato dagli elenchi nominativi di cui al D.Lg.Lgt. n. 212 del 1946, sia egli a dover fornire la prova dell'occupazione in agricoltura per il numero di giornate previste dalle leggi regolatrici dei singoli trattamenti previdenziali. Il processo previdenziale, infatti, non ha natura impugnatoria, ma
è sempre volto all'accertamento di un diritto sostanziale, ossia della situazione giuridica abilitante che origina da un presupposto fattuale spesso coincidente con l'esistenza del rapporto di lavoro a cui afferisce la tutela assicurativa. Si tratta, quindi, di un giudizio sul rapporto e non sull'atto.
L'oggetto dell'accertamento rimesso al giudice, pertanto, non è l'operato dell'ente assicuratore, bensì il compendio degli elementi costitutivi del diritto dell'assicurato.
L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare
l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845; Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296). L'onere di prova gravante sul lavoratore presuppone, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione. In particolare,
a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore, in ossequio all'art. 414 c.p.c., indichi, preliminarmente, e in maniera quanta più dettagliata possibile (per quanto compatibile con la natura del rapporto controverso), i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa. Con riferimento specifico ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949
e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (il quale,
a norma dell'art. 4 D.L.Lgt. 9 aprile 1946 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi)”.
In applicazione di tali principi di diritto, dalle risultanze del verbale unico di accertamento, dalla documentazione allegata nonché, soprattutto, dall'istruttoria espletata nel corso del processo è emerso lo svolgimento della prestazione lavorativa per gli anni 2017,2018,2019,2020.
In particolare, il ST , escusso in occasione dell'udienza del 28 febbraio 2024, in Tes_1 qualità di collega di lavoro della ricorrente, ha dichiarato testualmente: ADR Conosco la ricorrente in quanto è una mia compaesana e abitiamo a poche centinaia di metri l'uno dall'altro. ADR Abbiamo lavorato insieme presso l'azienda di . ADR Dei lavori da svolgere presso Controparte_2
l'azienda si occupava il padre, . ADR Ho lavorato per l'azienda di Persona_1 Controparte_2
dal 2014 al 2021, e ancor prima per il nonno. ADR Ho lavorato sui terreni di Palizzi e Cardeto. ADR
La ricorrente ha lavorato con me dal 2017 al 2020. Essendo vicini di casa lavoravamo sempre insieme. ADR Svolgevamo tutte le attività agricole, dalla pulizia dei terreni, alla raccolta delle olive
a Palizzi, alla produzione e raccolta di ortaggi a Cardeto dov'era presente anche un castagneto che provvedevamo a manutenere. ADR Lavoravamo dalla 7 alle 16, con un'ora di pausa pranzo. ADR
Venivamo pagati da che ci consegnava la busta paga e i soldi. ADR A volte venivo Persona_1 pagato anche con i prodotti dell'azienda il cui valore veniva defalcato dalla retribuzione. Credo che la stessa cosa avvenisse per la che in alcuni casi mi ha riferito della volontà di chiedere Parte_1 prodotti come l'olio. ADR Le direttive di lavoro venivano impartite in quanto Persona_1
CP_
veniva solo ad agosto, vivendo a Milano. ADR Ho una causa contro l' Controparte_2
essendo stato cancellato dagli elenchi dei lavoratori agricoli dal 2014.
Il ST , escusso in occasione dell'udienza dell'11 giugno 2024, ha affermato Persona_1 testualmente: ADR. Conosco la ricorrente in quanto ho gestito l'azienda agricola
[...]
fino all'anno 2021; ADR la ricorrente negli dal 2017 al 2020 ha lavorato per l'azienda CP_2 sui terreni siti in Palizzi e nella frazione di Cataforio Reggio Calabria quest'ultimi si trovano in parte in località Cataforio ed in parte a Cardeto che sono località confinanti tra di loro;
ADR, nei terreni di Palizzi vi era un uliveto e un vigneto mentre a Cataforio ortaggi e castagneto da frutto;
ADR. la ricorrente svolgeva tutte le attività agricole e precisamente si occupava della pulitura dei terreni, raccolta di castagne e olive, coltivazione e raccolta di ortaggi;
ADR lavorava dalle ore 7 fino 14.30 con pausa pranza di circa mezz'ora; ADR pagavo la ricorrente in contanti e parte dei prodotti;
ADR. le direttive venivano impartite da me e dal sig. operaio di mia fiducia. ADR. La Tes_1
retribuzione ammontava a circa 40-45 euro al giorno.
Ebbene, alla luce delle riportate dichiarazioni testimoniali, non può qualificarsi quale prova contraria rispetto all'espletamento di attività lavorativa l'assenza di movimentazione di denaro o la presenza di una totale evasione contributiva che, pur corrispondendo in linea astratta a indici presuntivi della fittizietà dell'attività aziendale, costituiscono nondimeno fatti che afferiscono ad irregolarità poste in essere dal solo datore di lavoro e ai suoi rapporti commerciali con i terzi o con gli enti previdenziali.
Pertanto, dovendosi considerare provati lo svolgimento e l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato negli anni 2017, 2018, 2019, 2020 presso l'azienda di gestita dal Controparte_2
padre , la domanda va accolta con riguardo a tali annualità. Persona_1
Quanto alle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza, le stesse – da liquidarsi ex art. 4, commi 1 e 4, Dm 147/2022, stante l'assenza di questioni giuridiche rilevanti, in favore delle CP_ procuratrici di parte attrice dichiaratesi antistatarie – vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura per un periodo di 103 giornate lavorative nel 2017, 99 giornate lavorative nel 2018, 102 giornate lavorative nel 2019 e 90 giornate lavorative nel 2020
Dichiara il diritto del ricorrente all'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli del
Comune di Reggio Calabria per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 nei limiti sopra indicati e per CP_ l'effetto, condanna l' all'adozione dei provvedimenti necessari all'inserimento della ricorrente negli elenchi citati. CP_
Condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 4.565,00 oltre iva, cpa, rimborso forfettario come per legge, con distrazione. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Reggio Calabria, lì 25/02/2025.
Il Giudice
Francesco De Leo