Ordinanza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, ordinanza 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE
CAUSA R.G. N. 2632/2023
GIUDICE Dott. Sossio Pellecchia Verbale di Udienza “cartolare” del 10/04/2025 Il giudice letto l'art. 127 ter c.p.c. che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta;
verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione dell'ordinanza organizzativa della presente udienza a trattazione scritta;
dato atto che vi è stata partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta mediante il deposito di note scritte;
rilevato che risulta depositata la consulenza e che il CTU ha ampiamente e puntualmente risposto ai quesiti del giudice nonché ai rilievi di parte (v. pag.
20 e ss. della relazione peritale); ritenuto che la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica avanzata dall'avv. non si giustifichi e sia contraria al principio della ragio- Parte_1
nevole durate del processo e, come tale, vada disattesa, in quanto la rinnova- zione delle operazioni peritali rientra nel potere discrezionale del giudice del merito il quale può disporla - a mezzo dello stesso o di altro ausiliare – soltanto qualora reputi inidonei o insufficienti i risultati del primo elaborato (cfr. cass.
4527/1981); considerato che il giudice del merito che verrà eventualmente adito ben potrà decidere discrezionalmente, in base alle allegazioni difensive, alle produzioni ed alle domande delle parti, di disporre indagini tecniche suppletive o integra- tive di quelle già espletate, sentire a chiarimenti i consulenti tecnici d'ufficio oppure disporre la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consu- lenti, trattandosi di facoltà estensibile non solo alle c.t.u. disposte in corso di causa, ma anche alla decisione di rinnovare gli accertamenti svolti nell'accer- tamento preventivo ai sensi dell'art. 696 (o 696 bis) c.p.c. (cfr. Tribunale Sa- lerno, sez. I, 26/04/2022, n. 1433); considerato che il regolamento delle spese è ancorato alla valutazione della soccombenza, che presuppone l'accertamento della fondatezza o meno della pretesa fatta valere dall'attore mentre il concetto di soccombenza è estranea al procedimento per l'accertamento tecnico preventivo, ex art. 696 c.p.c.; ne con- segue che le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a
15492); ritenuto che tale principio è applicabile anche alla consulenza tecnica preven- tiva ai fini della composizione della lite, prevista dall'art. 696 bis c.p.c., che si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica o con il verbale di conciliazione (nel quale le parti possono o meno regolare le spese dell'ATP), cui segue la liquidazione del compenso al consulente nominato dal giudice da porre a carico della parte richiedente (Cassazione civile sez. II, 27/10/2023,
n.29850);
P.Q.M.
dichiara conclusa la procedura e dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Si comunichi.
Il Giudice dott. Sossio Pellecchia